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Document 31969D0202

69/202/CEE: Decisione della Commissione, del 25 giugno 1969, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/597 - VVVF) (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

GU L 168 del 10.7.1969, p. 22–25 (DE, FR, IT, NL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1969/202/oj

31969D0202

69/202/CEE: Decisione della Commissione, del 25 giugno 1969, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/597 - VVVF) (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 168 del 10/07/1969 pag. 0022 - 0025


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 1969 relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/597 - VVVF) (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(69/202/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del 6 febbraio 1962 (1), in particolare gli articoli 2, 5 e 7,

vista la domanda d'attestazione negativa presentata dall'associazione di diritto olandese Vereniging van Vernis- en Verffabrikanten in Nederland (in abbreviato VVVF), con sede a Wassenaar (Paesi Bassi), a favore della decisione e delle disposizioni di applicazione prese da detta associazione il 19 maggio 1950, riguardanti i propri membri che esportano pitture, vernici e diluenti, in particolare verso gli altri paesi del mercato comune,

visto il parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, ottenuto conformemente all'articolo 10 del regolamento n. 17 il 20 dicembre 1968,

I

considerando che la Vereniging van Vernis- en Verffabrikanten in Nederland, costituita ad Amsterdam il 26 settembre 1907, ha per oggetto di curare gli interessi dell'industria delle pitture e dei prodotti connessi ed in particolare quelli dei propri membri;

considerando che allo scopo di tutelare la reputazione di tali prodotti sui mercati esteri, la detta associazione ha istituito nel proprio seno una sezione per le esportazioni denominata Exportgroep Verf, che riunisce praticamente tutte le imprese olandesi che fabbricano ed esportano pitture preparate;

considerando che tali imprese hanno aderito alla convenzione d'esportazione - denominata in appresso « decisione obbligatoria » - stipulata il 19 maggio 1950 per una durata iniziale di un anno e rinnovata tacitamente ogni anno;

considerando che nella loro versione iniziale la convenzione e le disposizioni di applicazione contenute in un programma di esportazione allegato alla convenzione, notificate a titolo cautelare il 31 ottobre 1962 alla Commissione, ai fini di una eventuale applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, prevedevano essenzialmente gli obblighi seguenti:

a) vigilare affinchè i prodotti esportati con le denominazioni previste nel programma di esportazione siano conformi ai requisiti minimi di qualità definiti in detto programma;

b) rispettare i prezzi minimi e le altre condizioni di vendita e di consegna all'esportazione stabiliti dalla direzione dell'Exportgroep Verf;

c) non nominare più di un concessionario o agente esclusivo per paese per il medesimo gruppo di prodotti, vigilare affinché tali intermediari non rivendano i prodotti a prezzi inferiori a quelli minimi stabiliti per l'esportazione, e non accordare delle provvigioni che superino le percentuali massime autorizzate dalla direzione dell'Exportgroep Verf;

d) inviare alla segreteria del gruppo le informazioni relative alla composizione dei prodotti, ai prezzi ed alle condizioni di vendita, ragguagliarla mensilmente sulle esportazioni effettuate durante il mese precedente e farle conoscere gli accordi conclusi con concessionari ed agenti all'estero;

considerando che dopo essere stati informati dalla Commissione che gli obblighi di cui ai paragrafi b), c) e d) sopra citati costituiscono delle restrizioni sensibili della concorrenza che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri senza che siano soddisfatte le condizioni per l'esenzione di cui all'articolo 85, paragrafo 3, gli interessati hanno modificato a varie riprese, e per l'ultima volta 1'8 giugno 1968, la decisione obbligatoria ed il programma d'esportazione in favore dei quali essi chiedono che sia rilasciata un'attestazione negativa;

considerando che nella sua versione attuale la decisione mantiene l'obbligo per i membri di « vigilare affinché i prodotti che essi esportano rispondano ai requisiti minimi di qualità che possono essere ragionevolmente determinati in funzione del programma di esportazione, della denominazione e del marchio sotto i quali detti prodotti sono forniti, dell'uso al quale essi sono destinati, del prezzo richiesto, del paese di destinazione nonchè di ogni altro elemento utile a tale determinazione »;

considerando che nella sua versione attuale, in vigore dal 1o maggio 1967, il programma di esportazione elenca per determinati gruppi di prodotti gli ingredienti da usare per la preparazione dei prodotti stessi; che tale elenco è indicativo e si limita, nella maggior parte dei casi, a precisare la percentuale minima o massima di uno o più ingredienti; che la composizione di numerosi altri prodotti è lasciata al libero apprezzamento dei produttori;

