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Document 02013R1293-20181005

Consolidated text: Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1293/2018-10-05

02013R1293 — IT — 05.10.2018 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 1293/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2013

sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 347 dell'20.12.2013, pag. 185)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/93 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2017

  L 17

5

23.1.2018

►M2

REGOLAMENTO (UE) 2018/1475 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 ottobre 2018

  L 250

1

4.10.2018


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 251, 26.9.2015, pag.  18 (1293/2013)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 1293/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2013

sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007

(Testo rilevante ai fini del SEE)



TITOLO I

IL PROGRAMMA PER L'AMBIENTE E L'AZIONE PER IL CLIMA (LIFE)

Articolo 1

Istituzione

È istituito un programma per l'ambiente e l'azione per il clima per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 (il "programma LIFE").

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) "progetti pilota", i progetti che applicano una tecnica o un metodo che non è stato applicato e sperimentato prima, o altrove, e che offrono potenziali vantaggi ambientali o climatici rispetto alle attuali migliori pratiche e che possono essere applicati successivamente su scala più ampia in situazioni analoghe;

b) "progetti dimostrativi", i progetti che mettono in pratica, sperimentano, valutano e diffondono azioni, metodologie o approcci che sono nuovi o sconosciuti nel contesto specifico del progetto, come ad esempio sul piano geografico, ecologico o socioeconomico, e che potrebbero essere applicati altrove in circostanze analoghe;

c) "progetti di buone pratiche", i progetti che applicano tecniche, metodi e approcci adeguati, efficaci sotto il profilo economico e all'avanguardia, tenendo conto del contesto specifico del progetto;

d) "progetti integrati", i progetti finalizzati ad attuare su una vasta scala territoriale, in particolare regionale, multi-regionale, nazionale o transnazionale, piani o strategie ambientali o climatici previsti dalla legislazione dell'Unione in materia ambientale o climatica, sviluppati sulla base di altri atti dell'Unione o elaborati dalle autorità degli Stati membri principalmente nei settori della natura, inclusa, tra l'altro, la gestione della rete Natura 2000, dell'acqua, dei rifiuti, dell'aria nonché della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai medesimi, garantendo nel contempo la partecipazione delle parti interessate e promuovendo il coordinamento e la mobilitazione di almeno un'altra fonte di finanziamento dell'Unione, nazionale o privata pertinente;

e) "progetti di assistenza tecnica", i progetti che forniscono, mediante sovvenzioni per azioni, un sostegno finanziario per aiutare i richiedenti a elaborare progetti integrati e, in particolare, per garantire che tali progetti siano conformi alle tempistiche e ai requisiti tecnici e finanziari del programma LIFE in coordinamento con i fondi di cui all'articolo 8, paragrafo 3;

f) "progetti di rafforzamento delle capacità", i progetti che forniscono, mediante sovvenzioni per azioni, un sostegno finanziario alle attività necessarie per rafforzare la capacità degli Stati membri, compresi i punti di contatto LIFE nazionali o regionali, al fine di permettere agli Stati membri di partecipare in maniera più efficace al programma LIFE;

g) "progetti preparatori", i progetti identificati principalmente dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri per rispondere alle esigenze specifiche connesse allo sviluppo e all'attuazione delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di ambiente o clima;

h) "progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione", i progetti volti a sostenere la comunicazione, la divulgazione di informazioni e la sensibilizzazione nell'ambito dei sottoprogrammi Ambiente e Azione per il clima.

Articolo 3

Obiettivi generali e indicatori di prestazione

1.  Il programma LIFE persegue in particolare i seguenti obiettivi generali:

a) contribuire al passaggio a un'economia efficiente in termini di risorse, con minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire alla protezione e al miglioramento della qualità dell'ambiente e all'interruzione e all'inversione del processo di perdita di biodiversità, compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e il contrasto al degrado degli ecosistemi;

b) migliorare lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione della politica e della legislazione ambientale e climatica dell'Unione, e catalizzare e promuovere l'integrazione e la diffusione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche dell'Unione e nella pratica nel settore pubblico e privato, anche attraverso l'aumento della loro capacità;

c) sostenere maggiormente la governance ambientale e in materia di clima a tutti i livelli, compresa una maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli attori locali;

d) sostenere l'attuazione del Settimo programma d'azione per l'ambiente.

Nel perseguire tali obiettivi, il programma LIFE contribuisce allo sviluppo sostenibile e al raggiungimento degli obiettivi e alle finalità della strategia Europa 2020 e delle strategie e dei piani pertinenti dell'Unione in materia di ambiente e di clima.

2.  Gli obiettivi generali di cui al paragrafo 1 sono perseguiti attraverso i seguenti sottoprogrammi:

a) il sottoprogramma per l'Ambiente;

b) il sottoprogramma Azione per il clima.

3.  Le prestazioni del programma LIFE sono valutate, in particolare, in base ai seguenti indicatori:

a) per quanto riguarda l'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, lettera a), miglioramenti in campo ambientale e climatico attribuibili al programma. In relazione alla finalità di contribuire ad arrestare e invertire la tendenza alla perdita di biodiversità, i miglioramenti ambientali attribuibili al programma sono misurati in base alla percentuale della rete Natura 2000 ripristinata o ricondotta a un'adeguata gestione, alla superficie e al tipo degli ecosistemi ripristinati e al numero e al tipo di habitat e di specie oggetto di intervento il cui stato di conservazione risulta migliorato;

b) per quanto riguarda gli obiettivi generali legati allo sviluppo e all'attuazione di cui al paragrafo 1, lettera b), il numero di interventi sviluppati o intrapresi che attuano piani, programmi o strategie in conformità alla politica e alla legislazione ambientale o climatica dell'Unione e il numero di interventi idonei alla replica o al trasferimento;

c) per quanto riguarda gli obiettivi generali in materia di integrazione e diffusione di cui al paragrafo 1, lettera b), il numero di interventi che conseguono sinergie con altri programmi di finanziamento dell'Unione o che sono integrati negli stessi, oppure nella prassi del settore pubblico o del settore privato;

d) per quanto riguarda l'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, lettera c), il numero di interventi per migliorare la governance, la diffusione delle informazioni e la sensibilizzazione su aspetti in materia di ambiente e di clima.

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 29, al fine di definire in maniera più dettagliata gli indicatori di prestazione in vista della loro applicazione ai settori prioritari e alle priorità tematiche di cui, rispettivamente, all'articolo 9 e all'allegato III per quanto concerne il sottoprogramma Ambiente, e all'articolo 13 per quanto concerne il sottoprogramma Azione per il clima.

Articolo 4

Dotazione finanziaria

1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma LIFE per il periodo 2014-2020 è pari a 3 456 655 000 EUR a prezzi correnti, corrispondente allo 0,318 % dell'importo complessivo degli stanziamenti d'impegno a norma del regolamento (UE) n 1311/2013.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriannuale.

