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Document 02000R1543-20071124

Consolidated text: Regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio del 29 giugno 2000 che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1543/2007-11-24

2000R1543 — IT — 24.11.2007 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1543/2000 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 2000

che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca

(GU L 176, 15.7.2000, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1343/2007 DEL CONSIGLIO del 13 novembre 2007

  L 300

24

17.11.2007




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1543/2000 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 2000

che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ( 3 ), prevede che un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (in seguito denominato «CSTEP») valuti regolarmente la situazione delle risorse alieutiche e le sue conseguenze economiche.

(2)

Il codice di condotta per la pesca responsabile dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, nonché l'accordo relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori sottolineano l'esigenza di promuovere i lavori di ricerca e raccolta dei dati al fine di migliorare le conoscenze scientifiche.

(3)

La Comunità deve partecipare all'impegno per la conservazione delle risorse alieutiche nelle acque internazionali, conformandosi in particolare alle disposizioni adottate dalle organizzazioni regionali per la pesca.

(4)

Per procedere alle valutazioni scientifiche necessarie alla politica comune della pesca (in seguito denominata «PCP»), è indispensabile raccogliere dati completi, che riguardino la biologia degli stock ittici, le flotte e la loro attività, nonché le questioni economiche e sociali.

(5)

È auspicabile che la raccolta di tali informazioni specifiche sia coordinata con informazioni statistiche.

(6)

Occorre, a livello comunitario, definire le priorità ed armonizzare le procedure di raccolta e trattamento dei dati all'interno della Comunità, per garantire la coerenza complessiva del dispositivo e ottimizzare il rapporto costo/efficacia, definendo un quadro pluriennale stabile.

(7)

Le analisi scientifiche necessitano principalmente di dati aggregati, ottenuti raggruppando e trattando i dati dettagliati su una scala appropriata, anziché di dati dettagliati elementari.

(8)

I regolamenti vigenti in materia, in particolare i regolamenti (CEE) n. 3759/92 ( 4 ), (CEE) n. 2847/93 ( 5 ), (CE) n. 685/95 ( 6 ), (CE) n. 779/97 ( 7 ), (CE) n. 104/2000 ( 8 ) del Consiglio e (CE) n. 2090/98 ( 9 ), (CE) n. 2091/98 ( 10 ) e (CE) n. 2092/98 ( 11 ) della Commissione contengono disposizioni sulla raccolta e sulla gestione dei dati relativi alle navi da pesca, alle loro attività ed alle loro catture, nonché alla sorveglianza dei prezzi, di cui occorre tenere conto per definire un dispositivo generale.

(9)

Le disposizioni regolamentari vigenti non riguardano tutti i settori per i quali devono essere raccolti dati al fine di consentire analisi scientifiche complete ed affidabili. Esse riguardano dati individuali o globali e non dati aggregati al livello appropriato per le valutazioni scientifiche. È quindi opportuno adottare nuove disposizioni per consentire la creazione di serie pluriennali di dati aggregati realmente accessibili agli utilizzatori competenti ed autorizzati.

(10)

Per valutare le risorse e la situazione economica del settore occorre raccogliere dati biologici su tutte le catture, compresi i rigetti, valutare le popolazioni ittiche indipendentemente dalla pesca commerciale, raccogliere informazioni sulle capacità di cattura e sugli sforzi di pesca, nonché dati che spieghino la formazione dei prezzi e consentano di giudicare la situazione economica delle imprese di pesca e dell'industria di trasformazione dei prodotti della pesca e l'evoluzione dei posti di lavoro collegati a tali settori.

(11)

È opportuno dare la priorità ai dati strettamente necessari alle valutazioni scientifiche, ma occorrerebbe anche promuovere un programma esteso che consenta di migliorare tali valutazioni.

(12)

Occorre coinvolgere la comunità scientifica, gli operatori del settore alieutico e gli ambienti interessati alla definizione delle norme relative alla raccolta e alla gestione dei dati. Il regolamento (CEE) n. 3760/92 prevede, all'articolo 16, l'istituzione del CSTEP e la decisione 71/128/CEE della Commissione ( 12 ) istituisce un comitato consultivo per la pesca (in seguito denominato «CCP»), i quali costituiscono gli organi appropriati per raccogliere i pareri necessari.

(13)

I programmi comunitari per la raccolta e la gestione dei dati alieutici dovrebbero essere attuati sotto la responsabilità diretta degli Stati membri. A tal fine è opportuno che questi ultimi definiscano programmi nazionali coerenti con quelli comunitari.

