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Document 22000D1123(01)

Decisione del Comitato misto SEE n. 76/1999 del 25 giugno 1999 che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

GU L 296 del 23.11.2000, p. 1–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/76(2)/oj

22000D1123(01)

Decisione del Comitato misto SEE n. 76/1999 del 25 giugno 1999 che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 296 del 23/11/2000 pag. 0001 - 0028


Decisione del Comitato misto SEE

n. 76/1999

del 25 giugno 1999

che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo è stato sostituito dalla decisione n. 69/98 del Comitato misto SEE, del 17 luglio 1998(1).

(2) Occorre integrare nell'accordo alcuni atti rilevanti ai fini del SEE adottati dalla Comunità tra il 1o agosto 1996 e il 3 settembre 1998 nel settore veterinario.

(3) Gli atti di cui al capitolo I si applicano all'Islanda, qualora specificato.

(4) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è modificato dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Ai fini dell'accordo le date relative all'entrata in vigore o all'attuazione degli atti di cui all'allegato della presente decisione vanno lette come segue:

- qualora la data di entrata in vigore o di attuazione dell'atto preceda la data di entrata in vigore della presente decisione, si applica la data di entrata in vigore della presente decisione,

- qualora la data di entrata in vigore o di attuazione dell'atto sia successiva alla data di entrata in vigore della presente decisione, si applica la data di entrata in vigore o di attuazione dell'atto.

Articolo 3

I testi in lingua norvegese degli atti giuridici comunitari elencati nell'allegato della presente decisione, allegati alla versione in lingua norvegese della presente decisione, fanno fede.

I testi in lingua islandese degli atti giuridici comunitari elencati nell'allegato della presente decisione che si applicano all'Islanda, allegati alla versione in lingua islandese della presente decisione, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 26 giugno 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

F. Barbaso

(1) GU L 158 del 24.6.1999, pag. 1.

ALLEGATO

alla decisione del Comitato misto SEE n. 76/1999

L'allegato I dell'accordo SEE è modificato come segue.

I. QUESTIONI VETERINARIE

1. QUESTIONI DI CONTROLLO

1.1. Testi fondamentali

1) Il punto 4 (direttiva 90/675/CEE del Consiglio) a partire dal 1o luglio 1999 è sostituito come segue: "4. 399 L 0078: Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

Le disposizioni del presente atto si applicano all'Islanda per i settori disciplinati dagli atti specifici cui è fatto riferimento nel paragrafo 2 della parte introduttiva.

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

a) L'articolo 22 non si applica. I riferimenti all'articolo 22 vanno letti come riferimenti al paragrafo 3 della parte introduttiva.

b) All'allegato I è aggiunto il testo seguente:

"16. Il territorio della Repubblica d'Islanda.

17. Il territorio del Regno di Norvegia, escluse le isole Svalbard.""

2) Dopo il punto 7 (direttiva 92/102/CEE) è inserito il seguente punto: "7a. 397 R 0820: Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1)."

3) Al punto 8 (direttiva 85/73/CEE del Consiglio), prima delle modifiche, è aggiunto il seguente trattino: "- 397 L 0079: Direttiva 97/79/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997 (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31)."

4) Dopo il punto 8 (direttiva 85/73/CEE del Consiglio) sono inseriti la seguente sottovoce e il seguente punto: "Certificazione di animali e di prodotti di origine animale

9. 396 L 0093: Direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale (GU L 13 del 16.1.1997, pag. 18)."

1.2. Testi di applicazione

1) Il punto 19 (Decisione 93/242/CEE della Commissione) è soppresso.

2) Al punto 25 (Decisione 94/360/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino: "- 397 D 0139: Decisione 97/139/CE della Commissione, del 3 febbraio 1997 (GU L 55 del 25.2.1997, pag. 13)."

3) Al punto 27 (Decisione 94/474/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino: "- 398 D 0256: Decisione 98/256/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998 (GU L 113 del 15.4.1998, pag. 33).

- 398 D 0272: Decisione 98/272/CE della Commissione, del 23 aprile 1998 (GU L 122 del 24.4.1998, pag. 59)."

4) Al punto 30 (Decisione 94/597/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino: "- 397 D 0570: Decisione 97/570/CE della Commissione, del 22 luglio 1997 (GU L 234 del 26.8.1997, pag. 25)."

5) Il punto 38 (Decisione 95/301/CE della Commissione) è soppresso.

6) Il punto 39 (Decisione 95/537/CE della Commissione) è soppresso.

7) Il testo seguente costituisce il nuovo punto 39: "39. 397 D 0778: Decisione 97/778/CE della Commissione, del 22 luglio 1997, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi, che definisce norme dettagliate sui controlli che debbono essere effettuati dagli esperti veterinari della Commissione e che abroga la decisione 96/742/CE (GU L 315 del 19.11.1997, pag. 15), modificata da:

- 397 D 0779: Decisione 97/779/CE della Commissione, del 31 ottobre 1997 (GU L 315 del 19.11.1997, pag. 28),

- 398 D 0510: Decisione 98/510/CE della Commissione, del 29 luglio 1998 (GU L 227 del 14.8.1998, pag. 17), rettificata da GU L 240 del 28.8.1998, pag. 34.

Le disposizioni del presente atto si applicano all'Islanda per i settori disciplinati dagli atti specifici cui è fatto riferimento nel paragrafo 2 della parte introduttiva.

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:

All'allegato è aggiunto il seguente testo:

"ISLANDA

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

NORVEGIA

>SPAZIO PER TABELLA>""

8) Il punto 43 (Decisione 96/242/CEE della Commissione) è soppresso.

9) Al punto 47 (Decisione 96/367/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo: ", modificata da:

- 398 D 0373: Decisione 98/373/CE della Commissione, del 2 giugno 1998 (GU L 170 del 16.6.1998, pag. 62)."

10) Al punto 50 (Decisione 96/385/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo: ", modificata da:

- 398 D 0870: Decisione 97/870/CE della Commissione, del 16 dicembre 1997 (GU L 353 del 24.12.1997, pag. 45)."

11) Al punto 51 (Decisione 96/414/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo: ", modificata da:

- 398 D 0373: Decisione 98/373/CE della Commissione, del 2 giugno 1998 (GU L 170 del 16.6.1998, pag. 62)."

12) Il punto 52 (Decisione 96/440/CE della Commissione) è soppresso.

13) Il punto 53 (Decisione 96/490/CE della Commissione) diventa punto 52 ed è completato dal seguente testo: ", modificata da:

- 398 D 0024: Decisione 98/24/CE della Commissione, del 15 dicembre 1998 (GU L 8 del 14.1.1998, pag. 26)."

14) Dopo il punto 52 (Decisione 96/490/CE della Commissione) sono inseriti i seguenti punti: "53. 396 D 0486: Decisione 96/486/CE della Commissione, del 6 agosto 1996, recante misure di protezione relative all'encefalomielite equina venezuelana in Messico (GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 49).

54. 396 D 0659: Decisione 96/659/CE della Commissione, del 22 novembre 1996, recante misure di protezione relative alla febbre emorragica del Congo e della Crimea in Sudafrica (GU L 302 del 26.11.1996, pag. 27), modificata da:

- 397 D 0183: Decisione 97/183/CE della Commissione, del 25 febbraio 1997 (GU L 76 del 18.3.1997, pag. 32).

55. 396 D 0730: Decisione 96/730/CE della Commissione, del 17 dicembre 1996, recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali e dei relativi prodotti provenienti dalla Bulgaria in seguito all'insorgenza di un focolaio di afta epizootica nonché abrogazione della decisione 96/643/CE (GU L 331 del 20.12.1996, pag. 49), modificata da:

- 398 D 0373: Decisione 98/373/CE della Commissione, del 2 giugno 1998 (GU L 170 del 16.6.1998, pag. 62).

56. 397 D 0018: Decisione 97/18/CE della Commissione, del 16 dicembre 1996, che approva le misure da attuare per quanto concerne l'encefalopatia spongiforme bovina in Francia (GU L 6 del 10.1.1997, pag. 43).

57. 397 D 0152: Decisione 97/152/CE della Commissione, del 10 febbraio 1997, relativa ai dati da inserire nello schedario informatizzato relativo alle partite di animali o di prodotti animali, provenienti da paesi terzi, che hanno formato oggetto di una rispedizione (GU L 59 del 28.2.1997, pag. 50).

58. 397 D 0217: Decisione 97/217/CE della Commissione, del 28 febbraio 1997, che definisce i gruppi di paesi terzi cui è consentito utilizzare i certificati veterinari previsti per l'importazione di carni di selvaggina, carni di selvaggina d'allevamento e carni di coniglio provenienti da paesi terzi (GU L 88 del 3.4.1997, pag. 20).

