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Document 02009L0102-20130701

Consolidated text: Direttiva 2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/102/2013-07-01

2009L0102 — IT — 01.07.2013 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA 2009/102/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 258, 1.10.2009, p.20)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

Direttiva 2013/24/UE del Consiglio del 13 maggio 2013

  L 158

365

10.6.2013




▼B

DIRETTIVA 2009/102/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 44,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato ( 2 ),

considerando quanto segue:

(1)

La dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio ( 3 ), ha subito diverse e sostanziali modificazioni ( 4 ). È opportuno, per ragioni di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale direttiva.

(2)

Occorre coordinare, al fine di renderle equivalenti in tutta la Comunità, certe garanzie che sono richieste negli Stati membri alle società ai sensi dell’articolo 48, secondo comma, del trattato, per proteggere gli interessi tanto dei soci quanto dei terzi.

(3)

In tale settore, da un lato la prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all’articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi ( 5 ), la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, fondata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e riguardante i conti annuali di taluni tipi di società ( 6 ), e la settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, fondata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato, riguardante i conti consolidati ( 7 ), riguardanti rispettivamente la pubblicità, la validità degli obblighi e la nullità delle società, nonché i conti annuali e i conti consolidati, si applicano a tutte le società di capitali. Dall’altro lato, la seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all’articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa ( 8 ), la terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, fondata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e riguardante le fusioni delle società anonime ( 9 ), e la sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, fondata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e riguardante le scissioni delle società anonime ( 10 ), riguardanti rispettivamente la costituzione e il capitale, nonché le fusioni e le scissioni, si applicano soltanto alle società anonime.

(4)

È necessario uno strumento giuridico che consenta di limitare la responsabilità dell’imprenditore unico in tutta la Comunità, ferme restando le disposizioni degli Stati membri che, in casi eccezionali, prescrivono la responsabilità di siffatto imprenditore per le obbligazioni dell’impresa.

(5)

Una società a responsabilità limitata può avere un socio unico all’atto della sua costituzione o in seguito alla riunione di tutte le sue quote in capo a un unico socio. In attesa del coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di diritto dei gruppi, gli Stati membri hanno facoltà di prevedere disposizioni speciali o sanzioni quando una persona fisica sia il socio unico di più società oppure quando il socio unico di una società sia una società unipersonale o qualsivoglia altra persona giuridica. L’unico obiettivo di tale facoltà è di tener conto delle particolarità esistenti in talune legislazioni nazionali. A tal fine, gli Stati membri possono, per casi specifici, prevedere limitazioni all’accesso alla società unipersonale oppure una responsabilità illimitata per il socio unico. Gli Stati membri sono liberi di elaborare norme per far fronte ai rischi che una società unipersonale può presentare data l’esistenza di un unico socio, in particolare per assicurare la liberazione del capitale sottoscritto.

(6)

La riunione di tutte le quote in capo a un unico socio e l’identità del socio unico dovrebbero essere oggetto di pubblicità in un registro accessibile al pubblico.

(7)

È necessario che tutte le decisioni prese dal socio unico in qualità di assemblea dei soci rivestano la forma scritta.

(8)

Anche i contratti tra il socio unico e la società da lui rappresentata dovrebbero essere redatti per iscritto, sempreché non riguardino operazioni correnti concluse a condizioni normali.

(9)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione indicati nell’allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le forme di società di cui all’allegato I.

Articolo 2

1.  La società può avere un socio unico al momento della costituzione, nonché quando tutte le quote siano cumulate in capo a un unico socio (società unipersonale).

2.  In attesa del coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di diritto dei gruppi, le legislazioni degli Stati membri possono prevedere disposizioni speciali o sanzioni:

a) quando una persona fisica sia il socio unico di più società; ovvero

b) quando il socio unico di una società sia una società unipersonale o qualsivoglia altra persona giuridica.

Articolo 3

Quando la società diventa unipersonale in seguito al cumulo di tutte le sue quote in capo a un unico socio, un’indicazione in tal senso e l’identità del socio unico devono figurare nel fascicolo o essere trascritte nel registro di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 68/151/CEE, ovvero essere trascritte in un registro tenuto presso la società e accessibile al pubblico.

