EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011D0383-20121201

Consolidated text: Decisione della Commissione del 28 giugno 2011 che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari [notificata con il numero C(2011) 4442] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/383/UE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/383/2012-12-01

2011D0383 — IT — 01.12.2012 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2011

che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari

[notificata con il numero C(2011) 4442]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/383/UE)

(GU L 169, 29.6.2011, p.52)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2014

  L 164

74

3.6.2014


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 110, 24.4.2012, pag. 44  (383/2011)




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2011

che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari

[notificata con il numero C(2011) 4442]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/383/UE)



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ( 1 ), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, l’Ecolabel UE è concesso ai prodotti che esercitano un minore impatto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita.

(2)

Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l’assegnazione dell’Ecolabel UE siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3)

La decisione 2005/344/CE della Commissione ( 2 ) ha stabilito criteri ecologici e i connessi criteri di valutazione e verifica per i detergenti multiuso e i detergenti per servizi sanitari, con validità fino al 30 giugno 2011.

(4)

Tali criteri sono stati ulteriormente sottoposti a revisione alla luce degli sviluppi tecnologici. I nuovi criteri e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica devono restare in vigore per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

(5)

Per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire la decisione 2005/344/CE.

(6)

Occorre istituire un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detergenti multiuso e i detergenti per servizi sanitari sulla base dei criteri fissati nella decisione 2005/344/CE, affinché dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e ai requisiti rivisti. Fino al termine di validità della decisione 2005/344/CE i produttori devono inoltre poter presentare le domande in base ai criteri istituiti dalla suddetta decisione o in base ai criteri istituiti dalla presente decisione.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

Il gruppo di prodotti «detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari» comprende: detergenti multiuso, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari.

a) Il sottogruppo dei detergenti multiuso comprende i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di pavimenti, pareti, soffitti, finestre ed altre superfici fisse, da dissolvere o diluire in acqua prima dell’impiego o pronti all’impiego. Per detergenti multiuso si intendono i prodotti destinati all’impiego in ambienti interni di edifici adibiti ad usi residenziali, commerciali ed industriali.

b) Il sottogruppo dei detergenti per finestre comprende i detergenti specifici destinati alla pulizia abituale di finestre, da utilizzare senza diluizione.

c) Il sottogruppo dei detergenti per servizi sanitari comprende i prodotti detergenti destinati alle operazioni abituali di rimozione (anche per strofinamento) della sporcizia e/o dei depositi nei servizi sanitari quali lavanderie, gabinetti, bagni, docce e cucine. Pertanto, i detergenti per bagni e per cucine appartengono a questo sottogruppo.

Il gruppo di prodotti comprende sia i prodotti per uso privato che quelli per uso professionale. I prodotti devono essere miscele di sostanze chimiche e non devono contenere microrganismi intenzionalmente aggiunti dal fabbricante.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

1)

sostanza : un elemento chimico e i relativi composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione — compresi gli additivi necessari per preservare la stabilità del prodotto e le eventuali impurità derivate dal procedimento impiegato ed esclusi i solventi — che può essere separato senza incidere sulla stabilità della sostanza né modificarne la composizione;

2)

prodotto (o miscela) : una miscela o soluzione di due o più sostanze non reagenti.

Articolo 3

Per ottenere l’assegnazione dell’Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un articolo di detergente multiuso, detergente per finestre o detergente per servizi sanitari deve rientrare nel gruppo di prodotti «detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari» secondo la definizione di cui all’articolo 1 della presente decisione e soddisfare i criteri ecologici nonché le relative prescrizioni in materia di valutazione e verifica enunciati all’allegato della presente decisione.

Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi per quattro anni dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari» è «020».

Articolo 6

La decisione 2005/344/CE è abrogata.

Articolo 7

1.  In deroga all’articolo 6, le domande relative all’Ecolabel UE per prodotti appartenenti al gruppo di prodotti «detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri istituiti dalla decisione 2005/344/CE.

2.  Le domande per l’assegnazione dell’Ecolabel UE per prodotti appartenenti al gruppo «detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari» presentate a partire dalla data di adozione della presente decisione, ma entro e non oltre il 30 giugno 2011, possono basarsi sui criteri di cui alla decisione 2005/344/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.

3.  Se l’Ecolabel UE è assegnato in base a una domanda valutata secondo i criteri fissati dalla decisione 2005/344/CE, tale marchio può essere utilizzato per dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.




ALLEGATO

CONDIZIONI GENERALI

Finalità dei criteri

I criteri stabiliti nel presente allegato mirano, in particolare, a promuovere prodotti con un impatto ambientale ridotto, limitando la quantità di sostanze nocive, riducendo il volume di detergenti utilizzati e diminuendo l’entità dei rifiuti da imballaggio. Inoltre, tali criteri mirano a ridurre o prevenire i rischi per l’ambiente e per la salute umana connessi con l’uso di sostanze pericolose, ridurre il più possibile l’entità dei rifiuti da imballaggio e fornire informazioni che consentano al consumatore di utilizzare il prodotto nel modo più efficiente, riducendone al minimo l’impatto ambientale.