59. 397 D 0368: Decisione 97/368/CE della Commissione, dell'11 giugno 1997, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari della Cina (GU L 156 del 13.6.1997, pag. 57), rettificata da GU L 169 del 27.6.1997, pag. 92, modificata da:

- 397 D 0587: Decisione 97/587/CE della Commissione, del 25 luglio 1997 (GU L 238 del 29.8.1997, pag. 45),

- 397 D 0620: Decisione 97/620/CE della Commissione, del 16 settembre 1997 (GU L 254 del 17.9.1997, pag. 17),

- 397 D 0805: Decisione 97/805/CE della Commissione, del 26 novembre 1997 (GU L 330 del 2.12.1997, pag. 19).

- 398 D 0321: Decisione 98/321/CE della Commissione, del 28 aprile 1998 (GU L 140 del 12.5.1998, pag. 17).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

60. 397 D 0394: Decisione 97/394/CE della Commissione, del 6 giugno 1997, che stabilisce le informazioni minime per le basi di dati relative agli animali e ai prodotti introdotti nella Comunità (GU L 164 del 21.6.1997, pag. 42).

61. 397 D 0515: Decisione 97/515/CE della Commissione, del 1o agosto 1997, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari dell'India (GU L 214 del 6.8.1997, pag. 52), modificata da:

- 397 D 0553: Decisione 97/553/CE della Commissione, del 13 agosto 1997 (GU L 228 del 19.8.1997, pag. 31).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

62. 397 D 0517: Decisione 97/517/CE della Commissione, del 1o agosto 1997, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar (GU L 214 del 6.8.1997, pag. 54), modificata da:

- 397 D 0553: Decisione 97/553/CE della Commissione, del 13 agosto 1997 (GU L 228 del 19.8.1997, pag. 31).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

63. 397 D 0518: Decisione 97/518/CE della Commissione, del 1o agosto 1997, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari della Malaysia (GU L 214 del 6.8.1997, pag. 55).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

64. 397 D 0534: Decisione 97/534/CE della Commissione, del 30 luglio 1997, sul divieto di utilizzare materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 216 dell'8.8.1997, pag. 95), modificata da:

- 397 D 0866: Decisione 97/866/CE della Commissione, del 16 dicembre 1997 (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 69).

- 398 D 0248: Decisione 98/248/CE della Commissione, del 31 marzo 1998 (GU L 102 del 2.4.1998, pag. 26).

65. 397 D 0586: Decisione 97/586/CE della Commissione, del 25 luglio 1997, relativa a talune misure di protezione nei confronti dell'anemia infettiva del salmone in Norvegia (GU L 238 del 29.8.1997, pag. 4), modificata da:

- 398 D 0450: Decisione 98/450/CE della Commissione, del 3 luglio 1998 (GU L 196 del 14.7.1998, pag. 46).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

66. 397 D 0620: Decisione 97/620/CE della Commissione, del 16 settembre 1997, che istituisce misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari della Cina e che abroga la decisione 97/368/CE (GU L 254 del 17.9.1997, pag. 17).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

67. 397 D 0735: Decisione 97/735/CE della Commissione, del 21 ottobre 1997, relativa a talune misure di protezione per quanto concerne gli scambi di alcuni tipi di rifiuti animali di mammiferi (GU L 294 del 28.10.1997, pag. 7).

68. 397 D 0794: Decisione 97/794/CE della Commissione, del 12 novembre 1997, recante modalità d'applicazione della direttiva 91/496/CEE del Consiglio per quanto concerne i controlli veterinari su animali vivi importati da paesi terzi (GU L 323 del 26.11.1997, pag. 31).

69. 397 D 0876: Decisione 97/876/CE della Commissione, del 23 dicembre 1997, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'India (GU L 356 del 31.12.1997, pag. 57).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

70. 397 R 2628: Regolamento (CE) n. 2628/97 della Commissione del 29 dicembre 1997 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 per quanto riguarda le disposizioni transitorie relative al periodo di avviamento del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (GU L 354 del 30.12.1997, pag. 17).

71. 397 R 2629: Regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione del 29 dicembre 1997 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 per quanto riguarda le disposizioni transitorie relative al periodo di avviamento del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (GU L 354 del 30.12.1997, pag. 19), modificato da:

- 398 R 1177: Regolamento (CE) n. 1177/98 della Commissione del 5 giugno 1998 (GU L 163 del 6.6.1998, pag. 19).

72. 397 R 2630: Regolamento (CE) n. 2630/97 della Commissione del 29 dicembre 1997 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (GU L 354 del 30.12.1997, pag. 23).

73. 398 D 0104: Decisione 98/104/CE della Commissione, del 28 gennaio 1998, recante talune misure protettive contro la peste suina classica in Germania (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 98), modificata da:

- 398 D 0413: Decisione 98/413/CE della Commissione, del 26 giugno 1998 (GU L 188 del 2.7.1998, pag. 44).

74. 398 D 0139: Decisione 98/139/CE della Commissione, del 4 febbraio 1998, che fissa alcune modalità relative ai controlli in loco nel settore veterinario effettuati da esperti della Commissione negli Stati membri (GU L 38 del 12.2.1998, pag. 10).

75. 398 D 0147: Decisione 98/147/CE della Commissione, del 13 febbraio 1998, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Bangladesh (GU L 46 del 17.2.1998, pag. 13).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

76. 398 R 0494: Regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione del 27 febbraio 1998 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni amministrative minime nell'ambito del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (GU L 60 del 28.2.1998, pag. 78).

77. 398 D 0256: Decisione 98/256/CE del Consiglio del 16 marzo 1998, che stabilisce misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina, modifica la decisione 94/474/CE e abroga la decisione 96/239/CE (GU L 113 del 15.4.1998, pag. 33).

78. 398 D 0272: Decisione 98/272/CE della Commissione, del 23 aprile 1998, relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e recante modifica della decisione 94/474/CE (GU L 122 del 24.4.1998, pag. 59).

79. 398 D 0321: Decisione 98/321/CE della Commissione, del 28 aprile 1998, che istituisce misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari della Cina e che modifica la decisione 97/368/CE (GU L 140 del 12.5.1998, pag. 17).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

80. 398 D 0351: Decisione 98/351/CE della Commissione, del 29 maggio 1998, che fissa la data in cui possono iniziare le spedizioni dall'Irlanda del Nord di prodotti ottenuti da bovini, nel quadro del programma di esportazione di mandrie certificate, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione 98/256/CE della Commissione (GU L 157 del 30.5.1998, pag. 110).

81. 398 D 0373: Decisione 98/373/CE della Commissione, del 2 giugno 1998, relativa alle importazioni nella Comunità di animali vivi e loro prodotti originari di alcuni paesi europei, in considerazione dell'afta epizootica, e recante modifica delle decisioni 96/367/CE, 96/414/CE e 96/730/CE (GU L 170 del 16.6.1998, pag. 62).

82. 398 D 0407: Decisione 98/407/CE della Commissione, del 16 giugno 1998, che istituisce misure di protezione nei confronti dei molluschi bivalvi e dei prodotti della pesca originari o provenienti dalla Turchia e che abroga la decisione 97/806/CE (GU L 18 del 24.6.1998, pag. 15), rettificata da GU L 28 del 4.2.1998, pag. 46.

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

83. 398 D 0418: Decisione 98/418/CE della Commissione, del 30 giugno 1998, che abroga la decisione 98/84/CE recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari dell'Uganda, del Kenya, della Tanzania e del Mozambico o provenienti da tali paesi e che modifica la certificazione sanitaria dei prodotti della pesca originari dell'Uganda, del Kenya e del Mozambico o provenienti da tali paesi (GU L 190 del 4.7.1998, pag. 53).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

84. 398 D 0470: Decisione 98/470/CE della Commissione, del 9 luglio 1998, recante modalità d'applicazione della direttiva 89/662/CEE del Consiglio per quanto riguarda le informazioni essenziali relative ai controlli veterinari (GU L 208 del 24.7.1998, pag. 54).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

85. 398 D 0497: Decisione 98/497/CE della Commissione, del 23 luglio 1998, concernente alcune misure supplementari per la malattia vescicolosa dei suini in Italia (GU L 223 del'11.8.1998, pag. 12)."

15) Dopo il punto 85 (Decisione 98/497/CE della Commissione) è inserito il seguente testo: "ATTI DI CUI GLI STATI EFTA E LE AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA TENGONO DEBITO CONTO

1. 398 D 0140: Decisione 98/140/CE della Commissione, del 4 febbraio 1998, che stabilisce talune modalità relative ai controlli in loco nel settore veterinario effettuati da esperti della Commissione nei paesi terzi (GU L 38 del 12.2.1998, pag. 14).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda."

