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Document 02005E0889-20120701

Consolidated text: Azione comune 2005/889/PESC del Consiglio del 25 novembre 2005 che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2005/889/2012-07-01

2005E0889 — IT — 01.07.2012 — 008.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

►C1  AZIONE COMUNE 2005/889/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2005 ◄

che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

(GU L 327, 14.12.2005, p.28)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

AZIONE COMUNE 2006/773/PESC DEL CONSIGLIO del 13 novembre 2006

  L 313

15

14.11.2006

 M2

AZIONE COMUNE 2007/359/PESC DEL CONSIGLIO del 23 maggio 2007

  L 133

51

25.5.2007

►M3

AZIONE COMUNE 2007/807/PESC DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 2007

  L 323

53

8.12.2007

 M4

AZIONE COMUNE 2008/379/PESC DEL CONSIGLIO del 19 maggio 2008

  L 130

24

20.5.2008

►M5

AZIONE COMUNE 2008/862/PESC DEL CONSIGLIO del 10 novembre 2008

  L 306

98

15.11.2008

 M6

AZIONE COMUNE 2009/854/PESC DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2009

  L 312

73

27.11.2009

►M7

DECISIONE 2010/274/PESC DEL CONSIGLIO del 12 maggio 2010

  L 119

22

13.5.2010

►M8

DECISIONE 2011/312/PESC DEL CONSIGLIO del 26 maggio 2011

  L 140

55

27.5.2011

►M9

DECISIONE 2011/857/PESC DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 2011

  L 338

52

21.12.2011

►M10

DECISIONE 2012/332/PESC DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2012

  L 165

71

26.6.2012


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 005, 10.1.2006, pag. 20  (2005/889)

 C2

Rettifica, GU L 017, 24.1.2007, pag. 23  (2006/773)




▼B

►C1  AZIONE COMUNE 2005/889/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2005 ◄

che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)



Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14 e l’articolo 25, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione europea, parte del Quartetto, è impegnata ad assistere e ad agevolare l’attuazione della tabella di marcia (Roadmap) che definisce le iniziative reciproche del governo israeliano e dell’Autorità palestinese nei settori politico, di sicurezza, economico, umanitario e della costruzione istituzionale, le quali porteranno alla nascita di uno Stato palestinese indipendente, democratico e vitale che viva fianco a fianco in pace e sicurezza con Israele e gli altri paesi vicini.

(2)

A seguito del disimpegno unilaterale di Gaza da parte di Israele, il governo di Israele non è più presente al valico di Rafah e il posto di frontiera è chiuso salvo casi eccezionali.

(3)

Il Consiglio europeo del 17-18 giugno 2004 ha ribadito che l’Unione europea è pronta ad aiutare l’Autorità Palestinese ad assumersi le responsabilità per il mantenimento dell’ordine pubblico e, in particolare, a migliorare la capacità della polizia civile e la capacità in materia di applicazione della legge.

(4)

Il Consiglio del 7 novembre 2005 ha ribadito il suo sostegno per l’operato dell’inviato speciale del quartetto per il disimpegno, ed ha accolto con soddisfazione la sua recente relazione ai membri del quartetto. Ha inoltre preso atto della sua lettera del 2 novembre 2005 nella quale chiede, a nome delle parti, che l’Unione europea prenda in considerazione di svolgere un ruolo di monitoraggio come terza parte nel valico di Rafah al confine tra Gaza ed Egitto. Il Consiglio ha preso atto che l’Unione europea è pronta in linea di principio a fornire assistenza riguardo all’attraversamento delle frontiere di Gaza in base ad un accordo tra le parti.

(5)

L’apertura del valico di Rafah ha implicazioni economiche, di sicurezza e umanitarie.

