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Document 02014R0579-20190707

Consolidated text: Regolamento (UE) n. 579/2014 della Commissione, del 28 maggio 2014, recante deroga a talune disposizioni dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/579/2019-07-07

02014R0579 — IT — 07.07.2019 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 579/2014 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2014

recante deroga a talune disposizioni dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 160 dell'29.5.2014, pag. 14)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2016/238 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2016

  L 45

1

20.2.2016

►M2

REGOLAMENTO (UE) 2019/978 DELLA COMMISSIONE del 14 giugno 2019

  L 159

26

17.6.2019




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 579/2014 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2014

recante deroga a talune disposizioni dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Deroga

In deroga al punto 4 del capitolo IV dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004, gli oli o i grassi liquidi che sono destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo («gli oli o i grassi») possono essere trasportati con imbarcazioni marittime che non sono riservate al trasporto di prodotti alimentari, purché siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

Articolo 2

Condizioni per la deroga

1.  Le merci trasportate con un'imbarcazione marittima precedentemente agli oli e ai grassi, nelle stesse attrezzature (di seguito denominate il «carico precedente»), constano di una delle sostanze o di una miscela delle sostanze elencate nell'allegato del presente regolamento.

2.  Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli o grassi liquidi sfusi che devono essere sottoposti a lavorazione, in serbatoi non adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari, è consentito alle seguenti condizioni:

a) qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di acciaio inossidabile o in serbatoi rivestiti di resina epossidica o di un suo equivalente tecnico, il carico immediatamente precedente deve essere:

i) un prodotto alimentare; o

ii) un carico incluso nell'elenco dei carichi precedenti accettabili di cui all'allegato;

oppure

b) qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di materiali diversi da quelli indicati alla lettera a), i tre carichi trasportati in precedenza in detti serbatoi devono essere:

i) prodotti alimentari; o

ii) carichi inclusi nell'elenco dei carichi precedenti accettabili di cui all'allegato.

3.  Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli o grassi liquidi sfusi che non devono essere sottoposti a ulteriore lavorazione, in serbatoi non adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari, è consentito alle seguenti condizioni:

a) i serbatoi devono essere:

i) di acciaio inossidabile; o

ii) rivestiti di resina epossidica o di un suo equivalente tecnico;

e

b) i tre carichi trasportati in precedenza nel serbatoio devono essere prodotti alimentari.

Articolo 3

Documentazione

1.  Il comandante di imbarcazioni marittime che trasportano, in serbatoi, oli e grassi liquidi sfusi conserva un'accurata documentazione probatoria in merito ai tre carichi precedenti trasportati nei serbatoi in oggetto e in merito all'efficacia del procedimento di pulitura applicato tra un carico e l'altro.

2.  Qualora il carico sia stato trasbordato oltre alla documentazione di cui al paragrafo 1 il comandante della nave che ha ricevuto il carico conserva accurata documentazione comprovante che il trasporto precedente degli oli o dei grassi liquidi sfusi è avvenuto in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 e attestante l'efficacia del procedimento di pulitura applicato sull'altra nave tra un carico e l'altro.

3.  Su richiesta, il comandante della nave fornisce alle competenti autorità la documentazione probatoria di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

Abrogazione

La direttiva 96/3/CE è abrogata.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

ELENCO DEI CARICHI PRECEDENTI ACCETTABILI



Sostanza (sinonimi)

N. CAS

Acido acetico (acido etanoico; acido di aceto; acido carbossilico di metano)

64-19-7

Anidride acetica (anidride etanoica)

108-24-7

Acetone (dimetilchetone; 2-propanone)

67-64-1

Distillati di oli acidi e di acidi grassi — da oli e grassi vegetali e/o loro miscele e da grassi e oli animali e marini

Idrossido di ammonio (idrato di ammonio; soluzione di ammoniaca; idrato ammonico)

1336-21-6

Polifosfato di ammonio

68333-79-9 e 10124-31-9

Oli e grassi animali, marini, vegetali e idrogenati secondo la circolare MEPC.2 (Comitato per la protezione dell'ambiente marino) dell'IMO.