2.  La ripartizione di bilancio tra i sottoprogrammi è la seguente:

a) 2 592 491 250 EUR della dotazione finanziaria globale di cui al paragrafo 1 sono destinati al sottoprogramma per l'Ambiente;

b) 864 163 750 EUR della dotazione finanziaria globale di cui al paragrafo 1 sono destinati al sottoprogramma Azione per il clima.

▼M2

3.  Il sottoprogramma per l'Ambiente corrispondente al settore prioritario «Governance e informazione in materia ambientale» e il sottoprogramma Azione per il clima corrispondente al settore prioritario «Governance e informazione in materia di clima» possono finanziare progetti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, del presente regolamento attuati dal Corpo europeo di solidarietà a norma del regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) che contribuiscono a uno o più dei settori prioritari ai sensi degli articoli 9 e 13 del presente regolamento. Tali progetti sono attuati unicamente in conformità del regolamento (UE) 2018/1475, indipendentemente dalle prescrizioni specifiche del presente regolamento.

▼B

Articolo 5

Partecipazione di paesi terzi al programma LIFE

Al programma LIFE possono partecipare i paesi candidati all'adesione in base ai seguenti criteri:

a) i paesi facenti parte dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE);

b) i paesi candidati, i potenziali candidati e i paesi in via di adesione all'Unione;

c) i paesi ai quali si applica la politica europea di vicinato;

d) i paesi che sono divenuti membri dell'Agenzia europea dell'ambiente, a norma del regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio ( 2 ).

Le modalità di tale partecipazione sono conformi alle condizioni stabilite negli accordi bilaterali o multilaterali che fissano i principi generali della partecipazione di tali paesi terzi ai programmi dell'Unione.

Articolo 6

Attività al di fuori dell'Unione o in paesi e territori d'oltremare

1.  Fatto salvo l'articolo 5, il programma LIFE può finanziare attività al di fuori dell'Unione e in paesi e territori d'oltremare (PTOM) conformemente alla decisione 2001/822/CE (decisone sull'associazione d'oltremare), a condizione che tali attività siano necessarie per raggiungere gli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione e per garantire l'efficacia degli interventi effettuati nei territori degli Stati membri a cui si applica il trattato.

2.  Una persona giuridica avente sede al di fuori dell'Unione può partecipare ai progetti di cui all'articolo 18, a condizione che il beneficiario incaricato del coordinamento del progetto abbia sede nell'Unione e che l'attività da svolgere al di fuori dell'Unione risponda ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 7

Cooperazione internazionale

Nel corso dell'attuazione del programma LIFE, è possibile la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti e con i rispettivi organi e istituzioni, al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 3.

Articolo 8

Complementarità

1.  La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza del sostegno concesso nel quadro del programma LIFE con le politiche e le priorità dell'Unione e la sua complementarità con gli altri strumenti finanziari dell'Unione assicurando al contempo che siano attuate misure di semplificazione.

2.  Le operazioni finanziate nel quadro del programma LIFE rispettano la legislazione dell'Unione e degli Stati membri, comprese le regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato. In particolare, i finanziamenti nel quadro del programma LIFE che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE sono notificati dagli Stati membri alla Commissione e non possono essere eseguiti fino all'approvazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, a meno che non siano conformi a un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 994/98.

3.  Conformemente alle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri garantiscono il coordinamento tra il programma LIFE e il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di creare sinergie, in particolare nel contesto dei progetti integrati, e per favorire l'utilizzo di soluzioni, metodi e approcci sviluppati nel quadro del programma LIFE. Tale coordinamento ha luogo nell'ambito del quadro stabilito dal regolamento recante disposizioni comuni e attraverso il quadro strategico comune e i meccanismi definiti negli accordi di partenariato, come previsto da tale regolamento.

4.  La Commissione garantisce inoltre la coerenza e le sinergie ed evita sovrapposizioni tra il programma LIFE e le altre politiche e gli strumenti finanziari dell'Unione, in particolare Orizzonte 2020 e gli strumenti e le politiche compresi nel quadro dell'azione esterna dell'Unione.



TITOLO II

I SOTTOPROGRAMMI



CAPO 1

Il sottoprogramma Ambiente

Articolo 9

Settori prioritari del sottoprogramma Ambiente

1.  Il sottoprogramma Ambiente prevede tre settori di azione prioritari:

a) Ambiente e uso efficiente delle risorse;

b) Natura e biodiversità;

c) Governance e informazione in materia ambientale.

2.  I settori prioritari di cui al paragrafo 1 comprendono le priorità tematiche definite all'allegato III.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, ove necessario, conformemente all'articolo 29 riguardo all'aggiunta, alla soppressione o alla modifica delle priorità tematiche di cui all'allegato III sulla base dei seguenti criteri:

a) le priorità definite nel Settimo programma d'azione per l'ambiente;

b) gli obiettivi specifici definiti per ciascun settore prioritario di cui agli articoli 10, 11 e 12;

c) le esperienze acquisite nell'attuazione del programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 24;

d) le esperienze acquisite nell'attuazione dei progetti integrati;

e) le priorità derivanti dalla nuova legislazione ambientale dell'Unione adottata dopo 23 dicembre 2013; o

f) le esperienze acquisite nell'attuazione della legislazione e delle politiche ambientali esistenti.

La Commissione rivede e, se necessario, modifica le priorità tematiche definite all'allegato III al più tardi entro la valutazione intermedia del programma LIFE di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a).

3.   ►M1  Almeno il 60,5 % delle risorse di bilancio destinate a progetti finanziati a titolo di sovvenzioni per azioni nell'ambito del sottoprogramma Ambiente è riservato a progetti a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità. ◄

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 riguardo all'aumento di un massimo del 10 % della percentuale di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che il totale dei fondi richiesti durante due anni consecutivi, mediante proposte che rientrano nel settore prioritario Natura e biodiversità e soddisfano i requisiti minimi di qualità, superi di oltre il 20 % l'importo corrispondente calcolato per i due anni precedenti a tale periodo.