2. ZOOTECNIA

2.1. Testi fondamentali

Dopo il punto 6 (direttiva 91/174/CEE del Consiglio) è inserito il seguente punto: "7. 396 D 0463: Decisione 96/463/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, che designa l'organismo di riferimento incaricato di collaborare all'uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura (GU L 192 del 2.8.1996, pag. 19)."

3. MISURE DI LOTTA - NOTIFICA DELLE MALATTIE

3.1. Testi fondamentali

1) Al punto 10 (Direttiva 82/894/CEE del Consiglio) è inserito il seguente trattino: "- 398 D 0012: Decisione 98/12/CE della Commissione, del 15 dicembre 1997 (GU L 4 dell'8.1.1998, pag. 63)."

2) Al punto 10 (Direttiva 82/894/CEE del Consiglio), il testo del secondo trattino (Decisione 92/450/CEE della Commissione) è soppresso.

3.2. Testi di applicazione

Dopo il punto 9 (Decisione 93/590/CEE della Commissione) sono inseriti i seguenti punti: "10. 398 D 0339: Decisione 98/339/CE della Commissione, del 14 maggio 1998, che reca talune misure protettive contro la peste suina classica in Spagna e che abroga la decisione 97/285/CE (GU L 148 del 19.5.1998, pag. 43), modificata da:

- 398 D 0411: Decisione 98/411/CE della Commissione, del 26 giugno 1998 (GU L 188 del 2.7.1998, pag. 40).

11. 398 D 0502: Decisione 98/502/CE della Commissione, del 27 luglio 1998, relativa all'utilizzazione di un macello da parte dell'Italia a norma del punto 7 dell'allegato II della direttiva 92/119/CEE del Consiglio (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 33)."

ATTI DI CUI GLI STATI EFTA E LE AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA TENGONO DEBITO CONTO

1) Il punto 1 (Decisione 93/617/CE della Commissione) è soppresso.

2) Il punto 4 (Decisione 95/297/CE della Commissione) è soppresso.

3) Il seguente punto costituisce il nuovo punto 4: "4. 396 D 0552: Decisione 96/552/CE della Commissione, del 6 settembre 1996, che approva il piano di eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nel Brandeburgo e nel Meclemburgo-Pomerania occidentale, e che abroga la decisione 93/617/CE (GU L 240 del 20.9.1996, pag. 13)."

4) Dopo il punto 4 (Decisione 96/552/CE della Commissione) sono inseriti i seguenti punti: "5. 398 D 0176: Decisione 98/176/CE della Commissione, del 18 febbraio 1998, che approva il programma di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Spagna (GU L 65 del 5.3.1998, pag. 26).

6. 398 D 0359: Decisione 98/359/CE della Commissione, del 15 maggio 1998, che approva il programma relativo alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale presentato dall'Italia per la provincia autonoma di Trento (GU L 163 del 6.6.1998, pag. 43).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

7. 398 D 0399: Decisione 98/399/CE della Commissione, dell'8 giugno 1998, che approva il piano presentato dall'Italia per l'eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nella provincia di Varese (GU L 176 del 20.6.1998, pag. 36)."

4. SALUTE DEGLI ANIMALI: SCAMBI E IMMISSIONE SUL MERCATO DI ANIMALI VIVI

4.1. Testi fondamentali

1) Il punto 1 (Direttiva 64/432/CEE del Consiglio) è sostituito dal testo seguente: "1. 364 L 0432: Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64), modificata da:

- 397 L 0012: Direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997 (GU L 109 del 25.4.1997, pag. 1), rettificata da GU L 73 del 12.3.1998, pag. 51 e da GU L 79 del 17.3.1998, pag. 28,

- 398 L 0046: Direttiva 98/46/CE del Consiglio, del 24 giugno 1998 (GU L 198 del 15.7.1998, pag. 22).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

a) All'articolo 2, lettera p), per quanto riguarda le regioni è aggiunto il seguente testo: "Liechtenstein: Liechtenstein

Norvegia: fylke"

b) Ai fini dell'articolo 9, è approvato il programma operativo della Norvegia, attuato dai regolamenti del 31 gennaio 1995 (n. 107) relativi alla sorveglianza e al controllo della salmonella in animali vivi, dai regolamenti del 10 aprile 1995 (n. 368) relativi alla sorveglianza e alla lotta contro i batteri di salmonella nelle carni fresche e nelle carni fresche di pollame e dai regolamenti del 9 maggio 1996 n. 489) relativi al controllo e alla prevenzione della salmonella nelle uova destinate al consumo umano.

c) All'allegato B, punto 12, per quanto concerne gli istituti statali responsabili del controllo ufficiale delle tubercoline, è aggiunto il seguente testo: "p) Liechtenstein: Institut für Virusforschung und Immunprophylaxe (IVI), Mittelhäusern

q) Norvegia: Veterinærinstituttet, Oslo"

d) All'allegato C, punto 9, per quanto concerne gli istituti responsabili del controllo ufficiale degli antigeni, è aggiunto il seguente testo: "p) Liechtenstein: Institut für Veterinär-Bakteriologie der vet.-med. Fakultät der Universität Bern

q) Norvegia: Veterinærinstituttet, Oslo"

e) All'allegato F

Modello I, nota 4

Modello II, nota 5

Modello III, nota 4 e

Modello IV, nota 5,

per quanto concerne le denominazioni dei servizi veterinari è aggiunto il seguente testo: "p) Liechtenstein: Kontrolltierarzt

q) Norvegia: distriktsveterinær"

f) All'allegato G, capitolo II, parte A, punto 2, per quanto concerne gli istituti ufficiali è aggiunto il seguente testo: "p) Liechtenstein: Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe, Mittelhäusern

q) Norvegia: Veterinærinstituttet, Oslo.""

2) Al punto 5 (Direttiva 91/67/CEE del Consiglio) sono inseriti i seguenti trattini: "- 397 L 0079: Direttiva 97/79/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997 (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31),

- 398 L 0045: Direttiva 98/45/CE del Consiglio, del 24 giugno 1998 (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12)."

4.2. Testi di applicazione

1) Al punto 9 (Decisione 93/24/CEE della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini: "- 396 D 0590: Decisione 96/590/CE della Commissione, del 2 ottobre 1996 (GU L 258 dell'11.10.1996, pag. 32),

- 396 D 0725: Decisione 96/725/CE della Commissione, del 29 novembre 1996 (GU L 329 del 19.12.1996, pag. 48),

- 397 D 0030: Decisione 97/30/CE della Commissione, del 17 dicembre 1996 (GU L 12 del 15.1.1997, pag. 39),

- 397 D 0423: Decisione 97/423/CE della Commissione, del 30 giugno 1997 (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 28),

- 397 D 0835: Decisione 97/835/CE della Commissione, del 3 dicembre 1997 (GU L 345 del 16.12.1997, pag. 56);"

2) Al punto 12 (Decisione 93/42/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino: "- 398 D 0362: Decisione 98/362/CE della Commissione, del 19 maggio 1998 (GU L 163 del 6.6.1998, pag. 48)."

3) Al punto 14 (Decisione 93/52/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino: "- 397 D 0315: Decisione 97/315/CE della Commissione, del 30 aprile 1997 (GU L 137 del 28.5.1997, pag. 20)."

4) Al punto 16 (Decisione 93/73/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente testo: ", modificata da:

- 397 D 0804: Decisione 97/804/CE della Commissione, del 21 novembre 1997 (GU L 329 del 29.11.1997, pag. 70)."

5) Al punto 19 (Decisione 93/244/CEE della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini: "- 396 D 0590: Decisione 96/590/CE della Commissione, del 2 ottobre 1996 (GU L 258 dell'11.10.1996, pag. 32),

- 396 D 0725: Decisione 96/725/CE della Commissione, del 29 novembre 1996 (GU L 329 del 19.12.1996, pag. 48),

- 397 D 0030: Decisione 97/30/CE della Commissione, del 17 dicembre 1996 (GU L 12 del 15.1.1997, pag. 39),

- 397 D 0423: Decisione 97/423/CE della Commissione, del 30 giugno 1997 (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 28),

- 397 D 0835: Decisione 97/835/CE della Commissione, del 3 dicembre 1997 (GU L 345 del 16.12.1997, pag. 56)."

6) Al punto 27 (Decisione 95/109/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo: ", modificata da:

- 398 D 0362: Decisione 98/362/CE della Commissione, del 19 maggio 1998 (GU L 163 del 6.6.1998, pag. 48)."

