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Document 22012D0090

Decisione del Comitato misto SEE n. 90/2012, del 30 aprile 2012 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

GU L 248 del 13.9.2012, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/90(2)/oj

13.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/27


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 90/2012

del 30 aprile 2012

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 50/2011 del 20 maggio 2011 (1).

(2)

È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (2).

(3)

È opportuno integrare nell’accordo la raccomandazione 2010/133/UE della Commissione, del 2 marzo 2010, sulla prevenzione e sulla riduzione della contaminazione da carbammato di etile nelle acquaviti di frutta con nocciolo e nelle acquaviti di residui di frutta con nocciolo nonché sul monitoraggio dei livelli di carbammato di etile nelle suddette bevande (3).

(4)

Il regolamento (CE) n. 110/2008 abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (4), che è integrato nell’accordo e dove pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(5)

Il regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione (5), che è integrato nell’accordo, è diventato obsoleto (6) e dove pertanto essere soppresso dall’accordo medesimo.

(6)

Tenuto conto delle caratteristiche particolari del sistema di registrazione delle indicazioni geografiche per le bevande spiritose e del fatto che il numero di richieste di registrazioni degli Stati EFTA dovrebbe essere molto basso, appare opportuno non applicare il paragrafo 4, lettera d), del protocollo 1 a tali questioni. Questa disposizione lascia impregiudicate le altre decisioni del Comitato misto SEE.

(7)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle bevande spiritose. La legislazione relativa alle bevande spiritose non si applica al Liechtenstein fintantoché l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come indicato nell’introduzione al capitolo XXVII dell’allegato II dell’accordo. La presente decisione non deve, pertanto, essere applicata al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XXVII dell’allegato II dell’accordo è così modificato:

1)

i punti 1 [regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio] e 2 [regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione] sono soppressi;

2)

i punti seguenti sono inseriti dopo il punto 8 [regolamento (CE) n. 2870/2000 della Commissione]:

«9.

32008 R 0110: Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16), modificato da:

32008 R 1334: Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

le disposizioni del regolamento non pregiudicano il diritto degli Stati EFTA di vietare, sulla base di criteri non discriminatori, l’immissione sul mercato nazionale di bevande spiritose destinate al consumo umano il cui titolo alcolometrico sia superiore al 60 % vol;

b)

gli Stati EFTA interessati sono invitati a inviare osservatori alle riunioni del comitato per le bevande spiritose, di cui all’articolo 25, dedicate a questioni contemplate dagli atti cui è fatto riferimento nell’accordo. I rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del comitato, ma non hanno diritto di voto;

c)

il paragrafo 4, lettera d), del protocollo I dell’accordo non si applica al capo III del regolamento;

d)

all’allegato III è aggiunto quanto segue:

Categoria di prodotto

Indicazione geografica:

Paese di origine

15.

Vodka

Íslenskt Vodka/Icelandic Vodka

Islanda

Norsk Vodka/Norwegian Vodka

Norvegia

24.

Akvavit/aquavit

ÍslensktBrennivín/Icelandic Aquavit

Islanda

Norsk akevitt/Norsk Aquavit/Norsk Akvavit/Norwegian Aquavit

Norvegia

Altre bevande spiritose

Le indicazioni geografiche qui sopra menzionate riguardano prodotti non definiti nel regolamento. Pertanto, devono essere completate dalla denominazione di vendita “bevanda spiritosa”.

Gli Stati EFTA che producono tali bevande spiritose comunicano alle altre parti contraenti le definizioni nazionali di questi prodotti.

 

10.

32010 H 0133: Raccomandazione 2010/133/UE della Commissione, del 2 marzo 2010, sulla prevenzione e sulla riduzione della contaminazione da carbammato di etile nelle acquaviti di frutta con nocciolo e nelle acquaviti di residui di frutta con nocciolo nonché sul monitoraggio dei livelli di carbammato di etile nelle suddette bevande (GU L 52 del 3.3.2010, pag. 53).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 110/2008 e della raccomandazione 2010/133/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (7).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 196 del 28.7.2011, pag. 29.

(2)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

(3)  GU L 52 del 3.3.2010, pag. 53.

(4)  GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1.

(5)  GU L 105 del 25.4.1990, pag. 9.

(6)  GU C 30 del 6.2.2009, pag. 18.

(7)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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