Articolo 10

Obiettivi specifici nel settore prioritario Ambiente e uso efficiente delle risorse

Gli obiettivi specifici del sottoprogramma Ambiente nel settore prioritario Ambiente e uso efficiente delle risorse sono in particolare:

a) sviluppare, sperimentare e dimostrare approcci politici o di gestione, buone pratiche e soluzioni, compresi lo sviluppo e la dimostrazione di tecnologie innovative, alle sfide ambientali, adatti ad essere replicati, trasferiti o integrati, anche in relazione al legame tra ambiente e salute, e a sostegno delle politiche e della legislazione in materia di efficienza delle risorse, compresa la tabella di marcia per un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse;

b) sostenere l'applicazione, lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci integrati per l'attuazione dei piani e programmi in conformità alla politica e alla legislazione dell'Unione in materia di ambiente, soprattutto nei settori delle acque, dei rifiuti e dell'aria;

c) migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, l'attuazione, la stima, il monitoraggio e la valutazione della politica e della legislazione ambientale dell'Unione, e per la valutazione e il monitoraggio dei fattori, delle pressioni e delle risposte che esercitano un impatto ambientale all'interno e all'esterno dell'Unione.

Articolo 11

Obiettivi specifici nel settore prioritario Natura e biodiversità

Gli obiettivi specifici del sottoprogramma Ambiente nel settore prioritario Natura e biodiversità sono in particolare:

a) contribuire allo sviluppo e all'attuazione della politica e della legislazione dell'Unione in materia di natura e di biodiversità, compresa la strategia dell'Unione per la biodiversità fino al 2020, la direttiva 92/43/CEE e la direttiva 2009/147/CE, in particolare attraverso l'applicazione, lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci, buone pratiche e soluzioni;

b) sostenere l'ulteriore sviluppo, l'attuazione e la gestione della rete Natura 2000 istituita dall'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE, con particolare riguardo all'applicazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla dimostrazione degli approcci integrati per l'attuazione del quadro di azione prioritaria elaborata a norma dell'articolo 8 di detta direttiva;

c) migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, l'attuazione, la stima, il monitoraggio e la valutazione della politica e della legislazione ambientale dell'Unione in materia di natura e biodiversità, e per la valutazione e il monitoraggio dei fattori, delle pressioni e delle risposte che esercitano un impatto sulla natura e sulla biodiversità all'interno e all'esterno dell'Unione.

Articolo 12

Obiettivi specifici nel settore prioritario Governance e informazione in materia ambientale

Gli obiettivi specifici del sottoprogramma Ambiente nel settore prioritario Governance e informazione in materia ambientale sono in particolare:

a) promuovere la sensibilizzazione in materia ambientale, anche per ottenere il sostegno del pubblico e delle parti interessate all'elaborazione delle politiche ambientali dell'Unione, e promuovere la conoscenza in materia di sviluppo sostenibile e nuovi modelli di consumo sostenibile;

b) sostenere la comunicazione, la gestione e la diffusione delle informazioni nel settore dell'ambiente e facilitare la condivisione delle conoscenze sulle migliori soluzioni e buone pratiche ambientali, anche attraverso lo sviluppo di piattaforme di cooperazione tra le parti interessate e la formazione;

c) promuovere e contribuire ad aumentare l'efficacia del rispetto e dell'applicazione della legislazione ambientale dell'Unione, in particolare incoraggiando lo sviluppo e la diffusione di buone pratiche e approcci politici;

d) promuovere una migliore governance ambientale allargando la partecipazione dei soggetti interessati, comprese le ONG, alle consultazioni sulle politiche e alla loro attuazione.



CAPO 2

Il sottoprogramma Azione per il clima

Articolo 13

Settori prioritari del sottoprogramma Azione per il clima

Il sottoprogramma Azione per il clima prevede tre settori prioritari:

a) Mitigazione dei cambiamenti climatici;

b) Adattamento ai cambiamenti climatici;

c) Governance e informazione in materia di clima.

Articolo 14

Obiettivi specifici del settore prioritario Mitigazione dei cambiamenti climatici

Allo scopo di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra, il settore prioritario Mitigazione dei cambiamenti climatici persegue, in particolare, i seguenti obiettivi specifici:

a) contribuire all'attuazione e allo sviluppo delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici, compresa l'integrazione tra i diversi settori, in particolare attraverso lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci politici o di gestione, di buone pratiche e di soluzioni per la mitigazione dei cambiamenti climatici;

b) migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, la stima, il monitoraggio, la valutazione e l'attuazione di azioni e misure di mitigazione dei cambiamenti climatici efficaci, e migliorare la capacità di mettere in pratica tali conoscenze;

c) facilitare lo sviluppo e l'attuazione di approcci integrati, come per le strategie di mitigazione dei cambiamenti climatici e i piani di azione, a livello locale, regionale o nazionale;

d) contribuire allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, metodi e strumenti di mitigazione dei cambiamenti climatici innovativi, idonei a essere replicati, trasferiti o integrati.

Articolo 15

Obiettivi specifici del settore prioritario Adattamento ai cambiamenti climatici

Allo scopo di contribuire agli sforzi finalizzati ad accrescere la resilienza ai cambiamenti climatici, il settore prioritario Adattamento ai cambiamenti climatici persegue in particolare i seguenti obiettivi specifici:

a) contribuire all'attuazione e allo sviluppo delle politiche dell'Unione in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, compresa l'integrazione tra i diversi settori, in particolare attraverso lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci politici o di gestione, di buone pratiche e di soluzioni per l'adattamento ai cambiamenti climatici, compresi, se del caso, approcci ecosistemici;

b) migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, la stima, il monitoraggio, la valutazione e l'attuazione di azioni e misure di adattamento ai cambiamenti climatici efficaci, dando la priorità, se del caso, a quelle che applicano un approccio ecosistemico, e migliorare la capacità di mettere in pratica tali conoscenze;

c) facilitare lo sviluppo e l'attuazione di approcci integrati, come per le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e i piani di azione, a livello locale, regionale o nazionale, dando la priorità, se del caso, agli approcci ecosistemici;

d) contribuire allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, metodi e strumenti di adattamento ai cambiamenti climatici innovativi, idonei a essere replicati, trasferiti o integrati.

Articolo 16

Obiettivi specifici nel settore prioritario Governance e informazione in materia di clima

Gli obiettivi specifici del settore prioritario Governance e informazione in materia di clima sono in particolare:

a) promuovere la sensibilizzazione in materia climatica, anche per ottenere il sostegno del pubblico e delle parti interessate all'elaborazione delle politiche in materia di clima dell'Unione, e promuovere la conoscenza in materia di sviluppo sostenibile;

b) sostenere la comunicazione, la gestione e la diffusione delle informazioni in materia di clima e facilitare la condivisione delle conoscenze sulle migliori soluzioni e buone pratiche climatiche, anche attraverso lo sviluppo di piattaforme di cooperazione tra le parti interessate e la formazione;

c) promuovere e contribuire ad aumentare l'efficacia del rispetto e dell'applicazione della legislazione in materia di clima dell'Unione, in particolare incoraggiando lo sviluppo e la diffusione di buone pratiche e approcci politici;

d) promuovere una migliore governance in materia di clima allargando la partecipazione dei soggetti interessati, comprese le ONG, alle consultazioni sulle politiche e alla loro attuazione.



