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Document 02004R0314-20160218

Consolidated text: Regolamento (CE) n . 314/2004 del Consiglio del 19 febbraio 2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/314/2016-02-18

2004R0314 — IT — 18.02.2016 — 019.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 314/2004 DEL CONSIGLIO

del 19 febbraio 2004

relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

(GU L 055 dell'24.2.2004, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1488/2004 DELLA COMMISSIONE del 20 agosto 2004

  L 273

12

21.8.2004

 M2

REGOLAMENTO (CE) N. 898/2005 DELLA COMMISSIONE del 15 giugno 2005

  L 153

9

16.6.2005

 M3

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2005 DELLA COMMISSIONE del 1o agosto 2005

  L 201

40

2.8.2005

 M4

REGOLAMENTO (CE) N. 1367/2005 DELLA COMMISSIONE del 19 agosto 2005

  L 216

6

20.8.2005

 M5

REGOLAMENTO (CE) N. 1791/2006 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006

  L 363

1

20.12.2006

 M6

REGOLAMENTO (CE) N. 236/2007 DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 2007

  L 66

14

6.3.2007

 M7

REGOLAMENTO (CE) N. 412/2007 DELLA COMMISSIONE del 16 aprile 2007

  L 101

6

18.4.2007

 M8

REGOLAMENTO (CE) N. 777/2007 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2007

  L 173

3

3.7.2007

 M9

REGOLAMENTO (CE) N. 702/2008 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2008

  L 195

19

24.7.2008

 M10

REGOLAMENTO (CE) N. 1226/2008 DELLA COMMISSIONE dell'8 dicembre 2008

  L 331

11

10.12.2008

 M11

REGOLAMENTO (CE) N. 77/2009 DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 2009

  L 23

5

27.1.2009

 M12

REGOLAMENTO (UE) N. 173/2010 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 2010

  L 51

13

2.3.2010

 M13

REGOLAMENTO (UE) N. 174/2011 DELLA COMMISSIONE del 23 febbraio 2011

  L 49

23

24.2.2011

 M14

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 151/2012 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2012

  L 49

2

22.2.2012

►M15

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 145/2013 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2013

  L 47

63

20.2.2013

►M16

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

1

10.6.2013

 M17

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 915/2013 DELLA COMMISSIONE del 23 settembre 2013

  L 252

23

24.9.2013

►M18

REGOLAMENTO (UE) N. 153/2014 DEL CONSIGLIO del 17 febbraio 2014

  L 50

1

20.2.2014

 M19

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/275 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2015

  L 47

15

20.2.2015

 M20

REGOLAMENTO (UE) 2015/612 DEL CONSIGLIO del 20 aprile 2015

  L 102

1

21.4.2015

►M21

REGOLAMENTO (UE) 2015/1919 DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 2015

  L 281

1

27.10.2015

 M22

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1921 DELLA COMMISSIONE del 26 ottobre 2015

  L 281

5

27.10.2015

►M23

REGOLAMENTO (UE) 2016/214 DEL CONSIGLIO del 15 febbraio 2016

  L 40

1

17.2.2016

►M24

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/218 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 2016

  L 40

7

17.2.2016


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 046, 17.2.2009, pag.  79 (77/2009)

 C2

Rettifica, GU L 075, 21.3.2009, pag.  28 (77/2009)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 314/2004 DEL CONSIGLIO

del 19 febbraio 2004

relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2004/161/PESC del Consiglio, del 19 febbraio 2004, che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe ( 1 ),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Nella posizione comune 2002/145/PESC, del 18 febbraio 2002, relativa alle misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe ( 2 ), il Consiglio ha espresso la sua profonda preoccupazione per la situazione nello Zimbabwe e, in particolare, per le gravi violazioni dei diritti umani ad opera del governo dello Zimbabwe, comprese le violazioni della libertà d'opinione, di associazione e di riunione pacifica. Alla luce di tale situazione, esso ha istituito talune misure restrittive, soggette a revisione annuale. Alcune delle misure restrittive istituite nei confronti dello Zimbabwe sono state attuate a livello comunitario dal regolamento (CE) n. 310/2002 del Consiglio ( 3 ). Il periodo di applicazione di detto regolamento è stato prorogato fino al 20 febbraio 2004 dal regolamento (CE) n. 313/2003 del Consiglio ( 4 ).

(2)

Il Consiglio continua a ritenere che il governo dello Zimbabwe stia ancora perpetrando gravi violazioni dei diritti umani. Pertanto, il Consiglio ritiene necessario mantenere le misure restrittive nei confronti del governo dello Zimbabwe e dei principali responsabili di tali violazioni fino a quando queste ultime non cesseranno.