Articolo 4

1.  Il socio unico esercita i poteri demandati all’assemblea dei soci.

2.  Le decisioni prese dal socio unico nelle materie di cui al paragrafo 1 sono iscritte a verbale o redatte per iscritto.

Articolo 5

1.  I contratti stipulati tra il socio unico e la società che egli rappresenta sono iscritti a verbale o redatti per iscritto.

2.  Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 1 alle operazioni correnti concluse in condizioni normali.

Articolo 6

Quando uno Stato membro permette la società unipersonale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, anche per la società per azioni, si applica la presente direttiva.

Articolo 7

Uno Stato membro può non permettere la società unipersonale quando la sua legislazione preveda, a favore degli imprenditori unici, la possibilità di costituire imprese a responsabilità limitata a un patrimonio destinato a una determinata attività, purché per questo tipo di impresa siano previste garanzie equivalenti a quelle imposte dalla presente direttiva, nonché dalle altre disposizioni comunitarie applicabili alle società di cui all’articolo 1.

Articolo 8

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 9

La direttiva 89/667/CEE, modificata dagli atti di cui all’allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione di cui all’allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato III.

Articolo 10

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO I

Forme di società di cui all’articolo 1

  per il Belgio:

 société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

  per la Bulgaria:

 дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество;

  per la Repubblica ceca:

 společnost s ručením omezeným;

  per la Danimarca:

 anpartsselskaber;

  per la Germania:

 Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

  per l’Estonia:

 aktsiaselts, osaühing;

  per l’Irlanda:

 private company limited by shares or by guarantee;

  per la Grecia:

 εταιρεία περιορισμένης ευθύνης;

  per la Spagna:

 sociedad de responsabilidad limitada;

  per la Francia:

 société à responsabilité limitée;

▼M1

  Croazia:

 društvo s ograničenom odgovornošću, dioničko društvo;

▼B

  per l’Italia:

 società a responsabilità limitata;

  per Cipro:

 ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση;

  per la Lettonia:

 sabiedrība ar ierobežotu atbildību;

  per la Lituania:

 uždaroji akcinė bendrovė;

  per il Lussemburgo:

 société à responsabilité limitée;

  per l’Ungheria:

 korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság;

  per Malta:

 kumpannija privata/private limited liability company;

  per i Paesi Bassi:

 besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

  per l’Austria:

 Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

  per la Polonia:

 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

  per il Portogallo:

 sociedade por quotas;

  per la Romania:

 societate cu răspundere limitată;

  per la Slovenia:

 družba z omejeno odgovornostjo;

  per la Slovacchia:

 spoločnosť s ručením obmedzeným;

  per la Finlandia:

 osakeyhtiö/aktiebolag;

  per la Svezia:

 aktiebolag;

  per il Regno Unito:

 private company limited by shares or by guarantee.




ALLEGATO II

PARTE A



Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all’articolo 9)

Direttiva 89/667/CEE del Consiglio

(GU L 395 del 30.12.1989, pag. 40).

 

Allegato I, punto XI, lettera A, dell’atto di adesione del 1994

(GU C 241 del 29.8.1994, pag. 194).

 

Allegato II, punto 4, lettera A, dell’atto di adesione del 2003

(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 338).

 

Direttiva 2006/99/CE del Consiglio

(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 137).

limitatamente alla lettera A, punto 4, dell’allegato

PARTE B



Elenco dei termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione

(di cui all’articolo 9)

Direttiva

Termine di attuazione

Data di applicazione

89/667/CEE

31 dicembre 1991

Soltanto dal 1o gennaio 1993 per le società già esistenti il 1o gennaio 1992.

2006/99/CE

1o gennaio 2007

 




ALLEGATO III



TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 89/667/CEE

Presente direttiva

Articolo 1, alinea

Articolo 1

Articolo 1, dal primo al ventisettesimo trattino

Allegato I

Articoli da 2 a 7

Articoli da 2 a 7

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 11

Allegato I

Allegato II

Allegato III



( 1 ) GU C 77 del 31.3.2009, pag. 42.

( 2 ) Parere del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 luglio 2009.

( 3 ) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 40.

( 4 ) Cfr. allegato II, parte A.

( 5 ) GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8.

( 6 ) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

( 7 ) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

( 8 ) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.

( 9 ) GU L 295 del 20.10.1978, pag. 36.

( 10 ) GU L 378 del 31.12.1982, pag. 47.

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