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Document 02006R1991-20070101

Consolidated text: Regolamento (CE) n . 1991/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1991/2007-01-01

2006R1991 — IT — 01.01.2007 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

▼C1

REGOLAMENTO (CE) N. 1991/2006 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

▼B

(GU L 411, 30.12.2006, p.18)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 027, 2.2.2007, pag. 11  (1991/2006)

►C2

Rettifica, GU L 059, 28.2.2014, pag. 47  (1991/2006)




▼B

▼C1

REGOLAMENTO (CE) N. 1991/2006 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),

considerando quanto segue:

(1)

È necessario portare avanti l’attuazione del piano d’azione europeo per l’agricoltura biologica e gli alimenti biologici mediante misure concrete tendenti a favorire la semplificazione e la coerenza d’insieme.

(2)

I prodotti biologici importati nella Comunità dovrebbero essere autorizzati ad essere immessi sul mercato comunitario etichettati con un riferimento all'agricoltura biologica, se sono stati ottenuti secondo norme di produzione e soggetti a un regime di controllo conformi o equivalenti a quelli previsti dalla normativa comunitaria.

(3)

I paesi terzi le cui norme di produzione e i cui regimi di controllo sono equivalenti a quelli vigenti nella Comunità dovrebbero essere riconosciuti e ne dovrebbe essere pubblicato un elenco. Gli organismi o le autorità di controllo competenti ad eseguire controlli nei paesi che non figurano nell’elenco dei paesi terzi riconosciuti dovrebbero anch’essi essere riconosciuti ed elencati. Gli operatori dei paesi terzi che producono in conformità alla normativa comunitaria dovrebbero essere autorizzati a sottoporre le proprie attività agli organismi e alle autorità di controllo riconosciuti dalla Commissione a tal fine.

(4)

Il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ( 2 ), prevede la facoltà per gli Stati membri di concedere fino al 31 dicembre 2006, a determinate condizioni, autorizzazioni agli importatori per l'immissione sul mercato comunitario di singoli prodotti. È quindi opportuno modificare sostituendo detto regime d’importazione con un regime applicabile dopo tale data.

(5)

Per non perturbare gli scambi internazionali, è necessario prorogare la facoltà degli Stati membri di continuare a concedere autorizzazioni caso per caso agli importatori per l'immissione sul mercato comunitario di prodotti, finché non siano adottate le misure necessarie per il funzionamento del nuovo regime d’importazione, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi e delle autorità di controllo competenti ad eseguire controlli nei paesi che non figurano nell’elenco dei paesi terzi riconosciuti.

(6)

Il regolamento (CEE) n. 2092/91 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:

1) all’articolo 10, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) sono stati soggetti al sistema di controllo di cui all’articolo 9 o sono stati importati a norma dell’articolo 11;

tuttavia, nel caso di prodotti importati a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, l'attuazione del regime di controllo soddisfa requisiti equivalenti a quelli di cui all'articolo 9 e in particolare al paragrafo 4 dello stesso.»;

2) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

▼C2

1.  Un prodotto importato da un paese terzo può essere immesso sul mercato comunitario etichettato come prodotto recante indicazioni sul metodo di produzione biologico a condizione che:

▼C1

a) il prodotto in questione è conforme alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento;

b) tutti gli operatori, compresi gli esportatori, hanno sottoposto le loro attività ad un organismo o a un'autorità di controllo riconosciuti conformemente al paragrafo 2; e

c) gli operatori interessati sono in grado di fornire in ogni momento agli importatori o alle autorità nazionali un documento giustificativo, che consenta di identificare l'operatore che ha eseguito l'ultima operazione e il tipo o la serie di prodotti soggetti al suo controllo e che consenta altresì di verificare la conformità da parte dell'operatore alle lettere a) e b) e il periodo di validità.

2.  La Commissione riconosce, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, che gli organismi e le autorità di controllo di cui al paragrafo 1, lettera b), compresi gli organismi e le autorità di controllo di cui all'articolo 9, sono competenti a effettuare controlli e a rilasciare il documento giustificativo di cui al paragrafo 1, lettera c), nei paesi terzi e compila un elenco degli organismi e autorità di controllo suddetti.

