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Document 02003D0061-20051201

Consolidated text: Decisione della Commissione del 27 gennaio 2003 che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada [notificata con il numero C(2003) 334] (I testi in lingua spagnola, greca, italiana e portoghese sono i soli facenti fede) (2003/61/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/61(1)/2005-12-01

2003D0061 — IT — 01.12.2005 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2003

che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada

[notificata con il numero C(2003) 334]

(I testi in lingua spagnola, greca, italiana e portoghese sono i soli facenti fede)

(2003/61/CE)

(GU L 023, 28.1.2003, p.31)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 2005

  L 315

18

1.12.2005




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2003

che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada

[notificata con il numero C(2003) 334]

(I testi in lingua spagnola, greca, italiana e portoghese sono i soli facenti fede)

(2003/61/CE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ( 1 ), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/89/CE ( 2 ), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

viste le richieste presentate dall'Italia e dal Portogallo,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2000/29/CE, i tuberi-seme di patata originari del continente americano non possono, in linea di massima, essere introdotti nella Comunità. Tuttavia, secondo la medesima direttiva si possono prevedere deroghe, purché sia accertato che non esistono rischi di diffusione di organismi nocivi.

(2)

Una serie di decisioni adottate dal 1981, la più recente delle quali è la decisione 1999/751/CE della Commissione ( 3 ), ha autorizzato deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari del Canada, per periodi di tempo limitati e subordinatamente a condizioni specifiche. Le circostanze che hanno motivato tali deroghe sussistono tuttora.

(3)

Il Canada è ora completamente esente dal viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata, ma non ancora dal Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. (Clavibacter michiganensis).

(4)

Dalle informazioni fornite dal Canada risulta che tale paese ha proseguito l'attuazione del programma di eradicazione del Clavibacter michiganensis nelle province New Brunswick e Prince Edward Island e si può ragionevolmente ritenere che tale programma sia efficace in talune zone delle suddette province. Ciò consente di escludere il rischio di diffusione del Clavibacter michiganensis, sempreché siano rispettate talune condizioni tecniche.

(5)

Il rischio di insediamento e di diffusione del Clavibacter michiganensis è più elevato nelle regioni freddo-umide rispetto a quelle a clima caldo-secco. Pertanto l'autorizzazione a derogare a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE non deve essere concessa a Stati membri particolarmente esposti a tali rischi e va riservata a Grecia, Italia, Portogallo e Spagna.

(6)

Tale autorizzazione si applica per le prossime tre campagne di commercializzazione di tuberi-seme di patata, fermo restando quanto disposto dalla direttiva 2002/56/CE del Consiglio ( 4 ) e dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio ( 5 ).

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

1.   ►M1  La Grecia, la Spagna, l’Italia, Cipro, Malta e il Portogallo ◄ sono autorizzare a derogare alle seguenti disposizioni:

a) articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda il divieto di cui all'allegato III, parte A, punto 10, di tale direttiva;

b) articolo 5, paragrafo 1, e articolo 13, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, per quanto riguarda i requisiti particolari di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 25.2 e 25.3 della direttiva 2000/29/CE.

2.  L'autorizzazione a concedere deroghe in conformità del paragrafo 1 si applica esclusivamente:

a) ai tuberi-seme di patate delle varietà «Atlantic», «Donna», «Kennebec», «Russet Burbank», «Sebago» e «Shepody» originari delle province New Brunswick e Prince Edward Island del Canada (in appresso denominati «tuberi-seme di patate»);

b) ai tuberi-seme di patate che, oltre ai requisiti fissati dagli allegati I, II e IV della direttiva 2000/29/CE, soddisfano le condizioni previste agli articoli da 2 a 13;

▼M1

c) per le campagne di commercializzazione delle patate dal 1o febbraio 2003 al 31 marzo 2003, dal 1o dicembre 2003 al 31 marzo 2004, dal 1o dicembre 2004 al 31 marzo 2005, dal 1o dicembre 2005 al 31 marzo 2006, dal 1o dicembre 2006 al 31 marzo 2007 e dal 1o dicembre 2007 al 31 marzo 2008.

▼B

Articolo 2

1.  Nelle province Prince Edward Island e New Brunswick i tuberi-seme di patata devono essere stati prodotti in appezzamenti situati in una zona che soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8, a prescindere dal fatto che gli appezzamenti siano coltivati da produttori insediati all'interno o all'esterno della zona stessa.

