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Document 01992L0111-19921230

Consolidated text: Direttiva 92/111/CEE del Consiglio del 14 dicembre 1992 che modifica la direttiva 77/388/CEE in materia di imposta sul valore aggiunto e che prevede misure di semplificazione

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/111/1992-12-30

TESTO consolidato: 31992L0111 — IT — 30.12.1992

1992L0111 — IT — 30.12.1992 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA 92/111/CEE DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1992

che modifica la direttiva 77/388/CEE in materia di imposta sul valore aggiunto e che prevede misure di semplificazione

(GU L 384, 30.12.1992, p.47)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 197, 6.8.1993, pag. 58  (92/111)



NB: A partire dal 1o gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).




▼B

DIRETTIVA 92/111/CEE DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1992

che modifica la direttiva 77/388/CEE in materia di imposta sul valore aggiunto e che prevede misure di semplificazione



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ),

considerando che l'articolo 3 della direttiva 91/680/CEE ( 3 ) del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE, fissa al 1o gennaio 1993 la data di messa in vigore delle sue disposizioni in ciascuno degli Stati membri;

considerando che per facilitare l'applicazione di dette disposizioni e per attuare le semplificazioni necessarie è opportuno completare il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, quale è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1993, al fine di precisare le condizioni di assoggettamento all'imposta di talune operazioni effettuate con territori terzi e di talune operazioni interne alla Comunità nonché di definire le misure necessarie per disciplinare la transizione tra le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 1992 e quelle che entreranno in vigore il 1o gennaio 1993;

considerando che, per garantire la neutralità del sistema comune di imposte sulla cifra d'affari sotto il profilo dell'origine dei beni, occorre completare la nozione «territorio terzo» e la definizione di «importazione di un bene»;

considerando che determinati territori che fanno parte del territorio doganale della Comunità sono considerati territori terzi ai fini dell'applicazione del sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto; che gli scambi tra gli Stati membri e tali territori sono pertanto soggetti a principi di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto uguali a quelli applicati a qualsiasi operazione tra la Comunità e paesi terzi; che occorre assicurare che tali scambi possano essere disciplinati da disposizioni fiscali equivalenti a quelle che verrebbero applicate alle operazioni effettuate nelle stesse condizioni con territori terzi rispetto al territorio doganale della Comunità; che di conseguenza diventa priva di oggetto la diciassettesima direttiva 85/362/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per l'importazione temporanea di beni diversi dai mezzi di trasporto ( 4 );

considerando che occorre precisare le modalità di attuazione delle esenzioni relative a determinate operazioni all'esportazione o a operazioni assimilate; che occorre adeguare in conseguenza di queste precisazioni le altre direttive in questione;

considerando che occorre precisare la definizione di «luogo di imposizione» per determinate operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto di passeggeri all'interno della Comunità;

considerando che il regime transitorio di tassazione degli scambi tra Stati membri deve essere completato per tener conto delle disposizioni comunitarie in materia di accise e per precisare e semplificare le modalità di applicazione dell'imposta a talune delle operazioni che saranno effettuate tra Stati membri a decorrere dal 1o gennaio 1993;

considerando che la direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa ( 5 ) prevede procedure e obblighi di dichiarazione particolari quando tali prodotti siano spediti verso un altro Stato membro; che le modalità di tassazione di talune cessioni e di taluni acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa possono di conseguenza essere semplificate, a vantaggio tanto dei debitori dell'imposta, quanto delle amministrazioni competenti;

considerando che occorre precisare il campo d'applicazione delle esenzioni di cui all'articolo 28 quater della direttiva 77/388/CEE ( 6 ); che è inoltre opportuno completare le disposizioni relative all'esigibilità dell'imposta e alle modalità di determinazione della base imponibile di talune operazioni effettuate in regime intracomunitario;

considerando che, per le operazioni imponibili in regime interno connesse con scambi intracomunitari di beni i quali saranno effettuati nel corso del periodo definito all'articolo 28 terdecies della direttiva 77/388/CEE da soggetti passivi non stabiliti all'interno dello Stato membro di cui all'articolo 28 ter, titolo A, paragrafo 1 della stessa direttiva, è necessario prevedere misure di semplificazione le quali garantiscano un trattamento equivalente in tutti gli Stati membri; che a tal fine occorre armonizzare le disposizioni relative al regime di imposizione ed al debitore dell'imposta dovuta a titolo di tali operazioni;