TITOLO III

MODALITÀ DI ATTUAZIONE COMUNI



CAPO 1

Finanziamento

Articolo 17

Tipi di finanziamento

1.  I finanziamenti dell'Unione possono assumere le seguenti forme giuridiche:

a) sovvenzioni;

b) appalti pubblici;

c) contributi agli strumenti finanziari in conformità alle disposizioni sugli strumenti finanziari a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare agli articoli 139 e 140, e ai requisiti più operativi indicati in atti specifici dell'Unione;

d) tutti gli altri interventi necessari al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 3.

2.  La Commissione attua il presente regolamento in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

3.  I finanziamenti previsti dal presente regolamento, che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sono attuati in maniera coerente con le regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

4.  Almeno l'81 % delle risorse di bilancio destinate al programma LIFE è assegnato a progetti finanziati per mezzo di sovvenzioni per azioni o, se del caso, degli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera c).

La Commissione può includere tali strumenti finanziari nel programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 24, previa una valutazione ex ante di cui all'articolo 140, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

►C1  5.  Un massimo del 30 % delle risorse di bilancio destinate a sovvenzioni per azioni conformemente al paragrafo 4 può essere assegnato a progetti integrati. ◄ Tale percentuale massima è rivalutata nell'ambito della valutazione intermedia del programma LIFE di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), e corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Articolo 18

Progetti

Le sovvenzioni per azioni possono finanziare i seguenti progetti:

a) progetti pilota;

b) progetti dimostrativi;

c) progetti di buone pratiche;

d) progetti integrati;

e) progetti di assistenza tecnica;

f) progetti di rafforzamento delle capacità;

g) progetti preparatori;

h) progetti d'informazione, sensibilizzazione e divulgazione;

i) tutti gli altri progetti necessari al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 3.

Articolo 19

Criteri di ammissibilità, di attribuzione di punteggio e di selezione dei progetti

1.  I progetti di cui all'articolo 18 soddisfano i criteri di ammissibilità basati sulle definizioni di cui all'articolo 2 e i seguenti criteri di attribuzione di clima:

a) sono di interesse per l'Unione e apportano un contributo significativo al raggiungimento di uno degli obiettivi generali del programma LIFE di cui all'articolo 3, nonché degli obiettivi specifici dei settori prioritari elencati all'articolo 9, delle priorità tematiche di cui all'allegato III o degli obiettivi specifici dei settori prioritari indicati all'articolo 13;

b) garantiscono un approccio efficace sotto il profilo dei costi e sono tecnicamente e finanziariamente coerenti; e

c) prevedono un'attuazione corretta

2.  Ai fini dell'aggiudicazione, i progetti devono soddisfare requisiti minimi di qualità conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

3.  I progetti finanziati dal programma LIFE nell'ambito di un settore prioritario non pregiudicano gli obiettivi ambientali o climatici di un altro settore prioritario e, ove possibile, promuovono le sinergie tra i vari obiettivi e il ricorso agli appalti pubblici verdi.

4.  La Commissione garantisce l'equilibrio geografico dei progetti integrati assegnando, a titolo indicativo, almeno tre progetti integrati a ciascuno Stato membro, assicurando la presenza di almeno un progetto integrato nell'ambito del sottoprogramma Ambiente e di almeno un progetto integrato nell'ambito del sottoprogramma Azione per il clima durante il periodo di programmazione LIFE di cui all'articolo 1.

I progetti integrati sono ripartiti allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera d), per ciascuno dei settori di cui all'articolo 2, lettera d).

Per valutare il rispetto delle disposizioni relative alla mobilitazione dei fondi dell'Unione, nazionali o privati, di cui all'articolo 2, lettera d), le proposte di progetti integrati sono corredate:

a) nella prima fase del processo di presentazione delle domande, di un piano finanziario; e

b) nella seconda fase del processo di presentazione delle domande, di almeno una lettera di intenti che indichi l'entità della mobilitazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione, nazionali o private pertinenti e specifichi tali fonti di finanziamento.

5.  La Commissione garantisce, per la durata del primo programma di lavoro pluriennale, l'equilibrio geografico dei progetti diversi dai progetti integrati presentati nell'ambito del sottoprogramma Ambiente, ripartendo i fondi in maniera proporzionata tra tutti gli Stati membri in base alle allocazioni nazionali indicative in conformità dei criteri di cui all'allegato I. Quando le allocazioni nazionali indicative non siano applicabili, i progetti devono essere selezionati esclusivamente sulla base del merito.

6.  Se la somma del cofinanziamento necessaria per finanziare i progetti, diversi dai progetti integrati, presentati da uno Stato membro e figuranti nell'elenco redatto dalla Commissione al termine della procedura di selezione è inferiore alla allocazione indicativa prevista per tale Stato membro, la Commissione utilizza la differenza di detta allocazione nazionale indicativa, per cofinanziare i progetti presentati da altri Stati membri, ad eccezione dei progetti nei PTOM, che apportano il maggior contributo al conseguimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 3, alle condizioni stabilite ai paragrafi 1 e 2.

▼C1

Nella presentazione dell'elenco dei progetti oggetto di cofinanziamento, la Commissione informa il comitato del programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima di come abbia preso in considerazione i criteri di ripartizione stabiliti conformemente ai paragrafi 4 e 5.

▼B

7.  La Commissione presta particolare attenzione ai progetti transnazionali in cui la cooperazione transnazionale è essenziale per garantire la tutela dell'ambiente e gli obiettivi climatici, e si adopera per garantire che almeno il 15 % delle risorse di bilancio dedicate ai progetti sia assegnato a progetti transnazionali. La Commissione valuta l'assegnazione del finanziamento a progetti transnazionali anche nel caso in cui la quota della allocazione nazionale indicativa di uno o più Stati membri che partecipano a detti progetti transnazionali sia stata superata.

8.  Durante il primo programma di lavoro pluriennale, uno Stato membro è ammesso al finanziamento di un progetto di rafforzamento delle capacità per un importo massimo di 1 000 000 EUR, a condizione che soddisfi uno dei seguenti criteri:

a) il livello medio di assorbimento della allocazione nazionale indicativa dello Stato membro per gli anni 2010, 2011 e 2012, come stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 614/2007, è inferiore al 70 %;

b) il PIL pro capite dello Stato membro nel 2012 è inferiore al 90 % della media dell'Unione; o

c) lo Stato membro ha aderito all'Unione successivamente al 1o gennaio 2013.