2.  La zona deve essere stata ufficialmente dichiarata esente dal viroide dell'affusolamento del tubero di patata e dal Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. (Clavibacter michiganensis) dalla Canadian Food Inspection Agency.

3.  La zona deve:

a) essere costituita da appezzamenti appartenenti o affittati da almeno tre diversi produttori di patate; oppure

b) avere una superficie di almeno 4 km2 ed essere circondata interamente da acqua o da terreni in cui nei tre anni precedenti non è stata riscontrata la presenza degli organismi nocivi di cui al paragrafo 2.

4.  Tutte le patate prodotte nella zona debbono costituire la prima discendenza diretta di tuberi-seme delle categorie «Pre-Elite», «Elite I», «Elite II», «Elite III» o «Elite IV», prodotte in aziende che siano qualificate per la produzione di tuberi-seme delle categorie «Pre-Elite» o «Elite I» e che siano aziende ufficiali o aziende ufficialmente designate e controllate a tal fine.

5.  La superficie utilizzata per la produzione di tuberi-seme di patata che non sono definitivamente certificati come tuberi-seme non deve essere superiore a un quinto della superficie totale indicata per la certificazione.

6.  Da controlli annuali sistematici e rappresentativi, comprendenti idonee prove di laboratorio, effettuati in condizioni adeguate almeno nei cinque anni precedenti per l'individuazione della presenza degli organismi nocivi di cui trattasi su tutti i campi di patate situati nella zona e sulle patate in essi raccolte non devono essere emersi risultati positivi né altri elementi che ostino al riconoscimento di dette zone come esenti dalla malattia.

7.  Devono essere stati adottati provvedimenti legislativi, amministrativi o di altra natura per garantire che:

a) non possano essere introdotte in tale zona patate originarie di zone del Canada diverse da quelle dichiarate esenti dalla malattia o di paesi in cui è nota la presenza degli organismi nocivi di cui al paragrafo 2;

b) le patate originarie di tale zona e i contenitori, il materiale di imballaggio, i veicoli e le attrezzature di movimentazione, cernita e preparazione non possano entrare in contatto con patate originarie di zone diverse da quelle dichiarate esenti dalla malattia o con materiali o attrezzature del tipo sopra indicato utilizzati in queste zone.

8.  Prima dell'introduzione dei tuberi-seme nella Comunità, la Canadian Food Inspection Agency trasmette alla Commissione un elenco completo delle zone dichiarate indenni, corredato di una relazione tecnica, aggiornata ogni anno, sulle condizioni fitosanitarie della produzione di tuberi-seme nell'anno precedente.

Articolo 3

I tuberi-seme sono ufficialmente certificati dalle competenti autorità canadesi come tuberi-seme di patata rispondenti almeno ai requisiti previsti per la categoria «Foundation».

Articolo 4

1.  Da ciascuna partita destinata ad essere esportata verso la Comunità sono ufficialmente prelevati campioni di almeno 200 tuberi per ogni partita pari o inferiore a 25 tonnellate.

2.  Ciascuna partita è costituita soltanto da tuberi di un'unica varietà e classe, prodotti in un'unica azienda agricola e recanti lo stesso numero di riferimento.

3.  I campioni sono esaminati da laboratori ufficiali al fine di individuare l'eventuale presenza del Clavibacter michiganensis. Gli esami sono effettuati sui campioni interi, applicando il metodo per l'individuazione e la diagnosi del batterio del marciume della patata in serie di tuberi-seme di patata stabilito nella direttiva 93/85/CEE del Consiglio ( 6 ).