Alcole benzilico (solo purezza per reagenti e di grado farmaceutico)

100-51-6

Acetato di n-butile

123-86-4

Acetato di sec-butile

105-46-4

Acetato di tert-butile

540-88-5

▼M1

Soluzione di nitrato di ammonio

6484-52-2

Nitrato di calcio ammonio

15245-12-2

▼B

Soluzione di cloruro di calcio

10043-52-4

▼M1

Nitrato di calcio

10124-37-5

Nitrato di calcio (II) diidrato

35054-52-5

Nitrato di calcio tetraidrato

13477-34-4

▼B

Cicloesano (esametilene; esanaftene; esalidrobenzene)

110-82-7

Olio epossidato di soia (con un tenore minimo di ossigeno ossirano del 7 % e uno massimo dell'8 %)

8013-07-8

Etanolo (alcole etilico)

64-17-5

Acetato d'etile (etere acetico; estere acetico; nafta di aceto)

141-78-6

2-etilesanolo (2-etilesilalcole)

104-76-7

▼M2

Etil ter-butiletere

637-92-3

▼B

Acidi grassi

 

Acido arachidico (acido icosanoico)

506-30-9

Acido benetico (acido docosanoico)

112-85-6

Acido butirrico (acido n-butirrico; acido butanoico; acido acetico etilico; acido formico propilico)

107-92-6

Acido caprinico (acido n-decanoico)

334-48-5

Acido capronico (acido n-esanoico)

142-62-1

Acido caprilico (acido n-ottanoico)

124-07-2

Acido erucico (acido cis 13-docosenoico)

112-86-7

Acido eptoico (acido n-eptanoico)

111-14-8

Acido laurico (acido n-dodecanoico)

143-07-7

Acido lauroleico (acido dodecanoico)

4998-71-4

Acido linoleico (acido 9,12-ottadecadienoico)

60-33-3

Acido linoleico (acido 9,12,15-ottadecatrienoico)

463-40-1

Acido miristico (acido n-tetradecanoico)

544-63-8

Acido miristoleico (acido n-tetradecenoico)

544-64-9

Acido oleico (acido n-ottadecenoico)

112-80-1

Acido palmitico (acido n-esadecanoico)

57-10-3

Acido palmitoleico (acido cis-9-esadecenoico)

373-49-9

Acido pelargonico (acido n-nonanoico)

112-05-0

Acido ricinoleico (cis-12-idrossiottadec-9-enoico; acido dell'olio di ricino)

141-22-0

Acido stearico (acido n-ottadecanoico)

57-11-4

Acido valerico (acido n-pentanoico; acido valerianico)

109-52-4

Esteri di acidi grassi — qualsiasi estere prodotto dalla combinazione degli acidi grassi elencati con uno qualunque degli alcoli grassi elencati, nonché metanolo ed etanolo. Seguono esempi di tali esteri

 

Miristato di butile

110-36-1

Stearato cetilico

110-63-2

Palmitato oleilico

2906-55-0

Laurato metilico (dodecanoatometilico)

111-82-0

Oleato metilico (ottadecenoatometilico)

112-62-9

Palmitato metilico (esadecanoatometilico)

112-39-0

Stearato metilico (ottadecanoatometilico)

112-61-8

Alcoli grassi

 

Alcole butilico (1-butanolo; alcole butirrico)

71-36-3

Alcole caprolico (1-esanolo; alcole esilico)

111-27-3

Alcole caprilico (1-n-ottanolo; eptile carbinolo)

111-87-5

Alcole cetilico (alcole C-16; 1-esadecanolo; alcole cetilico; alcole palmitilico; alcole n-primario esadecilico)

36653-82-4

Alcole decilico (1-decanolo)

112-30-1

Alcole enantilico (1-eptanolo; alcole eptilico)