(14)

La realizzazione dei programmi nazionali per la raccolta e la gestione dei dati alieutici può richiedere spese consistenti. I benefici di tali programmi si percepiscono soprattutto su scala comunitaria. Occorrerebbe pertanto prevedere una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese degli Stati membri. Tale partecipazione è disciplinata dalla decisione 2000/439/CE ( 13 ).

(15)

I dati aggregati previsti dal presente regolamento devono essere inseriti in banche dati informatizzate per essere accessibili agli utilizzatori autorizzati e per consentire scambi. È prevista la trasmissione di dati scientifici specifici da parte di organizzazioni internazionali, come il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare e le organizzazioni regionali di pesca.

(16)

Per facilitare l'applicazione delle presenti disposizioni occorrerebbe stabilire una procedura di stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato di gestione.

(17)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 14 ).

(18)

Lo svolgimento dei programmi di raccolta e gestione dei dati dovrebbe essere sottoposto ad una valutazione regolare. Occorrerebbe esaminare, a medio termine, la possibilità di estendere i settori considerati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati necessari a valutare la situazione delle risorse alieutiche e del settore della pesca.

La responsabilità della raccolta dei dati spetta agli Stati membri.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) «serie pluriennali»: dati che misurano l'evoluzione di uno stesso parametro nel corso di vari anni;

b) «dati aggregati»: risultati del trattamento dei dati relativi a un gruppo di navi per un intervallo di tempo e, se del caso, per un settore geografico specifico, al fine di ottenere una stima rappresentativa dell'insieme;

c) «maglia spazio-temporale»: combinazione di una suddivisione di una zona geografica in settori determinati e di un dato periodo di tempo.



TITOLO I

Principi generali relativi alla raccolta e alla gestione dei dati

Articolo 3

1.  Gli Stati membri costituiscono serie pluriennali aggregate e su basi scientifiche, che contengano informazioni biologiche ed economiche. I metodi utilizzati sono costanti nel tempo, armonizzati a livello comunitario e conformi alle disposizioni internazionali in materia.

2.  Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria in materia di raccolta di dati e, in particolare, i regolamenti di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, gli Stati membri:

a) definiscono, ricorrendo eventualmente a campionamenti, programmi per la raccolta di dati complementari a tali obblighi o relativi a settori non contemplati da tali obblighi;

b) specificano le procedure di trattamento che consentono di ottenere dati aggregati;

c) provvedono affinché i dati da cui si ottengono dati aggregati restino disponibili per poter essere oggetto di nuovi calcoli, ogniqualvolta sia necessario.

Articolo 4

Gli Stati membri raccolgono informazioni:

1) necessarie per valutare l'attività delle diverse flotte e l'evoluzione della potenza di pesca; a tale scopo, da un lato, vengono eseguite sintesi sulla base dei dati raccolti nell'ambito dei regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 685/95 e (CE) n. 779/97 del Consiglio e (CE) n. 2090/98, (CE) n. 2091/98 e (CE) n. 2092/98 della Commissione e, dall'altro, gli Stati membri raccolgono, ove necessario, informazioni complementari;

2) che consentano di stimare tutte le catture per stock, compresi gli eventuali rigetti, e se del caso di suddividere tali catture per gruppo di navi, per zona geografica e per periodo; le catture sono oggetto di campionamenti biologici; gli Stati membri fanno inoltre effettuare ricerche scientifiche in mare per valutare l'abbondanza e la distribuzione degli stock indipendentemente dai dati ottenuti dalla pesca commerciale, relativamente agli stock per i quali tali valutazioni sono possibili e utili;

3) che consentano di sorvegliare i prezzi relativi ai diversi sbarchi e la formazione di tali prezzi; i dati raccolti nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3759/92 sono raggruppati e sintetizzati; vengono inoltre raccolti dati complementari per coprire tutti gli sbarchi nei porti comunitari ed extracomunitari, nonché le importazioni;

4) necessarie per valutare la situazione economica del settore mediante studi e campionamenti sufficientemente ampi da garantire l'affidabilità delle stime:

a) per quanto riguarda le flotte da pesca:

 i prodotti delle vendite e le altre entrate finanziarie (ad esempio, sovvenzioni, riscossioni d'interessi),

 i costi di produzione,

 dati che consentano di quantificare e classificare l'occupazione in mare;

b) per quanto riguarda l'industria di trasformazione dei prodotti della pesca:

 la produzione espressa in quantità e valore per alcune categorie di prodotti da determinarsi,

 il numero d'imprese e il numero di posti di lavoro,

 l'evoluzione dei costi di produzione e la loro struttura.



