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Document 31975R3195
Regulation (EEC) No 3195/75 of the Commission of 2 December 1975 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 1798/75 on the importation free of Common Customs Tariff duties of educational, scientific or cultural materials
Regolamento (CEE) n. 3195/75 della Commissione, del 2 dicembre 1975,che fissa le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, relativo all' importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale
Regolamento (CEE) n. 3195/75 della Commissione, del 2 dicembre 1975,che fissa le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, relativo all' importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale
GU L 316 del 6.12.1975, p. 17–20
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1979; abrogato da 31979R2784
Regolamento (CEE) n. 3195/75 della Commissione, del 2 dicembre 1975,che fissa le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, relativo all' importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale
Gazzetta ufficiale n. L 316 del 06/12/1975 pag. 0017 - 0020
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3195/75 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 1975 che fissa le disposizioni di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1798/75 del Consiglio , relativo all ' importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo , scientifico o culturale LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 1798/75 del Consiglio , del 10 luglio 1975 , relativo all ' importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo , scientifico o culturale ( 1 ) , in particolare l ' articolo 9 , paragrafo 1 , considerando che l ' ammissione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo , scientifico o culturale a norma dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , dell ' articolo 3 , paragrafi 1 e 2 , dell ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 1798/75 deve essere subordinata all ' espletamento di talune formalità amministrative che permettano alle autorità competenti di controllare se gli oggetti di cui trattasi rispondono alle condizioni fissate dal regolamento succitato e se saranno effettivamente utilizzati ai fini previsti per la concessione della franchigia ; considerando che , quando l ' autorità competente di uno Stato membro non è in grado , in base alle informazioni di cui dispone , di determinare se uno strumento o un apparecchi di valore scientifico equivalente a quello per il quale è chiesta l ' ammissione in franchigia sia attualmente fabbricato nella Comunità , è opportuno istituire una procedura comunitaria che comporti la consultazione di esperti di tutti gli Stati membri per permettere di adottare una decisione in materia ; che tale procedura deve essere ugualmente utilizzata in caso di dubbio per quanto riguarda il carattere scientifico di uno strumento o apparecchio per il quale è richiesta l ' ammissione in franchigia ; considerando che , per consentire alla Commissione e agli Stati membri di essere opportunamente informati in merito alla natura , al numero e al valore degli strumenti o apparecchi scientifici ammessi in franchigia a norma dell ' articolo 3 , paragrafo 1 , e dell ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 1798/75 in tutta la Comunità , occorre prevedere che ogni stato membro trasmetta alla Commissione l ' elenco degli strumenti o apparecchi scientifici di valore superiore a 2 000 UC , la cui ammissione in franchigia è stata autorizzata dall ' autorità competente di tale Stato membro nel corso di un determinato periodo ; considerando che le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle franchigie doganali , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : TITOLO I Disposizioni generali Articolo 1 L ' ammissione al beneficio della franchigia dai dazi doganali degli oggetti a carattere educativo , scientifico o culturale , prevista all ' articolo 2 , paragrafo 1 , all ' articolo 3 , paragrafi 1 e 2 , ed all ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 1798/75 è subordinata alla presentazione alle autorità competenti di un certificato firmato dal direttore dell ' istituto o dell ' organismo destinatario , o dal suo rappresentante abilitato , attestante che i suddetti oggetti : - saranno direttamente avviati verso la destinazione dichiarata ; - saranno registrati nella contabilità di magazzino dell ' istituto o organismo destinatario ; - saranno utilizzati esclusivamente a fini non commerciali , sotto il controllo e la responsabilità del destinatario . Tale attestato deve indicare inoltre che il firmatario è a conoscenza che i prodotti importati : - potranno essere sottoposti da parte delle autorità competenti a qualsiasi controllo ritenuto utile , sia all ' atto della loro importazione che in un secondo tempo , per accertare che le condizioni sopra indicate siano o restino rispettate ; - non potranno formare oggetto di prestito , di locazione o di cessione , a titolo oneroso o gratuite , senza il preventivo assenso delle autorità competenti . Articolo 2 Quando si applichino le disposizioni dell ' articolo 6 , paragrafo 2 , primo capoverso , del regolamento ( CEE ) n . 