considerando che per le esportazioni nel mercato comune i membri possono fissare liberamente ed individualmente i prezzi e le condizioni di vendita che intendono praticare; che per quanto riguarda le esportazioni fuori del mercato comune, essi si obbligano a mantenere i prezzi minimi di esportazione che figurano nel programma di esportazione, ed a conformarsi a tutte le indicazioni relative alle condizioni di fornitura fissate dalla direzione;

considerando che l'obbligo imposto ai membri di non nominare più di un concessionario o agente esclusivo per paese per la distribuzione di uno stesso gruppo di prodotti, di far conoscere alla segreteria del gruppo gli accordi conclusi con i concessionari ed agenti per la distribuzione nei mercati esteri, e di non accordare provvigioni che superino le percentuali massime autorizzate dalla direzione dell'Exportgroep Verf concerne soltanto le esportazioni verso i paesi situati fuori del mercato comune; che inoltre gli interessati hanno formalmente soppresso l'obbligo di vigilare affinché i concessionari o gli agenti esclusivi non rivendano i prodotti a prezzi inferiori a quelli minimi stabiliti per l'esportazione;

considerando che si è altresí convenuto che l'obbligo di comunicare alla segreteria tutte le informazioni richieste dalla direzione in merito alla composizione dei prodotti, ai prezzi ed alle condizioni di vendita, di ragguagliarla mensilmente sulle esportazioni effettuate nel mese precedente e di trasmetterle una copia delle fatture e dei permessi di esportazione non concerne le esportazioni verso gli Stati membri della CEE;

considerando che i membri sono tenuti a sottomettersi al controllo esercitato dalla segreteria la quale può far prelevare ed analizzare dei campioni, e che le eventuali infrazioni sono giudicate da una commissione che ha il potere di infliggere ammende ai contravventori;

considerando che il contenuto essenziale della decisione e delle disposizioni d'applicazione è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2) conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, e che non si è manifestata alcuna opposizione da parte di terzi;

II

considerando, sul piano formale, che sebbene la VVVF non abbia usato il formulario A previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 27 (3) per presentare la sua domanda di attestazione negativa, essa ha tuttavia fornito nei punti da I a IV del formulario B usato tutte le informazioni previste nel formulario A ed ha confermato la sua domanda con lettera in data 9 gennaio 1968, sicchè detta domanda deve considerarsi come presentata regolarmente e formalmente ricevibile, conformemente all'articolo 2 del regolamento n. 17;

considerando, nel merito, che l'attestazione negativa richiesta può essere rilasciata in conformità del disposto dell'articolo 2 del regolamento n. 17 ove la Commissione accerti che, in base agli elementi a sua conoscenza, essa non ha motivo di intervenire a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato nei riguardi della decisione della VVVF e del programma di esportazione ad essa allegato;

considerando che a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il giuoco della concorrenza all'interno del mercato comune;

considerando che la decisione della VVVF unitamente al programma d'esportazione costituisce una decisione di associazione di imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato;

considerando che, per quanto riguarda le esportazioni verso gli altri Stati membri, nella sua versione attuale la decisione comporta ormai unicamente l'obbligo per tutti i membri dell'Exportgroep Verf di esportare con le denominazioni nel programma di esportazione soltanto prodotti conformi ai requisiti minimi di qualità;

considerando che, se la decisione istituisce una regolamentazione che disciplina l'uso delle denominazioni con le quali vengono designati determinati gruppi di prodotti da esportare ed alle quali corrispondono i requisiti tecnici che tali prodotti devono possedere, ciò avviene al fine di tutelare il buon nome dei prodotti olandesi di pittura, evitando che gli acquirenti siano indotti in errore circa la qualità dei prodotti stessi; che il conseguimento di questi requisiti tecnici dipende direttamente dagli ingredienti e dalle proporzioni nelle quali tali ingredienti vengono usati nella preparazione dei prodotti; che a tal fine il programma di esportazione indica, per determinati gruppi di prodotti le cui denominazioni vengono in esso disciplinate, gli ingredienti che si raccomanda o di impiegare a concorrenza delle percentuali minime indicate o di non impiegare oltre determinate percentuali massime in quanto essi possono alterare i requisiti tecnici dei prodotti e diminuirne cosí la qualità;

