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Document 02009R0754-20140201

Consolidated text: Regolamento (CE) n . 754/2009 del Consiglio del 27 luglio 2009 che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/754/2014-02-01

02009R0754 — IT — 01.02.2014 — 007.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 754/2009 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 2009

che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008

(GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) N. 53/2010 DEL CONSIGLIO del 14 gennaio 2010

  L 21

1

26.1.2010

►M2

REGOLAMENTO (UE) N. 712/2010 DEL CONSIGLIO del 26 luglio 2010

  L 209

1

10.8.2010

►M3

REGOLAMENTO (UE) N. 57/2011 DEL CONSIGLIO del 18 gennaio 2011

  L 24

1

27.1.2011

►M4

REGOLAMENTO (UE) N. 1106/2011 DEL CONSIGLIO del 20 ottobre 2011

  L 287

13

4.11.2011

 M5

REGOLAMENTO (UE) N. 43/2012 DEL CONSIGLIO del 17 gennaio 2012

  L 25

1

27.1.2012

►M6

Modificato da: REGOLAMENTO (UE) N. 692/2012 DEL CONSIGLIO del 24 luglio 2012

  L 203

1

31.7.2012

►M7

REGOLAMENTO (UE) N. 1040/2012 DEL CONSIGLIO del 7 novembre 2012

  L 310

13

9.11.2012

►M8

REGOLAMENTO (UE) N. 1182/2013 DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2013

  L 313

15

22.11.2013

►M9

REGOLAMENTO (UE) N. 732/2014 DEL CONSIGLIO del 3 luglio 2014

  L 197

1

4.7.2014




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 754/2009 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 2009

che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008



Articolo 1

Esclusione dal regime di gestione dello sforzo di cui al regolamento (CE) n. 1342/2008

I seguenti gruppi di navi sono esclusi dall’applicazione del regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008:

a) 

il gruppo di navi battenti bandiera svedese, partecipanti alle attività di pesca indicate nella domanda della Svezia del 26 febbraio 2009 integrata dalla lettera dell’8 aprile 2009, dedite alla pesca dello scampo nello Skagerrak e nel Kattegat nel periodo in cui tali navi operano unicamente con una griglia di selezione quale definita nell’allegato III, appendice 2, del regolamento (CE) n. 43/2009;

▼M8 —————

▼M1

c) 

il gruppo di navi battenti bandiera del Regno Unito, partecipanti alle attività di pesca indicate nella domanda del Regno Unito del 18 giugno 2009, dedite alla pesca dello scampo praticata con reti a strascico e sciabiche di dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm ed inferiori a 100 mm nelle acque ad ovest della Scozia, in particolare nel Minch (rettangoli statistici CIEM 42 E3, 42 E4, 43 E3, 43 E4, 44 E3, 44 E4, 45 E3);

▼M9

d) 

il gruppo di navi battenti bandiera del Regno Unito, indicate nella domanda del Regno Unito del 18 giugno 2009 e nella conseguente domanda dell'8 aprile 2014, dedite alla pesca dello scampo praticata con un attrezzo regolamentato con una rete con dimensioni di maglia 80-100 mm nel Firth of Clyde (rettangoli statistici CIEM 39E5 39E4, 40E3, 40E4 e 40E5);

▼M1

e) 

il gruppo di navi battenti bandiera della Polonia, partecipanti alle attività di pesca indicate nella domanda della Polonia del 24 aprile 2009 integrata dalla lettera dell'11 luglio 2009, dedite alla pesca del merluzzo carbonaro con reti a strascico di dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm nel Mare del Nord e nelle acque UE della zona CIEM IIa con copertura di osservazione a tempo pieno;

▼M4 —————

▼M2

g) 

il gruppo di navi battenti bandiera irlandese, partecipanti alle attività di pesca indicate nella domanda dell’Irlanda del 26 marzo 2010, dedite alla pesca dello scampo nel Mare d’Irlanda nel periodo in cui tali navi operano unicamente con una griglia di selezione del tipo definito nell’allegato III, appendice 2, del regolamento (CE) n. 43/2009;

▼M3 —————

▼M4

h) 

il gruppo di navi battenti bandiera irlandese che partecipa alle attività di pesca indicate nella domanda dell'Irlanda dell'11 marzo 2011, che opera a ovest della Scozia con reti a strascico di dimensioni di maglia pari o superiori a 120 mm, con pannelli a maglie quadrate, nella zona dichiarata al punto 6.1 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009, e con maglia di dimensioni pari a 100 mm nelle altre zone a ovest della Scozia;

▼M6

i) 

il gruppo di navi battenti bandiera del Regno Unito, partecipanti ad un’attività di pesca indicata nella domanda del Regno Unito del 16 marzo 2012, dedite alla pesca del canestrello (Aequipecten opercularis) nel Mare d’Irlanda (zona CIEM VIIa) attorno all’Isola di Man, con speciali reti da traino a divergenti con maglia di 80-100 mm configurata per selezionare le catture (lima superiore della rete a 2 piedi di altezza, calamenti corti o inesistenti e bocca della rete di piccole dimensioni);

▼M8 —————

▼M7

k) 

il gruppo di navi battenti bandiera francese, partecipanti a un’attività di pesca indicata nella domanda della Francia dell’8 giugno 2012, dedite alla pesca del merluzzo carbonaro e di specie di acque profonde con reti a strascico di dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm (categoria di attrezzi TR1) nelle acque a ovest della Scozia (zona CIEM VI);

l) 

il gruppo di navi battenti bandiera francese, partecipanti a un’attività di pesca indicata nella domanda della Francia dell’8 giugno 2012, dedite alla pesca del nasello con palangari (categoria di attrezzi LL) nelle acque a ovest della Scozia (zona CIEM VI);

▼M9

m) 

il gruppo di navi battenti bandiera del Regno Unito indicate nella domanda del Regno Unito dell'8 aprile 2014, dedite alla pesca dello scampo praticata con un attrezzo regolamentato con una rete con dimensioni di maglia 80-100 mm nel Firth of Forth (rettangoli statistici CIEM 41E7 e 41E6).

▼B

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.

( 2 ) Regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1).

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