1798/75 , l ' istituto o organismo beneficiario del prestito , della locazione o della cessione è tenuto a depositare presso le autorità competenti una dichiarazione contenente , oltre ad una descrizione particolareggiata degli oggetti a carattere educativo , scientifico o culturale di cui trattasi , tutte le indicazioni di cui all ' articolo 1 . TITOLO II Disposizioni particolari relative all ' ammissione in franchigia di strumenti o apparecchi scientifici a norma dell ' articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1798/75 Articolo 3 1 . Per beneficiare dell ' ammissione in franchigia di strumenti o apparecchi scientifici a norma dell ' articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1798/75 , il direttore dell ' istituto o dell ' organismo destinatario , o il suo rappresentante abilitato , deve farne domanda alle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato l ' istituto o organismo in questione . 2 . La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le seguenti indicazioni , relative allo strumento o apparecchio considerato : a ) designazione commerciale dello strumento o apparecchio e sua presunta classificazione nella tariffa doganale comune ; b ) nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante ed , eventualmente , del fornitore , nonchù paese di origine dello strumento o apparecchio ; c ) destinazione che sarà data allo strumento o apparecchio e utilizzazione che ne sarà fatta ; d ) prezzo dello strumento o apparecchio o , se possibile , suo valore in dogana ; e ) termine di consegna previsto ; f ) data dell ' ordinazione , se lo strumento o apparecchio è già stato ordinato ; g ) nome o ragione sociale e indirizzo della o delle ditte comunitarie presso le quali sono state avviate e pratiche per la fornitura di uno strumento o apparecchio di valore scientifico equivalente a quello per il quale viene richiesta la franchigia , nonchù risultato delle suddette pratiche ed eventualmente motivi per i quali uno strumento o apparecchio disponibile nella Comunità non sarebbe adatto alle ricerche particolari da intraprendere . A corredo della domanda deve essere allegata una documentazione che fornisca ogni informazione utile sulle caratteristiche e specificazioni tecniche dello strumento o apparecchio . Articolo 4 1 . L ' autorità competente dello Stato membro in cui è situato l ' istituto o organismo destinatario delibera direttamente sulla domanda di cui all ' articolo 3 in tutti i casi in cui elementi d ' informazione dei quali essa dispone , se del caso previa consultazione degli ambienti economici interessati , le consentono di decidere se esistono o meno strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente , attualmente frabbricati nella Comunità . 2 . Quando l ' autorità competente dello Stato membro in cui è situato l ' istituto o organismo destinatario non è in grado di prendere la decisione di cui al paragrafo 1 , la domanda e la documentazione tecnica relativa son trasmesse alla Commissione per permettere a quest ' ultima di istruire la procedura nei paragrafi che seguono , da 3 a 7 . A tale domanda deve essere allegata una breve relazione sui motivi che hanno impedito all ' autorità competente di prendere una decisione circa la concessione o il rifiuto della franchigia . Senza attendere il completamento di tale procedura , l ' autorità competente può autorizzare l ' importazione dello strumento o apparecchio oggetto della domanda in sospensione dai dazi doganali , mediante l ' impegno dell ' organismo importatore di pagare tali dazi qualora la franchigia non fosse accordata . L ' autorità competente può esigere che tale impegno sia accompagnato da una garanzia alle condizioni che essa stabilisce . 3 . La Commissione trasmette copia della domanda agli Stati membri entro 15 giorni dalla sua ricezione . 4 . Se , nel termine di 2 mesi dalla data di invio di tale comunicazione , nessuno Stato membro ha indirizzato alla Commissione parere sfavorevole circa l ' importazione in franchigia dello strumento o apparecchio in questione , sono considerate soddisfatte le condizioni di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 1798/75 per l ' ammissione in franchigia di tale strumento o apparecchio . La Commissione notifica tale situazione allo Stato membro interessato entro il 15 giorni successivi alla scadenza del termine fissato . 5 . Se , nel termine di 2 mesi di cui al paragrafo 4 , uno Stato membro , ritenendo che strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità , comunica alla Commissione un parere sfavorevole circa l ' importazione in franchigia dello strumento o apparecchio in questione , la Commissione incarica al più presto un gruppo di esperti , composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri , di esaminare il caso ; tale gruppo si riunisce nell ' ambito del comitato delle franchigie doganali . Il parere sfavorevole di cui al comma precedente deve essere motivato e deve in particolare comportare nome o ragione sociale e indirizzo di una ditta comunitaria in grado di fornire strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente a quelli per i quali la franchigia è stata richiesta . Almeno 30 giorni prima della riunione , detto parere viene comunicato agli esperti per informazione . 6 . Qualora , dall ' esame al quale la Commissione procede in conformità del paragrafo 5 , risulti che sono attualmente fabbricati nella Comunità strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente a quello dello strumento o apparecchio che forma oggetto della domanda di ammissione in franchigia , la Commissione prende una decisione che stabilisce che non sono soddisfatte le condizioni previste dall ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 1798/75 , per l ' ammissione in franchigia dello strumento o apparecchio considerato ; in caso contrario , essa prende una decisione che stabilisce che tali condizioni sono soddisfatte . La decisione della Commissione è notifica a tutti gli Stati membri nel termine di 15 giorni . 