(6)

L’Unione europea ha individuato come priorità la costituzione di un’amministrazione doganale palestinese nell’ambito di una cooperazione CE-Palestina. La Comunità ha fornito assistenza per la gestione delle frontiere palestinesi e ha stabilito un dialogo a tre sulle questioni doganali con il governo di Israele e l’Autorità Palestinese. L’Autorità palestinese è impegnata nell’elaborazione di piani particolareggiati per le procedure di sicurezza alle frontiere con il sostegno degli Stati Uniti e di Israele.

(7)

Il 24 ottobre 2005 il primo ministro palestinese ha inviato al commissario europeo per le relazioni esterne e la politica di vicinato una lettera in cui chiede l’assistenza della CE in settori quali lo sviluppo di capacità del personale palestinese al valico di Rafah, lo sviluppo e l’installazione dei necessari sistemi e materiali, la consulenza e l’assistenza a ufficiali palestinesi in servizio al valico di Rafah.

(8)

Il 15 novembre 2005 il governo di Israele e l’Autorità Palestinese hanno concluso un accordo sul movimento e l’accesso ai valichi di frontiera con Gaza, in cui tra l’altro si rinviava al ruolo svolto dall’Unione europea quale parte terza per quanto concerne il funzionamento dei pertinenti valichi di frontiera.

(9)

In lettere rispettivamente del 20 novembre 2005 e del 23 novembre 2005, l’Autorità Palestinese e il governo di Israele hanno invitato l’Unione europea a istituire una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah).

(10)

La missione dell’Unione europea sarà complementare e apporterà valore aggiunto alle iniziative internazionali in atto e svilupperà sinergie con le attuali iniziative della Comunità europea e degli Stati membri. Perseguirà la coerenza e il coordinamento con le azioni di sviluppo di capacità svolte dalla Comunità, in particolare nel settore dell’amministrazione doganale.

(11)

La missione si collocherà nel contesto più ampio degli sforzi compiuti dall’Unione europea e dalla comunità internazionale per sostenere l’Autorità Palestinese nell’assunzione di responsabilità per il mantenimento dell’ordine pubblico e, in particolare, nel miglioramento della capacità della polizia civile e della capacità in materia di applicazione della legge.

(12)

Occorre assicurare gli opportuni collegamenti con la missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi, nota come Ufficio di coordinamento dell’Unione europea per il sostegno alla polizia palestinese (EUPOL COPPS) ( 1 ).

(13)

La missione assolverà il mandato nell’ambito di una situazione di minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza delle persone e la stabilità della regione, e potenzialmente dannosa per gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all’articolo 11 del trattato sull’Unione europea.

(14)

La sicurezza è una preoccupazione costante e di primaria importanza e per garantirla occorrerebbe adottare adeguate disposizioni.

(15)

In conformità degli orientamenti definiti dal Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000 la presente azione comune dovrebbe stabilire il ruolo del segretario generale/alto rappresentante, a norma degli articoli 18 e 26 del trattato.

(16)

L’articolo 14, paragrafo 1 del trattato richiede che sia indicato un importo di riferimento finanziario per l’intero periodo di attuazione dell’azione comune. L’indicazione di importi da finanziare tramite il bilancio comunitario esprime la volontà dell’autorità legislativa ed è subordinata alla disponibilità di stanziamenti d’impegno nel rispettivo esercizio di bilancio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:



Articolo 1

Missione

1.  È istituita una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, in seguito denominata EU BAM Rafah, con una fase operativa che inizia il 25 novembre 2005.

2.  L’EU BAM Rafah opera conformemente al mandato della missione di cui all’articolo 2.

Articolo 2

Mandato della missione

▼M7

L’EU BAM Rafah si prefigge di assicurare una presenza come parte terza al valico di Rafah al fine di contribuire, in coordinamento con gli sforzi dell’Unione per la costruzione istituzionale, all’apertura del valico stesso e rafforzare la fiducia tra il governo di Israele e l’Autorità Palestinese.