considerando che, per tener conto delle disposizioni relative al debitore dell'imposta dovuta in regime interno e per evitare talune forme di frode o di evasione fiscale, è opportuno precisare le disposizioni comunitarie in materia di rimborso ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese dell'imposta del valore aggiunto prevista all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 77/388/CEE, nella versione modificata dall'articolo 28 septies della stessa direttiva;

considerando che la soppressione, a decorrere dal 1o gennaio 1993, della tassazione all'importazione e della detassazione all'esportazione negli scambi tra gli Stati membri rende necessarie misure di transizione per garantire la neutralità del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e per evitare casi di doppia imposizione o di non imposizione;

considerando che occorre perciò prevedere disposizioni particolari per i casi in cui una procedura comunitaria che sia stata iniziata prima del 1o gennaio 1993 ai fini di una consegna prima di tale data da parte di un soggetto passivo che agisce in quanto tale e riguardi beni spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro si concluda solo dopo il 31 dicembre 1992;

considerando che queste ultimi disposizioni devono essere applicabili anche alle operazioni imponibili che sono effettuate prima del 1o gennaio 1993 ed a cui sono state applicate esenzioni particolari per effetto delle quali sia stato rinviato il momento del fatto generatore dell'imposta;

considerando che occorre inoltre prevedere misure particolari per i mezzi di trasporto che, senza essere stati acquistati o importati alle condizioni generali del mercato interno di uno Stato membro, hanno beneficiato in applicazione di disposizioni nazionali di una franchigia dall'imposta a titolo della loro importazione temporanea da un altro Stato membro;

considerando che l'applicazione di dette misure transitorie, sia per gli scambi tra Stati membri, sia per le operazioni con territori terzi, presuppone un completamento della definizione delle operazioni da assoggettare all'imposta a decorrere dal 1o gennaio 1993 e una precisazione, per tali casi, dei concetti di luogo d'imposizione, di fatto generatore e di esigibilità dell'imposta;

considerando che, per motivi economici congiunturali, il Regno di Spagna e la Repubblica italiana hanno chiesto di applicare, a titolo transitorio, deroghe al principio della deduzione immediata prevista all'articolo 18, paragrafo 2, primo comma della direttiva 77/388/CEE; che occorre dare seguito a questa richiesta per un periodo di due anni non prorogabili;

considerando che la presente direttiva prevede disposizioni comuni di semplificazione del trattamento di determinate operazioni intracomunitarie; che in taluni casi spetta agli Stati membri determinare le condizioni per l'attuazione di tali disposizioni; che alcuni Stati membri non potranno portare a termine entro il periodo previsto la procedura legislativa necessaria per adeguare la propria legislazione relativa all'imposta sul valore aggiunto; che occorre pertanto prevedere un periodo supplementare per l'applicazione della presente direttiva; che a tal fine è sufficiente un periodo massimo di 12 mesi;

considerando che occorre quindi modificare la direttiva 77/388/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4.  In deroga al paragrafo 1, tenuto conto delle convenzioni e dei trattati da essi conclusi rispettivamente con la Repubblica francese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Principato di Monaco e l'Isola di Man non sono considerati, ai fini dell'applicazione della presente direttiva, territori terzi.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione:

 del Principato di Monaco siano trattate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione della Repubblica francese,

 dell'Isola di Man siano trattate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.»

2) Il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

«b) l'entrata nella Comunità di un bene proveniente da un territorio terzo, diverso dai beni di cui alla lettera a).»

3) All'articolo 7, paragrafo 3:

 al primo comma, dopo i termini «articolo 16, paragrafo 1, parte B», sono aggiunti i termini «lettere a), b), c) e d)»;

 il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

 

«Analogamente, se un bene di cui al paragrafo 1, lettera b) è soggetto al momento del suo ingresso nella Comunità a uno dei regimi previsti dall'articolo 33 bis, paragrafo 1, lettere b) o c), l'importazione del bene è effettuata nello Stato membro nel cui territorio il bene esce da tali regimi.»

