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Document 02010D0656-20120308

Consolidated text: Decisione 2010/656/PESC del Consiglio del 29 ottobre 2010 che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/656/2012-03-08

2010D0656 — IT — 08.03.2012 — 011.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE 2010/656/PESC DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 2010

che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio

(GU L 285, 30.10.2010, p.28)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

DECISIONE 2010/801/PESC DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 2010

  L 341

45

23.12.2010

 M2

DECISIONE 2011/17/PESC DEL CONSIGLIO dell'11 gennaio 2011

  L 11

31

15.1.2011

►M3

DECISIONE 2011/18/PESC DEL CONSIGLIO del 14 gennaio 2011

  L 11

36

15.1.2011

►M4

DECISIONE 2011/71/PESC DEL CONSIGLIO del 31 gennaio 2011

  L 28

60

2.2.2011

►M5

DECISIONE 2011/221/PESC DEL CONSIGLIO del 6 aprile 2011

  L 93

20

7.4.2011

 M6

DECISIONE DI ESECUZIONE 2011/230/PESC DEL CONSIGLIO dell'8 aprile 2011

  L 97

46

12.4.2011

 M7

DECISIONE DI ESECUZIONE 2011/261/PESC DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2011

  L 111

17

30.4.2011

 M8

DECISIONE DI ESECUZIONE 2011/376/PESC DEL CONSIGLIO del 27 giugno 2011

  L 168

11

28.6.2011

►M9

DECISIONE 2011/412/PESC DEL CONSIGLIO del 12 luglio 2011

  L 183

27

13.7.2011

 M10

DECISIONE DI ESECUZIONE 2011/627/PESC DEL CONSIGLIO del 22 settembre 2011

  L 247

15

24.9.2011

 M11

DECISIONE DI ESECUZIONE 2012/74/PESC DEL CONSIGLIO del 10 febbraio 2012

  L 38

43

11.2.2012

►M12

DECISIONE DI ESECUZIONE 2012/144/PESC DEL CONSIGLIO dell'8 marzo 2012

  L 71

50

9.3.2012




▼B

DECISIONE 2010/656/PESC DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 2010

che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 dicembre 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/852/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio ( 1 ) al fine di attuare le misure imposte nei confronti della Costa d’Avorio dalla risoluzione 1572 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (in prosieguo l’«UNSCR»).

(2)

Il 23 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/30/PESC ( 2 ) che proroga le misure restrittive imposte nei confronti della Costa d’Avorio per ulteriori dodici mesi e le integra con le misure restrittive imposte dal punto 6 dell’UNSCR 1643 (2005).

(3)

In seguito alla proroga delle misure restrittive imposte nei confronti della Costa d’Avorio dall’UNSCR 1842 (2008), il 18 novembre 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/873/PESC ( 3 ) che proroga ulteriormente le misure restrittive imposte nei confronti della Costa d’Avorio con effetto a decorrere dal 1o novembre 2008.

(4)

Il 15 ottobre 2010 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato l’UNSRC 1946 (2010) che ha prorogato le misure imposte nei confronti della Costa d’Avorio dall’UNSCR 1572 (2004) e dal punto 6 dell’UNSCR 1643 (2005) fino al 30 aprile 2011 e che ha modificato le misure restrittive sulle armi.

(5)

Le misure restrittive imposte nei confronti della Costa d’Avorio dovrebbero pertanto essere prorogate. Oltre alle deroghe relative all’embargo sulle armi previste dall’UNSCR 1946 (2010), è opportuno modificare le misure restrittive per sottoporre a deroga altro materiale inserito autonomamente dall’Unione.

(6)

Le misure di attuazione dell’Unione figurano nel regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio, del 31 gennaio 2005, che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio ( 4 ), nel regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, del 12 aprile 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio ( 5 ), e nel regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi ( 6 ),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

1.  Sono vietate la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione alla Costa d’Avorio di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiali militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché di materiale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, indipendentemente dal se siano tali armamenti o materiale originari o non del territorio degli Stati membri.