▼B

Al tal fine l’EU BAM Rafah:

a) monitorerà, verificherà e valuterà attivamente i risultati conseguiti dall’Autorità Palestinese nell’attuazione degli accordi quadro, in materia di sicurezza e doganale conclusi dalle parti in ordine al funzionamento del posto di frontiera di Rafah;

b) contribuirà, fornendo una guida, allo sviluppo delle capacità palestinesi riguardo a tutti gli aspetti della gestione delle frontiere a Rafah;

c) contribuirà a mantenere il collegamento tra le autorità palestinesi, israeliane ed egiziane riguardo a tutti gli aspetti della gestione del valico di Rafah;

▼M8

d) assisterà l’EUPOL COPPS nelle sue mansioni aggiuntive nel campo della formazione del personale dell’Autorità Palestinese addetto alla gestione delle frontiere e dei valichi per i valichi di Gaza.

▼B

L’EU BAM Rafah assolve alle responsabilità affidatele negli accordi tra il governo di Israele e l’Autorità Palestinese riguardo alla gestione del valico di Rafah. Non si assumerà compiti di sostituzione.

▼M1 —————

▼B

Articolo 4

Struttura della missione

L’EU BAM Rafah comprende i seguenti elementi:

a) capomissione assistito da personale di consulenza;

b) sezione monitoraggio e operazioni;

c) sezione amministrativa;

tali elementi sono elaborati nel concetto operativo (CONOPS) e nel piano operativo (OPLAN). Il Consiglio approva il CONOPS e l’OPLAN.

▼M3

Articolo 4 bis

Comandante dell'operazione civile

1.  Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta è il comandante dell'operazione civile dell'EU BAM Rafah.

▼M7

2.  Il comandante dell’operazione civile, posto sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e l’autorità generale dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), esercita il comando e il controllo a livello strategico dell’EU BAM Rafah.

▼M3

3.  Il comandante dell'operazione civile assicura un'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, impartendo tra l'altro al capomissione le necessarie istruzioni a livello strategico.

4.  Tutto il personale distaccato resta subordinato alle autorità nazionali dello Stato d'origine o all'istituzione dell'UE. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante dell'operazione civile il controllo operativo del personale, delle squadre e delle unità rispettivi.

5.  Il comandante dell'operazione civile ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'UE sia correttamente assolto.

6.  Se necessario, il comandante dell'operazione civile e il rappresentante speciale dell’Unione europea si consultano reciprocamente.

▼B

Articolo 5

Capomissione

▼M7 —————

▼M3

►M7  1. ◄   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo della missione a livello di teatro delle operazioni.

►M7  2. ◄   Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante dell'operazione civile, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione della missione.

►M7  3. ◄   Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale della missione per la condotta efficace dell'EU BAM Rafah a livello di teatro delle operazioni, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana secondo le istruzioni del comandante dell'operazione civile a livello strategico.

►M7  4. ◄   Il capomissione è responsabile dell'esecuzione del bilancio della missione ed a tal fine firma un contratto con la Commissione.

►M7  5. ◄   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dell'UE interessata.

►M7  6. ◄   Il capomissione rappresenta l'EU BAM Rafah nell'area delle operazioni e assicura un'adeguata visibilità della missione.

►M7  7. ◄   Il capomissione assicura il coordinamento sul terreno, se opportuno, unitamente ad altri attori dell'UE. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dal rappresentante speciale dell’Unione europea.

▼B

Articolo 6

Fase di pianificazione

1.  Durante la fase di pianificazione della missione, è istituito un gruppo di pianificazione comprendente il capomissione, che lo dirige, e il personale necessario per svolgere le funzioni derivanti dalle necessità riconosciute della missione.

2.  Nel processo di pianificazione è effettuata in via prioritaria una valutazione globale del rischio, che se necessario è aggiornata.

3.  Il gruppo di pianificazione redige l’OPLAN ed elabora tutti gli strumenti tecnici necessari per l’esecuzione della missione. L’OPLAN tiene conto della valutazione globale dei rischi e comprende un piano di sicurezza.