4) Il testo dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c) è sostituito dal testo seguente:

«c) qualora la cessione di beni abbia luogo a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità: nel luogo di partenza del trasporto di passeggeri.

Ai fini della presente disposizione, si considera:

 parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità la parte di trasporto effettuata senza scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e il luogo di arrivo del trasporto di passeggeri;

 luogo di partenza di un trasporto di passeggeri il primo punto di imbarco di passeggeri previsto all'interno della Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità;

 luogo di arrivo di un trasporto di passeggeri l'ultimo punto di sbarco di passeggeri imbarcati nella Comunità previsto all'interno della Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità.

Per il trasporto andata e ritorno, si considera il percorso di ritorno come un trasporto distinto.

Entro il 30 giugno 1993 la Commissione presenta al Consiglio una relazione eventualmente corredata di proposte appropriate in merito al luogo di imposizione per le cessioni dei beni destinati al consumo a bordo e le prestazioni di servizi, compreso il ristoro, forniti ai passeggeri a bordo di una nave, di un aereo o di un treno.

Anteriormente al 31 dicembre 1993 il Consiglio delibera all'unanimità sulla proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo.

Fino al 31 dicembre 1993 gli Stati membri possono esonerare o continuare a farlo, con diritto di deduzione dell'imposta sul valore aggiunto versata in precedenza, le cessioni di beni destinati ad essere consumati a bordo il cui luogo di imposizione è determinato conformemente alle disposizioni succitate.»

5) Il testo dell'articolo 11, parte B, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.  La base imponibile è costituita, anche per le importazioni di beni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dal valore definito come valore in dogana dalle disposizioni comunitarie in vigore.»

6) Il testo dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

«b) nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, secondo e terzo comma, l'aliquota applicabile è quella in vigore al momento in cui l'imposta diventa esigibile.»

7) Il testo dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

«3.  

a) L'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto è fissata da ciascuno Stato membro in una percentuale della base imponibile che è identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi. A decorrere dal 1o gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 1996 tale percentuale non può essere inferiore al 15 %.

In base alla relazine sul funzionamento del regime transitorio ed alle proposte sul regime definitivo che la Commissione presenta al Consiglio ai sensi dell'articolo 28 terdecies, il Consiglio, deliberando all'unanimità anteriormente al 31 dicembre 1995, fissa il livello dell'aliquota minima da applicare dopo il 31 dicembre 1996 in materia di aliquota normale.

Gli Stati membri possono anche applicare una o due aliquote ridotte. Le aliquote sono fissate in una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 % e sono applicate soltanto alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie di cui all'allegato H.»

8) All'articolo 14, paragrafo 1:

 la lettera c) è soppressa:

 alla lettera d) è aggiunto il comma seguente:

 

«Tale esenzione è applicabile anche alle importazioni di beni, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), che potrebbero fruire della franchigia di cui sopra se fossero importati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).»

9) All'articolo 15:

 al punto 2, sono aggiunti i commi seguenti:

 

«La Commissione sottopone al più presto al Consiglio proposte per stabilire norme fiscali comunitarie atte a precisare il campo d'applicazione e le modalità di attuazione pratica di tale esenzione per le cessioni effettuate nella fase del commercio al dettaglio e concernenti beni da trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori. Fino all'entrata in vigore di tali disposizioni:

 il beneficio dell'esenzione può essere accordato unicamente dietro presentazione di una copia della fattura, o di un documento giustificativo sostitutivo, vistata dall'ufficio doganale di uscita dal territorio della Comunità;

 gli Stati membri hanno la facoltà di fissare limiti all'applicazione di tale esenzione, possono escludere dal beneficio dell'esenzione le cessioni a viaggiatori il cui domicilio o la cui residenza abituale sia situata nella Comunità e possono estendere il beneficio dell'esenzione ai loro residenti.