2.  È altresì vietato:

a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi connessi ai prodotti di cui al paragrafo 1 o connessi con la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l’uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Costa d’Avorio, o perché ne usufruisca in Costa d’Avorio;

b) concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Costa d’Avorio, o perché ne usufruisca in Costa d’Avorio;

Articolo 2

L’articolo 1 non si applica:

a) alle forniture e all’assistenza tecnica destinate unicamente a sostenere l’operazione delle Nazioni Unite in Costa d’Avorio e le forze francesi che l’appoggiano, oppure ad essere da queste utilizzate;

b) alle seguenti attività, purché siano state autorizzate preventivamente dal comitato istituito dal punto 14 dell’UNSCR 1572 (2004) (in prosieguo il «comitato delle sanzioni»):

i) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di materiale militare non letale destinato unicamente all’uso umanitario o protettivo, compreso il materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell’Unione, dell’ONU, dell’Unione africana e della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS);

ii) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di materiale militare non letale destinato unicamente a permettere alle forze di sicurezza della Costa d’avorio di fare esclusivamente un uso appropriato e proporzionato della forza nel mantenimento dell’ordine pubblico;

iii) al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessa al materiale di cui ai punti i) e ii);

iv) alla prestazione di assistenza e di formazione tecniche connesse al materiale di cui ai punti i) e ii);

c) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Costa d’Avorio da personale delle Nazioni Unite, da personale dell’Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per uso esclusivamente personale;

d) alle vendite o alle forniture, temporaneamente trasferite o esportate in Costa d’Avorio, alle forze di uno Stato che interviene, in conformità del diritto internazionale, unicamente e direttamente per agevolare l’evacuazione dei propri cittadini e delle persone sulle quali ha responsabilità consolare in Costa d’Avorio, previa notifica al comitato delle sanzioni;

▼M9

e) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di armamenti e materiale connesso e alla formazione e assistenza tecniche destinati unicamente a sostenere il processo di riforma del settore della sicurezza in Costa d’Avorio, a seguito di una richiesta formale del governo ivoriano, previa approvazione del comitato delle sanzioni;

▼B

f) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di materiale non letale in grado di essere impiegato per la repressione interna e che è destinato unicamente a permettere alle forze di sicurezza della Costa d’Avorio di fare esclusivamente un uso appropriato e proporzionato della forza nel mantenimento dell’ordine pubblico, nonché al finanziamento o alla prestazione di assistenza finanziaria o di assistenza e di formazione tecniche connessi a tale materiale;

▼M9

g) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di materiale in grado di essere impiegato per la repressione interna e che è destinato unicamente a sostenere il processo di riforma del settore della sicurezza in Costa d’Avorio, nonché al finanziamento o alla prestazione di assistenza finanziaria o di assistenza e di formazione tecniche connessi a tale materiale.

▼B

Articolo 3

L’importazione diretta o indiretta di tutti i diamanti grezzi dalla Costa d’Avorio nell’Unione, siano essi originari o meno della Costa d’Avorio, è vietata conformemente all’UNSRC 1643 (2005).

▼M1

Articolo 4

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio:

a) delle persone di cui all'allegato I, indicate dal comitato delle sanzioni, che costituiscono una minaccia per i processi di pace e di riconciliazione nazionale in Costa d’Avorio, in particolare quelle che impediscono l’attuazione degli accordi di Linas-Marcoussis e Accra III, nonché di qualunque altra persona di cui, sulla base di informazioni pertinenti, sia stabilita la responsabilità per violazioni gravi dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale in Costa d’Avorio, così come di ogni altra persona che inciti pubblicamente all’odio e alla violenza e di tutti coloro che violano le misure imposte dal punto 7 dell’UNSCR 1572 (2004), secondo quanto stabilito dal comitato delle sanzioni;

b) delle persone di cui all'allegato II, non incluse nell'elenco contenuto nell'allegato I, che ostacolano i processi di pace e di riconciliazione nazionale e, in particolare, minacciano il buon esito del processo elettorale.

2.  Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l’ingresso nel proprio territorio.

3.  Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se il comitato delle sanzioni stabilisce che:

a) il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti, inclusi obblighi religiosi;

b) una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Costa d’Avorio e di stabilità nella regione fissati nelle risoluzioni dell’UNSCR.

4.  Il paragrafo 1 si applica fatti salvi i casi in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

i) in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;

ii) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di tale organizzazione;

iii) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità;

iv) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Città del Vaticano) e l'Italia.

5.  Il paragrafo 4 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

6.  Il Consiglio è debitamente informato in tutti i casi in cui uno Stato membro concede una deroga a norma dei paragrafi 4 o 5.

7.  Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1, lettera b), quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione europea, o a riunioni ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si sviluppa un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto nella Costa d'Avorio.