7) Al punto 29 (Decisione 95/124/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino: "- 397 D 0228: Decisione 97/228/CE della Commissione, del 3 marzo 1997 (GU L 91 del 5.4.1997, pag. 35)."

8) Al punto 31 (Decisione 95/160/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo: ", modificata da:

- 397 D 0278: Decisione 97/278/CE della Commissione, dell'11 aprile 1997 (GU L 110 del 26.4.1997, pag. 77)."

9) Al punto 32 (Decisione 95/161/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo: ", modificata da:

- 397 D 0278: Decisione 97/278/CE della Commissione, dell'11 aprile 1997 (GU L 110 del 26.4.1997, pag. 77)."

10) Al punto 39 (Decisione 95/473/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino: "- 397 D 0227: Decisione 97/227/CE della Commissione, del 3 marzo 1997 (GU L 91 del 5.4.1997, pag. 33)."

11) Al punto 44 (Decisione 96/233/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino: "- 397 D 0234: Decisione 97/234/CE della Commissione, del 3 marzo 1997 (GU L 94 del 9.4.1997, pag. 15)."

12) Dopo il punto 44 (Decisione 96/233/CE della Commissione) sono inseriti i seguenti punti: "45. 397 D 0076: Decisione 97/76/CE della Commissione, del 17 dicembre 1996, che definisce i metodi di controllo per il mantenimento della qualifica di "ufficialmente indenne da tubercolosi" da parte degli allevamenti bovini di taluni Stati membri e di certe regioni degli Stati membri (GU L 19 del 22.1.1997, pag. 34).

46. 397 D 0175: Decisione 97/175/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, che fissa le modalità di controllo per il mantenimento della qualifica di allevamenti bovini ufficialmente indenni da brucellosi in alcuni Stati membri e regioni di Stati membri (GU L 73 del 14.3.1997, pag. 16).

47. 397 D 0315: Decisione 97/315/CE della Commissione, del 30 aprile 1997, che modifica la decisione 93/52/CEE che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (Br. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia per quanto riguarda talune regioni della Spagna (GU L 137 del 28.5.1997, pag. 20).

48. 398 D 0357: Decisione 98/357/CE della Commissione, del 18 maggio 1998, che fissa l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Italia (GU L 162 del 5.6.1998, pag. 42).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

49. 398 D 0361: Decisione 98/361/CE della Commissione, del 18 maggio 1998, che stabilisce l'elenco delle zone riconosciute in Spagna, relativamente alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale (GU L 163 del 6.6.1998, pag. 46).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

50. 398 D 0395: Decisione 98/395/CE della Commissione, del 29 maggio 1998, che stabilisce l'elenco delle zone riconosciute in Italia relativamente alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale (GU L 176 del 20.6.1998, pag. 30).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda."

ATTI DI CUI GLI STATI EFTA E LE AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA TENGONO DEBITO CONTO

1) I punti 1 (Decisione 79/837/CEE della Commissione), 2 (Decisione 80/775/CEE della Commissione), 3 (Decisione 80/984/CEE della Commissione), 24 (Decisione 94/959/CE della Commissione), 25 (Decisione 94/960/CE della Commissione), 31 (Decisione 95/63/CE della Commissione), 34 (Decisione 95/74/CE della Commissione) e 35 (Decisione 95/138/CE della Commissione) sono soppressi.

2) Dopo il punto 40 sono inseriti i seguenti punti: "41. 397 D 0185: Decisione 97/185/CE della Commissione, del 28 febbraio 1997, che approva il programma relativo alla setticemia emorragica virale presentato dal Regno Unito (GU L 77 del 19.3.1997, pag. 31).

42. 397 D 0250: Decisione 97/250/CE della Commissione, del 25 marzo 1997, che approva il programma di eradicazione della malattia di rinotracheite bovina infettiva in Austria (GU L 98 del 15.4.1997, pag. 19).

43. 397 D 0262: Decisione 97/262/CE della Commissione, del 4 aprile 1997, che sospende lo statuto dell'Irlanda per quanto si riferisce alla malattia di Newcastle (GU L 104 del 22.4.1997, pag. 33).

44. 397 D 0263: Decisione 97/263/CE della Commissione, del 4 aprile 1997, che sospende lo statuto di una regione del Regno Unito per quanto si riferisce alla malattia di Newcastle (GU L 104 del 22.4.1997, pag. 34)."

5. SALUTE DEGLI ANIMALI: SCAMBI E IMMISSIONE SUL MERCATO DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

5.1. Testi fondamentali

1) Al punto 6 (Direttiva 92/45/CEE del Consiglio) è inserito il seguente trattino: "- 397 L 0079: Direttiva 97/79/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997 (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31)."

2) Al punto 7 (Direttiva 92/118/CEE del Consiglio) sono inseriti i seguenti trattini: "- 396 L 0090: Direttiva 96/90/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996 (GU L 13 del 16.1.1997, pag. 24),

- 397 L 0079: Direttiva 97/79/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997 (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31)."

6. SANITÀ PUBBLICA: SCAMBI E IMMISSIONE SUL MERCATO DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

6.1. Testi fondamentali

1) Al punto 2 (Direttiva 71/118/CEE del Consiglio) è inserito il seguente trattino: "- 397 L 0079: Direttiva 97/79/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997 (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31)."

2) Al punto 4 (Direttiva 77/99/CEE del Consiglio) è inserito il seguente trattino: "- 397 L 0076: Direttiva 97/76/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1997 (GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25)."

3) Al punto 8 (Direttiva 91/493/CEE del Consiglio) è inserito il seguente trattino: "- 397 L 0079: Direttiva 97/79/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997 (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31)."

4) Al punto 10 (Direttiva 91/492/CEE del Consiglio) sono inseriti i seguenti trattini: "- 397 L 0061: Direttiva 97/61/CE del Consiglio, del 20 ottobre 1997 (GU L 295 del 29.10.1997, pag. 35),

- 397 L 0079: Direttiva 97/79/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997 (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31)."

6.2. Testi di applicazione

1) Al punto 12 (Decisione 93/25/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente testo: ", modificata da:

- 397 D 0275: Decisione 97/275/CE della Commissione, del 9 aprile 1997 (GU L 108 del 25.4.1997, pag. 52)."

2) Al punto 30 (Decisione 95/168/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo: ", modificata da:

- 397 D 0278: Decisione 97/278/CE della Commissione, dell'11 aprile 1997 (GU L 110 del 26.4.1997, pag. 77)."

3) Il punto 33 (Decisione 96/345/CE della Commissione) è soppresso.

4) Dopo il punto 32 sono inseriti i seguenti punti: "33. 396 D 0360: Decisione 96/360/CE della Commissione, del 5 giugno 1996, che autorizza l'Irlanda ad adeguare il metodo per il calcolo del titolo di cellule somatiche nel latte di vacca (GU L 138 dell'11.6.1996, pag. 25), rettificata da GU L 257 del 10.10.1996, pag. 44.

34. 396 D 0536: Decisione 96/536/CE della Commissione, del 29 luglio 1996, che stabilisce l'elenco dei prodotti a base di latte per i quali gli Stati membri sono autorizzati a concedere deroghe individuali o generali ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE, nonché la natura delle deroghe applicabili alla fabbricazione di tali prodotti (GU L 230 dell'11.9.1996, pag. 12), modificata da:

- 397 D 0284: Decisione 97/284/CE della Commissione, del 25 aprile 1997 (GU L 114 del 1.5.1997, pag. 45).

35. 397 D 0038: Decisione 97/38/CE della Commissione del 18 dicembre 1996 che stabilisce le condizioni sanitarie specifiche per l'importazione di ovoprodotti destinati al consumo umano (GU L 14 del 17.1.1997, pag. 61).

36. 397 D 0090: Decisione 97/94/CE della Commissione, dell'8 gennaio 1997, relativa a misure necessarie per l'applicazione delle norme in materia di certificazione di taluni prodotti di origine animale (GU L 29 dell'8.1.1997, pag. 56).

37. 397 D 0757: Decisione 97/757/CE della Commissione, del 6 novembre 1997, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Madagascar (GU L 307 del 12.11.1997, pag. 33).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

38. 398 X 0477: Raccomandazione 98/477/CE della Commissione, del 22 luglio 1998, sulle informazioni necessarie a sostegno delle domande di valutazione della situazione epidemiologica dei paesi per quanto riguarda le encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 212 del 30.7.1998, pag. 58).

39. 398 D 0536: Decisione 98/536/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, che stabilisce l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per la ricerca dei residui (GU L 251 dell'11.9.1998, pag. 39).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda."