Durante il secondo programma di lavoro pluriennale, uno Stato membro è ammesso al finanziamento di un progetto di rafforzamento delle capacità per un importo massimo di 750 000 EUR, a condizione che soddisfi i seguenti criteri:

▼C1

a) il livello medio di assorbimento della allocazione nazionale indicativa dello Stato membro per gli anni 2014, 2015 e 2016 di cui al paragrafo 5 è inferiore al 70 %; e

▼B

b) il livello medio di assorbimento della allocazione nazionale indicativa dello Stato membro per gli anni 2014, 2015 e 2016 è aumentato rispetto al livello medio di assorbimento per gli anni 2010, 2011 e 2012.

Per essere ammesso al finanziamento di progetti di rafforzamento delle capacità, uno Stato membro si impegna a mantenere le risorse dedicate al programma LIFE, compreso il personale, a livelli non inferiori a quelli del 2012 per la durata del programma di lavoro pluriennale in questione. ►C1  Tale impegno è definito nel piano di rafforzamento delle capacità di cui al paragrafo 9. ◄

In deroga alle disposizioni in materia di ammissibilità di cui al primo e secondo comma, per tutta la durata del programma LIFE, uno Stato membro non è ammesso al finanziamento di progetti di rafforzamento delle capacità se il suo PIL pro capite nel 2012 era superiore al 105 % della media dell'Unione. Il finanziamento dei progetti di rafforzamento delle capacità è limitato a un progetto per Stato membro e per ciascun programma di lavoro pluriennale.

9.  La Commissione definisce una procedura di aggiudicazione rapida per tutti i progetti di rafforzamento delle capacità. Le domande per detti progetti di rafforzamento delle capacità possono essere presentate a partire dal 23 dicembre 2013. Le domande si basano su un piano di rafforzamento delle capacità che deve essere concordato tra gli Stati membri e la Commissione e nel quale sono descritti gli interventi che dovranno essere finanziati dal programma LIFE al fine di sviluppare la capacità degli Stati membri di presentare domande che vengano poi accolte per il finanziamento di progetti nell'ambito dei sottoprogrammi Ambiente e Azione per il clima. Tali interventi possono comprendere, fra l'altro:

a) l'assunzione di nuovo personale e la formazione per i punti di contatto nazionali o regionali LIFE;

b) l'agevolazione degli scambi di esperienze e migliori pratiche e la promozione della divulgazione e dell'uso dei risultati dei progetti nel quadro del programma LIFE;

c) approcci basati sulla "formazione dei formatori";

d) programmi di scambio e di distacco tra le autorità pubbliche degli Stati membri, in particolare attività di scambio dei "primi della classe".

Gli interventi che rientrano nel piano di rafforzamento delle capacità possono includere l'appalto di esperti per colmare lacune specifiche relative a capacità tecniche e procedurali, ma non possono includere l'appalto di esperti la cui funzione primaria è l'elaborazione di proposte ai fini della loro presentazione nell'ambito degli inviti annuali a presentare proposte.

Il piano di rafforzamento delle capacità deve inoltre indicare le stime dei costi di tali interventi.

Articolo 20

Tassi di cofinanziamento e ammissibilità dei costi dei progetti

1.  Il tasso massimo di cofinanziamento per i progetti di cui all'articolo 18 è:

a) per la durata del primo programma di lavoro pluriennale, fino al 60 % dei costi ammissibili di tutti i progetti, ad eccezione di quelli indicati alla lettera c), finanziati nell'ambito dei sottoprogrammi Ambiente e Azione per il clima;

b) per la durata del secondo programma di lavoro pluriennale, fino al 55 % dei costi ammissibili di tutti i progetti, ad eccezione di quelli indicati alla lettera c), finanziati nell'ambito dei sottoprogrammi Ambiente e Azione per il clima;

c) per tutta la durata del programma LIFE:

i) fino al 60 % dei costi ammissibili dei progetti di cui all'articolo 18, lettere d), e) e g);

ii) fatto salvo il punto iii), fino al 60 % dei costi ammissibili dei progetti finanziati nell'ambito del settore prioritario Natura e biodiversità del sottoprogramma Ambiente;

iii) fino al 75 % dei costi ammissibili dei progetti finanziati nell'ambito del settore prioritario Natura e biodiversità del sottoprogramma Ambiente riguardanti habitat prioritari o specie prioritarie ai fini dell'attuazione della direttiva 92/43/CEE o specie di uccelli per le quali il finanziamento è considerato prioritario dal comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico istituito a norma dell'articolo 16 della direttiva 2009/147/CE, allorché necessario per conseguire l'obiettivo prefisso in materia di conservazione;

▼C1

iv) fino al 100 % dei costi ammissibili dei progetti di cui all'articolo 18, lettera f).

▼B

2.  Le condizioni per l'ammissibilità dei costi sono stabilite all'articolo 126 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Tali costi includono l'IVA e i costi del personale.

La Commissione fornisce, nelle valutazioni intermedie ed ex post del programma LIFE, un riepilogo dei rimborsi dell'IVA per Stato membro che i beneficiari dei progetti nel quadro del programma LIFE hanno richiesto nella fase del pagamento finale.

3.  I costi relativi all'acquisto di terreni sono considerati ammissibili al finanziamento dell'Unione per i progetti di cui all'articolo 18, a condizione che:

a) l'acquisto contribuisca a migliorare, mantenere e ripristinare l'integrità della rete Natura 2000 istituita dall'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE, anche grazie al miglioramento della connettività attraverso la creazione di corridoi, tappe intermedie o altri elementi di infrastruttura verde;

b) l'acquisto di terreni costituisca l'unico o il più efficace mezzo per ottenere il risultato desiderato in materia di conservazione;

c) i terreni acquistati siano riservati, nel lungo termine, ad usi compatibili con gli obiettivi di cui agli articoli 11, 14 e 15; e

d) lo Stato membro interessato garantisca, mediante trasferimento o in altro modo, la destinazione a lungo termine di tali terreni a scopi di conservazione della natura.

Articolo 21

Sovvenzioni di funzionamento

1.  Sono concesse sovvenzioni di funzionamento a favore di determinate spese operative e amministrative di organizzazioni senza scopo di lucro che perseguono finalità di interesse generale unionale, che sono attive principalmente nel settore dell'ambiente o dell'azione per il clima e sono coinvolte nello sviluppo, nell'attuazione e nell'applicazione della politica e della legislazione dell'Unione.

2.  Il tasso massimo di cofinanziamento dell'Unione per le sovvenzioni di funzionamento di cui al paragrafo 1 è pari al 70 % dei costi ammissibili.

Articolo 22

Altri tipi di attività

Il programma LIFE può finanziare attività attuate dalla Commissione a sostegno dell'avvio, dell'attuazione e dell'integrazione delle politiche ambientali e climatiche e della legislazione dell'Unione al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 3. Tali attività possono comprendere:

a) le spese di informazione e comunicazione, comprese le campagne di sensibilizzazione. Le risorse finanziarie assegnate alle attività di comunicazione ai sensi del presente regolamento coprono anche la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione, nonché sullo stato di attuazione e recepimento delle principali normative dell'Unione in materia di ambiente e di clima;

b) studi, indagini, modellizzazioni e scenari;

c) preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione;

d) laboratori, conferenze e incontri;

e) piattaforme di rete di contatti e di buone pratiche;

f) tutte le altre attività necessarie al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 3.