CRITERI

1. Tossicità per gli organismi acquatici

2. Biodegradabilità dei tensioattivi

3. Sostanze e miscele escluse o limitate

4. Fragranze

5. Composti organici volatili

6. Fosforo

7. Requisiti per l’imballaggio

8. Idoneità all’uso

9. Istruzioni per l’uso

10. Informazioni da riportare nel marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE)

11. Formazione professionale

Requisiti di valutazione e verifica

a)   Requisiti

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, tale documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi, ecc.

Ove possibile, le prove devono essere eseguite da laboratori che soddisfino i requisiti generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o da norme equivalenti.

Ove opportuno, possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché riconosciuti equivalenti dall’organismo competente ad esaminare la richiesta.

L’appendice I fa riferimento alla banca dati sugli ingredienti dei detergenti, denominata elenco DID, nella quale sono elencati i principali ingredienti utilizzati nella formulazione dei detergenti. Tale elenco costituirà la base di riferimento per ottenere i dati per il calcolo del volume critico di diluizione (VCD) e per la valutazione della biodegradabilità degli ingredienti. Per quanto attiene alle sostanze non presenti nell’elenco DID, si forniscono orientamenti circa le modalità di calcolo o di estrapolazione dei dati pertinenti. La versione aggiornata dell’elenco DID è disponibile sul sito web dell’Ecolabel UE o sui siti web di ciascun organismo competente.

Ove opportuno, gli organismi competenti possono richiedere documenti complementari ed effettuare controlli indipendenti.

b)   Soglie di misurazione

Tutte le sostanze presenti nel prodotto, compresi gli additivi (per esempio conservanti o agenti stabilizzanti) degli ingredienti, la cui concentrazione superi lo 0,010 % in peso della formulazione finale, devono ottemperare ai criteri dell’Ecolabel UE, eccetto per quanto riguarda il criterio 1, per il quale ciascuna sostanza aggiunta intenzionalmente deve essere inclusa, indipendentemente dal suo peso. Devono soddisfare i criteri anche le impurità derivate dalla produzione degli ingredienti, presenti in concentrazioni superiori allo 0,010 % in peso della formulazione finale.

c)   Dosaggio di riferimento

Per i detergenti multiuso da diluire in acqua prima dell’impiego, la dose di prodotto, espressa in grammi, raccomandata dal fabbricante per un litro di acqua, da utilizzare per il lavaggio di superfici normalmente sporche è il dosaggio di riferimento per i calcoli volti a documentare la conformità ai criteri dell’Ecolabel UE e per le prove della capacità detergente.

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)

Criterio 1 —    Tossicità per gli organismi acquatici

Per ciascuna sostanza (i) viene calcolato il volume critico di diluizione tossicità (VCDcronica) mediante la seguente equazione:

image

laddove il peso (i) è il peso della sostanza (in grammi) contenuta nella dose raccomandata dal fabbricante per un litro di acqua di lavaggio (per i detergenti multiuso da diluire in acqua prima dell’impiego) o per 100 grammi di prodotto (per i detergenti multiuso, i detergenti per finestre e i detergenti per servizi sanitari da usare senza diluizione). DF (i) è il fattore di degradazione e TF cronica (i) è il fattore di tossicità della sostanza (in mg/l).

I valori DF e TF cronica sono quelli indicati nella parte A della banca dati degli ingredienti dei detergenti (parte A dell’elenco DID) (appendice I). Se la sostanza non è inclusa nella parte A dell’elenco DID, il richiedente è tenuto a stimarne i valori seguendo le indicazioni di cui alla parte B dell’elenco DID (appendice I). Il VCDcronica di un prodotto è dato dalla somma dei VCDcronica dei singoli ingredienti.

Nei detergenti multiuso da diluire in acqua prima dell’impiego, il VCDcronica deve essere calcolato sulla base della dose del prodotto, espressa in grammi, raccomandata dal fabbricante per preparare un litro di acqua per il lavaggio di superfici normalmente sporche. Il VCDcronica della dose raccomandata per un litro di acqua di lavaggio non deve superare i 18 000 litri.

Nei detergenti multiuso da utilizzare senza diluizione, il VCDcronica non deve superare i 52 000 litri per 100 g di prodotto.

Nei detergenti per finestre, il VCDcronica non deve superare i 4 800 litri per 100 g di prodotto.

Nei detergenti per servizi sanitari, il VCDcronica non deve superare gli 80 000 litri per 100 g di prodotto.

Valutazione e verifica: è necessario comunicare all’organismo competente la formulazione esatta del prodotto, insieme con informazioni specifiche sul calcolo del VCDcronica che dimostrino il rispetto del presente criterio.

Criterio 2 —    Biodegradabilità dei tensioattivi

a)   Biodegradabilità rapida (reazione aerobica)

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili.

