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Document 22005D0098

    Decisione del Comitato misto SEE n. 98/2005, dell' 8 luglio 2005 , che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    GU L 306 del 24.11.2005, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/98/oj

    24.11.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 306/26


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    n. 98/2005

    dell'8 luglio 2005

    che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 60/2005 del 29 aprile 2005 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2232/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2004, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda le sostanze altrenogest, beclometasone dipropionato, cloprostenolo, R-cloprostenolo, sorbitan sesquioleato e toltrazuril (2),

    DECIDE:

    Articolo 1

    Nell'allegato II dell'accordo, capitolo XIII, al punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] viene aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32004 R 2232: regolamento (CE) n. 2232/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2004 (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 71).»

    Articolo 2

    I testi del regolamento (CE) n. 2232/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2005.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


    (1)  GU L 239 del 15.9.2005, pag. 40.

    (2)  GU L 379 del 24.12.2004, pag. 71.

    (3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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