TITOLO II

Procedura per la definizione del contenuto dei programmi comunitari e nazionali

Articolo 5

▼M1

1.  La Commissione definisce, secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2, e in base al quadro definito nell’allegato I, un programma comunitario minimo comprendente le informazioni strettamente necessarie alle valutazioni scientifiche e un programma comunitario esteso comprendente, oltre ai dati previsti dal programma minimo, informazioni che consentano di migliorare in modo sostanziale le valutazioni scientifiche. Il primo programma comunitario coprirà gli anni dal 2002 al 2006 e il secondo programma comunitario coprirà gli anni 2007 e 2008.

▼B

2.  Per agevolare la raccolta e la gestione dei dati nel 2001, la Commissione organizza inviti alla presentazione di proposte e bandi di gara secondo le regole e le prassi consolidate.

Articolo 6

▼M1

1.  Ogni Stato membro definisce un programma nazionale per la raccolta e la gestione dei dati. Il primo periodo di programmazione coprirà gli anni dal 2002 al 2006 compresi. Il secondo periodo di programmazione coprirà gli anni 2007 e 2008. Il programma descrive la raccolta dei dati dettagliati e i trattamenti necessari per ottenere dati aggregati secondo i principi di cui all’articolo 3. Si specificano inoltre le relazioni di tale programma con i programmi comunitari definiti a norma dell’articolo 5.

▼B

2.  Ogni Stato membro è responsabile dell'affidabilità e della stabilità delle procedure di raccolta e trattamento dei dati. Esso fornisce alla Commissione informazioni che consentano di valutare i mezzi effettivamente impiegati e l'efficacia delle procedure. Ai fini della raccolta e dell'analisi dei dati saranno utilizzate, laddove esistono, le definizioni internazionali o europee e i sistemi di classificazione appropriati.

3.  Ogni Stato membro provvede affinché il suo programma nazionale comprenda, per quanto possibile, gli elementi del programma comunitario minimo di cui all'articolo 5 che lo riguardano.

4.  Ogni Stato membro può sollecitare, a sostegno del suo programma nazionale, il contributo finanziario comunitario per tutti gli elementi che coincidono con le componenti del programma comunitario minimo che li riguardano. Può inoltre chiedere un contributo finanziario comunitario per gli elementi complementari del suo programma nazionale corrispondenti a quelli del programma comunitario esteso, purché siano rispettate tutte le disposizioni relative al programma comunitario minimo.

L'obbligo di rispettare tutte le disposizioni relative al programma minimo non si applica tuttavia sino al 1o gennaio 2004 per quanto riguarda i dati annuali per segmento di flotta e sino al 1o gennaio 2006 per quanto riguarda i dati annuali per tipo di industria di trasformazione di cui all'allegato IV.

La partecipazione finanziaria comunitaria è stabilita secondo le modalità previste dalla decisione 2000/439/CE.

Articolo 7

1.  Ogni Stato membro provvede affinché i dati aggregati dei programmi comunitari siano inseriti in banche dati informatizzate.

2.  I dati contemplati dal presente regolamento possono essere trasmessi dagli Stati membri alle organizzazioni internazionali competenti, ai sensi delle norme e dei regolamenti specifici di tali organizzazioni.

La Commissione è informata di tali comunicazioni e può, su richiesta, ricevere copia dei dati per via informatica.

3.  Tutti i dati aggregati contemplati dai programmi comunitari sono accessibili per via informatica alla Commissione, che può metterli a disposizione del CSTEP.

4.  I dati comunicati o raccolti, sono qualsiasi forma, ai sensi del presente regolamento sono coperti dal segreto professionale e beneficiano della stessa protezione prevista per dati analoghi dalla normativa nazionale degli Stati membri che li ricevono, nonché dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni comunitarie.

5.  Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e riguardano in particolare:

 le norme relative alla trasmissione di dati, compresa la trasmissione dei dati scientifici alle organizzazioni internazionali,

 i criteri d'interrogazione delle banche dati e le norme minime che consentono agli utilizzatori autorizzati di accedere ai dati,

 i dati che saranno eventualmente raggruppati sotto la responsabilità diretta della Commissione.



TITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 8

1.  Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento concernenti in particolare materie contemplate agli articoli 5 e 7, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

2.  Fatto salvo il paragrafo 1, i programmi di cui all'articolo 5 sono definiti previa consultazione del CSTEP e del CCP.

Articolo 9

1.  La Commissione è assistita dal comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3760/92, in seguito denominato «il comitato».

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 10

1.  La Commissione, insieme al CSTEP e al CCP, esamina ogni anno, nell'ambito del comitato di gestione del settore della pesca e dell'acquacoltura, lo stato di avanzamento dei programmi nazionali.