8.  Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica in questione, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

9.  Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, in virtù dei paragrafi 4, 5 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato I o nell'allegato II, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

▼M3

Articolo 5

1.  Tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati direttamente o indirettamente:

a) dalle persone di cui all'allegato I indicate dal comitato delle sanzioni e di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da dette persone o entità o dalle persone indicate dal comitato delle sanzioni che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione;

b) dalle persone o dalle entità di cui all'allegato II, non incluse nell'elenco contenuto nell'allegato I, che ostacolano i processi di pace e di riconciliazione nazionale e, in particolare, minacciano il buon esito del processo elettorale, o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da dette persone o da persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione,

sono congelati.

2.  Nessun fondo, attività finanziaria o risorsa economica è messo a disposizione né va a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone o delle entità di cui al paragrafo 1.

3.  Gli Stati membri possono consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi e risorse economiche che siano:

a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla gestione ordinaria o alla custodia di fondi e risorse economiche congelati;

d) necessari per coprire spese straordinarie;

e) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento di tale vincolo o decisione, purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla designazione, da parte del comitato delle sanzioni o del Consiglio, della persona o dell’entità interessata e non vadano a vantaggio di una delle persone o delle entità di cui al presente articolo.

Per le persone ed entità elencate nell'allegato I:

 le deroghe di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere a), b) e c), possono essere disposte dallo Stato membro interessato previa notifica al comitato delle sanzioni dell’intenzione di autorizzare, ove opportuno e in assenza di decisione negativa del comitato delle sanzioni entro due giorni lavorativi da tale notifica, l’accesso a tali fondi e risorse economiche;

 la deroga di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera d), può essere disposta dallo Stato membro interessato previa notifica al comitato delle sanzioni e approvazione dello stesso;

 la deroga di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera e), può essere disposta dallo Stato membro interessato previa notifica al comitato delle sanzioni.

▼M5

3 bis  Per quanto riguarda le persone e le entità di cui all’allegato II, gli Stati membri possono consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per i fondi e le risorse economiche necessari per scopi umanitari, previa notifica in anticipo agli altri Stati membri e alla Commissione.

3 ter  Il paragrafo 1, lettera b), non osta a che la persona o entità indicata effettui il pagamento dovuto nell’ambito di un contratto concluso prima della sua inclusione in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1, lettera b).

▼M3

4.  Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive previste dalla posizione comune 2004/852/PESC o dalla presente decisione,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

▼M5

Articolo 5 bis

Sono vietati:

a) l’acquisto, l’intermediazione o l’assistenza nell’emissione di obbligazioni o titoli emessi o garantiti dopo il 6 aprile 2011 dal governo illegittimo di Laurent GBAGBO, da persone o entità che agiscono per suo conto o sotto la sua autorità, o da entità da esso possedute o controllate. In deroga, gli istituti finanziari sono autorizzati ad acquistare tali obbligazioni o titoli per un valore corrispondente a quello di obbligazioni e titoli già in loro possesso e in scadenza;

b) la concessione di prestiti, sotto qualsiasi forma, al governo illegittimo di Laurent GBAGBO, a persone o entità che agiscono per suo conto o sotto la sua autorità, o a entità da esso possedute o controllate.

L’acquisto, l’intermediazione e l’assistenza nell’emissione di obbligazioni e titoli e la concessione di prestiti di cui alle lettere a) e b) non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi interessati se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato i divieti in oggetto.

▼M1

Articolo 6

1.  Il Consiglio redige l’elenco che figura nell'allegato I e lo modifica conformemente alle decisioni prese dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni.

2.  Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, redige l'elenco contenuto nell'allegato II e adotta le relative modifiche.

Articolo 7

1.  Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni designi una persona o un’entità, il Consiglio inserisce tale persona o entità nell'elenco contenuto nell’allegato I.

▼M4

2.  Qualora decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), il Consiglio modifica di conseguenza l’allegato II.

▼M1

3.  Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona o all’entità interessata direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando ad essa la possibilità di presentare osservazioni.

4.  Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona o l’entità.

Articolo 8

1.  Gli allegati I e II indicano i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone e delle entità forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni per quanto riguarda l'allegato I.

2.  Gli allegati I e II contengono altresì, se disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone o le entità in questione fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni per quanto riguarda l'allegato I. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato I è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni.

▼B

Articolo 9

Le posizioni comuni 2004/852/PESC e 2006/30/PESC sono abrogate.

▼M5

Articolo 9 bis

Per massimizzare l’impatto delle misure di cui alla presente decisione, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente decisione.