Gli organismi di controllo sono accreditati secondo la pertinente norma europea EN 45011 o la guida ISO 65 “Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti”, nella versione più recente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C. Gli organismi di controllo sono sottoposti regolarmente a valutazione, controllo e rivalutazione pluriennale in loco delle loro attività da parte dell'organismo di accreditamento.

All'atto dell'esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita l'organismo o l'autorità di controllo a fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione può inoltre incaricare degli esperti di esaminare in loco le norme di produzione e le attività di controllo espletate nel paese terzo dall'organismo o dall'autorità di controllo interessati.

Gli organismi o le autorità di controllo riconosciuti forniscono le relazioni di valutazione elaborate dall'organismo di accreditamento o, se opportuno, dall'autorità competente in materia di valutazione, sorveglianza e rivalutazione pluriennale regolari in loco delle loro attività.

Sulla base delle relazioni di valutazione, la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura l'appropriata supervisione degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti riesaminando regolarmente il loro riconoscimento. Il tipo di supervisione è determinato sulla base di una valutazione del rischio di irregolarità o di violazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento o in applicazione di esso.

3.  Un prodotto importato da un paese terzo può essere anche immesso sul mercato comunitario etichettato come prodotto recante indicazioni sul metodo di produzione biologico nei seguenti casi:

a) il prodotto in questione è stato ottenuto secondo norme di produzione equivalenti a quelle di cui agli articoli 5 e 6 per la produzione biologica nella Comunità;

b) l'operatore è stato soggetto a misure di controllo di efficacia equivalente a quelle di cui agli articoli 8 e 9 e siffatte misure di controllo sono state applicate in modo continuo ed efficiente;

c) in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione nel paese terzo, gli operatori hanno sottoposto le proprie attività ad un sistema di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 4 o ad un organismo o ad un'autorità di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 5; e

d) il prodotto è munito di un certificato di controllo rilasciato dalle autorità competenti o da organismi o autorità di controllo del paese terzo riconosciuti ai sensi del paragrafo 4, o da un organismo o da un'autorità di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 5, e attestante che il prodotto soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo. L'originale del certificato deve accompagnare la merce fino all'azienda del primo destinatario. L'importatore deve, successivamente, tenerlo a disposizione dell'organismo di controllo e, se del caso, dell'autorità di controllo per almeno due anni.

4.  La Commissione può riconoscere, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, i paesi terzi il cui sistema di produzione soddisfa le norme equivalenti a quelle di cui agli articoli 5 e 6 e i cui regimi di controllo sono di efficacia equivalente a quelli di cui agli articoli 8 e 9 e può compilare un elenco di detti paesi. La valutazione dell'equivalenza tiene conto delle linee guida del Codex Alimentarius CAC/GL 32.

In sede di esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita il paese terzo a fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione può affidare ad esperti il compito di verificare sul posto le norme di produzione e il regime di controllo del paese terzo interessato.

Entro il 31 marzo di ogni anno, i paesi terzi riconosciuti trasmettono alla Commissione una relazione annuale sintetica relativa all'attuazione e all'esecuzione del loro regime di controllo.

Sulla base delle informazioni di dette relazioni annuali, la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura l'appropriata supervisione dei paesi terzi riconosciuti tramite il riesame su base regolare del loro riconoscimento. La natura della supervisione è determinata sulla base di una valutazione del rischio del verificarsi di irregolarità o di infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento o in applicazione di esso.

5.  Per i prodotti non importati ai sensi del paragrafo 1 e non importati da un paese terzo riconosciuto ai sensi del paragrafo 4, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, riconoscere gli organismi e le autorità di controllo, inclusi gli organismi e le autorità di controllo di cui all'articolo 9, competenti ad eseguire controlli e a rilasciare certificati nei paesi terzi, ai fini del paragrafo 3, e compilare un elenco di detti organismi e autorità di controllo. La valutazione dell'equivalenza tiene conto delle linee guida del Codex Alimentarius CAC/GL 32.

La Commissione esamina le domande di riconoscimento presentate dagli organismi o dalle autorità di controllo dei paesi terzi.