2.  In base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri e previa consultazione del CSTEP, la Commissione presenta, per ogni triennio e per la prima volta entro il 31 dicembre 2003, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui si valutano le misure adottate da ciascuno Stato membro, l'adeguatezza dei metodi utilizzati e i risultati raggiunti per quanto riguarda la raccolta e la gestione dei dati contemplate dal presente regolamento. Tale relazione valuta inoltre l'utilizzazione dei dati raccolti fatta dalla Comunità.

3.  Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione esamina l'opportunità di estendere il settore preso in considerazione per le raccolte di dati previste dal presente regolamento. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione possono eseguire studi e progetti esplorativi nei settori importanti per la PCP non ancora contemplati dall'articolo 4, in particolare l'acquacoltura, le relazioni tra la pesca e l'acquacoltura da un lato e l'ambiente dall'altro, l'occupazione indotta dalle attività di pesca e di acquacoltura. Tali studi e progetti possono beneficiare di un sostegno finanziario della Comunità secondo le modalità previste dalla decisione 2000/439/CE.

4.  In base alla relazione e alle analisi di cui ai paragrafi 2 e 3, tenendo conto dell'evoluzione delle esigenze della PCP, la Commissione valuta entro il 31 dicembre 2003 la necessità di modificare il presente regolamento e presenta, se del caso, una proposta al Consiglio.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Programma minimo e programma esteso

Definizione del programma minimo

a) Il programma minimo comprende:

 la sorveglianza dello sforzo di pesca mediante la raccolta di dati sui seguenti parametri:

 

 numero delle navi,

 stazza lorda (GT),

 potenza del motore (kW),

 età della nave,

 attrezzature utilizzate,

 tempo impiegato in mare nell'arco di un anno;

 la sorveglianza della pesca commerciale mediante la raccolta di dati riguardo a sbarchi e rigetti, campionamenti biologici e indagini:

 

 sbarchi e rigetti per gli stock elencati nell'allegato II,

 campionamenti biologici per valutare la composizione delle catture e i parametri biologici come crescita, sesso, maturità e fecondità per gli stock elencati nell'allegato II,

 indagini nelle zone geografiche elencate nell'allegato III e i cui obiettivi sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2;

 la sorveglianza dei prezzi alla prima immissione in commercio per le specie elencate nell'allegato II per le zone geografiche di cui all'allegato III,

 la sorveglianza economica delle imprese alieutiche e dell'industria di trasformazione conformemente alle voci o ai gruppi di voci contabili pertinenti di cui all'allegato IV.

b) Il livello di aggregazione dei dati raccolti nel quadro del programma minimo è definito secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Il livello di aggregazione è definito in base:

 alle maglie spazio-temporali, che definiscono l'estensione dei settori geografici di riferimento e l'intervallo di tempo e che sono coerenti, per quanto riguarda lo sforzo di pesca, con le normative vigenti,

 alla delimitazione dei gruppi pertinenti di navi e/o di porti, nonché dei settori pertinenti dell'industria di trasformazione; per quanto riguarda lo sforzo di pesca e i dati economici i gruppi di navi corrispondono a segmenti o, all'occorrenza, o sottosegmenti dei quarti programmi pluriennali di orientamento (PPO) (1997-2001) e sono coerenti da una rubrica all'altra.

c) Gli obiettivi quantificati per quanto riguarda la precisione delle valutazioni o l'intensità dei programmi di campionamento sono adottati se del caso secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Definizione del programma esteso

d) Il programma esteso comprende (in aggiunta al programma minimo):

 la sorveglianza dello sforzo di pesca mediante la raccolta di dati sugli stessi parametri definiti per il programma minimo, ma da adattare a specifiche attività di pesca tenendo conto delle specie bersaglio, delle attrezzature utilizzate e di altre apparecchiature; gli ulteriori parametri sono definiti secondo la proceudra di cui all'articolo 9, paragrafo 2;

 la sorveglianza della pesca commerciale mediante la raccolta di dati riguardo a sbarchi e rigetti, campionamenti biologici e indagini:

 

 sbarchi e rigetti per gli stock elencati nell'allegato II, con un livello inferiore di aggregazione e con una densità superiore di campionamento da definirsi secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2,

 campionamenti biologici per gli stock elencati nell'allegato II, ma con un livello inferiore di aggregazione e con una densità superiore di campionamenti da definirsi secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2,

 indagini nelle zone elencate nell'allegato III, ma con un elenco più vasto di indagini e/o una maggiore densità di campionamenti, e i cui obiettivi sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2;

 la sorveglianza dei prezzi alla prima immissione in commercio per le specie, suddivise in categorie commerciali corrispondenti alle normative vigenti, elencate nell'allegato II per le zone geografiche di cui all'allegato III,

 la sorveglianza economica delle imprese alieutiche e dell'industria di trasformazione conformemente alle voci o ai gruppi di voci contabili pertinenti di cui all'allegato IV, comprendente dati più particolareggiati sulle varie categorie di costi, sul tipo di investimenti, sugli elementi che definiscono la posizione finanziaria e sui posti di lavoro; le modalità relative ai dati supplementari sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

e) I livelli di aggregazione sono inferiori a quelli del programma minimo; i dati aggregati del programma esteso sono coerenti con quelli utilizzati nel programma minimo.