▼M3

Articolo 10

1.  La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

2.  La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata in conformità delle pertinenti decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

3.  Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi alle persone o alle entità interessate se il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.

▼M5

4.  Per quanto riguarda i porti indicati nell’allegato II, le misure di cui all’articolo 5, paragrafo 2, sono riesaminate entro il 1o giugno 2011.

▼B




►M1  ALLEGATO I ◄



Elenco delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 5

 

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull’identità (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità, ecc.)

Motivi della designazione

Data di designazione da parte dell’ONU

1.

BLÉ GOUDÉ, Charles (pseudonimi: Général, Génie de kpo, Gbapé Zadi)

nato l'1.1.1972

Cittadinanza: ivoriana

P.: 04LE66241 Repubblica della Costa d’Avorio, rilasciato il 10.11.2005, valido fino al 9.11.2008

PD.: AE/088 DH 12 Repubblica della Costa d’Avorio, rilasciato il 20.12.2002, valido fino all’11.12.2005

P.: 98LC39292 Repubblica della Costa d’Avorio, rilasciato il 24.11.2000, valido fino al 23.11.2003

Luogo di nascita: Guibéroua (Gagnoa) o Niagbrahio/Guiberoua o Guiberoua

Indirizzo conosciuto nel 2001: Yopougon Selmer, Bloc P 170; anche presso Hotel Ivoire

Indirizzo riportato nel titolo di viaggio n. C2310421 rilasciato dalla Svizzera il 15.11.2005 e valido fino al 31.12.2005: Abidjan, Cocody

Leader della COJEP («Giovani patrioti»), ripetute dichiarazioni pubbliche che incitavano alla violenza contro le installazioni e il personale delle Nazioni Unite nonché contro gli stranieri; ha diretto atti di violenza, ai quali ha anche partecipato, da parte di milizie di strada, comprese percosse, stupri ed esecuzioni senza processo; intimidazione delle Nazioni Unite, del gruppo di Lavoro internazionale (IWG), dell’opposizione politica e della stampa indipendente; sabotaggio delle emittenti radiofoniche internazionali; ha ostacolato l’attività dell’IWG, dell’Operazione delle Nazioni Unite in Costa d’Avorio (UNOCI) e delle forze francesi nonché il processo di pace definito dalla risoluzione 1643 (2005).

7.2.2006

2.

DJUÉ, Eugène N’goran Kouadio

nato l’1.1.1966 o il 20.12.1969

Cittadinanza: ivoriana

P.: 04 LE 017521 rilasciato il 10.2.2005 e valido fino al 10.2.2008

Leader dell’Union des Patriotes pour la Libération Totale de la Côte d’Ivoire (UPLTCI). Ripetute dichiarazioni pubbliche che incitavano alla violenza contro le installazioni e il personale delle Nazioni Unite nonché contro gli stranieri; ha diretto atti di violenza, ai quali ha anche partecipato, da parte di milizie di strada, comprese percosse, stupri ed esecuzioni senza processo; ha ostacolato l’attività dell’IWG, dell’UNOCI e delle forze francesi nonché il processo di pace definito dalla risoluzione 1643 (2005).

7.2.2006

3.

FOFIE, Martin Kouakou

nato l’1.1.1968

Cittadinanza: ivoriana

Luogo di nascita: BOHI, Costa d’Avorio

Numero carta d’identità del Burkina Faso: 2096927 rilasciata il 17.3.2005

Certificato di cittadinanza del Burkina Faso: CNB N.076 (17.2.2003)

Nome del padre: Yao Koffi FOFIE

Nome della madre: Ama Krouama KOSSONOU

Numero carta d’identità della Costa d’Avorio: 970860100249, rilasciata il 5.8.1997, valida fino al 5.8.2007

Caporalmaggiore, comandante delle Nuove Forze, settore di Korhogo. Le forze sotto il suo comando hanno reclutato soldati minorenni, compiuto sequestri di persona, imposto lavori forzati, commesso abusi sessuali su donne, eseguito arresti arbitrari e effettuato esecuzioni senza processo, contravvenendo alla convenzioni sui diritti umani e alla legislazione umanitaria internazionale; ha ostacolato l’attività dell’IWG, dell’UNOCI e delle forze francesi nonché il processo di pace definito dalla risoluzione 1643 (2005).

7.2.2006

▼M5

4.

Laurent GBAGBO

Data di nascita: 31 maggio 1945

Luogo di nascita: Gagnoa, Costa d’Avorio

Ex presidente della Costa d’Avorio: ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto dei risultati delle elezioni presidenziali.