Valutazione e verifica: è necessario comunicare all’organismo competente la formulazione esatta del prodotto, insieme con una descrizione della funzione di ciascuna sostanza. La parte A dell’elenco DID (appendice I) indica se un determinato tensioattivo è biodegradabile o no in condizioni aerobiche (sono rapidamente biodegradabili i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna relativa alla biodegradabilità aerobica figura la lettera «R»). Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell’elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di prove che ne dimostrino la biodegradabilità aerobica. Le prove per la determinazione della biodegradabilità rapida sono quelle indicate nel regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti ( 3 ). I tensioattivi sono considerati rapidamente biodegradabili se il livello di biodegradabilità (mineralizzazione) misurato secondo uno dei cinque metodi di prova di seguito indicati è pari ad almeno il 60 % entro 28 giorni: CO2 headspace test (OCSE 310), evoluzione del biossido di carbonio (CO2), metodo di Sturm modificato [OCSE 301B; regolamento (CE) n. 440/2008 del Consiglio ( 4 ), metodo C.4-C]; metodo della bottiglia chiusa [OCSE 301D; regolamento (CE) n. 440/2008, metodo C.4-E]; respirometria manometrica [OCSE 301F; regolamento (CE) n. 440/2008, metodo C.4-D]; o metodo MITI (I) [OCSE 301C; regolamento (CE) n. 440/2008, metodo C.4-F], o gli equivalenti metodi ISO. A seconda delle caratteristiche fisiche del tensioattivo, per confermare la biodegradabilità rapida è possibile utilizzare uno dei metodi di seguito elencati, se il livello di biodegradabilità è almeno del 70 % entro 28 giorni: esaurimento del carbonio organico disciolto (COD) [OCSE 301 A; regolamento (CE) n. 440/2008, metodo C.4-A] o screening test OCSE modificato, esaurimento del COD [OCSE 301E; regolamento (CE) n. 440/2008, metodo C.4-B], o gli equivalenti metodi ISO. L’applicabilità dei metodi di prova basati sulla misurazione del carbonio organico disciolto deve essere opportunamente giustificata, in quanto tali metodi potrebbero fornire risultati sulla rimozione e non sulla biodegradabilità. Nei test per la determinazione della biodegradabilità rapida in condizioni aerobiche non occorre effettuare il preadattamento. Non si applica il principio del periodo finestra di 10 giorni.

b)   Biodegradabilità anaerobica

I tensioattivi non biodegradabili in condizioni anaerobiche possono essere usati nel prodotto con determinate limitazioni, purché non si tratti di tensioattivi con la classificazione H400/R50 (altamente tossici per gli organismi acquatici) entro il limite specificato in appresso.

Per i detergenti multiuso da diluire in acqua prima dell’impiego, il peso complessivo dei tensioattivi non biodegradabili in condizioni anaerobiche non deve superare i 0,40 g per dose raccomandata per un litro di acqua di lavaggio.

Per i detergenti multiuso da utilizzare senza diluizione, il peso complessivo dei tensioattivi non biodegradabili in condizioni anaerobiche non deve superare i 4,0 g per 100 g di prodotto.

Per i detergenti per servizi sanitari, il peso complessivo dei tensioattivi non biodegradabili in condizioni anaerobiche non deve superare i 2,0 g per 100 g di prodotto.

Per i detergenti per finestre, il peso complessivo dei tensioattivi non biodegradabili in condizioni anaerobiche non deve superare i 2,0 g per 100 g di prodotto.

Valutazione e verifica: è necessario comunicare all’organismo competente la formulazione esatta del prodotto, insieme con una descrizione della funzione di ciascuna sostanza. La parte A dell’elenco DID (appendice I) indica se un determinato tensioattivo è biodegradabile o no in condizioni anaerobiche (sono biodegradabili in condizioni anaerobiche i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna sulla biodegradabilità anaerobica figura la lettera «Y»). Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell’elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di prove che ne dimostrino la biodegradabilità anaerobica. La prova di riferimento per la degradabilità anaerobica è il metodo OCSE 311, ISO 11734, ECETOC n. 28 (giugno 1988) o un metodo equivalente; la degradabilità finale in condizioni anaerobiche deve essere almeno del 60 %. Per dimostrare il conseguimento di una degradabilità finale del 60 % in condizioni anaerobiche, è possibile utilizzare metodi di prova che simulano le condizioni esistenti in un ambiente anaerobico.

Criterio 3 —    Sostanze e miscele escluse o limitate

I requisiti di cui alle lettere a), b) e c) in appresso si applicano a ciascuna sostanza – compresi i biocidi, le sostanze coloranti e le fragranze – la cui concentrazione supera lo 0,010 % in peso del prodotto finito. Lo stesso vale per ciascuna sostanza di qualsiasi miscela utilizzata nella formulazione la cui concentrazione supera lo 0,010 % in peso del prodotto finito. Le nanoforme aggiunte intenzionalmente al prodotto devono risultare conformi al criterio 3, lettera c), in qualsiasi concentrazione.

a)   Sostanze specifiche escluse

Il prodotto non deve contenere le seguenti sostanze, né come componenti della formulazione, né come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione:

 alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati,

 EDTA (acido etilendiamminotetraacetico) e relativi sali,

 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane,

 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol,

 Diazolinidyl urea,

 Formaldeide,

 Idrossimetilglicinato di sodio,

 muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio:

 

 muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene,

 muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene,

 moschene: 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindano,

 muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene,

 muschio chetone: 4'-ter-butil-2',6'-dimetil-3,5-dinitroacetafenone,

 HHCB [1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano]

 AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina).