Articolo 23

Beneficiari

Il programma LIFE può finanziare enti pubblici e privati.

Per garantire la visibilità del programma LIFE, i beneficiari pubblicizzano il programma LIFE e i risultati dei loro progetti, menzionando sempre il sostegno ricevuto dall'Unione. Il logo del programma LIFE, raffigurato nell'allegato II, è utilizzato per tutte le attività di comunicazione e figura su tabelloni in punti strategici visibili al pubblico. Tutti i beni durevoli acquisiti nel quadro del programma LIFE recano il logo del programma LIFE tranne nei casi specificati dalla Commissione.



CAPO 2

Misure di attuazione

Articolo 24

Programmi di lavoro pluriennali

1.  La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, programmi di lavoro pluriennali per il programma LIFE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Il primo programma di lavoro pluriennale ha una durata di quattro anni e il secondo ha una durata di tre.

2.  Ciascun programma di lavoro pluriennale specifica, in linea con gli obiettivi generali di cui all'articolo 3, quanto segue:

a) le allocazioni dei fondi tra i settori prioritari e tra le diverse tipologie di finanziamento nell'ambito di ciascun sottoprogramma conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, e all'articolo 17, paragrafi 4) e 5). Non si effettuano altre allocazioni preliminari di sovvenzioni per azioni a favore di progetti tra i settori prioritari o all'interno dei medesimi, ad eccezione dei progetti di assistenza tecnica e dei progetti di rafforzamento delle capacità;

b) i temi dei progetti che attuano le priorità tematiche di cui all'allegato III per i progetti da finanziare nel periodo coperto dal programma di lavoro pluriennale;

c) risultati, indicatori e obiettivi qualitativi e quantitativi per ciascun settore prioritario e ciascuna tipologia di progetti nel periodo coperto dal programma di lavoro pluriennale conformemente agli indicatori di prestazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, e agli obiettivi specifici fissati per ciascun settore prioritario agli articoli 10, 11, 12, 14, 15 e 16;

d) la metodologia tecnica della procedura di selezione dei progetti e i criteri di selezione e aggiudicazione delle sovvenzioni conformemente agli articoli 2 e 19 del presente regolamento e alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

e) calendari indicativi per gli inviti a presentare proposte per il periodo coperto dal programma di lavoro pluriennale.

3.  Nel quadro dei programmi di lavoro pluriennali, la Commissione pubblica annualmente inviti a presentare proposte per i settori prioritari elencati all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 13. La Commissione provvede affinché i fondi inutilizzati in un determinato invito a presentare proposte siano ripartiti tra i diversi tipi di progetti di cui all'articolo 18.

4.  La Commissione riesamina, mediante atti di esecuzione, il programma di lavoro pluriennale al più tardi entro la valutazione intermedia del programma LIFE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 25

Metodi di esecuzione

La Commissione attua le attività intese a perseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 3 del presente regolamento secondo i metodi di attuazione del bilancio indicati all'articolo 58 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare attraverso la gestione diretta o indiretta da parte della Commissione su base centralizzata, o la gestione congiunta con organizzazioni internazionali.

Articolo 26

Assistenza tecnica e amministrativa

La dotazione finanziaria del programma LIFE può anche coprire le spese necessarie relative alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit, comunicazione e valutazione direttamente necessarie per la gestione del programma LIFE e il raggiungimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 3.

La Commissione, in collaborazione con i punti di contatto nazionali LIFE, organizza periodicamente seminari e laboratori, pubblica gli elenchi dei progetti finanziati tramite il programma LIFE o intraprende altre attività al fine di facilitare gli scambi di esperienze, conoscenze e migliori pratiche relative a tutti i progetti nonché la replicazione e il trasferimento dei risultati dei progetti in tutta l'Unione. A tal fine, la Commissione intraprende attività mirate alla divulgazione dei risultati dei progetti non soltanto tra i beneficiari del programma LIFE e altri, concentrandosi in modo specifico, se del caso, sugli Stati membri con un basso utilizzo dei fondi LIFE, e facilita la comunicazione e la cooperazione tra i progetti completati o in corso e i nuovi beneficiari di progetti, proponenti o parti interessate nell'ambito dello stesso settore.

La Commissione organizza inoltre seminari e laboratori specifici o, se del caso, altri tipi di attività almeno ogni due anni per facilitare lo scambio di esperienze, conoscenze e migliori pratiche relative alla progettazione, alla predisposizione e all'attuazione di progetti integrati, nonché all'efficacia dell'assistenza fornita mediante i progetti di assistenza tecnica. Tali attività coinvolgono le amministrazioni nazionali o regionali che gestiscono altri fondi dell'Unione e altre parti interessate.

Articolo 27

Monitoraggio e valutazione

1.  La Commissione effettua il monitoraggio e procede a comunicazioni periodiche in relazione all'attuazione del programma LIFE e dei suoi sottoprogrammi, compreso l'importo delle spese connesse al clima e alla biodiversità. Essa valuta inoltre le sinergie tra il programma LIFE e altri programmi dell'Unione complementari, e in particolare le sinergie tra i suoi sottoprogrammi. La Commissione calcola le allocazioni nazionali indicative, conformemente ai criteri di cui all'allegato I, per la durata del secondo programma di lavoro pluriennale esclusivamente ai fini di un'analisi comparativa delle prestazioni degli Stati membri.

2.  La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni le seguenti relazioni:

a) entro il 30 giugno 2017, una relazione di valutazione intermedia esterna ed indipendente del programma LIFE e dei suoi sottoprogrammi, comprendente gli aspetti qualitativi e quantitativi della sua attuazione, l'importo delle spese connesse al clima e alla biodiversità, la misura in cui sono state realizzate sinergie tra gli obiettivi e la sua complementarità con altri programmi pertinenti dell'Unione, il raggiungimento degli obiettivi di tutte le misure (a livello di risultati e impatti, se possibile), l'efficienza dell'uso delle risorse e il valore aggiunto unionale del programma, in vista di una decisione sul rinnovo, la modifica o la sospensione delle misure. Tale relazione di valutazione intermedia include inoltre un'analisi quantitativa e qualitativa del contributo del programma LIFE allo stato di conservazione degli habitat e delle specie di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE. La valutazione analizza inoltre le possibilità di semplificazione, la coerenza interna ed esterna del programma e se tutti i suoi obiettivi restano pertinenti, così come il contributo delle misure adottate nel quadro del programma LIFE agli obiettivi e alle finalità della strategia Europa 2020 nonché allo sviluppo sostenibile. Essa prende in considerazione i risultati della valutazione dell'impatto di lungo termine di LIFEb. La relazione di valutazione intermedia è corredata di osservazioni della Commissione, in particolare sul modo in cui i risultati della valutazione intermedia sono da prendere in considerazione in sede di attuazione del programma LIFE e, in particolare, sulla misura in cui le priorità tematiche di cui all'allegato III devono essere modificate.