f) Gli obiettivi quantificati, per quanto riguarda la maggiore precisione delle valutazioni o la maggiore intensità dei programmi di campionamento sono adottati se del caso secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.




ALLEGATO II

Specie di riferimento e zone di pesca interessate (programma minimo ed esteso)

Secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, può essere deciso:

 che gli stock per i quali le catture da parte di navi di uno Stato membro siano inferiori a una soglia che sarà definita nell'ambito del regolamento di applicazione non debbano essere inclusi nel programma minimo,

 di modificare l'elenco delle specie e dei settori di cui al presente allegato,

 nel contesto del programma minimo, i dati relativi ai settori separati da una virgola possano essere aggregati, mentre i dati relativi a settori separati da una barra non debbano esserlo.



Specie

Nome scientifico

Settore

Mar Baltico [settore CIEM III (esclusi Skagerrak e Kattegat)]

Merluzzo bianco

Gadus morhua

III b-d

Limanda

Limanda limanda

III b-d

Passera pianuzza

Platichtys flesus

III b-d

Aringa

Clupea harengus

III b-c/III d

Passera di mare

Pleuronectes platessa

III b-d

Salmone

Salmo salar

III b-d

Trota di mare

Salmo trutta

III b-d

Spratto

Sprattus sprattus

III b-d

Rombo chiodato

Psetta maxima

III b-d

Anguilla

Anguilla anguilla

III b-d

Pesce persico

Perca fluviatilis

III d

Luccio

Esox lucius

III d

Sandra

Stizostedion lucioperca

III d

Coregone

Coregonus spp.

III d

Skagerrak e Kattegat (settore CIEM III a)

Melù

Micromesistius potassou

III a N

Merluzzo bianco

Gadus morhua

III a N/III a S

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

III a N/III a S

Nasello

Merluccius merluccius

III a N/III a S

Aringa

Clupea harengus

III a N/III a S

Sgombro

Scomber scombrus

III a N

Scampo

Nephrops norvegicus

III a N/III a S

Busbana norvegese

Trisopterus esmarki

III a N

Gamberetto rosa

Pandalus borealis

III a N

Passera di mare

Pleuronectes platessa

III a N/III a S

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

III a N/III a S

Cicerello

Ammodytidae

III a N/III a S

Sogliola

Sola solea

III a N/III a S

Spratto

Sprattus sprattus

III a N/III a S

Limanda

Limanda limanda

III a N

Merlano

Merlangius merlangus

III a N/III a S

Settore CIEM III

Aringa atlantico-scandinava

Clupea harengus

II a, V

Merluzzo bianco

Gadus morhua

SA I, II

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

SA I, II

Gamberetto

Pandalus borealis

SA I, II

Ippoglosso nero

Reinhartius hippoglossoides

SA I, II

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

SA I, II

Scorfano di Norvegia spp.

Sebastes spp.

SA I, II

Mar del Nord e Manica orientale (settori CIEM IV e VII d)

Melù

Micromesistius potassou

IV, VII d

Rombo liscio

Scophtalmus rhombus

IV, VII d

Merluzzo bianco

Gadus morhua

IV, VII d

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

IV, VII d

Aringa

Clupea harengus

IV/VII d

Sgombro

Scomber scombrus

IV/VII d

Scampo

Nephrops norvegicus

IV

Busbana norvegese

Trisopterus esmarki

IV

Gamberetto rosa

Pandalus borealis

IV

Passera di mare

Pleuronectes platessa

IV, VII d

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

IV, VII d

Cicerello

Ammodytae

IV

Sogliola

Solea solea

IV, VII d

Spratto

Sprattus sprattus

IV, VII d

Rombo chiodato

Psetta maxima

IV, VII d

Merlano

Merlangius merlangus

IV, VII d

Rana pescatrice

Lophiidae

IV, VII d

Argentine

Argentinidae

IV

Molva azzurra

Molva dypterigia

IV

Scorfano di fondale

Helicolenus dactylopterus

IV

Pesce gatto

Anarhichas lupus

IV

Limanda

Limanda limanda

IV, VII d

Squali

 

IV

Musdea

Phycis spp.