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una dichiarazione, accompagnata ove opportuno da dichiarazioni dei fabbricanti delle sostanze, attestante che il prodotto non contiene le sostanze sopra elencate.

b)

Non devono essere utilizzati sali di ammonio quaternario non rapidamente biodegradabili, né come componenti della formulazione, né come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire la documentazione attestante la biodegradabilità di tutti i sali di ammonio quaternario eventualmente utilizzati.

c)

Sostanze e miscele pericolose

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010, il prodotto o qualsiasi sua parte non deve contenere le sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoforme) che rispondono ai criteri per la classificazione nelle indicazioni di pericolo o frasi di rischio specificate in appresso, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) o della direttiva 67/548/CEE del Consiglio ( 6 ), né le sostanze di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ). Le frasi di rischio in appresso si riferiscono generalmente a sostanze. Tuttavia, alle miscele di enzimi e fragranze per cui le informazioni sulle sostanze non sono ottenibili, si applicano le regole di classificazione per le miscele.

Elenco delle indicazioni di pericolo e delle frasi di rischio:



Indicazione di pericolo (1)

Frase di rischio (2)

H300 Letale se ingerito

R28

H301 Tossico se ingerito

R25

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

R65

H310 Letale a contatto con la pelle

R27

H311 Tossico a contatto con la pelle

R24

H330 Letale se inalato

R23; R26

H331 Tossico se inalato

R23

H340 Può provocare alterazioni genetiche

R46

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche

R68

H350 Può provocare il cancro

R45

H350i Può provocare il cancro se inalato

R49

H351 Sospettato di provocare il cancro

R40

H360F Può nuocere alla fertilità

R60

H360D Può nuocere al feto

R61

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.

R60-61

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.

R60-63

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.

R61-62

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità

R62

H361d Sospettato di nuocere al feto

R63

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.

R62-63

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno

R64

H370 Provoca danni agli organi

R39/23; R39/24; R39/25; R39/26; R39/27; R39/28

H371 Può provocare danni agli organi

R68/20; R68/21; R68/22

H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

R48/25; R48/24; R48/23

H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

R48/20; R48/21; R48/22

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

R50

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R50-53

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R51-53

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R52-53

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R53

EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono

R59

EUH029 A contatto con l’acqua libera un gas tossico

R29

EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico

R31

EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico

R32

EUH070 Tossico per contatto oculare

R39-41

Sostanze sensibilizzanti

H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

R42

H317: Può provocare una reazione allergica della pelle

R43

(1)   Come disposto dal regolamento (CE) n. 1272/2008.

(2)   Come disposto dalla direttiva 67/548/CEE.

Le sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di trattamento (ad esempio, diventano non più biodisponibili o subiscono modificazioni chimiche) di sorta che il pericolo individuato non si applica più, è esente dal requisito di cui sopra.

Deroghe: le sostanze o miscele seguenti sono esplicitamente esonerate da detto requisito:

▼M1



Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale (1)

H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici

R50

Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale (2)

H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R52-53

Fragranze

H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R52-53

Enzimi (3)

H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

R42

H317: Può provocare una reazione allergica della pelle

R43

NTA come impurità in MGDA e GLDA (4)

H351: Sospettato di provocare il cancro

R40

(1)   La percentuale va divisa per il fattore M stabilito a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(2)   La presente deroga è applicabile a condizione che siano rapidamente degradabili e degradabili in condizioni anaerobiche.

(3)   Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati.

(4)   In concentrazioni inferiori all'1,0 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %.

▼B

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire all’organismo competente l’esatta formulazione del prodotto. Il richiedente dimostra di ottemperare al presente criterio per le sostanze contenute nel prodotto fornendo informazioni corrispondenti almeno a quelle prescritte dall’allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Tali informazioni sono specifiche quanto alla forma particolare della sostanza utilizzata nel prodotto, comprese le nanoforme. A tal fine, il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità al presente criterio, insieme con un elenco di ingredienti e le relative schede di dati di sicurezza a norma dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, sia per il prodotto che per le sostanze elencate nella(e) formulazione(i). I limiti di concentrazione vanno specificati nelle schede di dati di sicurezza in conformità dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

▼M1

Per i tensioattivi oggetto della deroga rispondenti ai criteri per la classificazione nelle classi di pericolo H412, il richiedente deve fornire la documentazione per la loro degradabilità facendo riferimento all'elenco DID. Per quanto concerne i tensioattivi che non figurano nell'elenco DID, deve essere fatto riferimento alle informazioni pertinenti tratte dalla letteratura scientifica o da altre fonti, oppure ai risultati di prove significative, conformemente a quanto descritto nell'appendice I.