(3)

Di conseguenza, la posizione comune 2004/161/PESC prevede la proroga delle misure restrittive contemplate dalla posizione comune 2002/145/PESC.

(4)

Le misure restrittive previste dalla posizione comune 2004/161/PESC includono, tra l'altro, il divieto di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione ad attività militari, il divieto dell'esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per azioni di repressione interna e il congelamento di fondi, attività finanziarie e risorse economiche appartenenti a membri del governo dello Zimbabwe e a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi collegati.

(5)

Poiché tali misure ricadono nell'ambito del trattato, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano il territorio della Comunità, per evitare distorsioni della concorrenza. Ai fini del presente regolamento, per territorio della Comunità si dovrebbero intendere i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi precisate.

(6)

È opportuno conformare alla recente prassi le disposizioni riguardanti il divieto di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione ad attività militari e quelle riguardanti il congelamento di fondi, attività finanziarie e risorse economiche.

(7)

Il presente regolamento modifica e proroga le misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 310/2002 e dovrebbe sostituire quest'ultimo in concomitanza con la sua scadenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) per «assistenza tecnica» si intende qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende le forme orali di assistenza;

b) per «fondi» si intendono le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l'altro:

i) contanti, assegni, crediti monetari, tratte, ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

ii) depositi presso istituti finanziari o altri enti, saldi di conti, debiti e titoli di debito;

iii) titoli negoziati a livello pubblico e privato e titoli di credito, compresi titoli e azioni, certificati di titoli, obbligazioni, pagherò, mandati di pagamento e contratti derivativi;

iv) interessi, dividendi o altri redditi da capitale o ratei attivi;

v) credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;

vi) lettere di credito, polizze di carico, atti di cessione;

vii) documenti comprovanti partecipazioni in fondi o risorse finanziarie;

viii) qualsiasi altro strumento di finanziamento all'esportazione;

c) per «congelamento dei fondi» si intende il blocco preventivo di qualsiasi movimento, trasferimento, alterazione, utilizzo o operazione attinente ai fondi, che possa portare in qualsiasi modo a modificarne il volume, l'ammontare, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che permetta l'utilizzo dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

d) per «risorse economiche» si intendono le disponibilità di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

e) per «congelamento delle risorse economiche» si intende il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche.

Articolo 2

Sono vietati:

a) la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica pertinente ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità od organismo stabiliti nello Zimbabwe, o destinati a essere utilizzati nello Zimbabwe;

b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità od organismo stabiliti nello Zimbabwe, o destinati a essere utilizzati nello Zimbabwe;

c) la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi per oggetto o risultato, direttamente o indirettamente, di promuovere le operazioni di cui alle lettere a) o b).

Articolo 3

È vietato:

a) vendere, fornire, trasferire o esportare, consapevolmente e deliberatamente, direttamente o indirettamente, attrezzature utilizzabili ai fini di repressione interna e figuranti nell'allegato I, originarie o meno della Comunità e destinate a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nello Zimbabwe o destinati a essere utilizzati nello Zimbabwe;

b) concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente alle attrezzature di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nello Zimbabwe o destinati a essere utilizzati nello Zimbabwe;

c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti alle attrezzature di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nello Zimbabwe o destinati a essere utilizzati nello Zimbabwe;

d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le operazioni di cui alle lettere a), b) o c).

Articolo 4

1.  In deroga agli articoli 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II possono autorizzare:

a) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi a:

i) equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, o a programmi di potenziamento istituzionale delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e della Comunità;

ii) materiali per le operazioni di gestione delle crisi dell'Unione europea e delle Nazioni Unite;

b) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature figuranti nell'allegato I destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, e la fornitura di assistenza finanziaria, finanziamenti e assistenza tecnica in relazione a tali operazioni.

2.  Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.

Articolo 5

Gli articoli 2 e 3 non si applicano agli indumenti protettivi, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati nello Zimbabwe da dipendenti delle Nazioni Unite, da dipendenti dell'Unione europea, della Comunità o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale.

Articolo 6

1.  Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a singoli membri del governo dello Zimbabwe e a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi collegati figuranti nell'allegato III.

2.  È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi figuranti nell'allegato III, o destinarli a loro vantaggio.

3.  È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le operazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

▼M18

4.  Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono sospese nella misura in cui riguardano persone ed entità elencate nell’allegato IV.

▼B

Articolo 7

1.  In deroga all'articolo 6 le autorità competenti degli Stati membri figuranti nell'allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che essi ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:

a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di servizi legali;

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese amministrative connessi alla normale gestione dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che la relativa autorità competente abbia comunicato a tutte le altre autorità competenti e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.