7. MISURE RELATIVE A DIVERSI SETTORI

7.1. Testi fondamentali

1) Prima del punto 2 (Direttiva 96/23/CE del Consiglio) è inserita la seguente sottovoce: ""Residui""

2) La sottovoce "Residui" dopo il punto 5 (Direttiva 88/146/CEE del Consiglio) è soppressa.

3) I punti 3 (Direttiva 81/602/CEE del Consiglio), 4 (Direttiva 85/358/CEE del Consiglio), 5 (Direttiva 88/146/CEE del Consiglio) e 6 (Direttiva 86/469/CEE del Consiglio) sono soppressi.

4) Al punto 8 (Direttiva 92/117/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino: "- 397 L 0022: Direttiva 97/22/CE del Consiglio, del 22 aprile 1997 (GU L 113 del 30.4.1997, pag. 9)."

7.2. Testi di applicazione

Dopo il punto 12 (Decisione 96/449/CE della Commissione) sono inseriti i seguenti punti: "13. 397 D 0747: Decisione 97/747/CE della Commissione, del 27 ottobre 1997, che fissa i livelli e le frequenze di prelievo di campioni, previsti dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, per il controllo di talune sostanze e dei loro residui in alcuni prodotti di origine animale (GU L 303 del 6.11.1997, pag. 12).

14. 398 D 0179: Decisione 98/179/CE della Commissione, del 23 febbraio 1998, recante modalità d'applicazione per il prelievo ufficiale di campioni al fine della sorveglianza su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale (GU L 65 del 5.3.1998, pag. 31)."

ATTI DI CUI GLI STATI EFTA E LE AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA TENGONO DEBITO CONTO

Dopo il punto 31 (Decisione 96/349/CE della Commissione) sono inseriti i seguenti punti: "32. 397 D 0312: Decisione 97/312/CE della Commissione, del 12 maggio 1997, che approva le misure da attuare per quanto concerne l'encefalopatia spongiforme bovina in Irlanda (GU L 133 del 24.5.1997, pag. 38).

33. 398 D 0492: Decisione 98/492/CE della Commissione, del 22 luglio 1998, che approva il piano di sorveglianza per la ricerca di residui o di sostanze negli animali vivi e nei loro prodotti, presentato dal Lussemburgo (GU L 223 dell'11.8.1998, pag. 7).

34. 398 D 0493: Decisione 98/493/CE della Commissione, del 22 luglio 1998, che approva il piano di sorveglianza per la ricerca di residui o di sostanze negli animali vivi e nei loro prodotti, presentato dalla Repubblica federale di Germania (GU L 223 dell'11.8.1998, pag. 8).

35. 398 D 0494: Decisione 98/494/CE della Commissione, del 22 luglio 1998, che approva il piano di sorveglianza per la ricerca di residui o di sostanze negli animali vivi e nei loro prodotti, presentato dalla Danimarca (GU L 223 dell'11.8.1998, pag. 9).

36. 398 D 0495: Decisione 98/495/CE della Commissione, del 22 luglio 1998, che approva il piano di sorveglianza per la ricerca di residui o di sostanze negli animali vivi e nei loro prodotti, presentato dalla Grecia (GU L 223 dell'11.8.1998, pag. 10).

37. 398 D 0496: Decisione 98/496/CE della Commissione, del 22 luglio 1998, che approva il piano di sorveglianza per la ricerca di residui o di sostanze negli animali vivi e nei loro prodotti, presentato dal Portogallo (GU L 223 dell'11.8.1998, pag. 11)."

8. IMPORTAZIONI DI PAESI TERZI

8.1. Testi fondamentali

1) Al punto 1 (Direttiva 72/462/CEE del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini: "- 396 L 0091: Direttiva 96/91/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996 (GU L 13 del 16.1.1997, pag. 26),

- 397 L 0076: Direttiva 97/76/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1997 (GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25),

- 397 L 0079: Direttiva 97/79/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997 (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31)."

2) Al punto 16 (Direttiva 92/118/CEE del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini: "- 396 L 0090: Direttiva 96/90/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996 (GU L 13 del 16.1.1997, pag. 24),

- 397 L 0079: Direttiva 97/79/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997 (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31)."

8.2. Testi di applicazione

1) Al punto 2 (direttiva 79/542/CEE del Consiglio) sono inseriti i seguenti trattini: "- 396 D 0605: Decisione 96/605/CE della Commissione, dell'11 ottobre 1996 (GU L 267 del 19.10.1996, pag. 29),

- 396 D 0624: Decisione 96/624/CE della Commissione, del 17 ottobre 1996 (GU L 279 del 31.10.1996, pag. 33), rettificata da GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 71,

- 397 D 0010: Decisione 97/10/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996 (GU L 3 del 7.1.1997, pag. 9),

- 397 D 0160: Decisione 97/160/CE della Commissione, del 14 febbraio 1997 (GU L 62 del 4.3.1997, pag. 39), rettificata da GU L 78 del 20.3.1997, pag. 54,

- 397 D 0736: Decisione 97/736/CE della Commissione, del 14 ottobre 1997 (GU L 295 del 29.10.1997, pag. 37),

- 398 D 0146: Decisione 98/146/CE della Commissione, del 6 febbraio 1998 (GU L 46 del 17.2.1998, pag. 8)."

2) Al punto 4 (Decisione 80/804/CEE della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini: "- 396 D 0727: Decisione 96/727/CE della Commissione, del 29 novembre 1996 (GU L 329 del 19.12.1996, pag. 51),

- 398 D 0091: Decisione 98/91/CE della Commissione, del 9 gennaio 1998 (GU L 18 del 23.1.1998, pag. 27)."

3) I punti 7 (Decisione 81/547/CEE della Commissione), 9 (Decisione 82/8/CEE della Commissione), 10 (Decisione 82/9/CEE della Commissione) e 11 (Decisione 82/132/CEE della Commissione) sono soppressi.

4) Al punto 32 (Decisione 91/270/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino: "- 396 D 0572: Decisione 96/572/CE della Commissione, del 24 settembre 1996 (GU L 250 del 2.10.1996, pag. 20)."

5) Al punto 40 (Decisione 92/25/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino: "- 396 D 0585: Decisione 96/585/CE della Commissione, del 25 settembre 1996 (GU L 255 del 9.10.1996, pag. 21)."

6) Al punto 41 (Decisione 92/160/CEE della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini: "- 397 D 0010: Decisione 97/10/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996 (GU L 3 del 7.1.1997, pag. 9),

- 397 D 0350: Decisione 97/350/CE della Commissione, del 29 maggio 1997 (GU L 150 del 7.6.1997, pag. 44),

- 397 D 0685: Decisione 97/685/CE della Commissione, del 10 ottobre 1997 (GU L 287 del 21.10.1997, pag. 54)."

7) Il punto 44 (Decisione 92/222/CEE della Commissione) è soppresso.

8) Al punto 45 (Decisione 92/260/CEE della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini: "- 397 D 0010: Decisione 97/10/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996 (GU L 3 del 7.1.1997, pag. 9),

- 397 D 0160: Decisione 97/160/CE della Commissione, del 14 febbraio 1997 (GU L 62 del 4.3.1997, pag. 39), rettificata da GU L 78 del 20.3.1997, pag. 54,

- 398 D 0360: Decisione 98/360/CE della Commissione, del 18 maggio 1998 (GU L 163 del 6.6.1998, pag. 44)."

9) I punti 47 (Decisione 92/322/CEE della Commissione), 48 (Decisione 92/323/CEE della Commissione), 49 (Decisione 92/325/CEE della Commissione), 50 (Decisione 92/377/CEE della Commissione), 51 (Decisione 92/390/CEE della Commissione) e 52 (Decisione 92/402/CEE della Commissione) sono soppressi.

10) Al punto 53 (Decisione 92/452/CEE della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini: "- 396 D 0596: Decisione 96/596/CE della Commissione, del 2 ottobre 1996 (GU L 262 del 16.10.1996, pag. 15),

- 396 D 0726: Decisione 96/726/CE della Commissione, del 29 novembre 1996 (GU L 329 del 19.12.1996, pag. 49),

- 397 D 0104: Decisione 97/104/CE della Commissione, del 22 gennaio 1997 (GU L 36 del 6.2.1997, pag. 31),

- 397 D 0249: Decisione 97/249/CE della Commissione, del 25 marzo 1997 (GU L 98 del 15.4.1997, pag. 17)."

11) Al punto 56 (Decisione 92/471/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino: "- 396 D 0572: Decisione 96/572/CE della Commissione, del 24 settembre 1996 (GU L 250 del 2.10.1996, pag. 20)."

