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Document 12006E144
Treaty establishing the European Community (consolidated version)#Part Three - Community policies#TITLE XI - Social policy, education, vocational training and youth#Chapter 1 - Social provisions#Article 144
Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata)
Parte terza - Politiche della Comunità
TITOLO XI - Politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù
Capo 1 - Disposizioni sociali
Articolo 144
Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata)
Parte terza - Politiche della Comunità
TITOLO XI - Politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù
Capo 1 - Disposizioni sociali
Articolo 144
GU C 321E del 29.12.2006, p. 111–111
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force
Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata) - Parte terza - Politiche della Comunità - TITOLO XI - Politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù - Capo 1 - Disposizioni sociali - Articolo 144
Gazzetta ufficiale n. C 321 E del 29/12/2006 pag. 0111 - 0111
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0096 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0243 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0046 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)
Articolo 144 Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, istituisce un comitato per la protezione sociale a carattere consultivo, al fine di promuovere la cooperazione in materia di protezione sociale tra gli Stati membri e con la Commissione. Il comitato è incaricato: - di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati membri e nella Comunità, - di agevolare gli scambi di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati membri e con la Commissione, - fatto salvo l'articolo 207, di elaborare relazioni, formulare pareri o intraprendere altre attività nei settori di sua competenza, su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa. Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti sociali. Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato. --------------------------------------------------