Data di designazione da parte dell’ONU: 30.3.2011 (designazione da parte dell’Unione europea: 22.12.2010)

5.

Simone GBAGBO

Data di nascita: 20 giugno 1949

Luogo di nascita: Moossou, Grand-Bassam, Costa d’Avorio

Presidente del gruppo parlamentare del fronte popolare ivoriano (FPI): ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, istigazione pubblica all’odio e alla violenza.

Data di designazione da parte dell’ONU: 30.3.2011 (designazione da parte dell’Unione europea: 22.12.2010)

▼M12

6.

Désiré TAGRO

N. di passaporto: PD–AE 065FH08

Data di nascita: 27 gennaio 1959

Luogo di nascita: Issia, Costa d’Avorio

Deceduto il 12 aprile 2011 ad Abidjan

Segretario generale del cosiddetto «ufficio presidenziale» di GBAGBO: partecipazione al governo illegittimo di GBAGBO, ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto dei risultati delle elezioni presidenziali, implicazione nelle violente repressioni dei movimenti popolari.

Data di designazione da parte dell’ONU: 30.3.2011

(designazione da parte dell’Unione europea: 22.12.2010)

▼M5

7.

Pascal AFFI N’GUESSAN

N. di passaporto: PD-AE 09DD00013

Data di nascita: 1o gennaio 1953

Luogo di nascita: Bouadriko, Costa d’Avorio

Presidente del fronte popolare ivoriano (FPI): ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, istigazione all’odio e alla violenza.

Data di designazione da parte dell’ONU: 30.3.2011 (designazione da parte dell’Unione europea: 22.12.2010)

8.

Alcide DJÉDJÈ

Data di nascita: 20 ottobre 1956

Luogo di nascita: Abidjan, Costa d’Avorio

Stretto consulente di GBAGBO: partecipazione al governo illegittimo di GBAGBO, ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, istigazione pubblica all’odio e alla violenza.

Data di designazione da parte dell’ONU: 30.3.2011

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ALLEGATO II



Elenco delle persone di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) e all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

 

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull’identità

Motivi della designazione

1.

Kadet Bertin

Nato nel 1957 a Mama

Consigliere speciale di Laurent Gbagbo per la sicurezza, la difesa e le attrezzature militari, ex ministro della difesa di Laurent Gbagbo.

Nipote di Laurent Gbagbo.

In esilio in Ghana. Nei suoi confronti è stato spiccato un mandato di arresto internazionale.

Responsabile di casi di abusi e di sparizioni forzate e della fornitura di finanziamenti e armi alle milizie e ai «giovani patrioti» (COJEP).

Implicato nel finanziamento e traffico d’armi e nelle manovre per aggirare l’embargo.

Kadet Bertin intratteneva rapporti privilegiati con le milizie della parte occidentale del paese e fungeva da interfaccia di Gbagbo con tali gruppi. Implicato nella creazione della «Forza Lima» (squadroni della morte).

Durante il suo esilio in Ghana continua a preparare la riconquista del potere con le armi. Esige anche la liberazione immediata di Gbagbo.

A causa delle sue risorse finanziarie, della sua conoscenza delle filiere illegali del traffico d’armi e dei suoi costanti contatti con gruppi di miliziani ancora attivi, in particolare in Liberia, Kadet Bertin continua a costituire una reale minaccia per la sicurezza e la stabilità della Costa d’Avorio.

2.

Oulaï Delafosse

Nato il 28 ottobre 1968

Ex sottoprefetto di Toulepleu. Capo dell’Unione patriottica per la resistenza del Grande Ovest.

In quanto capo milizia, responsabile di violenze e crimini, in particolare nella zona di Toulepleu.

Alle dirette dipendenze di Kadet Bertin, durante la crisi post-elettorale si è mostrato molto attivo nel reclutamento di mercenari liberiani nonché nel traffico di armi illecite provenienti dalla Liberia. Le sue truppe hanno fatto regnare il terrore durante tutto il periodo post-elettorale, uccidendo centinaia di persone originarie del nord della Costa d’Avorio.

A causa del suo estremismo politico, della sua vicinanza a Kadet Bertin e dei forti legami che ha mantenuto con gli ambienti dei mercenari liberiani, continua a costituire una minaccia per la stabilità del paese.

3.

Pastor Gammi

 

Capo della milizia «Movimento ivoriano per la liberazione dell’Ovest» (Miloci), creata nel 2004. In quanto capo del Miloci, milizia pro Gbagbo, è implicato in vari massacri e abusi.