Articolo 7

Personale dell’EU BAM Rafah

1.  Il personale dell’EU BAM Rafah è adeguato per entità e competenza al mandato di cui all’articolo 2 e alla struttura di cui all’articolo 4.

2.  Il personale dell’EU BAM Rafah è distaccato dagli Stati membri o dalle istituzioni dell’Unione europea. Ogni Stato membro sostiene i costi connessi con il personale dell’EU BAM Rafah da esso distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le spese di viaggio per e dalla zona di missione e le indennità diverse da quelle giornaliere.

3.  Il personale internazionale e il personale locale sono assunti dall’EU BAM Rafah su base contrattuale in funzione delle necessità.

4.  Se del caso, anche i paesi terzi possono distaccare personale presso la missione. Ogni paese terzo che distacca del personale sostiene i costi connessi con il personale da esso distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità, l’assicurazione contro i rischi gravi e le spese di viaggio per e dalla zona di missione.

▼M3

5.  Tutto il personale assolve i propri compiti operando nell'interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio ( 2 ).

▼B

6.  I funzionari di polizia dell’Unione europea indossano, se del caso, le uniformi nazionali e le mostrine dell’Unione europea e gli altri membri della missione sono muniti, all’occorrenza, di identificativi, previa decisione del capomissione, in base a considerazioni di sicurezza.

Articolo 8

Status del personale dell’EU BAM Rafah

▼M7

1.  Ove richiesto, lo status del personale dell’EU BAM Rafah, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della stessa EU BAM Rafah, è oggetto di un accordo da stipulare secondo la procedura di cui all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

▼B

2.  Lo Stato membro o l’istituzione dell’Unione europea che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali richieste di indennizzo, presentate dal membro del personale in questione o che lo riguardano connesse al distacco. Lo Stato membro o l’istituzione dell’Unione europea in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.

3.  Le condizioni d’impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e del personale locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione ed i singoli membri del personale.

▼M3

Articolo 9

Catena di comando

1.  L'EU BAM Rafah dispone di una catena di comando unificata, come un'operazione di gestione delle crisi.

2.  Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EU BAM Rafah.

▼M7

3.  Il comandante dell’operazione civile, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l’autorità generale dell’AR, è il comandante dell’EU BAM Rafah a livello strategico e, in quanto tale, impartisce istruzioni al capomissione e gli fornisce consulenza e sostegno tecnico.

4.  Il comandante dell’operazione civile riferisce al Consiglio tramite l’AR.

▼M3

5.  Il capomissione esercita il comando e il controllo dell'EU BAM Rafah a livello di teatro delle operazioni e risponde direttamente al comandante dell'operazione civile.

Articolo 10

Controllo politico e direzione strategica

▼M8

1.  Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a tal fine, a norma dell’articolo 38 del trattato. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per nominare un capomissione, su proposta dell’AR, e per modificare l’OPLAN. Essa verte parimenti sulle competenze necessarie per assumere ulteriori decisioni in merito alla nomina del capomissione. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio.

▼M3

2.  Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.  Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni del comandante dell'operazione civile e del capomissione sulle questioni di loro competenza.

▼B

Articolo 11

Partecipazione di paesi terzi

1.  Fermi restando l’autonomia decisionale dell’Unione europea e il quadro istituzionale unico della stessa, gli Stati aderenti sono invitati ed i paesi terzi possono essere invitati a contribuire all’EU BAM Rafah, a condizione che sostengano i costi connessi con il personale da essi distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità, l’assicurazione contro i rischi gravi e le spese di viaggio per e dalla zona di missione, e contribuiscano adeguatamente ai costi correnti dell’EU BAM Rafah.

2.  I paesi terzi che apportano un contributo all’EU BAM Rafah hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione ordinaria della missione, a quelli degli Stati membri dell’Unione europea che partecipano alla missione.

3.  Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti in merito alla partecipazione di paesi terzi, compresi i contributi proposti e ad istituire un comitato dei contributori.

