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Document 31973Y0919(07)

Decisione n. 79, del 22 febbraio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo alla totalizzazione dei periodi assimilati in materia di assicurazione invalidità vecchiaia morte

GU C 75 del 19.9.1973, p. 9–9 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document In force

31973Y0919(07)

Decisione n. 79, del 22 febbraio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo alla totalizzazione dei periodi assimilati in materia di assicurazione invalidità vecchiaia morte

Gazzetta ufficiale n. C 075 del 19/09/1973 pag. 0009 - 0009
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 2 pag. 0012
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 2 pag. 0012


LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 in virtù del quale essa è incaricata di regolare ogni questione amministrativa derivante dalle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72,

considerando che la decisione n. 34 pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. 13, del 17 febbraio 1961, è divenuta caduca a seguito all'entrara in vigore dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 del Consiglio, ma che, tenuto conto delle disposizioni dei suddetti regolamenti, bisogna adottare una nuova decisione che precisi in quale misura i periodi di assicurazione compiuti in uno Stato membro debbano essere presi in considerazione, in conformità dell'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, dalle istituzioni degli altri Stati membri, qualora tali periodi non raggiungano dodici mesi, essendo tuttora soddisfatto il periodo minimo di assicurazione richiesto dalla legislazione dello Stato, in cui i suddetti periodi sono stati compiuti, mediante i soli periodi compiuti nello Stato suddetto;

considerando che ai sensi della disposizione del paragrafo 1 dell'articolo 48 del regolamento (CEE) n. 1408/71, le deroghe alle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2 del medesimo regolamento non sono applicabili se il diritto alle prestazioni è acquisito ai sensi della legislazione in virtù della quale l'interessato è stato assicurato per meno di dodici mesi, bensì in base ai soli periodi compiuti sotto la suddetta legislazione;

deliberando nelle condizioni stabilite all'articolo 80, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71,

DECIDE:

1. Ove i periodi di assicurazione compiuti in uno Stato membro non raggiungano complessivamente i dodici mesi, mentre il periodo minimo di assicurazione richiesto ai sensi della legislazione del suddetto Stato per la concessione delle prestazioni è soddisfatto in base ai soli periodi effettuati nello Stato in causa, tali periodi debbono essere presi in considerazione dagli Stati membri, nei quali l'interessato è stato assicurato, se del caso, ai fini dell'acquisizione, della conservazione o del recupero del diritto alle prestazioni e per il calcolo dell'importo della pensione teorica e del prorata temporis.

2. La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa si applica ai sei Stati membri originari a decorrere dal 1 ottobre 1972 e, in conformità del trattato di adesione, a decorrere dal 1 aprile 1973 ai tre nuovi Stati membri.

Il Presidente della Commissione

amministrativa

J. DONIS

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