Fuggito in Ghana (sarebbe a Takoradi). Nei suoi confronti è stato spiccato un mandato di arresto internazionale.

Dall’esilio si è affiliato alla «Coalizione internazionale per la liberazione della Costa d’Avorio» (CILCI), che inneggia alla resistenza armata finalizzata al ritorno di Gbagbo al potere.

4.

Marcel Gossio

Nato il 18 febbraio 1951 a Adjamé.

N. di passaporto: 08AA14345 (data di scadenza: 6 ottobre 2013)

In fuga dalla Costa d’Avorio. Nei suoi confronti è stato spiccato un mandato di arresto internazionale. Implicato nell’appropriazione indebita di fondi pubblici e nella fornitura di finanziamenti e armi alle milizie.

Uomo chiave del finanziamento del clan Gbagbo e delle milizie. È anche un personaggio centrale nel traffico illecito di armi.

Gli ingenti fondi sottratti e la sua conoscenza delle reti illegali di armi fanno sì che continui a costituire un rischio per la sicurezza e la stabilità della Costa d’Avorio.

5.

Justin Koné Katina

 

In fuga in Ghana. Nei suoi confronti è stato spiccato un mandato di arresto internazionale.

Implicato nella rapina alla Banca Centrale degli Stati dell’Africa dell’Ovest (BCEAO).

Dal suo luogo d’esilio continua a dichiararsi portavoce di Gbagbo. In un comunicato stampa del 12 dicembre 2011 sostiene che Ouattara non ha mai vinto le elezioni e dichiara che il nuovo regime è illegittimo. Lancia appelli alla resistenza, sostenendo che Gbagbo tornerà al potere.

6.

Ahoua Don Mello

Nato il 23 giugno 1958 a Bongouanou.

N. di passaporto: PD-AE/044GN02 (data di scadenza: 23 febbraio 2013)

Portavoce di Laurent Gbagbo. Ex ministro delle infrastrutture e del risanamento nel governo illegittimo.

In esilio in Ghana. Nei suoi confronti è stato spiccato un mandato di arresto internazionale.

Dall’esilio continua a dichiarare fraudolenta l’elezione del presidente Ouattara, di cui non riconosce l’autorità. Rifiuta di rispondere all’appello alla riconciliazione lanciato dal governo ivoriano e nella stampa incita regolarmente alla rivolta, effettuando visite di mobilitazione nei campi di rifugiati in Ghana.

Nel dicembre 2011 ha dichiarato che la Costa d’Avorio è uno «Stato tribale assediato» e che «i giorni del regime Ouattara sono contati».

7.

Moussa Touré Zéguen

Nato il 9 settembre 1944.

Vecchio passaporto: AE/46CR05

Capo del Raggruppamento dei patrioti per la pace (GPP).

Fondatore della «Coalizione internazionale per la liberazione della Costa d’Avorio» (CILCI).

Capo milizia dal 2002, dirige il GPP dal 2003. Sotto il suo comando, il GPP è diventato il braccio armato di Gbagbo ad Abidjan e nel sud del paese.

Con il GPP si è reso responsabile di un gran numero di atti di violenza, principalmente ai danni delle popolazioni originarie del nord del paese e degli oppositori del precedente regime.

Implicato personalmente nelle violenze post-elettorali (in particolare nei quartieri d’Abobo e di Adjamé).

In esilio a Accra, ha fondato la «Coalizione internazionale per la liberazione della Costa d’Avorio» (CILCI), il cui obiettivo è riportare al potere Gbagbo.

Dal suo luogo d’esilio moltiplica le dichiarazioni incendiarie (ad esempio alla conferenza stampa del 9 dicembre 2011) e rimane in una logica forte di conflitto e di revanscismo armato. Ritiene che la Costa d’Avorio sotto Ouattara sia illegittima e sia stata «ricolonizzata» e «invita gli ivoriani a cacciare gli impostori» (Jeune Afrique, luglio 2011).

Tiene un blog che incita violentemente alla mobilitazione del popolo ivoriano contro Ouattara.



( 1 ) GU L 368 del 15.12.2004, pag. 50.

( 2 ) GU L 19 del 24.1.2006, pag. 36.

( 3 ) GU L 308 del 19.11.2008, pag. 52.

( 4 ) GU L 29 del 2.2.2005, pag. 5.

( 5 ) GU L 95 del 14.4.2005, pag. 1.

( 6 ) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.

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