La relazione di valutazione intermedia contiene, o è accompagnata da, una valutazione completa circa la portata e la qualità della domanda relativa ai progetti integrati, la loro pianificazione e la loro attuazione. Occorre prestare particolare attenzione alla capacità, effettiva o prevista, dei progetti integrati di mobilitare altri fondi dell'Unione, tenendo conto, in particolare, dei vantaggi di una maggiore coerenza con altri strumenti di finanziamento dell'Unione, del livello di coinvolgimento delle parti interessate e della misura in cui i progetti integrati coprono o dovrebbero coprire i precedenti progetti nel quadro di LIFE+.

b) entro il 31 dicembre 2023, una relazione di valutazione ex post esterna ed indipendente incentrata sull'attuazione e sui risultati del programma LIFE e dei suoi sottoprogrammi, in particolare sull'importo delle spese connesse al clima e su quelle connesse alla biodiversità, sulla misura in cui il programma LIFE nel suo insieme, e ciascuno dei suoi sottoprogrammi, hanno conseguito i rispettivi obiettivi, sulla misura in cui sono state realizzate sinergie tra i vari obiettivi, nonché sul contributo del programma LIFE al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della strategia Europa 2020. La relazione di valutazione ex post deve inoltre esaminare il livello di integrazione degli obiettivi ambientali e climatici in altre politiche dell'Unione e, nei limiti del possibile, i vantaggi economici ottenuti attraverso il programma LIFE nonché l'impatto e il valore aggiunto per le comunità interessate.

3.  La Commissione rende pubblici i risultati delle valutazioni effettuate ai sensi del presente articolo.

Articolo 28

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.  La Commissione adotta le misure atte a garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione in sede di realizzazione delle attività finanziate dal presente regolamento, mediante l'applicazione di misure preventive contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e, in caso di individuazione di irregolarità, mediante il recupero degli importi indebitamente versati e, se del caso, applicando sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.  La Commissione o suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno il potere di controllo, sulla base di documenti e di controlli effettuati sul posto, nei confronti di tutti i beneficiari, gli appaltatori e i subappaltatori che hanno ricevuto fondi dell'Unione nel quadro del programma LIFE.

L'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli in loco e ispezioni presso gli operatori economici interessati, direttamente o indirettamente, da tale finanziamento, in conformità alle procedure previste dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 ( 3 ), al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea in relazione a una convenzione di sovvenzione o decisione di sovvenzione, o a un contratto riguardante un finanziamento dell'Unione europea.

Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli accordi di cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, e le convenzioni di sovvenzione, le decisioni di sovvenzione e i contratti derivanti dall'attuazione del presente regolamento conferiscono espressamente alla Commissione, alla Corte dei conti e all'OLAF il potere di svolgere tali audit, controlli e ispezioni sul posto.

3.  I beneficiari dei finanziamenti unionali tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con un dato progetto per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento a esso relativo.



TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafi 2 e 4, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere da 23 dicembre 2013.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafi 2 e 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 2 e 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 30

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato per il programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 31

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 614/2007 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2014.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 32

Misure transitorie

1.  In deroga all'articolo 31, primo comma, le misure avviate prima del 1 gennaio 2014 ai sensi del regolamento (CE) n. 614/2007, fino alla loro conclusione, continuano a essere disciplinate da tale regolamento e rispettano le disposizioni tecniche in esso contenute. Il comitato di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento sostituisce il comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 614/2007 a decorrere da 23 dicembre 2013.

2.  La dotazione finanziaria per il programma LIFE può coprire anche le spese di assistenza tecnica e amministrativa, comprese eventuali attività obbligatorie di monitoraggio, comunicazione e valutazione richieste ai sensi del regolamento (CE) n. 614/2007 dopo la sua scadenza, per assicurare la transizione tra le misure adottate a norma del regolamento (CE) n. 614/2007 e il programma LIFE.

3.  Gli importi previsti dalla dotazione finanziaria per la realizzazione di misure di controllo, comunicazione e audit nel periodo successivo al 31 dicembre 2020 si considerano confermati solo se sono compatibili con il quadro finanziario applicabile dal 1o gennaio 2021.

4.  Gli importi corrispondenti a entrate con destinazione specifica provenienti dalla restituzione di somme indebitamente erogate a norma del regolamento (CE) n. 614/2007 sono utilizzati, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, per finanziare il programma LIFE.

Articolo 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Criteri per la definizione delle allocazioni nazionali indicative per i progetti, diversi dai progetti integrati, presentati nell'ambito del sottoprogramma per l'Ambiente

In linea con i principi di solidarietà e di condivisione delle responsabilità, la Commissione ripartisce i fondi tra tutti gli Stati membri per il periodo di programmazione LIFE di cui all'articolo 1 per i progetti diversi dai progetti integrati sulla base dei seguenti criteri:

a) popolazione

i) popolazione complessiva di ciascuno Stato membro (ponderazione del 50 %); e

ii) densità demografica di ciascuno Stato membro, fino a un limite pari al doppio della densità demografica media dell'Unione (ponderazione del 5 %);

b) Natura e biodiversità

i) superficie totale dei siti Natura 2000 per ciascuno Stato membro, espressa come percentuale della superficie totale di Natura 2000 (ponderazione del 25 %); e

ii) percentuale del territorio di uno Stato membro coperta da siti Natura 2000 (ponderazione del 20 %).