Articolo 5

I tuberi-seme destinati ad essere esportati verso la Comunità devono essere stati oggetto di provvedimenti legislativi, amministrativi o di altra natura intesi a garantire:

a) che la Canadian Food Inspection Agency sorvegli e controlli direttamente:

i) la procedura di campionamento, ossia la raccolta, la marcatura e la sigillatura;

ii) il sistema di etichettatura mediante un adeguato controllo delle etichette onde garantire che per ogni partita di tuberi-seme di ciascuna spedizione inviata nella Comunità venga utilizzata un'etichetta numerata, cucita sui sacchi separatamente dalle etichette di certificazione;

iii) il codice cromatico corrispondente ad un determinato importatore nello Stato membro d'importazione;

b) che al momento del carico della nave due sacchi sigillati di patate di ogni partita inviata nella Comunità vengano messi da parte e conservati sotto il controllo della Canadian Food Inspection Agency almeno fin quando saranno disponibili i risultati completi degli esami di cui all'articolo 10;

c) che le partite siano tenute separate durante tutte le operazioni, compreso il trasporto, almeno fino alla consegna presso i locali degli importatori di cui all'articolo 7.

Articolo 6

1.  Il certificato fitosanitario richiesto deve essere compilato separatamente per ciascuna spedizione e soltanto se gli analisti che hanno partecipato agli esami hanno accertato che le prove di cui all'articolo 4 non hanno dato motivo di sospettare o permesso di individuare la presenza del Clavibacter michiganensis nella partita e che, in particolare, la prova IF ha dato esito negativo.

2.  Nel riquadro «Dichiarazione supplementare» il certificato fitosanitario deve recare le seguenti informazioni:

a) la conferma del fatto che sono state rispettate le condizioni previste agli articoli 2, 3 e 4;

b) il nome dell'azienda o delle aziende in cui sono state prodotte le partite di tuberi-seme di patata;

c) i numeri delle partite di tuberi-seme certificate;

d) il nome della zona di cui all'articolo 2;

e) il nome dell'azienda di cui all'articolo 2, paragrafo 4; e

f) il numero di sacchi.

3.  Il riquadro «Marchi di riconoscimento» del certificato sanitario deve recare il codice cromatico che corrisponde a un determinato importatore nello Stato membro d'importazione e l'indicazione dell'etichetta numerata utilizzata per ciascuna partita di tuberi-seme di ogni singola spedizione.

4.  I documenti allegati al suddetto certificato fitosanitario, come sua parte integrante, si riferiscono esattamente al certificato in parola sia per la descrizione, sia per la quantità di prodotto.

Articolo 7

1.  Prima di introdurre il prodotto nella Comunità, l'importatore notifica ogni introduzione con sufficiente anticipo agli organismi ufficiali responsabili nello Stato membro interessato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/29/CE, fornendo le seguenti indicazioni:

a) la varietà dei tuberi-seme di patata;

b) la quantità;

c) la data d'importazione dichiarata;

d) i nomi e gli indirizzi degli impianti degli importatori dei tuberi-seme di patata e quelli registrati secondo le disposizioni dell'articolo 1 della direttiva 93/50/CEE della Commissione ( 7 ).

Lo Stato membro interessato trasmette immediatamente tali informazioni e qualsiasi ulteriore modifica alla Commissione.

2.  Al momento dell'introduzione l'importatore conferma le informazioni comunicate nella notifica preventiva di cui al paragrafo 1 agli organismi ufficiali responsabili nello Stato membro interessato.

Articolo 8

I tuberi-seme di patata possono essere introdotti nella Comunità soltanto se vengono sbarcati nei seguenti porti:

a) Aveiro;

b) Lisbona;

c) Porto;

d) Genova;

e) La Spezia;

f) Livorno;

g) Napoli;

h) Ravenna;

i) Salerno;

j) Savona;

▼M1

k) Lemesos;

l) Larnaca;

m) Marsaxlokk;

n) Valletta;

o) Sines.

▼B

Articolo 9

Le ispezioni di cui all'articolo 13, paragrafo 8, terzo comma, della direttiva 2000/29/CE vengono eseguite dagli organismi ufficiali competenti.

Fatte salve le misure di sorveglianza previste all'articolo 21, paragrafo 3, secondo trattino, della direttiva 2000/29/CE, la Commissione stabilisce in quale misura le ispezioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3, secondo trattino, della stessa direttiva vengono integrate nel programma di ispezione, conformemente a quanto stabilito all'articolo 21, paragrafo 5, quinto comma, della direttiva.

I suddetti organismi ufficiali e, se del caso, gli esperti di cui all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE controllano gli impianti degli importatori per confermare le informazioni relative alle quantità di patate importate dal Canada, il codice cromatico, le etichette numerate e le destinazioni d'impianto presso le aziende registrate a norma dell'articolo 1 della direttiva 93/50/CEE.