Ai fini del secondo comma, si considera “domicilio o residenza abituale” il luogo indicato sul passaporto, sulla carta di identità o, in mancanza, su qualsiasi altro documento riconosciuto, dallo Stato membro all'interno del quale la cessione è effettuata, come valido documento di identità.»

 al punto 3, i termini

 «residente in un paese terzo»

  sono sostituiti da

 «non residente all'interno del paese»

 ;

 

«La Commissione presenta al Consiglio quanto prima proposte per stabilire le norme fiscali comunitarie che precisino il campo di applicazione e le modalità pratiche di attuazione della presente esenzione, nonché delle esenzioni previste ai punti da 5 a 9. Sino all'entrata in vigore di tali norme, gli Stati membri possono limitare la portata dell'esenzione prevista al presente punto.»

 al punto 10, secondo comma, i termini «alle condizioni e entro i limiti» sono sostituiti dai termini «entro i limiti»;

 il testo del punto 10, terzo comma è sostituito dal testo segunente:

 

«Qualora i beni non siano spediti o trasportati fuori del paese e per le prestazioni di servizi, il beneficio dell'esenzione può essere concesso mediante una procedura di rimborso dell'imposta.»

 il testo del punto 13 è sostituito dal testo seguente:

 

«13.  Le prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie, ma eccettuate le prestazioni di servizi esenti conformemente all'articolo 13, qualora siano direttamente connesse all'esportazione di beni o all'importazione di beni che beneficiano delle disposizioni previste all'articolo 7, paragrafo 3 o all'articolo 16, paragrafo 1, parte A;»

10) All'articolo 28 bis:

 il testo del paragrafo 1, lettera a), secondo comma è sostituito dal testo seguente:

 

«In deroga al primo comma, non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto gli acquisti intracomunitari di beni effettuati da un soggetto passivo o da un ente che non è soggetto passivo alle condizioni di cui al paragrafo 1 bis.»

 ;

 al paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

 

«c) gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa effettuati a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo o da una persona giuridica che non è soggetto passivo, che benefici della deroga di cui alla lettera a), secondo comma, quando le accise relative sono esigibili all'interno del paese a norma della direttiva 92/12/CEE ( 7 ).»

 è inserito il paragrafo seguente:

 

«1  bis. Beneficiano della deroga di cui al paragrafo 1, lettera a), secondo comma:

a) gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione sarebbe esentata all'interno del paese in applicazione dell'articolo 15, punti da 4 a 10;

b) gli acquisti intracomunitari di beni, diversi da quelli di cui alla lettera a), effettuati:

 da un soggetto passivo per le esigenze della sua azienda agricola, silvicola o di pesca, che sia soggetta al regime forfettario di cui all'articolo 25, da un soggetto passivo che effettua unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi per cui non gode di alcun diritto a deduzione o da una persona giuridica che non è soggetto passivo,

 entro il limite o fine al raggiungimento di un importo globale che non superi, nell'anno civile in corso, una soglia la cui determinazione spetta agli Stati membri ma che non può essere comunque inferiore al controvalore in moneta nazionale di 10 000 ecu

 e

 a condizione che l'importo globale degli acquisti intracomunitari di beni non abbia superato, nel corso del precedente anno civile, la soglia di cui al secondo trattino.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che precedono, l'importo da prendere in considerazione è costituito dall'importo globale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, degli acquisti intracomunitari di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi e diversi dai prodotti soggetti ad accisa.»

 al paragrafo 5, lettera b) è aggiunto il comma seguente:

 

«Tuttavia, qualora una delle condizioni cui è subordinato il beneficio delle suddette disposizioni cessi di essere soddisfatta, il bene si considera trasferito a destinazione di un altro Stato membro. In questo caso il trasferimento viene effettuato al momento in cui la condizione cessa di essere soddisfatta.»

 al paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente:

 

«È altresì assimilata ad un acquisto intracomunitario di beni effettuato a titolo oneroso la destinazione da parte delle forze armate di uno Stato che sia parte contraente del trattato dell'Atlantico del Nord, per l'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna, di beni che esse non abbiano acquistato alle condizioni generali di imposizione del mercato interno di uno Stato membro, qualora l'importazione di tali beni non possa fruire dell'esenzione prevista all'articolo 14, paragrafo 1, lettera g).»