La relativa autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione dell'eventuale autorizzazione concessa ai sensi del presente paragrafo.

2.  L'articolo 6, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) interessi o altri profitti legati a tali conti; o

b) pagamenti connessi a contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima della data in cui tali conti sono divenuti soggetti al regolamento (CE) n. 310/2002 o al presente regolamento,

a condizione che gli eventuali interessi, profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 8

1.  Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 6, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati, elencate nell'allegato II, e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione;

b) collaborare con le autorità competenti elencate nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2.  Tutte le informazioni supplementari ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

3.  Tutte le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono usate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 9

Il congelamento di fondi e risorse economiche o la mancata messa a disposizione di fondi effettuati ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.

Articolo 10

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 11

La Commissione è autorizzata a:

a) modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri;

b) modificare l'allegato III sulla base delle decisioni adottate in relazione all'allegato della posizione comune 2004/161/PESC.

▼M21

Articolo 11 bis

1.  L'allegato III indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi interessati.

2.  L'allegato III include, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

▼B

Articolo 12

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure eventuali ulteriori modifiche di tali norme.

Articolo 13

Il presente regolamento si applica:

a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;

b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all'interno o all'esterno del territorio della Comunità;

d) a tutte le persone giuridiche, gruppi o entità registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e) a tutte le persone giuridiche, gruppi o entità che svolgano attività commerciali nella Comunità.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Elenco delle attrezzature previste dall'articolo 3 che potrebbero essere utilizzate ai fini della repressione interna

L'elenco riportato qui di seguito non comprende gli articoli progettati o modificati specificamente per fini militari:

1. elmetti con protezione balistica, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici e relative componenti appositamente progettate;

2. materiale specifico per il rilevamento delle impronte digitali;

3. proiettori con regolatori di potenza;

4. materiale da costruzione con protezione balistica;

5. coltelli da caccia;

6. apparecchiature specificamente progettate per la fabbricazione di fucili da caccia;

7. attrezzature per caricare a mano i proiettili;

8. dispositivi di intercettazione delle comunicazioni;

9. rivelatori ottici a stato solido;

10. tubi amplificatori d'immagine;

11. strumenti di puntamento per armi da fuoco;

12. armi a canna liscia e relative munizioni, tranne quelle specificamente progettate per usi militari, e relative componenti appositamente progettate, tranne:

 le pistole per il lancio di razzi di segnalazione, e

 i fucili ad aria compressa o a cartucce da utilizzare come utensili industriali per stordire senza crudeltà gli animali;

13. simulatori per l'addestramento all'uso di armi da fuoco e relative componenti e accessori appositamente progettati o modificati;

14. bombe e bombe a mano, tranne quelle progettate specificamente per usi militari, e relative componenti appositamente progettate;

15. giubbotti antiproiettile diversi da quelli fabbricati secondo norme militari e relative componenti appositamente progettate;

16. veicoli commerciali a trazione integrale utilizzabili fuori strada, fabbricati con o muniti di protezione balistica, e corazze sagomate per i medesimi;

17. cannoni ad acqua e relative componenti appositamente progettate o modificate;

18. veicoli dotati di cannone ad acqua;

19. veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori; loro componenti appositamente progettate o modificate a tale scopo;

20. apparecchi acustici presentati dal fabbricante o dal fornitore come dispositivi antisommossa e relative componenti appositamente progettate;

21. ceppi, catene e cinture a scariche elettriche, specificamente progettate per immobilizzare gli esseri umani, tranne:

 manette di dimensione totale massima in posizione allacciata — catene incluse — non superiore a 240 mm;

22. apparecchi portatili progettati o modificati come dispositivi antisommossa o di autodifesa mediante sostanze paralizzanti, quali i gas lacrimogeni o i polverizzatori di pepe, e relative componenti appositamente progettate;

23. dispositivi portatili progettati o modificati a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione di una scarica elettrica (compresi manganelli a scariche elettriche, scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e pistole lanciafreccette a scarica elettrica [taser]) e relative componenti appositamente progettate o modificate a tal fine;

24. apparecchiature elettroniche per l'individuazione di esplosivi nascosti e relative componenti appositamente progettate; tranne:

 gli apparecchi d'ispezione televisivi o a raggi x;

25. apparecchiature elettroniche di disturbo (interferenza), specificamente progettate per impedire la detonazione telecomandata di ordigni esplosivi artigianali e relative componenti appositamente progettate;

26. apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e le relative componenti appositamente progettate, tranne:

 quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, scaricatori elettrici degli azionatori antincendio a sprinkler);