111-70-6

Alcole laurilico (n-dodecanolo; alcole dodecilico)

112-53-8

Alcole miristilico (1-tetradecanolo; tetradecanolo)

112-72-1

Alcole nonilico (1-nonanolo; alcole pelargonico; ottilcarbinolo)

143-08-8

Alcole oleico (ottadecenolo)

143-28-2

Alcole stearilico (1-ottadecanolo);

112-92-5

Alcole tridecilico (1-tetradecanolo);

112-70-9

Miscele di alcoli grassi

 

Alcole miristilico laurilico (miscela di C12 — C14)

 

Alcole stearilico cetilico (miscela di C16 — C18)

 

Acido formico (acido metanoico; acido carbossilico di idrogeno)

64-18-6

Fruttosio

57-48-7 e 30237-26-4

Glicerolo (glicerina; propan-1,2,3-triolo)

56-81-5

Glicoli

 

1,3 butanodiolo (1,3-butilenglicole)

107-88-0

1,4 butanodiolo (1,4-butilenglicole)

110-63-4

Eptano (purezza commerciale)

142-82-5

Esano (purezza tecnica)

110-54-3 e 64742-49-0

Perossido di idrogeno

7722-84-1

Isobutanolo (2-metil-1-propanolo)

78-83-1

Acetato di isobutile (2-metilpropilacetato)

110-19-0

Isodecanolo (alcole isodecilico)

25339-17-7

Isononal (alcole isononilico)

27458-94-2

Isoottanolo (alcole isoottilico)

26952-21-6

Isopropanolo (propan-2-olo; alcole isopropilico; IPA)

67-63-0

Caolino liquame

1332-58-7

Limonene (dipentene)

138-86-3

Soluzione di cloruro di magnesio

7786-30-3

Metanolo (alcole metilico)

67-56-1

▼M2

Acetato di metile

79-20-9

▼B

Metiletilchetone (2-butanone)

78-93-3

Metilisobutilchetone (4-metil-2-pentanone)

108-10-1

Metil-ter-butil-etere (MTBE)

04/04/1634

Melasse, prodotte dall'industria convenzionale di trasformazione dello zucchero utilizzando canna da zucchero, barbabietole da zucchero, agrumi o sorgo

Cera di paraffina (purezza alimentare)

8002-74-2 e 63231-60-7

Pentano

109-66-0

Acido fosforico (acido ortofosforico)

7664-38-2

Polipropilenglicole (peso molecolare maggiore di 400)

25322-69-4

Acqua potabile

7732-18-5

Soluzione di idrossido di potassio (potassa caustica)

1310-58-3

Acetato n-propilico

109-60-4

Alcole propilico (propan-1-olo; 1-propanolo)

71-23-8

Propilenglicole (1,2 propilenglicole; 1,2-propanodiolo; 1,2-diidrossipropano; monopropilenglicole (mpg); metilglicole)

57-55-6

1,3-propanodiolo (1,3-propilenglicole) trimetilenglicole)

504-63-2

Tetrapropilene

6842-15-5

Soluzione d'idrossido di sodio (soda caustica)

1310-73-2

Soluzione di silicato di sodio (vetro solubile)

1344-09-8

Soluzione di sorbitolo (d-sorbitolo; alcole esaidrico; d-sorbite)

50-70-4

Acido solforico

7664-93-9

Acidi grassi non frazionati da oli e grassi vegetali, marini e animali e/o loro miscele, a condizione che le relative fonti siano tipi di grassi o di oli commestibili

Alcoli grassi non frazionati da oli e grassi vegetali, marini e animali e/o loro miscele, a condizione che le relative fonti siano tipi di grassi o di oli commestibili

Esteri grassi non frazionati da oli e grassi vegetali, marini e animali e/o loro miscele, purché le relative fonti siano tipi di grassi e oli commestibili

Soluzione di nitrato di ammoniaca di urea (UAN)

Oli minerali bianchi

8042-47-5

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