▼M7

4.  Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo da stipulare secondo la procedura di cui all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Allorché l’Unione europea e un paese terzo hanno concluso un accordo che istituisce un ambito per la partecipazione di tale paese terzo alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito dell’EU BAM Rafah.

▼M9

Articolo 12

Sicurezza

1.  Il comandante dell’operazione civile dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l’attuazione corretta ed efficace di tali misure per l’EU BAM Rafah a norma degli articoli 5 e 9, in coordinamento con la direzione «Sicurezza» del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE).

2.  Il capomissione è responsabile della sicurezza dell’EU BAM Rafah e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all’EU BAM Rafah, in linea con la politica dell’Unione per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato e relativi documenti giustificativi.

3.  Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con la direzione «Sicurezza» del SEAE.

4.  Il personale dell’EU BAM Rafah è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni conformemente all’OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dall’alto responsabile della sicurezza della missione.

▼B

Articolo 13

Disposizioni finanziarie

▼M9

1.  L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EU BAM Rafah nel periodo dal 25 novembre 2005 al 31 dicembre 2011 è pari a 21 570 000 EUR.

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EU BAM Rafah nel periodo dal 1o gennaio 2012 al 30 giugno 2012 è pari a 970 000 EUR.

▼M10

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013 è pari a 980 000 EUR

▼B

2.  La spesa finanziata tramite l’importo di cui al paragrafo 1 è gestita secondo le procedure e le regole applicabili al bilancio generale dell’Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano proprietà della Comunità. La partecipazione alle gare d’appalto è aperta ai cittadini di paesi terzi che contribuiscono finanziariamente alla missione, ai cittadini delle parti ospitanti e, se necessario ai fini operativi della missione, ai cittadini dei paesi vicini.

3.  Il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione ed è soggetto a supervisione, da parte della stessa, sulle attività intraprese nell’ambito del suo contratto.

4.  Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi dell’EU BAM Rafah, compresa la compatibilità dei materiali e l’interoperabilità delle squadre.

5.  Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.

Articolo 14

Azione comunitaria

▼M7

1.  Il Consiglio e la Commissione assicurano, secondo le rispettive competenze, la coerenza tra l’attuazione della presente azione comune e l’azione esterna dell’Unione a norma dell’articolo 21, paragrafo 3 del trattato. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine.

▼B

2.  Le necessarie modalità di coordinamento sono stabilite, come opportuno, nella zona di missione, come pure a Bruxelles.

▼M7

Articolo 15

Comunicazione di informazioni classificate

1.  L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente azione comune, se opportuno e in funzione delle esigenze operative della missione, informazioni e documenti classificati dell’Unione europea fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.

2.  Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l’AR è inoltre autorizzato a comunicare alle autorità locali informazioni e documenti classificati dell’Unione europea fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti sono comunicati alle autorità locali secondo procedure consone al loro livello di cooperazione con l’Unione europea.

3.  L’AR è autorizzato a trasmettere ai paesi terzi associati alla presente azione comune e alle autorità locali documenti non classificati dell’Unione europea connessi alle deliberazioni del Consiglio inerenti alla missione e coperte dal segreto professionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 1 del regolamento interno del Consiglio ( 3 ).

▼M3

Articolo 15 bis

Vigilanza

È attivata la capacità di vigilanza per l'EU BAM Rafah.

▼M5

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

▼M10

Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2013.

▼M7

Articolo 17

Riesame

La presente azione comune è riesaminata entro il 15 aprile 2011.

▼B

Articolo 18

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

▼M3

Anche le decisioni del CPS ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, in merito alla nomina del capomissione, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

▼M7 —————



( 1 ) Azione comune del Consiglio 2005/797/PESC del 14 novembre 2005 (GU L 300 del 17.11.2005, pag. 65).

( 2 ) GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/438/CE (GU L 164 del 26.6.2007, pag. 24).

( 3 ) Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).

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