IV

Ippoglosso nero

Reinhartius hippoglossoides

IV

Nasello

Merluccius merluccius

IV, VII d

Suro

Trachurus spp.

IV, VII d

Sogliola limanda

Microstomus kitt

IV, VII d

Molva

Molva macrophtalma

IV

Rombo giallo

Lepidorhombus spp.

IV, VII d

Razza e razza bavosa

Rajidae

IV, VII d

Granatiere

Macrourus berglax

IV

Salmone

Salmo salar

IV

Spigola

Dicentrarchus spp.

IV, VII d

Sebaste

Sebastes spp.

IV

Piccoli squali

 

IV, VII d

Spinarolo

Squalus acanthias

IV, VII d

Brosmio

Brosmius brosme

IV

Passera

Glyptocephalus cynoglosus

IV

Atlantico nordorientale e Manica occidentale [settori CIEM II, V, VI, VII (escluso d), VIII, IX, X, XII, XIV]

Acciuga

Engraulis encrasicolus

VIII/IX a

Rana pescatrice

Lophidae

V b, VI, XII, XIV/VII, VIII abde/VIII c, IX, X

Melù

Micromesistius potassou

I-IX, XII, XIV

Merluzzo bianco

Gadus morhua

VI a, VI b, VII a, VII bc, VII efg, VII hjk, VIII, IX, X, XII, XIV

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

V b, VI, XII, XIV/VI a, VI b, VII a, VII, VIII, IX, X

Nasello

Merluccius merluccius

III a, IV, VI, VII, VIII ab/VIII c, IX a

Aringa

Clupea harengus

VI a, VII abcj,

Suro

Trachurus spp.

II a, IV a, V, VI, VII, VIII, IX

Sgombro

Scomber scombrus

II, III a, IV, V, VI, VII, VIII, IX

Rombo

Lepidorhombus spp.

V b, VI, XII, XIV, VII, VIII abcde, IX, X

Scampi

Nephrops norvegicus

V b, VI, VII a (non 33E2-E5), VII bcdejk, VIII abde/VIII c, IX, X

Passera di mare

Pleuronectes platessa

VII a/VII e/VII fg/VII bc, VII hjk, VIII, IX, X

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

tutti i settori

Razza e razza bavosa

Rajidae

tutti i settori

Scorfano di Norvegia

Sebastes spp.

V a, XII, XIV

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

V b, VI, XII, XIV/VII, VIII, IX, X

Sardina

Sardina pilchardus

VIII, IX

Sogliola

Solea solea

VII a/VII e/VII fg/VIII ab/VII bc, VII hjk, IX a

Merlano

Merlangius merlangus

V b, VI, XII, XIV, VII a, VII bk, VIII/IX

Berici

Gyptocephalus cynoglossus

VI, VII

Alfonsine

Beryx spp.

tutti i settori

Argentine

Argentina sphyraena

tutti i settori

Molva azzurra

Molva dypterigia

tutti i settori

Scorfano di fondale lupo di mare

Helicolenus dactylopterus

tutti i settori

Atlantico nordorientale e Manica occidentale [settori CIEM II, V, VI, VII (escluso d), VIII, IX, X, XII, XIV]

Mormora

Mallotus villotus

XIV

Grongo

Conger conger

tutti i settori

Granchio

Cancer pagurus

tutti i settori

Razza fiorita

Leucoraja naevus

tutti i settori

Seppia

Sepia officinalis

tutti i settori

Musdee

Physis spp.

tutti i settori

Ippoglosso nero

Reinhartius hippoglossoides

V a, XII, XIV

Suro (ssp)

Trachurus spp.

VIII, IX

Sogliola limanda

Microstomus kitt

tutti i settori

Molva

Molva dypterigia

tutti i settori

Aragoste

Homarus gammarus

tutti i settori

Ombrina

Argyrosoma regium

tutti i settori

Sigarello maggiore

Trachurus mediterraneus

VIII, IX

Polpo

Octopus vulgaris

tutti i settori

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

tutti i settori

Altre specie di acque profonde

 

tutti i settori

Busbana francese

Trisopterus esmarkii

tutti i settori

Cannolicchio

Solen spp.

tutti i settori

Triglia di scoglio

Mullus barbatus

tutti i settori

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

tutti i settori

Salmone

Salmon salar

tutti i settori

Pesce sciabola

Lepidopus caudatus

tutti i settori

Pettinidi

Pecten spp.

tutti i settori

Spigola

Dicentrarchus labrax

tutti i settori

Sparidi

Sparidae

tutti i settori

Gamberetto

Pandalus borealis, Penaeus spp.

tutti i settori

Lanzardo

Scomber japonicus

VIII, IX

Spinarolo

Squalus spp.

tutti i settori

Calamari

Loligo vulgaris

tutti i settori

Sogliola cuneata

Microchirus variegatus

tutti i settori

Busici

Busycon spp.

tutti i settori

Cernia

Polyprion americanus

X

Mediterraneo

Acciuga

Engraulis encrasicolus

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1

Rana pescatrice (2 sp.)