12) Al punto 59 (Decisione 93/195/CEE della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini: "- 397 D 0160: Decisione 97/160/CE della Commissione, del 14 febbraio 1997 (GU L 62 del 4.3.1997, pag. 39), rettificata da GU L 78 del 20.3.1997, pag. 54,

- 397 D 0684: Decisione 97/684/CE della Commissione, del 10 ottobre 1997 (GU L 287 del 21.10.1997, pag. 49),

- 398 D 0360: Decisione 98/360/CE della Commissione, del 18 maggio 1998 (GU L 163 del 6.6.1998, pag. 44)."

13) Al punto 60 (Decisione 93/196/CEE della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini: "- 397 D 0036: Decisione 97/36/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996 (GU L 14 del 17.1.1997, pag. 57),

- 398 D 0360: Decisione 98/360/CE della Commissione, del 18 maggio 1998 (GU L 163 del 6.6.1998, pag. 44)."

14) Al punto 61 (Decisione 93/197/CEE della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini: "- 397 D 0010: Decisione 97/10/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996 (GU L 3 del 7.1.1997, pag. 9),

- 397 D 0036: Decisione 97/36/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996 (GU L 14 del 17.1.1997, pag. 57),

- 397 D 0160: Decisione 97/160/CE della Commissione, del 14 febbraio 1997 (GU L 62 del 4.3.1997, pag. 39), rettificata da GU L 78 del 20.3.1997, pag. 54,

- 398 D 0360: Decisione 98/360/CE della Commissione, del 18 maggio 1998 (GU L 163 del 6.6.1998, pag. 44)."

15) Al punto 62 (Decisione 93/198/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino: "- 397 D 0231: Decisione 97/231/CE della Commissione, del 3 marzo 1997 (GU L 93 dell'8.4.1997, pag. 22)."

16) Al punto 66 (Decisione 93/402/CEE della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini: "- 396 D 0595: Decisione 96/595/CE della Commissione, dell'30 settembre 1996 (GU L 261 del 15.10.1996, pag. 41),

- 398 D 0016: Decisione 98/16/CE della Commissione, del 15 dicembre 1997 (GU L 6 del 10.1.1998, pag. 40)."

17) Al punto 67 (Decisione 93/436/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino: "- 396 D 0674: Decisione 96/674/CE della Commissione, del 25 novembre 1996 (GU L 313 del 3.12.1996, pag. 29)."

18) Al punto 68 (Decisione 93/437/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino: "- 397 D 0276: Decisione 97/276/CE della Commissione, dell'11 aprile 1997 (GU L 108 del 25.4.1997, pag. 53)."

19) Al punto 72 (Decisione 93/693/CEE della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini: "- 396 D 0570: Decisione 96/570/CE della Commissione, del 24 settembre 1996 (GU L 250 del 2.10.1996, pag. 17),

- 397 D 0001: Decisione 97/1/CE della Commissione, del 4 dicembre 1996 (GU L 1 del 3.1.1997, pag. 3),

- 397 D 0103: Decisione 97/103/CE della Commissione, del 22 gennaio 1997 (GU L 36 del 6.2.1997, pag. 29),

- 397 D 0229: Decisione 97/229/CE della Commissione, del 3 marzo 1997 (GU L 91 del 5.4.1997, pag. 39)."

20) Al punto 82 (Decisione 94/278/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino: "- 397 D 0752: Decisione 97/752/CE della Commissione, del 31 ottobre 1997 (GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 69)."

21) Al punto 83 (Decisione 94/309/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino: "- 397 D 0199: Decisione 97/199/CE della Commissione, del 25 marzo 1997 (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 44)."

22) Il punto 84 (Decisione 94/321/CEE della Commissione) è soppresso.

23) Al punto 86 (Decisione 94/324/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino: "- 397 D 0401: Decisione 97/401/CE della Commissione, del 17 giugno 1997 (GU L 166 del 25.6.1997, pag. 14), rettificata da GU L 177 del 5.7.1997, pag. 28."

24) Al punto 87 (Decisione 94/325/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino: "- 397 D 0563: Decisione 97/563/CE della Commissione, del 28 luglio 1997 (GU L 232 del 23.8.1997, pag. 12)."

25. Al punto 88 (Decisione 94/344/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino: "- 397 D 0198: Decisione 97/198/CE della Commissione, del 25 marzo 1997 (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 36)."

26. Al punto 90 (Decisione 94/446/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino: "- 397 D 0197: Decisione 97/197/CE della Commissione, del 18 marzo 1997 (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 32)."

27) I punti 97 (Decisione 94/845/CE della Commissione) e 98 (Decisione 94/846/CE della Commissione) sono soppressi.

28) Al punto 101 (Decisione 95/30/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino: "- 397 D 0581: Decisione 97/581/CE della Commissione, del 25 luglio 1997 (GU L 237 del 28.8.1997, pag. 26)."

29) Al punto 106 (Decisione 95/233/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino: "- 396 D 0619: Decisione 96/619/CE della Commissione, del 16 ottobre 1996 (GU L 276 del 29.10.1996, pag. 18)."

30) Al punto 107 (Decisione 95/328/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo: ", modificata da:

- 397 D 0588: Decisione 97/588/CE della Commissione, del 28 luglio 1997 (GU L 238 del 29.8.1997, pag. 46)."

31) Al punto 108 (Decisione 95/340/CE della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini: "- 396 D 0571: Decisione 96/571/CE della Commissione, del 24 settembre 1996 (GU L 250 del 2.10.1996, pag. 19),

- 396 D 0584: Decisione 96/584/CE della Commissione, del 25 settembre 1996 (GU L 255 del 9.10.1996, pag. 20)."

32) Al punto 111 (Decisione 95/343/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino: "- 397 D 0115: Decisione 97/115/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997 (GU L 42 del 13.2.1997, pag. 16)."

33) Al punto 114 (Decisione 95/408/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo: ", modificata da:

- 397 D 0034: Decisione 97/34/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996 (GU L 13 del 16.1.1997, pag. 33)."

34) I punti 121 (Decisione 96/185/CE della Commissione) e 122 (Decisione 96/186/CE della Commissione) sono soppressi.

35) Al punto 124 (Decisione 96/333/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo: ", modificata da:

- 397 D 0589: Decisione 97/589/CE della Commissione, del 28 luglio 1997 (GU L 238 del 29.8.1997, pag. 47)."

36) Al punto 129 (Decisione 96/483/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo: ", modificata da:

- 396 D 0628: Decisione 96/628/CE della Commissione, del 18 ottobre 1996 (GU L 282 dell'1.11.1996, pag. 73)."

37) Dopo il punto 130 (Decisione 96/500/CE della Commissione) sono inseriti i seguenti punti: "131. 396 D 0539: Decisione 96/539/CE della Commissione, del 4 settembre 1996, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità europea di sperma equino (GU L 230 dell'11.9.1996, pag. 23).

132. 396 D 0540: Decisione 96/540/CE della Commissione, del 4 settembre 1996, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità europea di ovuli ed embrioni di animali della specie equina (GU L 230 dell'11.9.1996, pag. 28).

133. 396 D 0571: Decisione 96/571/CE della Commissione, del 24 settembre 1996, recante modifica della decisione 95/340/CE che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti a base di latte e che abroga la decisione 94/70/CE (GU L 250 del 2.10.1996, pag. 19).

134. 396 D 0584: Decisione 96/584/CE della Commissione, del 25 settembre 1996, recante modifica della decisione 95/340/CE della Commissione che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti a base di latte e che abroga la decisione 94/70/CE (GU L 255 del 9.10.1996, pag. 20).

135. 396 D 0606: Decisione 96/606/CE della Commissione, dell'11 ottobre 1996, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'aquacoltura originari dell'Uruguay (GU L 269 del 22.10.1996, pag. 18).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

136. 396 D 0607: Decisione 96/607/CE della Commissione, dell'11 ottobre 1996, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'aquacoltura originari dell'Uruguay (GU L 269 del 22.10.1996, pag. 23).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

137. 396 D 0608: Decisione 96/608/CE della Commissione, dell'11 ottobre 1996, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'aquacoltura originari della Malesia (GU L 269 del 22.10.1996, pag. 32).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

138. 396 D 0609: Decisione 96/609/CE della Commissione, del 14 ottobre 1996, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'aquacoltura originari della Costa d'Avorio (GU L 269 del 22.10.1996, pag. 37).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

139. 396 D 0650: Decisione 96/650/CE della Commissione, del 30 ottobre 1996, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici della specie suina dalla Repubblica di Cipro (GU L 294 del 19.11.1996, pag. 18).