11) All'articolo 28 ter, parte A, paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini del primo comma, si considera che l'acquisto intracomunitario di beni sia stato assoggettato all'imposta conformemente al paragrafo 1 qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

 l'acquirente dimostri di avere effettuato tale acquisto intracomunitario per le esigenze di una successiva cessione che sia effettuata all'interno dello Stato membro di cui al paragrafo 1 e per cui il destinatario sia stato designato come debitore dell'imposta conformemente all'articolo 28 quater, parte E, paragrafo 3,

 l'acquirente abbia soddisfatto gli obblighi di dichiarazione previsti dall'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), ultimo comma.»

12) All'articolo 28 quater parte A:

 il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente:

 

«c) le cessioni di prodotti soggetti ad accisa spediti o trasportati, per essere consegnati all'acquirente, dal venditore, dall'acquirente o per conto dei medesimi, fuori del territorio di cui all'articolo 3 ma all'interno della Comunità, quando tali cessioni sono effettuate a soggetti passivi o a persone giuridiche che non sono soggetti passivi che beneficiano della deroga di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), secondo comma, purché la spedizione o il trasporto dei beni siano effettuati in conformità dell'articolo 7, paragrafi 4 e 5, o dell'articolo 16 della direttiva 92/12/CEE.

L'esenzione non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa effettuate da soggetti passivi che beneficiano della franchigia dall'imposta di cui all'articolo 24;»

 è aggiunta la lettera seguente:

 

«d) le cessioni di beni ai sensi dell'articolo 28 bis, paragrafo 5, lettera b) che beneficerebbero delle esenzioni di cui sopra se fossero effettuate ad un altro soggetto passivo.»

13) Il testo della parte E dell'articolo 28 quater è sostituito dal testo seguente:

Altre esenzioni

1.  All'articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente:

“1. bis  Quando si avvalgano della facoltà di cui al paragrafo 1, gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che gli acquisti intracomunitari di beni assoggettati ad uno dei regimi o che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, parte B beneficino delle stesse disposizioni che sono applicabili alle cessioni di beni effettuate all'interno del paese nelle stesse condizioni.”

2.  All'articolo 16, paragrafo 2:

 dopo i termini “possono esentare” sono aggiunti i termini “gli acquisti intracomunitari di beni effettuati da un soggetto passivo”, e dopo i termini “che intende farne l'esportazione” sono aggiunti i termini “fuori della Comunità”;

 sono aggiunti i commi seguenti:

 

“Quando si avvalgano di tale facoltà e con riserva delle consultazioni previste all'articolo 29, gli Stati membri esentano allo stesso modo gli acquisti intracomunitari di beni effettuati da un soggetto passivo, le importazioni e le cessioni di beni destinati a un soggetto passivo in vista di una successiva cessione, tal quali o previa trasformazione, effettuata alle condizioni di cui all'articolo 28 quater, parte A, nonché le prestazioni di servizi connesse a tali cessioni, entro i limiti dell'importo delle cessioni di beni effettuate dal soggetto passivo, alle condizioni di cui all'articolo 28 quater, parte A, nel corso dei dodici mesi precedenti.

Gli Stati membri possono fissare un limite comune all'importo delle esenzioni che concedono in applicazione del primo comma e in applicazione del secondo comma.”

3.  Ciascuno Stato membro prende misure particolari per non assoggettare all'imposta sul valore aggiunto gli acquisti intracomunitari di beni effettuati ai sensi dell'articolo 28 ter, parte A, paragrafo 1 all'interno del proporio territorio qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

 l'acquisto intracomunitario di beni sia effettuato da un soggetto passivo non residente all'interno del paese ma registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in un altro Stato membro,

 l'acquisto intracomunitario di beni sia effettuato per le esigenze di una cessione successiva di tali beni effettuata all'interno del paese dal suddetto soggetto passivo,

 i beni acquistati in tal modo dal soggetto passivo siano direttamente spediti o trasportati da uno Stato membro diverso da quello all'interno del quale egli è registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e destinati alla persona per la quale egli effettua la cessione successiva,

 il destinatario della cessione successiva sia un altro soggetto passivo o un ente che non è soggetto passivo, registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno del paese,

 tale destinatario sia stato designato, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), terzo comma, come debitore dell'imposta dovuta per la cessione effettuata dal soggetto passivo non residente all'interno del paese.»