Lophius piscatorius, L. budegasa

1.1, 1.3, 2.2, 3.1

Nasello

Merluccius merluccius

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1

Scampi

Nephrops norvegicus

1.3, 2.1, 2.2, 3.1

Triglia di scoglio (2 sp.)

Mullus surmuletus, M. barbatus

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1

Gambero rosso argentino (2 sp.)

Aristeus antennatus, Aristeomorpha foliacea

1.1, 1.3, 2.2, 3.1

Sardina

Sardina pilchardus

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1

Gamberoni

Penaeus spp.

1.1, 1.3, 2.2, 3.1

Boga

Boops boops

3, 1

Vongola verace

Veneridae (Callista spp., Ruditapes spp.)

2.1, 2.2

Seppia

Sepia officinalis

1.3, 2.1, 3.1

Suro

Trachurus trachurus

1.1, 1.3, 3.1

Sgombro

Scomber scombrus

1.3, 2.2, 3.1

Eledone sp.

E. cirrhosa, E. moschata

1.3, 2.1, 2.2, 3.1

Polpo

Octopus vulgaris

1.1, 1.3, 2.2, 3.1

Pagellus sp.

Pagellus sp.

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1

Razza bavosa e razza

Rajidae

1.3, 2.1, 2.2, 3.1

Calamaro

Loligo vulgaris

1.3, 2.2, 3.1

Melù

Micromesistius potassou

1.1, 3.1

Orata

Sparus aurata

1.2, 3.1

Solea

Solea solea

1.2, 2.1, 3.1

Spigola

Dicentrarchus labrax

1, 2

Mugilidae

Mugilidae

1.3, 2, 3.1

Mennole

Spicara spp.

1.3, 2.2, 3.1

Sparidae

Diplodus spp.

1.3, 2.2, 3.1

Mazzancolla

Penaeus kerathurus

1.3, 2, 3.1

Triglidae

Trigla spp.

1.3, 2.2, 3.1

Settori NAFO

Merluzzo bianco

Gadus morhua

2J2KL/3M/3NO/3Ps/

Ippoglosso nero

Reinharditius hippoglosus

3KLMNO/ID

Scorfano di Norvegia

Sebastes spp.

3M/3LNO/Sa 1

Gamberetto

Pandalus spp.

3M/3LN

Passera canadese

Hippoglossoides platessoides

3LNO/3M

Granatieri

Macrouridae

SA 2 + 3

Razza bavosa

Raja spp.

SA 3

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

3NO

Limanda

Limanda ferruginea

3LNO

Specie altamente migratorie

Pesce spada

Xiphias gladius

Oceano Atlantico/Oceano Indiano/Oceano Pacifico/Mediterraneo

Tonno (pinnagialla, striato, obeso, bianco, rosso)

Thunnus albacares; Katsuwonus pelamis: T. obesus; T. alalunga; T. thynnus

Oceano Atlantico/Oceano Indiano/Oceano Pacifico/Mediterraneo

Aguglia

 

Oceano Atlantico/Oceano Indiano/Oceano Pacifico/Mediterraneo

Euthynnus, sarda, auxix

Euthynnus, Sarda, Auxix

Oceano Atlantico/Oceano Indiano/Oceano Pacifico/Mediterraneo

Squalo

 

Oceano Atlantico/Oceano Indiano/Oceano Pacifico/Mediterraneo

Copace FAO 34

Nasello

Merluccius spp.

ATL. CE.

Polpo

Octopus vulgaris

Marocco-Senegal

Gambero

Parapenaeus longirostris

Marocco-Guinea B.