27. apparecchi e dispositivi specificamente progettati per l'eliminazione degli ordigni esplosivi, tranne:

 i rivestimenti antideflagranti,

 i cofani progettati per contenere oggetti identificati come, o sospettati di essere, ordigni esplosivi rudimentali;

28. apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche, amplificatori d'immagine o sensori a stato solido destinati a tali scopi;

29. software specificamente progettato e tecnologia connessi a tutte le voci sopraelencate;

30. cariche esplosive a taglio lineare;

31. esplosivi e sostanze collegate:

 amatolo,

 nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto),

 nitroglicole,

 tetranitrato di pentaeritrite (PETN),

 cloruro di picrile,

 trinitrofenilmetilnitrammina (tetrile),

 2, 4, 6 trinitrotoluene (TNT);

32. software specificamente progettato e tecnologia connessi a tutte le voci sopraelencate.

▼M15




ALLEGATO II

Siti web per informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 4, 7 e 8 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M16

CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije

▼M15

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgio

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M24




ALLEGATO III

Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 6

I.    Persone:



Nome (ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

1)  Mugabe, Robert Gabriel

Presidente, data di nascita 21.2.1924; passaporto n. AD001095.

Capo del governo e responsabile di attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.

2)  Mugabe, Grace

Data di nascita 23.7.1965; passaporto n. AD001159; ID 63-646650Q70.

Associata alla fazione ZANU-PF del governo. È entrata in possesso dell'Iron Mask Estate nel 2002; si sostiene che ricavi illecitamente grossi profitti dalle attività di estrazione dei diamanti.

3)  Bonyongwe, Happyton Mabhuya

Direttore generale dell'Organizzazione centrale di intelligence, data di nascita 6.11.1960; Passaporto n. AD002214; ID: 63-374707A13

Alto responsabile della sicurezza, strettamente associato all'interno della fazione ZANU-PF (Zimbabwe African National Union — Patriotic Front) del governo e complice nell'elaborazione o direzione della politica statale della repressione. Accusato di essere responsabile di sequestri di persona, torture e omicidi di attivisti dell'MDC nel giugno 2008.

4)  Chihuri, Augustine

Capo della polizia, data di nascita 10.3.1953; passaporto n. AD000206; ID 68-034196M68.

Alto ufficiale di polizia e membro del comando operativo congiunto, strettamente associato alle politiche di repressione dello ZANU-FP. Ha confessato pubblicamente di sostenere il partito dello ZANU-PF in violazione della legge sulla polizia. Nel giugno 2009 ha ordinato alla polizia di chiudere tutti i casi connessi agli omicidi commessi nel periodo precedente le elezioni presidenziali del giugno 2008.

5)  Chiwenga, Constantine

Comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe, Generale (ex comandate dell'esercito, generale di divisione), data di nascita 25.8.1956; passaporto n. AD000263; ID 63-327568M80.

Membro del comando operativo congiunto e complice nell'elaborazione o direzione della politica statale di repressione. Ha usato l'esercito per impossessarsi delle aziende agricole. Durante le elezioni del 2008 è stato il principale artefice delle violenze associato al processo del ballottaggio delle elezioni presidenziali.

6)  Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema

Generale di squadra aerea, data di nascita 1.11.1955; ID 29-098876M1.

Alto ufficiale e membro del comando operativo congiunto ZANU-PF, complice nell'elaborazione o direzione della politica statale di oppressione. Coinvolto nelle violenze politiche, fra l'altro durante le elezioni del 2008 nel Mashonaland occidentale e a Chiadzwa.

7)  Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)

Comandante dell'esercito nazionale dello Zimbabwe, Generale di divisione; data di nascita 25.8.1956 o 24.12.1954; ID 63-357671H26.

Alto responsabile dell'esercito, compromesso con il governo e complice nell'elaborazione o direzione della politica statale di oppressione.

II.    Entità



Nome

Informazioni sull'identità

Motivi

Zimbabwe Defence Industries

10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, Zimbabwe.

Associata al ministero della difesa e alla fazione ZANU-PF del governo.

▼M23




ALLEGATO IV

Elenco delle persone di cui all'articolo 6, paragrafo 4

Persone

Nome (ed eventuali pseudonimi)



1.

Bonyongwe, Happyton Mabhuya

2.

Chihuri, Augustine

3.

Chiwenga, Constantine

4.

Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema

5.

Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)



( 1 ) GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66.

( 2 ) GU L 50 del 21.2.2002, pag. 1. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2003/115/PESC (GU L 46 del 20.2.2003, pag. 30).

( 3 ) GU L 50 del 21.2.2002, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 743/2003 della Commissione (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 18).

( 4 ) GU L 46 del 20.2.2003, pag. 6.

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