14) Il testo dell'articolo 28 quinquies, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3.  In deroga al paragrafo 2 l'imposta diventa esigibile al momento del rilascio della fattura o del documento sostitutivo di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera a), primo comma quando detta fattura o detto documento sono stati rilasciati all'acquirente prima del giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore.»

15) Il testo dell'articolo 28 quinquies, paragrafo 4, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

«Tuttavia, l'imposta diventa esigibile al momento del rilascio della fattura o del documento sostitutivo quando detta fattura o detto documento sono stati rilasciati prima del giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore.»

16) All'articolo 28 sexies, paragrafo 1

 il testo del primo comma, seconda frase è sostituito dal testo seguente: «In particolare, per gli acquisti intracomunitari di beni di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 6, la base imponibile è determinata a norma dell'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 2 e 3.»

 al secondo comma è aggiunta la frase seguente: «Se dopo il momento in cui viene effettuato l'acquisto intracomunitario di beni l'acquirente ottiene il rimborso delle accise assolte nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni stessi, la base imponibile è ridotta in misura corrispondente nello Stato membro nel quale l'acquisto intracomunitario è effettuato.»

17) All'articolo 28 sexies, i paragrafi 2 e 3 diventano paragrafi 3 e 4 e viene inserito, come nuovo paragrafo 2, il testo seguente:

«2.  Per le cessioni di beni di cui all'articolo 28 quater, parte A, lettera d), la base imponibile è determinata a norma dell'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 2 e 3.»

18) All'articolo 28 septies:

 all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b) i termini «e all'articolo 28 quater parte A» sono sostituiti da «e all'articolo 28 quater, parti A e C»;

 all'articolo 17, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

 

«Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che precedono:

a) i soggetti passivi di cui all'articolo 1 della direttiva 79/1072/CEE che abbiano effettuato all'interno del paese unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali il destinatario è stato designato come debitore dell'imposta ai sensi dell'articolo 21, punto I, lettera a), sono anch'essi considerati, ai fini dell'applicazione di detta direttiva, soggetti passivi non residenti all'interno del paese;

b) i soggetti passivi di cui all'articolo 1 della direttiva 86/560/CEE che abbiano effettuato all'interno del paese unicamente cessioni di beni o prestaioni di servizi per le quali il destinatario è stato designato come debitore dell'imposta ai sensi dell'articolo 21, punto 1, lettera a), sono considerati anch'essi, ai fini dell'applicazione di detta direttiva, soggetti passivi non residenti all'interno della Comunità;

c) le direttive 79/1072/CEE e 86/560/CEE non riguardano le cessioni di beni esentate, o che possono essere esentate, a norma dell'articolo 28 quater, parte A, quando i beni oggetto della cessione sono spediti o trasportati dall'acquirente o per suo conto.»

19) All'articolo 28 octies:

 il testo dell'articolo 21, punto 1, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

 

«a) dai soggetti passivi che eseguono una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile, diversa dalle prestazioni di servizi di cui alla lettera b).

Quando la cessione dei beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non residente all'interno del paese, gli Stati membri possono prendere disposizioni intese a stabilire che l'imposta sia dovuta da una persona diversa. A tale scopo possono in particolare essere designati un rappresentante fiscale o il destinatario della cessione dei beni o della prestazione di servizi.

Tuttavia, l'imposta è dovuta dal destinatario della cessione di beni qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

 l'operazione imponibile sia una cessione di beni effettuata nelle condizioni previste all'articolo 28 quater, parte E, paragrafo 3;

 il destinatario della cessione di beni sia un altro soggetto passivo o una persona giuridica che non è soggetto passivo, registrato ai fini della imposta sul valore aggiunto all'interno del paese;

 la fattura rilasciata dal soggetto passivo non residente all'interno del paese sia conforme all'articolo 22, paragrafo 3.

Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere una deroga a quest'obbligo nel caso in cui il soggetto passivo non residente all'interno del paese abbia nominato un rappresentante fiscale in detto paese.