140. 396 D 0675: Decisione 96/675/CE della Commissione, del 25 novembre 1996, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari del Cile (GU L 313 del 3.12.1996, pag. 38).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

141. 396 D 0712: Decisione 96/712/CE della Commissione, del 28 novembre 1996, che stabilisce i modelli dell'attestazione di sanità pubblica e dei bolli sanitari per l'importazione di carni fresche di pollame da paesi terzi (GU L 326 del 17.12.1996, pag. 67).

142. 397 D 0020: Decisione 97/20/CE della Commissione, del 17 dicembre 1996, che fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini (GU L 6 del 10.1.1997, pag. 46), rettificata da GU L 239 del 30.8.1997, pag. 60, modificata da:

- 397 D 0565: Decisione 97/565/CE della Commissione, del 28 luglio 1997 (GU L 232 del 23.8.1997, pag. 15).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

143. 397 D 0029: Decisione 97/29/CE della Commissione, del 29 dicembre 1996, che stabilisce le condizioni di polizia e il certificato sanitario per l'importazione da paesi terzi di carni macinate e preparazioni di carni (GU L 12 del 15.1.1997, pag. 33).

144. 397 D 0041: Decisione 97/41/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e il certificato sanitario per l'importazione da paesi terzi di prodotti a base di carne ottenuti da pollame, selvaggina d'allevamento, selvaggina e carni di coniglio (GU L 17 del 21.1.1997, pag. 34).

145. 397 D 0094: Decisione 97/94/CE della Commissione, dell'8 gennaio 1997, relativa a misure necessari per l'applicazione delle norme in materia di certificazione di taluni prodotti di origine animale (GU L 29 dell'8.1.1997, pag. 56).

146. 397 D 0102: Decisione 97/102/CE della Commissione, del 16 gennaio 1997, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Russia (GU L 35 del 5.2.1997, pag. 23).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

147. 397 D 0168: Decisione 97/168/CE della Commissione, del 29 novembre 1996, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e certificata o le dichiarazioni ufficiali necessari per l'importazione di pelli di ungulati dai paesi terzi (GU L 67 del 7.3.1997, pag. 19).

148. 397 D 0198: Decisione 97/198/CE della Commissione, del 25 marzo 1997, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di proteine animali trasformate da taluni paesi terzi che utilizzano metodi di trattamento termico alternativi e che modifica la decisione 94/344/CE (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 36).

149. 397 D 0199: Decisione 97/199/CE della Commissione, del 25 marzo 1997, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di alimenti per animali da compagnia confezionati in recipienti ermeticamente sigillati in provenienza da taluni paesi terzi che utilizzano metodi di trattamento termico alternativi e che modifica la decisione 94/309/CE (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 44).

150. 397 D 0218: Decisione 97/218/CE della Commissione, del 28 febbraio 1997, relativa alle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni di selvaggina (escluse le carni di suini selvatici) da paesi terzi (GU L 88 del 3.4.1997, pag. 25), rettificata da GU L 46 del 17.2.1998, pag. 20.

151. 397 D 0219: Decisione 97/219/CE della Commissione, del 28 febbraio 1997, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento (GU L 88 del 3.4.1997, pag. 45).

152. 397 D 0220: Decisione 97/220/CE della Commissione, del 28 febbraio 1997, relativa alle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di carni di suini selvatici (GU L 88 del 3.4.1997, pag. 70).

153. 397 D 0221: Decisione 97/221/CE della Commissione, del 28 febbraio 1997, che definisce le condizioni di polizia sanitaria e i modelli dei certificati veterinari per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e che abroga la decisione 91/449/CEE (GU L 89 del 4.4.1997, pag. 32), rettificata da GU L 53 del 24.2.1998, pag. 26.

154. 397 D 0222: Decisione 97/222/CE della Commissione, del 28 febbraio 1997, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne (GU L 89 del 4.4.1997, pag. 39), rettificata da GU L 23 del 30.1.1998, pag. 39, modificata da:

- 397 D 0737: Decisione 97/737/CE della Commissione, del 14 ottobre 1997 (GU L 295 del 29.10.1997, pag. 39).

- 398 D 0246: Decisione 98/246/CE della Commissione, del 19 marzo 1998 (GU L 98 del 31.1.1998, pag. 44).

155. 397 D 0232: Decisione 97/232/CE della Commissione, del 3 marzo 1997, che modifica l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini (GU L 93 dell'8.4.1997, pag. 43), rettificata da GU L 169 del 27.6.1997, pag. 92.

156. 397 D 0252: Decisione 97/252/CE della Commissione, del 25 marzo 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano (GU L 101 del 18.4.1997, pag. 46), rettificata da GU L 11 del 17.1.1998, pag. 45, modificata da:

- 397 D 0480: Decisione 97/480/CE della Commissione, del 1o luglio 1997 (GU L 207 dell'1.8.1997, pag. 1),

- 397 D 0598: Decisione 97/598/CE della Commissione, del 25 luglio 1997 (GU L 240 del 2.9.1997, pag. 8),

- 397 D 0617: Decisione 97/617/CE della Commissione, del 29 luglio 1997 (GU L 250 del 13.9.1997, pag. 15),

- 397 D 0666: Decisione 97/666/CE della Commissione, del 17 settembre 1997 (GU L 283 del 15.10.1997, pag. 1),

- 398 D 0071: Decisione 98/71/CE della Commissione, del 7 gennaio 1998 (GU L 11 del 11.1.1998, pag. 39),

- 398 D 0087: Decisione 98/87/CE della Commissione, del 15 gennaio 1998 (GU L 17 del 22.1.1998, pag. 28),

- 398 D 0088: Decisione 98/88/CE della Commissione, del 15 gennaio 1998 (GU L 17 del 22.1.1998, pag. 31),

- 398 D 0089: Decisione 98/89/CE della Commissione, del 16 gennaio 1998 (GU L 17 del 22.1.1998, pag. 33),

- 398 D 0394: Decisione 98/394/CE della Commissione, del 29 maggio 1998 (GU L 176 del 20.6.1998, pag. 28).

157. 397 D 0273: Decisione 97/273/CE della Commissione, del 4 aprile 1997, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari dell'Uganda (GU L 108 del 25.4.1997, pag. 50), modificata da:

- 397 D 0459: Decisione 97/459/CE della Commissione, del 1o luglio 1997 (GU L 196 del 24.7.1997, pag. 80).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

158. 397 D 0274: Decisione 97/274/CE della Commissione, del 4 aprile 1997, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari della Tanzania (GU L 108 del 25.4.1997, pag. 51), modificata da:

- 397 D 0460: Decisione 97/460/CE della Commissione, del 1o luglio 1997 (GU L 196 del 24.7.1997, pag. 81).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

159. 397 D 0408: Decisione 97/408/CE della Commissione, del 25 giugno 1997, recante misure di protezione contro la peste suina classica nella Repubblica ceca (GU L 170 del 28.6.1997, pag. 58), modificata da:

- 398 D 0507: Decisione 98/507/CE della Commissione, del 28 luglio 1998 (GU L 226 del 13.8.1998, pag. 59).

160. 397 D 0426: Decisione 97/426/CE della Commissione, del 25 giugno 1997, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Australia (GU L 183 dell'11.7.1997, pag. 21).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

161. 397 D 0427: Decisione 97/427/CE della Commissione, del 25 giugno 1997, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari dell'Australia (GU L 183 dell'11.7.1997, pag. 38).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

162. 397 D 0562: Decisione 97/562/CE della Commissione, del 28 luglio 1997, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Thailandia (GU L 232 del 23.8.1997, pag. 9).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

163. 397 D 0593: Decisione 97/593/CE della Commissione, del 29 luglio 1997, relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da Israele (GU L 239 del 30.8.1997, pag. 51).

164. 398 D 0071: Decisione 98/71/CE della Commissione, del 7 gennaio 1998, che fissa gli elenchi provvisori degli stabilimenti della Repubblica ceca dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano nonché l'importazione di latte e prodotti a base di latte non destinati al consumo umano e che modifica le decisioni 97/299/CE e 97/252/CE (GU L 11 del 17.1.1998, pag. 39).

165. 398 D 0371: Decisione 98/371/CE della Commissione, del 29 maggio 1998, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi europei (GU L 170 del 16.6.1998, pag. 16), modificata da:

- 398 D 0546: Decisione 98/546/CE della Commissione, del 22 luglio 1998 (GU L 260 del 23.9.1998, pag. 15).

166. 398 D 0372: Decisione 98/372/CE della Commissione, del 29 maggio 1998, relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi europei (GU L 170 del 16.6.1998, pag. 34), modificata da:

- 398 D 0505: Decisione 98/505/CE della Commissione, del 27 luglio 1998 (GU L 226 del 13.8.1998, pag. 50).