Articolo 10

1.  Gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri importatori prelevano un campione di almeno 200 tuberi da ciascuna partita non sfusa pari o inferiore a 25 tonnellate destinata ad essere importata a norma della presente decisione, da sottoporre a esame ufficiale per l'accertamento della presenza del Clavibacter michiganensis con il metodo comunitario stabilito per l'individuazione e la diagnosi del Clavibacter michiganensis come previsto dalla direttiva 93/85/CEE.

2.  Le partite devono essere tenute separate, sotto controllo ufficiale, e non possono essere commercializzate o impiegate finché non sia stato accertato che non è stata sospettata né individuata la presenza del Clavibacter michiganensis di cui al paragrafo 1. Il totale delle partite importate non deve eccedere il quantitativo adeguato per gli esami, tenuto conto delle attrezzature disponibili a tale scopo.

3.  I campioni di cui al paragrafo 1 sono tenuti a disposizione per ulteriori esami da parte di altri Stati membri. ►M1  Gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro che usufruisce della presente deroga comunicano alla Commissione, entro il 15 aprile di ogni anno in cui l’importazione ha luogo, le informazioni utili ai fini dell’organizzazione di tali esami e della registrazione dei risultati. ◄

Articolo 11

Le patate devono essere piantate esclusivamente in aziende dello Stato membro importatore delle quali è possibile rintracciare nomi e indirizzi. La presente disposizione non si applica nel caso di utilizzatori finali che piantano i tuberi-seme importati o di utilizzatori che vendono unicamente sul mercato locale.

Le patate prodotte con tali tuberi-seme sono imballate ed etichettate in conformità e recano il numero delle aziende elencate secondo le disposizioni della direttiva 93/50/CEE e l'indicazione dell'origine canadese dei tuberi-seme utilizzati. Tali patate possono essere trasportate all'interno degli Stati membri soltanto previa autorizzazione da parte dei suddetti organismi ufficiali responsabili, tenuto conto dei risultati dell'ispezione di cui all'articolo 12.

Articolo 12

In momenti opportuni del periodo vegetativo che segue l'introduzione, gli organismi ufficiali responsabili ispezionano un'adeguata proporzione delle piante presso le aziende registrate secondo le disposizioni della direttiva 93/50/CEE o presso quelle menzionate all'articolo 11.

Articolo 13

Le patate prodotte con i tuberi-seme introdotti a norma della presente decisione:

a) non sono certificate come tuberi-seme; e

b) sono destinate unicamente al consumo.

Articolo 14

Ove si avvalgano della facoltà di concedere deroghe in virtù della presente decisione, gli Stati membri d'importazione ne informano gli altri Stati membri e la Commissione mediante la notifica preventiva di cui all'articolo 7.

▼M1

Anteriormente al 1o giugno di ogni anno in cui ha luogo l’importazione, gli Stati membri importatori comunicano alla Commissione e agli Stati membri i quantitativi (partite di tuberi-seme di patata/spedizioni) importati in base alla presente decisione, allegando una relazione tecnica particolareggiata sugli esami ufficiali di cui all’articolo 10.

Qualora gli Stati membri abbiano effettuato esami ufficiali sui campioni in conformità dell’articolo 10, le relazioni tecniche particolareggiate di tali esami sono trasmesse agli Stati membri e alla Commissione anteriormente al 1o giugno di ogni anno.

▼B

Una copia di ciascun certificato fitosanitario viene inviata alla Commissione.

Articolo 15

L'autorizzazione a concedere deroghe in conformità dell'articolo 1 viene revocata anteriormente al ►M1  31 marzo 2008 ◄ qualora:

a) le disposizioni previste agli articoli da 2 a 13:

i) si rivelino insufficienti ad impedire l'introduzione del Clavibacter michiganensis nella Comunità, oppure

ii) non siano state rispettate;

b) emergano elementi ostativi al corretto funzionamento del principio di «zona esente» in Canada.

Articolo 16

La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.



( 1 ) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

( 2 ) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 45.

( 3 ) GU L 299 del 20.11.1999, pag. 36.

( 4 ) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.

( 5 ) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

( 6 ) GU L 259 del 18.10.1993, pag. 1.

( 7 ) GU L 205 del 17.8.1993, pag. 22.

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