considerando che l'obbligo di esportare con le denominazioni previste nel programma di esportazione soltanto prodotti conformi a determinati requisiti di qualità non ha per effetto un'uniformazione della qualità dei prodotti esportati, in quanto esso lascia i fabbricanti membri liberi di esportare prodotti di qualità superiore o inferiore, alla sola condizione, in questo secondo caso, di non designare i prodotti con una di tali denominazioni; che esso non ha neppure per effetto di frenare il progresso tecnico, dato che i requisiti di qualità sono semplicemente indicativi e che i fabbricanti possono discostarsene, a condizione che i prodotti posseggano le caratteristiche tecniche richieste; che inoltre il programma di esportazione viene periodicamente aggiornato, senza che se ne modifichi il carattere, in modo da tener conto dell'evoluzione del progresso tecnico e dell'apparizione di nuovi prodotti sul mercato;

considerando che l'obbligo imposto ai membri di esportare con le denominazioni previste soltanto prodotti che posseggano obiettivamente i prescritti requisiti di qualità e di sottoporsi ad un certo controllo di qualità non restringe la concorrenza;

considerando che, per quanto riguarda le esportazioni nel mercato comune, i membri possono decidere liberamente ed individualmente i prezzi e le condizioni di vendita e non sono tenuti ad informarne la segreteria dell'Exportgroep Verf;

considerando che, per quanto riguarda le esportazioni verso i mercati situati fuori della CEE, la decisione contiene tuttora restrizioni di concorrenza tra i membri dell'Exportgroep Verf, ed in particolare l'obbligo ad essi imposto di osservare le condizioni di vendita dell'Exportgroep e i prezzi minimi da questo fissati, nonchè quello di comunicare alla segreteria i prezzi e le condizioni praticati per tali esportazioni; che risulta però dalle informazioni di cui la Commissione dispone che tali prezzi minimi sono attualmente fissati ad un livello alquanto basso rispetto ai prezzi effettivi; che la possibilità di concorrenza mediante i prezzi resta effettiva sia tra i membri che nei confronti dei terzi; che occorre inoltre osservare che all'interno del mercato comune esiste tra i fabbricanti dei vari Stati membri una forte concorrenza nel settore della produzione delle pitture; che appare pertanto che queste disposizioni della decisione non sono, allo stato attuale delle cose, atte a provocare direttamente o indirettamente restrizioni sensibili nel giuoco della concorrenza all'interno del mercato comune;

considerando che la decisione e le sue disposizioni di applicazione non hanno nè per oggetto nè per effetto di impedire, restringere o falsare il giuoco della concorrenza all'interno del mercato comune ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato; che non ricorrendo una delle condizioni di applicazione di questo articolo, l'attestazione negativa può essere rilasciata;

III

considerando che ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'articolo 7 paragrafo 1, del regolamento n. 17; che si tratta infatti di una decisione di associazione di imprese esistente alla data d'entrata in vigore del regolamento n. 17 (13 marzo 1962), notificata alla Commissione il 31 ottobre 1962, cioè entro il termine fissato dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 17, non rispondente inizialmente alle condizioni richieste dall'articolo 85, paragrafo 3, e che in seguito gli interessati hanno modificato a più riprese e per l'ultima volta l'8 giugno 1968, in maniera che, come si è precedentemente detto, nella loro versione attuale detta decisione e le disposizioni di applicazione non incorrono più nel divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato;

considerando che il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, non si applica alla versione della decisione e del programma d'esportazione anteriore all'8 giugno 1968, data d'entrata in vigore dell'ultima modificazione, se non per il periodo fissato dalla Commissione; che al riguardo si deve tener conto, nella fattispecie, del fatto che gli interessati, conformandosi alle osservazioni loro fatte, hanno modificato entro un termine ragionevole la decisione ed il programma di esportazione in modo da porre fine a tutte le disposizioni incriminate; che queste circostanze sono sufficienti per consentire la non applicazione del divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, per tutto il periodo decorso tra il 13 marzo 1962, data d'entrata in vigore del regolamento n. 17, e l'8 giugno 1968,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione, in base agli elementi a sua conoscenza, non ha motivo di intervenire, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, nei riguardi della decisione presa dalla Vereniging van Vernis- en Verffabrikanten in Nederland, e delle disposizioni contenute nel programma d'esportazione nella versione risultante dalle modifiche entrate in vigore l'8 giugno 1968.

Articolo 2

Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, non si applica per il periodo compreso tra il 13 marzo 1962 e l'8 giugno 1968 alla decisione ed al programma d'esportazione nella loro versione anteriore all'8 giugno 1968.

Articolo 3

La Vereniging van Vernis- en Verffabrikanten in Nederland, Wassenaar (Paesi Bassi) è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.(2) GU n. C 37 del 24. 4. 1968, pag. 2.(3) GU n. 35 del 10. 5. 1962, pag. 1118/62.

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