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Document 22005D0098
Decision of the EEA Joint Committee No 98/2005 of 8 July 2005 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 98/2005, dell' 8 luglio 2005 , che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 98/2005, dell' 8 luglio 2005 , che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
GU L 306 del 24.11.2005, p. 26–27
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
In force
24.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 306/26 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 98/2005
dell'8 luglio 2005
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 60/2005 del 29 aprile 2005 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2232/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2004, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda le sostanze altrenogest, beclometasone dipropionato, cloprostenolo, R-cloprostenolo, sorbitan sesquioleato e toltrazuril (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Nell'allegato II dell'accordo, capitolo XIII, al punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] viene aggiunto il seguente trattino:
«— |
32004 R 2232: regolamento (CE) n. 2232/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2004 (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 71).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 2232/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2005.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN
(1) GU L 239 del 15.9.2005, pag. 40.
(2) GU L 379 del 24.12.2004, pag. 71.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.