ALLEGATO II

Logo del programma LIFE

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ALLEGATO III

Priorità tematiche del sottoprogramma 'Ambiente di cui all' articolo 9

A. Settore prioritario Ambiente ed uso efficiente delle risorse:

a) Priorità tematiche in materia di acqua, incluso l'ambiente marino: attività per la realizzazione degli obiettivi specifici in materia di acqua fissati nella tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse e nel settimo programma d'azione per l'ambiente, in particolare:

i) approcci integrati per l'attuazione della direttiva 2000/60/CE;

ii) attività per l'attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 );

iii) attività per l'attuazione del programma di misure della direttiva 2008/56/CE al fine di raggiungere un buono stato ambientale delle acque marine;

iv) attività per garantire un uso sicuro ed efficiente delle risorse idriche, migliorando la gestione quantitativa dell'acqua, preservando un elevato livello di qualità dell'acqua ed evitando l'uso improprio e il deterioramento delle risorse idriche.

b) Priorità tematiche in materia di rifiuti: attività per la realizzazione degli obiettivi specifici in materia di rifiuti fissati nella tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse e nel settimo programma d'azione per l'ambiente, in particolare:

i) approcci integrati per l'attuazione dei piani e programmi in materia di rifiuti;

ii) attività per l'attuazione e lo sviluppo della legislazione dell'Unione in materia di rifiuti, accordando particolare attenzione alle prime fasi della gerarchia dei rifiuti dell'Unione (prevenzione, riutilizzo e riciclaggio);

iii) attività in materia di efficienza delle risorse e impatto del ciclo di vita dei prodotti, modelli di consumo e dematerializzazione dell'economia.

c) Priorità tematiche relative all'efficienza nell'uso delle risorse, compresi il suolo e le foreste, e all'economia verde e circolare: attività per l'attuazione della tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse e del Settimo programma d'azione per l'ambiente che non sono comprese da altre priorità tematiche di cui al presente allegato, in particolare:

i) attività per la simbiosi industriale e il trasferimento delle conoscenze e sviluppo di nuovi modelli per il passaggio a un'economia circolare e verde;

ii) attività nel quadro della strategia tematica in materia di suolo (comunicazione della Commissione del 22 settembre 2006 intitolata "Strategia tematica per la protezione del suolo") con particolare attenzione alla mitigazione e alla compensazione dell'impermeabilizzazione del suolo nonché a un migliore uso del medesimo;

iii) attività per sistemi di monitoraggio e informazione forestale e per la prevenzione degli incendi boschivi.

d) Priorità tematiche in materia di ambiente e salute, compresi le sostanze chimiche e il rumore: attività di sostegno per l'attuazione degli obiettivi specifici in materia di ambiente e salute fissati dal settimo programma d'azione per l'ambiente, in particolare:

i) attività di sostegno per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) (REACH) e del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) (regolamento sui biocidi) al fine di garantire un uso più sicuro, più sostenibile o più economico delle sostanze chimiche (compresi i nanomateriali);

ii) attività di sostegno per facilitare l'attuazione della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) (direttiva sul rumore) al fine di raggiungere livelli di rumore che non comportino effetti negativi rilevanti o rischi per la salute umana;

iii) attività di sostegno per evitare incidenti gravi, in particolare facilitando l'attuazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) (direttiva Seveso III).

e) Priorità tematiche in materia di qualità dell'aria ed emissioni, compreso l'ambiente urbano: attività di sostegno per la realizzazione degli obiettivi specifici in materia di aria ed emissioni fissati nella tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse e nel settimo programma d'azione per l'ambiente, in particolare:

i) approcci integrati per l'attuazione della legislazione sulla qualità dell'aria;

ii) attività di sostegno per facilitare il rispetto delle norme dell'Unione in materia di qualità dell'aria e delle relative emissioni atmosferiche, compresa la direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ) (direttiva sui limiti nazionali di emissione);

iii) attività di sostegno per una migliore attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ) (direttiva sulle emissioni industriali), con particolare attenzione al miglioramento del processo di definire e attuare le migliori tecniche disponibili, garantendo la facilità dell'accesso del pubblico alle informazioni e rafforzando il contributo all'innovazione della direttiva sulle emissioni industriali.

B. Settore prioritario Natura e biodiversità:

a) Priorità tematiche in materia di natura: attività per l'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, in particolare:

i) attività volte a migliorare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi gli habitat e le specie marini e le specie di uccelli, di interesse per l'Unione;

ii) attività di sostegno dei seminari biogeografici della rete Natura 2000;

iii) approcci integrati per l'attuazione dei quadri di azioni prioritarie.

b) Priorità tematiche in materia di biodiversità: attività per l'attuazione della strategia dell'Unione sulla biodiversità fino al 2020, in particolare:

i) attività volte a contribuire al conseguimento dell'obiettivo 2;

ii) attività volte a contribuire al conseguimento degli obiettivi 3, 4 e 5.

C. Settore prioritario Governance e informazione in materia ambientale

a) campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione in linea con le priorità del settimo programma d'azione per l'ambiente;

b) attività a sostegno di un processo di controllo efficace e misure di promozione della conformità in relazione alla legislazione ambientale dell'Unione, nonché attività a sostegno di sistemi e strumenti di informazione relativi all'attuazione della legislazione ambientale dell'Unione.




Dichiarazioni della Commissione

Importo massimo attribuibile a un singolo progetto integrato

Per la Commissione è di vitale importanza garantire una distribuzione proporzionata dei fondi tra progetti integrati, al fine di finanziare il maggior numero di progetti possibile e di garantire una distribuzione equilibrata dei progetti integrati fra tutti gli Stati membri. In questo contesto la Commissione intende proporre, nel corso del dialogo con i membri del comitato LIFE sul progetto di programma di lavoro, l’importo massimo di cui ogni singolo progetto integrato potrà beneficiare. Questa proposta sarà presentata come parte della metodologia per la selezione dei progetti da adottare nell’ambito del programma di lavoro pluriennale.

Situazione del finanziamento della biodiversità nei PTOM

La Commissione attribuisce grande importanza alla protezione dell’ambiente e della biodiversità nei paesi e territori d’oltremare, come indicato nella proposta di decisione sull’associazione d’oltremare che fa rientrare queste materie nell’ambito della cooperazione tra l’Unione europea e i PTOM e delinea le diverse azioni che potrebbero beneficiare di un finanziamento dell’Unione europea in questo settore.

L’azione preparatoria dell’iniziativa concernente la biodiversità e i servizi ecosistemici nei territori d’oltremare (BEST), accolta con favore dai PTOM, è stata proficua e ha prodotto risultati tangibili per la biodiversità e per i servizi ecosistemici. Poiché l’iniziativa BEST si avvia verso la conclusione, la Commissione è propensa a garantirne un seguito tramite uno dei nuovi strumenti, ossia il programma su beni pubblici e sfide globali nell’ambito dello strumento di cooperazione allo sviluppo.

Questa specifica possibilità di finanziamento a favore della biodiversità nei PTOM verrà integrata con le opportunità offerte a norma dell’articolo 6 del programma LIFE per il periodo 2014-2020.



( 1 ) Regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che modifica il regolamento (UE) n. 1288/2013, il regolamento (UE) n. 1293/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (GU L 250 del 4.10.2018, pag. 1).

( 2 ) Regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 117 del 5.5.1999, pag. 1).

( 3 ) Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

( 4 ) Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27).

( 5 ) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 27).

( 6 ) Regolamento (UE) No 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

( 7 ) Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).

( 8 ) Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

( 9 ) Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001 relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22).

( 10 ) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

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