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Document 31973Y0919(07)
Decision No 79 of 22 February 1973 concerning the interpretation of Article 48 (2) of Regulation (EEC) No 1408/71 relating to the aggregation of insurance periods and periods treated as such for the purposes of invalidity, old age and death
Decisione n. 79, del 22 febbraio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo alla totalizzazione dei periodi assimilati in materia di assicurazione invalidità vecchiaia morte
Decisione n. 79, del 22 febbraio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo alla totalizzazione dei periodi assimilati in materia di assicurazione invalidità vecchiaia morte
GU C 75 del 19.9.1973, p. 9–9
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT)
In force
Decisione n. 79, del 22 febbraio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo alla totalizzazione dei periodi assimilati in materia di assicurazione invalidità vecchiaia morte
Gazzetta ufficiale n. C 075 del 19/09/1973 pag. 0009 - 0009
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 2 pag. 0012
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 2 pag. 0012
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI, visto l'articolo 81, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 in virtù del quale essa è incaricata di regolare ogni questione amministrativa derivante dalle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72, considerando che la decisione n. 34 pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. 13, del 17 febbraio 1961, è divenuta caduca a seguito all'entrara in vigore dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 del Consiglio, ma che, tenuto conto delle disposizioni dei suddetti regolamenti, bisogna adottare una nuova decisione che precisi in quale misura i periodi di assicurazione compiuti in uno Stato membro debbano essere presi in considerazione, in conformità dell'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, dalle istituzioni degli altri Stati membri, qualora tali periodi non raggiungano dodici mesi, essendo tuttora soddisfatto il periodo minimo di assicurazione richiesto dalla legislazione dello Stato, in cui i suddetti periodi sono stati compiuti, mediante i soli periodi compiuti nello Stato suddetto; considerando che ai sensi della disposizione del paragrafo 1 dell'articolo 48 del regolamento (CEE) n. 1408/71, le deroghe alle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2 del medesimo regolamento non sono applicabili se il diritto alle prestazioni è acquisito ai sensi della legislazione in virtù della quale l'interessato è stato assicurato per meno di dodici mesi, bensì in base ai soli periodi compiuti sotto la suddetta legislazione; deliberando nelle condizioni stabilite all'articolo 80, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71, DECIDE: 1. Ove i periodi di assicurazione compiuti in uno Stato membro non raggiungano complessivamente i dodici mesi, mentre il periodo minimo di assicurazione richiesto ai sensi della legislazione del suddetto Stato per la concessione delle prestazioni è soddisfatto in base ai soli periodi effettuati nello Stato in causa, tali periodi debbono essere presi in considerazione dagli Stati membri, nei quali l'interessato è stato assicurato, se del caso, ai fini dell'acquisizione, della conservazione o del recupero del diritto alle prestazioni e per il calcolo dell'importo della pensione teorica e del prorata temporis. 2. La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa si applica ai sei Stati membri originari a decorrere dal 1 ottobre 1972 e, in conformità del trattato di adesione, a decorrere dal 1 aprile 1973 ai tre nuovi Stati membri. Il Presidente della Commissione amministrativa J. DONIS