Gli Stati membri possono inoltre prevedere che una persona diversa dal soggetto passivo sia solidalmente tenuta ad assolvere l'imposta;»

 il testo dell'articolo 21, punto 1, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

 

«b) dal destinatario di un servizio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) o dal destinatario, registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno del paese, di un servizio di cui all'articolo 28 ter, parti C, D e E, quando il servizio è prestato da un soggetto passivo residente all'estero; tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che il prestatore sia tenuto in solido a pagare l'imposta;»

 .

20) All'articolo 28 novies:

 all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), primo trattino, dopo i termini «a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b)» sono aggiunti i termini «e diverse da una cessione di beni o da una prestazione di servizi per la quale l'imposta è dovuta dal destinatario dell'operazione o dal destinatario del servizio»;

 all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), dopo il secondo trattino è inserito il trattino seguente:

 

«— ogni soggetto passivo che effettua all'interno del paese acquisti intracomunitari di beni ai fini di proprie operazioni, quando queste rientrano fra le attività economiche di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e sono effettuate all'estero,»

 all'articolo 22, paragrafo 3, lettera b), è aggiunto il trattino seguente:

 

«— in caso di applicazione delle disposizioni previste all'articolo 28 quater, parte E, paragrafo 3, un riferimento esplicito a queste disposizioni, nonché il numero di registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sotto il quale il soggetto ha effettuato l'acquisto intracomunitario e la successiva cessione ed il numero di registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto del destinatario di detti beni.»

 il testo dell'articolo 22, paragrafo 4, lettera c), secondo trattino è sostituito dal seguente testo:

 

«— dall'altro, l'importo totale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, degli acquisti intracomunitari di beni di cui all'articolo 28 bis, paragrafi 1 e 6, effettuati all'interno del paese e per i quali l'imposta è divenuta esigibile.

Debbono inoltre essere aggiunti l'importo totale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle cessioni di beni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), ed all'articolo 28 ter, parte B, paragrafo 1, effettuate all'interno del paese e per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel corso del periodo di dichiarazione, allorché il luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni è situtato sul territorio di un altro Stato membro, nonché l'importo totale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle cessioni di beni effettuate all'interno del paese, per le quali il soggetto passivo è stato designato quale debitore dell'imposta, in conformità dell'articolo 28 quater, parte E, paragrafo 3 ed a titolo delle quali l'imposta è divenuta esigibile nel corso del periodo di dichiarazione.»

 il testo dell'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), primo comma è sostituito dal testo seguente:

 

«b) Ogni soggetto passivo identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto deve parimenti presentare un resoconto degli acquirenti identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ai quali ha ceduto beni alle condizioni previste all'articolo 28 quater, parte A, lettere a) e d), nonché dei destinatari identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle operazioni di cui al quinto e sesto comma.»

 all'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), terzo comma, i termini «all'articolo 28 quater, titolo A» sono sostituiti da «all'articolo 28 quater, titolo A, lettera a)».

 all'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), quarto comma, primo trattino, i termini «all'articolo 28 quater, parte A, punto c)» sono sostituiti da «all'articolo 28 quater, parte A, lettera d)» e i termini «nonché il valore del bene prelevato, stabilito conformemente all'articolo 28 sexies paragrafo 1» sono sostituiti da «nonché l'importo totale di dette cessioni, determinato in conformità dell'articolo 28 sexies, paragrafo 2.»

 all'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), è aggiunto il comma seguente:

 

«Nei casi previsti dall'articolo 28 ter, parte A, paragrafo 2, terzo comma, il soggetto passivo identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno del paese, deve menzionare in modo distinto nel resoconto:

 il proprio numero di identificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno del paese con il quale ha effettuato l'acquisto intracomunitario e la successiva cessione di beni,

 il numero con il quale è identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'interno dello Stato membro di destinazione della spedizione o del trasporto dei beni il destinatario della successiva cessione effettuata dal soggetto passivo,

 inoltre, per ciascuno di detti destinatari, l'importo totale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle cessioni così effettuate dal soggetto passivo all'interno dello Stato membro di destinazione della spedizione o del trasporto dei beni. I suddetti importi sono dichiarati per il trimestre civile nel corso del quale l'imposta è divenuta esigibile.»

 all'articolo 22, paragrafo 11, sono inseriti all'inizio del paragrafo stesso i termini «Per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera c) nonché».