167. 398 D 0397: Decisione 98/397/CE della Commissione, del 29 maggio 1998, relativa a talune misure di protezione nei confronti degli equidi provenienti dall'Australia (GU L 176 del 20.6.1998, pag. 33).

168. 398 D 0404: Decisione 98/404/CE della Commissione, del 12 giugno 1998, recante misure di protezione nei confronti degli equidi in provenienza dalla Turchia (GU L 178 del 23.6.1998, pag. 41).

169. 398 D 0420: Decisione 98/420/CE della Commissione, del 30 giugno 1998, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Nigeria (GU L 190 del 4.7.1998, pag. 59).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

170. 398 D 0421: Decisione 98/421/CE della Commissione, del 30 giugno 1998, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Ghana (GU L 190 del 4.7.1998, pag. 66).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

171. 398 D 0422: Decisione 98/422/CE della Commissione, del 30 giugno 1998, che stabilisce le condizioni particolari d'importazioni dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Tanzania (GU L 190 del 4.7.1998, pag. 71).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

172. 398 D 0423: Decisione 98/423/CE della Commissione, del 30 giugno 1998, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle Isole Falkland (GU L 190 del 4.7.1998, pag. 76).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda.

173. 398 D 0424: Decisione 98/424/CE della Commissione, del 30 giugno 1998, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle Maldive (GU L 190 del 4.7.1998, pag. 81).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda."

8.3. Elenco degli stabilimenti

1) Al punto 19 (Decisione 87/257/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente testo: ", modificata da:

- 397 D 0572: Decisione 97/572/CE della Commissione, del 22 luglio 1997 (GU L 236 del 27.8.1997, pag. 14),

- 398 D 0113: Decisione 98/113/CE della Commissione, del 28 gennaio 1998 (GU L 31 del 6.2.1998, pag. 18),

- 398 D 0473: Decisione 98/473/CE della Commissione, del 15 luglio 1998 (GU L 209 del 25.7.1998, pag. 54)."

2) Dopo il punto 30 (Decisione 95/45/CE della Commissione) sono inseriti i seguenti punti: "31. 397 D 0004: Decisione 97/4/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni fresche di pollame (GU L 2 del 4.1.1997, pag. 6), modificata da:

- 397 D 0574: Decisione 97/574/CE della Commissione, del 22 luglio 1997 (GU L 236 del 27.8.1997, pag. 20).

32. 397 D 0468: Decisione 97/468/CE della Commissione, del 7 luglio 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di selvaggina (GU L 199 del 26.7.1997, pag. 62).

33. 398 D 0008: Decisione 98/8/CE della Commissione, del 16 dicembre 1997, che fissa l'elenco degli stabilimenti della Repubblica federale di Iugoslavia dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 2 del 6.1.1998, pag. 12)."

8.3.2. Prodotti a base di carne

1) Al punto 1 (Decisione 86/414/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente testo: ", modificata da:

- 397 D 0397: Decisione 97/397/CE della Commissione, del 12 giugno 1997 (GU L 165 del 24.6.1997, pag. 13)."

2) Al punto 2 (Decisione 86/473/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente testo: ", modificata da:

- 396 D 0466: Decisione 96/466/CE della Commissione, del 15 luglio 1996 (GU L 192 del 2.8.1996, pag. 24)."

3) Dopo il punto 6 (Decisione 95/427/CE della Commissione) sono inseriti i seguenti punti: "7. 397 D 0299: Decisione 97/299/CE della Commissione, del 24 aprile 1997, che fissa um elenco di stabilimenti della Repubblica ceca dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di determinati prodotti di origine animale (GU L 124 del 16.5.1997, pag. 50), modificata da:

- 398 D 0071: Decisione 98/71/CE della Commissione, del 7 gennaio 1998 (GU L 11 del 17.1.1998, pag. 39).

8. 397 D 0365: Decisione 97/365/CE della Commissione, del 26 marzo 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne di bovini, suini, equidi, ovini e caprini (GU L 154 del 12.6.1997, pag. 41).

9. 397 D 0467: Decisione 97/467/CE della Commissione, del 7 luglio 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento (GU L 199 del 26.7.1997, pag. 57), modificata da:

- 397 D 0869: Decisione 97/869/CE della Commissione, dell'11 dicembre 1997 (GU L 353 del 24.12.1997, pag. 43),

- 397 D 0871: Decisione 97/871/CE della Commissione, del 16 dicembre 1997 (GU L 353 del 24.12.1997, pag. 47),

- 398 D 0103: Decisione 98/103/CE della Commissione, del 26 gennaio 1998 (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 96),

- 398 D 0219: Decisione 98/219/CE della Commissione, del 4 marzo 1998 (GU L 82 del 19.3.1998, pag. 44),

10. 397 D 0468: Decisione 97/468/CE della Commissione, del 7 luglio 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di selvaggina (GU L 199 del 26.7.1997, pag. 67), modificata da:

- 398 D 0369: Decisione 98/369/CE della Commissione, del 19 maggio 1998 (GU L 165 del 10.6.1998, pag. 30).

11. 397 D 0569: Decisione 97/569/CE della Commissione, del 16 luglio 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne (GU L 234 del 26.8.1997, pag. 16), modificata da:

- 398 D 0009: Decisione 98/9/CE della Commissione, del 16 dicembre 1997 (GU L 3 del 7.1.1998, pag. 12),

- 398 D 0163: Decisione 98/163/CE della Commissione, del 10 febbraio 1998 (GU L 53 del 24.2.1998, pag. 23),

- 398 D 0220: Decisione 98/220/CE della Commissione, del 4 marzo 1998 (GU L 82 del 19.3.1998, pag. 47).

12. 398 D 0010: Decisione 98/10/CE della Commissione, del 16 dicembre 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne di bovini, suini, ovini e caprini (GU L 3 del 7.1.1998, pag. 12)."

4) Dopo il punto 12 (Decisione 98/10/CE della Commissione) sono inseriti la seguente voce ed il seguente punto: "8.3.3. Prodotti della pesca

1. 397 D 0296: Decisione 97/296/CE della Commissione, del 22 aprile 1997, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana( GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21), rettificata da GU L 169 del 27.6.1997, pag. 92, modificata da:

- 397 D 0429: Decisione 97/429/CE della Commissione, del 30 giugno 1997 (GU L 184 del 12.7.1997, pag. 53),

- 397 D 0564: Decisione 97/564/CE della Commissione, del 30 giugno 1997 (GU L 232 del 23.8.1997, pag. 13),

- 397 D 0758: Decisione 97/758/CE della Commissione, del 6 novembre 1997 (GU L 307 del 12.11.1997 pag. 38),

- 397 D 0877: Decisione 97/877/CE della Commissione, del 23 dicembre 1997 (GU L 356 del 31.12.1997 pag. 62),

- 398 D 0148: Decisione 98/148/CE della Commissione, del 13 febbraio 1998 (GU L 46 del 17.2.1998 pag. 18),

- 398 D 0419: Decisione 98/419/CE della Commissione, del 30 giugno 1998 (GU L 190 del 4.7.1998 pag. 55).

Le disposizioni del presente atto si applicano anche all'Islanda."

9. BENESSERE DEGLI ANIMALI

9.1. Testi fondamentali

1) Al punto 1 (Direttiva 91/628/CEE del Consiglio), prima delle parole "modificata da", è inserito il seguente testo: "rettificata da GU L 282 del 15.10.1997, pag. 36,".

2) Al punto 1 (Direttiva 91/628/CEE del Consiglio) è inserito il seguente trattino: "- 397 R 1255: Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997 (GU L 174 del 2.7.1997 pag. 1)."

3) Al punto 4 (Direttiva 91/629/CEE del Consiglio) è inserito il seguente trattino: ", modificata da:

- 397 L 0002: Direttiva 97/2/CE del Consiglio, del 20 gennaio 1997 (GU L 25 del 28.1.1997 pag. 24),

- 397 D 0182: Decisione 97/182/CE della Commissione, del 24 febbraio 1997 (GU L 76 del 24.2.1997 pag. 30)."

4) Dopo il punto 5 (Direttiva 91/630/CEE del Consiglio) sono inseriti i seguenti punti: "6. 398 L 0058: Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23).

7. 398 R 0411: Regolamento (CE) n. 411/98 del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che stabilisce norme complementari relative alla protezione degli animali applicabili agli autoveicoli adibiti al trasporto di animali su percorsi di durata superiore a otto ore (GU L 52 del 21.2.1998, pag. 8)."

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