▼B

d)

Sostanze elencate in conformità dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006

Non si concedono deroghe all’esclusione di cui all’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010 in materia di sostanze identificate quali sostanze estremamente problematiche e incluse nell’elenco di cui all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006, presenti nelle miscele in concentrazione superiore allo 0,010 %.

Valutazione e verifica: l’elenco delle sostanze identificate come sostanze estremamente problematiche e incluse nell’elenco delle sostanze candidate, stabilito a norma dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006, è reperibile al seguente indirizzo:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Occorre fare riferimento all’elenco alla data della domanda.

I limiti di concentrazione vanno specificati nelle schede di dati di sicurezza in conformità dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

e)

Biocidi

i) Il prodotto può contenere solo biocidi che esercitino un’azione conservante e comunque in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire copie delle schede di sicurezza dei materiali concernenti i conservanti eventualmente aggiunti, insieme con informazioni sulla loro esatta concentrazione nel prodotto finale. Il produttore o fornitore dei conservanti deve trasmettere informazioni sulla dose necessaria per la conservazione del prodotto.

ii) È fatto divieto di dichiarare o suggerire, mediante diciture apposte sull’imballaggio o altri metodi, che il prodotto è in grado di esercitare un’azione antimicrobica.

Valutazione e verifica: il richiedente deve trasmettere all’organismo competente il testo e la grafica che compaiono su ogni tipo di imballaggio e/o un campione di ciascun tipo di imballaggio.

iii) I biocidi utilizzati per conservare il prodotto, sia come componenti della formulazione che come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione, classificati H410/R50-53 o H411/R51-53, a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) o del regolamento (CE) n. 1272/2008, sono autorizzati soltanto a condizione che i rispettivi potenziali di bioaccumulazione presentino un log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) inferiore a 3,0, oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF), determinato sperimentalmente, non superiore a 100.

Valutazione e verifica: per tutti i biocidi il richiedente fornisce copie delle schede di sicurezza dei materiali, insieme con la documentazione della concentrazione dei biocidi nel prodotto finito.

Criterio 4 —    Fragranze

a) Il prodotto non deve contenere profumi a base di muschi azotati o muschi policiclici [cfr. criterio 3, lettera a)].

b) Tutte le sostanze aggiunte al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricate e/o utilizzate secondo il codice di buona pratica dell’International Fragrance Association (Associazione internazionale dei produttori di profumi). Il codice è reperibile sul sito web dell’IFRA: http://www.ifraorg.org

c) Le fragranze soggette all’obbligo di dichiarazione disposto dal regolamento (CE) n. 648/2004 (allegato VII) e che non siano già state escluse a norma del criterio 3, lettera c), e le (altre) fragranze classificate H317/R43 (può provocare una reazione allergica della pelle) e/o H334/R42 (può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato) non possono essere presenti in quantità superiori o uguali allo 0,010 % (≥ 100 ppm) per sostanza.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità per ciascuna parte del criterio, per quanto riguarda le lettere a) e b). Per quanto riguarda la lettera c) del criterio, il richiedente deve fornire una dichiarazione di conformità firmata contenente l’indicazione del quantitativo di fragranze nel prodotto. Il richiedente deve altresì fornire una dichiarazione del produttore di fragranze ove si precisa il contenuto di ciascuna sostanza presente nelle fragranze elencata all’allegato III, parte I, della direttiva 76/768/CEE del Consiglio ( 9 ), nonché il contenuto di (altre) sostanze classificate secondo le frasi di rischio R43/H317 e/o R42/H334.

Criterio 5 —    Composti organici volatili

I prodotti finiti, detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari (nella forma in cui vengono messi in vendita), non devono contenere più del 6 % (in peso) di composti organici volatili con punto di ebollizione inferiore a 150 °C. In alternativa, per i prodotti concentrati da diluire in acqua, la concentrazione totale di composti organici volati con punto di ebollizione inferiore a 150 °C non deve superare lo 0,2 % (in peso) nell’acqua di lavaggio.

I prodotti finiti, detergenti per finestre (nella forma in cui vengono messi in vendita), non devono contenere più del 10 % (in peso) di composti organici volatili con punto di ebollizione inferiore a 150 °C.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire copie delle schede di sicurezza dei materiali per ciascun solvente organico, insieme con il calcolo dettagliato della concentrazione totale di composti organici volatili con punto di ebollizione inferiore a 150 °C.

Criterio 6 —    Fosforo

La quantità complessiva di fosforo elementare contenuta nel prodotto viene calcolata in base alla dose di prodotto raccomandata dal fabbricante per preparare un litro di acqua di lavaggio per la pulizia di superfici normalmente sporche (per prodotti da diluire in acqua prima dell’impiego) o a 100 g di prodotto (per prodotti da utilizzare senza diluizione), tenendo conto di tutte le sostanze contenenti fosforo (per esempio fosfati e fosfonati).

Nei detergenti multiuso da diluire in acqua prima dell’impiego, il tenore di fosforo (P) complessivo non deve superare 0,02 g per dose di prodotto raccomandata dal fabbricante per un litro di acqua di lavaggio.