Gambero

Penaeus notialis

Mauritania

Sardina

Sardina pilchardus

Mauritania, ATL. CE

Pesce sciabola

Aphanopus carbo

Madera

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Marocco

Pesce sciabola

Lepidopus caudatus

Mauritania

Calamaro

Loligo vulgaris

ATL. CE

Palamita

Sarda sarda

Mauritania

Alaccia

Sardinella aurita

Mauritania, ATL. CE

Alaccia

Sardinella maderensis

Mauritania, ATL. CE

Sgombro

Scomber japonicus

Madera, Marocco, Mauritania

Seppia

Sepia hierredda

ATL. CE

Sparaglione

Sparidae, Serranidae, Haemulidae

ATL. CE

Suri

Trachurus picturatus

Madera

Trachurus trachurus

Mauritania, Marocco

Trachurus trecae

Mauritania, Marocco

Pesce sicabola

Trichiuride

Marocco

Copaco

Lutiano rosso

Lutianus purpureus

Dipartimento della Guyana francese ZEE

Gambero

Penaeus subtilis

Dipartimento della Guyana francese ZEE

CCAMLR FAO 58

Pesce del ghiaccio

Champsoccephalus gunnari

FAO 58.5.2 Antartico

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

FAO 58.5.2 Antartico

Pesci ratti

Macrouridae

FAO 58.5.2 Antartico

Nototena

Notothenia squamifrons

FAO 58.5.2 Antartico

Razza

Raja spp.

FAO 58.5.2 Antartico

Atlantico sudoccidentale

Austromerluzzo

Dissostichus e.

Argentina/Falk FAO 41

Abadeco

Genypterus blacodes

Argentina/Falk FAO 41

Totano

Illex argentinus

Argentina/Falk FAO 41

Calamaro

Loligo gahi

Argentina/Falk FAO 41

Pesci ratti

Macrourus sp.

Argentina/Falk FAO 41

Pesce ratto

Macruronus m.

Argentina/Falk FAO 41

Nasello

Merluccius australis

Argentina/Falk FAO 41

Nasello

Merluccius hubbsi

Argentina/Falk FAO 41

Melù australe

Micromesistius a.

Argentina/Falk FAO 41

Nototena

Notothenia

Argentina/Falk FAO 41

Nototena

Salilota a.

Argentina/Falk FAO 41

Angola

Gamberetti

Aristeus varidens

Angola FAO 47

Parapenaeus l.

Angola FAO 47

Penaeus spp.

Angola FAO 47




ALLEGATO III

Zone geografiche di cui all'allegato I

 Mar Baltico, escluso il Kattegat

 Kattegat e Skagerrak

 Mar del Nord inclusa la Manica orientale e il settore II, escluso lo Skagerrak

 Settore dell'Atlantico nordorientale e Manica occidentale

 Zona di regolamentazione NAFO

 Altre zone dell'Oceano Atlantico

 Mar Mediterraneo

 Oceano Indiano

 Oceano Pacifico

 Oceano antartico




ALLEGATO IV

Dati relativi alla sorveglianza economica delle imprese alieutiche e dell'industria di trasformazione (programma minimo)



Dati annuali per segmento di flotta

Voci contabili (tipo di dati)

Specifiche

Entrate (cifra di affari)

Totale e per specie

Costi di produzione:

— Equipaggio

— Carburante

— Riparazioni e manutenzione

— Altri costi di esercizio

Totale e per categoria di costi

Costi fissi

Costi medi, calcolati in base all'investimento

Posizione finanziaria

Quota di capitale proprio/capitale di credito

Investimento

— Storico

— Sostituzioni

— Assicurazioni

Prezzi/specie  (1)

Valore/tonnellata

Occupazione

Tempo pieno/tempo parziale (equivalente al tempo pieno)

(1)   Dati raccolti ovunque su base trimestrale. Aggregati a livello regionale nel Mediterraneo.



Dati annuali per tipo di industria di trasformazione

Voce contabile (tipo di dati)

Specifiche

Materie prime

Totale e per specie (in tonnellate)

Entrate (cifra di affari)

Totale e per prodotto

Costi di produzione:

— Manodopera

— Energia

— Materie prime (valore)

— Imballaggio

— Altri costi correnti

Totale e per categoria di costi

Costi fissi

Costi medi, calcolati in base all'investimento

Posizione finanziaria

Quota di capitale, proprio/capitale di credito

Investimento

— Storico

— Sostituzioni

— Assicurazioni

Prezzi/prodotto

Valore/tonnellata

Occupazione

Numero (equivalente al tempo pieno)

Utilizzazione della capacità

Media annuale



( 1 ) GU C 375 E del 28.12.1999, pag. 54.

( 2 ) Parere espresso il 2 marzo 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

( 3 ) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

( 4 ) GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU L 350 del 31.12.1994, pag. 15).

( 5 ) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2346/98 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5).

( 6 ) GU L 71 del 31.3.1995, pag. 5.

( 7 ) GU L 113 del 30.4.1997, pag. 1.

( 8 ) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

( 9 ) GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 27.

( 10 ) GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 36.

( 11 ) GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 47.

( 12 ) GU L 68 del 22.3.1971, pag. 18. Decisione modificata da ultimo dalla decisione (CE) n. 1999/478/CE (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 70).

( 13 ) Vedi pagina 42 della presente Gazzetta ufficiale.

( 14 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

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