7 . Se , nel termine di 6 mesi dalla data di trasmissione della domanda alla Commissione , quest ' ultima non ha adottato la decisione di cui al paragrafo 6 , sono considerate soddisfatte le condizioni di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 1798/75 per l ' ammissione in franchigia dello strumento o apparecchio che ha formato oggetto della domanda medesima . Articolo 5 Le disposizioni dell ' articolo 4 , paragrafi da 2 a 7 , sono applicabili , mutatis mutandis , nel caso in cui l ' autorità competente dello Stato membro in cui è situato l ' istituto o organismo destinatario non sia in grado di determinare se lo strumento o apparecchio che forma oggetto della domanda di cui all ' articolo 3 deve essere considerato o non come uno strumento o apparecchio scientifico . Articolo 6 Il termine di validità delle autorizzazioni d ' ammissione in franchigia è di sei mesi . Tuttavia le autorità competenti , tenuto conto delle circostanze particolari ad ogni operazione , possono fissare un termine superiore . TITOLO III Disposizioni particolari relative all ' ammissione in franchigia di strumenti o apparecchi scientifici ai sensi dell ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 1798/75 Articolo 7 1 . Per beneficiare dell ' ammissione in franchigia di strumenti o apparecchi scientifici ai sensi dell ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 1798/75 , il direttore dell ' istituto o dell ' organismo destinatario , oppure il suo rappresentante abilitato , deve farne domanda alle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato l ' istituto o organismo in questione . 2 . La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le medesime indicazioni previste dall ' articolo 3 , paragrafo 2 , lettere a ) , b ) e c ) , e deve essere corredata di una documentazione che fornisca ogni informazione utile in merito alle caratteristiche e alle specificazioni tecniche dello strumento o apparecchio . Tale domanda deve indicare inoltre : a ) nome o ragione e indirizzo del donatore ; b ) indicazione dei motivi addotti dal donatore a sostegno del dono ; c ) attestazione del firmatario che gli strumenti o apparecchi per i quali è richiesta la fanchigia sono effettivamente offerti all ' istituto o organismo in questione senza contropartita di alcun genere , specialmente di natura pubblicitaria . Articolo 8 L ' autorità competente dello Stato membro in cui è situato l ' istituto o organismo destinatario delibera direttamente sulla domanda di cui all ' articolo 7 . In particolare , essa autorizza l ' ammissione in franchigia degli strumenti o apparecchi considerati soltanto a condizione che sia stato dimostrato , a sua completa soddisfazione , che il dono offerto all ' istituto o organismo destinatario è assolutamente estraneo a qualsiasi intento di ordine commerciale da parte del donatore . TITOLO IV Disposizioni relative all ' informazione della Commissione e degli Stati membri Articolo 9 1 . Ciascun Stato membro comunica alla Commissione l ' elenco degli strumenti o apparecchi il cui prezzo o valore in dogana indicato nella domanda di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , è superiore a 2 000 unità di conto e di cui hanno autorizzato l ' ammissione in franchigia in applicazione dell ' articolo 4 , paragrafo 1 . Tale elenco comporta la designazione commerciale degli strumenti o apparecchi in questione indicata nella detta domanda , nonchù il riferimento alla voce o sottovoce della tariffa doganale comune . Esso comporta , inoltre , l ' indicazione del o dei fabbricanti , nonchù del o dei paesi d ' origine di tali strumenti o apparecchi . 2 . La comunicazione di cui al paragrafo 1 si effettua durante il primo o il terzo trimestre di ciascun anno per gli strumenti o apparecchi che hanno formato oggetto di una autorizzazione d ' ammissione in franchigia rilascicata nel corso del semestre precedente . 3 . La Commissione comunica tali elenchi agli Stati membri . Articolo 10 1 . Ciascuno Stato membro comunica ugualmente alla Commissione l ' elenco degli strumenti o apparecchi di cui ha autorizzato l ' ammissione in franchigia in applicazione dell ' articolo 8 del presente regolamento . Tale elenco comporta la designazione commerciale degli strumenti o apparecchi in questione , nonchù il riferimento alla voce o sottovoce della tariffa doganale comune indicata nella domanda di franchigia . 2 . La comunicazione di cui al paragrafo 1 si effettua durante il primo e il terzo trimestre di ciascun anno per gli strumenti o apparecchi che hanno formato oggetto di un ' autorizzazione d ' ammissione in franchigia nel corso del semestre precedente . 3 . La Commissione comunica tali elenchi agli Stati membri . Articolo 11 Gli elenchi di cui agli articoli 9 e 10 , comunicati conformemente ai detti articoli , formano oggetto di un esame periodico nell ' ambito del comitato delle franchigie doganali . Articolo 12 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1976 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 2 dicembre 1975 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 184 del 15 . 7 . 1975 , pag . 1 .