Nei detergenti multiuso da utilizzare senza diluizione, il tenore di fosforo (P) complessivo non deve superare 0,2 g per 100 g di prodotto.

Nei detergenti per servizi sanitari, il tenore di fosforo (P) complessivo non deve superare 1,0 g per 100 g di prodotto.

Le sostanze utilizzate nei detergenti per finestre non devono contenere fosforo.

Valutazione e verifica: il richiedente comunica all’organismo competente la formulazione esatta del prodotto, insieme con i calcoli dettagliati che dimostrino la conformità al presente criterio.

Criterio 7 —    Requisiti per l’imballaggio

a) Non devono essere utilizzati spray contenenti gas propellenti.

b) I materiali di plastica utilizzati per il contenitore principale devono essere marcati in conformità della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ( 10 ), o della norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma DIN 7728, parte 1.

c) Qualunque dicitura apposta sull’imballaggio primario per dichiarare che quest’ultimo è composto di materiale riciclato deve essere conforme alla norma ISO 14021 «Etichettature ambientali e dichiarazioni — Autodichiarazione ambientale (etichettatura ambientale del tipo II)».

▼C1

d) I detergenti multiuso confezionati con spruzzatore devono essere venduti come parte di un sistema ricaricabile.

▼B

e) Nell’imballaggio di plastica si possono utilizzare soltanto gli ftalati che al momento della domanda sono stati sottoposti a valutazione del rischio e non sono stati classificati secondo il criterio 3, lettera c).

f) Il rapporto peso/utilità (RPU) dell’imballaggio primario non deve superare i seguenti valori:



Tipo di prodotto

RPU

Prodotti concentrati, compresi i concentrati sia liquidi che solidi, da diluire in acqua prima dell’impiego.

1,20 g di imballaggio per ogni litro di soluzione pronta all’impiego (acqua di lavaggio).

Prodotti pronti all’impiego, cioè prodotti da utilizzare senza diluizione.

150 g di imballaggio per ogni litro di soluzione pronta all’impiego (acqua di lavaggio).

L’RPU è calcolato per il solo imballaggio primario (comprensivo di coperchi, tappi e spruzzatori/pompe a mano) mediante la formula seguente:

image

,

laddove

Wi

=

peso (in g) dell’imballaggio (i), compresa l’eventuale etichetta.

Ui

=

peso (in g) dei materiali non riciclati (vergini) nell’imballaggio (i). Se la proporzione di materiali non riciclati nell’imballaggio primario è pari a 0 %, allora Ui = Wi.

Di

=

numero di dosi funzionali (= numero di volumi di dosaggio raccomandati dal fabbricante per un litro di acqua di lavaggio) contenute nell’imballaggio primario (i). Per i prodotti pronti all’impiego venduti già diluiti, Di = volume di prodotto (in l).

ri

=

coefficiente di riciclaggio, ossia il numero di volte che l’imballaggio primario (i) è utilizzato per gli stessi fini attraverso un sistema di vuoti a rendere o di ricarica (ri = 1 se l’imballaggio non è riutilizzato per gli stessi fini). Se l’imballaggio è riutilizzato, ri è pari a 1, a meno che il richiedente non sia in grado di documentare un valore superiore.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce all’organismo competente un calcolo dell’RPU del prodotto, accompagnato da una dichiarazione di conformità a ciascuno degli elementi del presente criterio. Per il criterio e), il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità debitamente compilata e firmata.

Criterio 8 —    Idoneità all’uso

Il prodotto deve essere idoneo all’uso e soddisfare le esigenze dei consumatori.

a)   Detergenti multiuso e detergenti per finestre

Per i detergenti multiuso, occorre attestare unicamente l’azione sgrassante. Per i detergenti per finestre, occorre attestare l’asciugamento senza aloni.

La capacità detergente deve essere equivalente o superiore a quella di un prodotto di riferimento generico o leader di mercato, approvato da un organismo competente.

Valutazione e verifica: l’efficacia del prodotto deve essere testata tramite:

 un’adeguata e comprovabile prova di laboratorio, oppure

 un’adeguata e comprovabile prova condotta presso i consumatori.

Entrambe le prove devono essere eseguite e descritte rispettando i parametri specifici enunciati nel «Framework for testing the performance of all-purpose cleaners, window cleaners and sanitary cleaners», reperibile sulla seguente pagina web:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/purpose_cleaners_en.htm

b)   Detergenti per servizi sanitari

I detergenti per servizi sanitari comprendono i detergenti per bagni, per gabinetti e per cucine. Per i detergenti per bagni, occorre attestare la capacità di rimozione di depositi e incrostazioni di calcare. Per i detergenti acidi per gabinetti, occorre attestare unicamente la capacità di rimozione di incrostazioni di calcare. Per i detergenti per cucine, occorre attestare l’azione sgrassante.

La capacità detergente deve essere equivalente o superiore a quella del detergente di riferimento generico specificato in appresso.