In sede di esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita l'organismo o l'autorità di controllo a fornire tutte le informazioni necessarie. Gli organismi e le autorità di controllo sono sottoposti a regolare valutazione, controllo e rivalutazione in loco pluriennale delle loro attività da parte di un organismo di accreditamento o, se del caso, di una autorità competente. La Commissione può affidare ad esperti il compito di esaminare in loco le norme di produzione e le attività di controllo espletate nel paese terzo dall'organismo o dall'autorità di controllo interessati.

Gli organismi o le autorità di controllo riconosciuti forniscono relazioni di valutazione rilasciate dall'organismo di accreditamento o, se del caso, dall'autorità competente sulla regolare valutazione, controllo e rivalutazione in loco pluriennale delle loro attività.

Sulla base di dette relazioni di valutazione la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura l'appropriata supervisione degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti tramite il riesame regolare del loro riconoscimento. La natura della supervisione è determinata sulla base di una valutazione del rischio del verificarsi di irregolarità o di infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento o in applicazione di esso.

6.  Per un periodo che ha inizio il 1o gennaio 2007 e termina dodici mesi dopo la pubblicazione del primo elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 5, l’autorità competente di uno Stato membro può autorizzare gli importatori dello stesso Stato membro in cui l'importatore ha notificato la sua attività ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, ad immettere sul mercato prodotti importati da paesi terzi che non figurano nell’elenco di cui al paragrafo 4, purché l’importatore fornisca prove sufficienti del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). Se tali condizioni non sono più soddisfatte, l’autorizzazione è immediatamente revocata. Le autorizzazioni scadono al più tardi 24 mesi dopo la pubblicazione del primo elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 5. Il prodotto importato è munito di un certificato di controllo rilasciato dall'autorità o dall'organismo che è stato accettato per il rilascio del certificato di controllo da parte dell’autorità competente dello Stato membro che concede l’autorizzazione. L'originale del certificato deve accompagnare la merce fino all'azienda del primo destinatario; l'importatore deve, successivamente, tenerlo a disposizione dell'organismo di controllo e, se del caso, dell'autorità di controllo per almeno due anni.

Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa a norma del presente paragrafo, fornendo ragguagli sulle norme di produzione e sui regimi di controllo di cui trattasi.

Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, un’autorizzazione concessa a norma del presente paragrafo è sottoposta all’esame del comitato di cui all’articolo 14. Se tale esame rileva che le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), del presente articolo non sono soddisfatte, la Commissione invita lo Stato membro che ha concesso l’autorizzazione a revocarla.

Le autorizzazioni a commercializzare prodotti importati da un paese terzo, concesse prima del 31 dicembre 2006 dall'autorità competente del rispettivo Stato membro ad un importatore ai sensi del presente paragrafo, scadono al più tardi il 31 dicembre 2007.

7.  La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 2, modalità di applicazione del presente articolo, con particolare riguardo:

a) ai criteri e alle procedure per il riconoscimento dei paesi terzi e degli organismi e delle autorità di controllo, compresa la pubblicazione degli elenchi dei paesi terzi e degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti; e

b) al documento giustificativo di cui al paragrafo 1 e al certificato di cui al paragrafo 3, lettera d), e al paragrafo 6 del presente articolo, tenendo conto dei vantaggi della certificazione elettronica inclusa la maggiore protezione contro la frode.»;

3) il secondo comma dell’articolo 16, paragrafo 3, è soppresso;

4) la parte C dell'allegato III è modificata come segue:

a) al primo comma il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— “primo destinatario”: la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), e all'articolo 11, paragrafo 6, a cui è consegnata la partita e che si incarica di effettuare una preparazione supplementare o di immetterla sul mercato comunitario.»;

b) al punto 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'organismo o l'autorità di controllo deve controllare la contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria di cui alla parte C, punto 2, e il certificato d'ispezione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), o all'articolo 11, paragrafo 6, ed il documento giustificativo di cui all'articolo 11, paragrafo 1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) Parere del 28 settembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

( 2 ) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1851/2006 della Commissione (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 88).

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