Valutazione e verifica: l’efficacia del prodotto deve essere testata tramite:

 un’adeguata e comprovabile prova di laboratorio, oppure

 un’adeguata e comprovabile prova condotta presso i consumatori.

Entrambe le prove devono essere eseguite e descritte rispettando i parametri specifici enunciati nel «Framework for testing the performance of all-purpose cleaners, window cleaners and sanitary cleaners». Il detergente generico di riferimento è quello enunciato nella prova di prestazione IKW «Recommendation for the quality assessment of acidic toilet cleaners» (SÖFW-Journal, 126, 11, pagg. 50-56, 2000). Il detergente di riferimento si applica ai detergenti per gabinetti e ai detergenti per bagni; tuttavia, il pH deve essere ridotto a 3,5 per la prova sui detergenti per bagni.

La prova di prestazione IKW «Recommendation for the quality assessment of acidic toilet cleaners» (SÖFW-Journal, 126, 11, pagg. 50-56, 2000) può essere scaricata dalla seguente pagina web:

http://www.ikw.org/pdf/broschueren/EQ_WC_Reiniger_Englisch.pdf

Criterio 9 —    Istruzioni per l’uso

a)   Istruzioni per il dosaggio

L’imballaggio dei detergenti multiuso e dei detergenti per servizi sanitari deve recare informazioni sulla dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile. Sull’imballaggio dei prodotti concentrati deve essere espressamente dichiarato che è sufficiente una piccola quantità di prodotto rispetto a un normale prodotto diluito.

Sull’imballaggio deve figurare il testo seguente (o un testo equivalente):

«La dose consigliata consente di risparmiare e di ridurre al minimo l’impatto ambientale».

Il testo seguente (o un testo equivalente) deve figurare sull’imballaggio dei detergenti multiuso pronti all’impiego: «Questo prodotto non è destinato all’impiego su larga scala».

b)   Avvertenze di sicurezza

L’avvertenza di sicurezza seguente (o un’avvertenza equivalente) deve figurare sul prodotto in forma di testo o pittogramma:

 «Tenere fuori dalla portata dei bambini»

 «Non mescolare detergenti diversi»

 «Non inalare il prodotto nebulizzato» (NB: solo per prodotti spray).

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire all’organismo competente un campione dell’imballaggio del prodotto, accompagnato da una dichiarazione di conformità a ciascuno degli elementi del presente criterio.

Criterio 10 —    Informazioni da riportare nel marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE)

L’etichetta facoltativa recante una casella di testo deve riportare il testo seguente:

«— impatto ridotto sulle forme di vita acquatiche,

 uso ridotto di sostanze pericolose,

 limita i rifiuti di imballaggio,

 istruzioni per l’uso chiare.»

Gli orientamenti per l’uso dell’etichetta facoltativa con casella di testo sono reperibili in «Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo» sul sito web:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un campione di tale etichetta unitamente a una dichiarazione di conformità al presente criterio.

Criterio 11 —    Formazione professionale

Per i detergenti per uso professionale, il produttore, distributore o altro soggetto deve impartire una formazione o fornire materiali di formazione al personale addetto alle pulizie. Tale formazione deve comprendere istruzioni dettagliate sulle operazioni di diluizione, utilizzo ed eliminazione del prodotto e sull’uso delle necessarie attrezzature.

Valutazione e verifica: occorre fornire all’organismo competente un campione del materiale di formazione, contenente istruzioni dettagliate sulle operazioni di diluizione, utilizzo ed eliminazione del prodotto e sull’uso delle necessarie attrezzature e una descrizione dell’azione di formazione.




Appendice I

Banca dati sugli ingredienti dei detergenti (elenco DID)

L’elenco DID (parte A) è un elenco che presenta informazioni relative alla tossicità acquatica e alla biodegradabilità degli ingredienti di norma utilizzati nelle formulazioni dei detersivi. L’elenco comprende informazioni relative alla tossicità e alla biodegradabilità di una serie di sostanze utilizzate nei prodotti per il lavaggio e la pulizia. L’elenco non è esaustivo, ma la parte B fornisce orientamenti relativi alla determinazione dei parametri di calcolo pertinenti per le sostanze non riprese nell’elenco DID, quali il fattore di tossicità (TF) e il fattore di degradazione (DF) impiegati nel calcolo del volume critico di diluizione. L’elenco è una fonte generale di informazioni e le sostanze in esso presenti non sono automaticamente approvate per l’uso nei prodotti recanti l’Ecolabel UE. L’elenco DID (parti A e B) è reperibile sul sito web del marchio UE di qualità ecologica: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/did_list_en.htm

Per le sostanze in merito alle quali non vi sono dati relativi alla tossicità e alla biodegradabilità, ai fini della valutazione del TF e del DF è consentito il ricorso alle analogie strutturali con sostanze analoghe. Tali analogie strutturali devono essere approvate dall’organismo competente per il rilascio dell’autorizzazione ad avvalersi dell’Ecolabel UE. In alternativa è possibile applicare l’approccio meno favorevole, avvalendosi dei parametri seguenti:

Approccio meno favorevole:



 

Tossicità acuta

Tossicità cronica

Degradazione

Componente

LC50/EC50

SF(acuta)

TF(acuta)

NOEC (1)

SF(cronica) (1)

TF(cronica)

DF

Aerobica

Anaerobica

«Denominazione»

1 mg/l

10 000

0,0001

 
 

0,0001

1

P

N

(1)   In mancanza di dati accettabili relativi alla tossicità cronica, le colonne contrassegnate in questo modo rimangono vuote. In tal caso, il fattore TF(cronica) è definito pari al fattore TF(acuta).

Documentazione di biodegradabilità rapida

Si devono applicare i seguenti metodi di prova di biodegradabilità rapida:

1) Fino al 1o dicembre 2010 e durante il periodo transitorio dal 1o dicembre 2010 al 1o dicembre 2015:

I metodi di prova di biodegradabilità rapida disposti dalla direttiva 67/548/CEE, in particolare i metodi illustrati nella parte C.4 dell’allegato V di detta direttiva o i relativi metodi di prova equivalenti OCSE 301 A-F o le relative prove ISO equivalenti.

Non si applica il principio del periodo finestra di 10 giorni per i tensioattivi. Per le prove di cui al regolamento (CE) n. 440/2008, metodi C.4-A e C.4-B (nonché per gli equivalenti OCSE 301 A ed E e per gli equivalenti ISO) la percentuale minima necessaria è del 70 %, mentre per le prove C.4-C, D, E e F (nonché per gli equivalenti OCSE 301 B, F, D e C e per gli equivalenti ISO) tale percentuale minima è del 60 %.

2) Durante il periodo transitorio dal 1o dicembre 2010 al 1o dicembre 2015 e dopo il 1o dicembre 2015:

I metodi di prova disposti dal regolamento (CE) n. 1272/2008.

Documentazione della biodegradabilità anaerobica

La prova di riferimento per la degradabilità anaerobica deve essere il metodo EN ISO 11734, ECETOC n. 28 (giugno 1988), OCSE 311 o un metodo equivalente, laddove la degradabilità finale in condizioni anaerobiche deve essere almeno pari al 60 %. Per dimostrare il conseguimento di una degradabilità finale pari al 60 % in condizioni anaerobiche, è possibile utilizzare metodi di prova che simulano le condizioni esistenti in un ambiente anaerobico pertinente.

Estrapolazioni per le sostanze non incluse nell’elenco DID

Per fornire la necessaria documentazione relativa alla biodegradabilità anaerobica di ingredienti che non figurano nell’elenco DID, è possibile procedere come segue:

1.  Ricorrere a estrapolazioni ragionevoli. Utilizzare i risultati di prova ottenuti con una determinata materia prima per estrapolare la degradabilità anaerobica finale di tensioattivi strutturalmente simili. Se la biodegradabilità anaerobica di un determinato tensioattivo (o di un gruppo di omologhi) è stata accertata sulla base dell’elenco DID, si può presumere che anche tensioattivi di tipo simile siano biodegradabili in condizioni anaerobiche [ad esempio C12-15 A 1-3 EO solfato (n. 8 dell’elenco DID) è biodegradabile in condizioni anaerobiche, cosicché si può ipotizzare una biodegradabilità anaerobica simile anche per C12-15 A 6 EO solfato]. Se la biodegradabilità anaerobica di un tensioattivo sia stata accertata mediante un metodo di prova adeguato, si può presumere che anche tensioattivi di tipo simile siano biodegradabili in condizioni anaerobiche (ad esempio i dati tratti dalla letteratura scientifica che confermano la biodegradabilità anaerobica dei tensioattivi appartenenti al gruppo dei sali di ammonio-esteri alchilici possono essere utilizzati a comprova dell’analoga biodegradabilità anaerobica di altri sali di ammonio quaternario contenenti legami esterei nella o nelle catene alchiliche).

2.  Effettuare una prova di accertamento (screening test) della degradabilità anaerobica. Qualora siano necessarie nuove prove, si effettua una prova di accertamento della degradabilità anaerobica ricorrendo al metodo EN ISO 11734, ECETOC n. 28 (giugno 1988), OCSE 311 o a metodi equivalenti.

3.  Effettuare prove di degradabilità a basso dosaggio. Qualora siano necessarie nuove prove e in caso di problemi sperimentali durante la prova di accertamento della degradabilità anaerobica (ad esempio inibizione dovuta alla tossicità delle sostanze testate), è opportuno ripetere la prova utilizzando dosi ridotte di tensioattivo e controllando la degradazione con il metodo del carbonio 14 o analisi chimiche. Le prove a basso dosaggio possono essere effettuate ricorrendo al metodo OCSE 308 (agosto 2000) o a metodi equivalenti.



( 1 ) GU L 27, del 30.1.2010, pag. 1.

( 2 ) GU L 115, del 4.5.2005, pag. 42.

( 3 ) GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1.

( 4 ) GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1

( 5 ) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

( 6 ) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

( 7 ) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

( 8 ) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

( 9 ) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

( 10 ) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

Top