21) Il testo dell'articolo 28 decies è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 28 decies

Regime particolare delle piccole imprese

All'articolo 24, paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

“In ogni caso le cessioni di mezzi di trasporto nuovi effettuate alle condizioni di cui all'articolo 28 quater, parte A nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo non residente all'interno del paese sono escluse dal beneficio della franchigia dall'imposta di cui al paragrafo 2.”»

22) È aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 28 quindecies

Misure transitorie

1.  Quando un bene:

 è stato introdotto prima del 1o gennaio 1993 all'interno del paese ai sensi dell'articolo 3,

 e

 dopo la sua entrata nell'interno del paese, è stato immesso in un regime di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) o c), o all'articolo 16, paragrafo 1, parte A,

 e

 non è stato svincolato da detto regime prima del 1o gennaio 1993,

1.  le disposizioni in vigore al momento in cui il bene è stato immesso in detto regime continuano ad essere applicate per tutto il tempo in cui il bene rimane soggetto al regime stesso, determinato conformemente alle disposizioni succitate.

2.  Sono assimilate all'importazione di un bene ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1:

a) qualsiasi uscita, anche irregolare, del bene dal regime di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), nel quale il bene sia stato immesso prima del 1o gennaio 1993 alle condizioni di cui al paragrafo 1;

b) qualsiasi uscita, anche irregolare, del bene da uno dei regimi di cui all'articolo 16, pararafo 1, parte A, nel quale il bene sia stato immesso prima del 1o gennaio 1993 alle condizioni di cui al paragrafo 1;

c) la conclusione di un'operazione di transito comunitario interno iniziata prima del 1o gennaio 1993 all'interno della Comunità ai fini di una cessione di beni effettuata prima del 1o gennaio 1993 a titolo oneroso all'interno della Comunità da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

d) la conclusione di un'operazione di transito comunitario esterno iniziata prima del 1o gennaio 1993;

e) qualsiasi irregolarità o infrazione commessa in occasione o nel corso di un'operazione di transito comunitario interno iniziata alle condizioni di cui alla lettera c) o di un'operazione di transito comunitario esterno di cui alla lettera d);

f) la destinazione all'interno del paese, da parte di un soggetto passivo, o da parte di un soggetto non passivo, di beni che gli sono stati ceduti anteriormente al 1o gennaio 1993, all'interno di un altro Stato membro, quando sono riunite le condizioni seguenti:

 la cessione di questi beni è stata esentata o era suscettibile di essere esentata in virtù dell'articolo 15, punti 1 e 2;

 i beni non sono stati importati all'interno del paese anteriormente al 1o gennaio 1993.

Ai fini della lettera c), si intende per “operazione di transito comunitario interno” la spedizione o il trasporto di beni nel quadro del regime del transito comunitario interno o accompagnato da un documento T 2 L, un carnet comunitario, nonché l'invio di beni per posta.

3.  Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere da a) ad e) l'importazione si considera effettuata, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, nello Stato membro in cui il bene esce dal regime in cui era stato immesso prima del 1o gennaio 1993.

4.  In deroga all'articolo 10, paragrafo 3, l'importazione di un bene, ai sensi del paragrafo 2, è effettuata senza dar luogo al fatto generatore dell'imposta quando:

a) il bene importato è spedito o trasportato fuori della Comunità ai sensi dell'articolo 3;

o

b) il bene importato ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è diverso da un mezzo di trasporto ed è rispedito o trasportato nello Stato membro a partire dal quale era stato esportato avendo come destinatario la persona che l'aveva esportato;

o

►C1  

c) il bene importato ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è un mezzo di trasporto che era stato acquistato o importato, prima del 1o gennaio 1993, alle condizioni generali di imposizione del mercato interno di uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 3, e/o non aveva beneficiato, a titolo della sua esportazione, di un'esenzione o di un rimborso dell'imposta sul valore aggiunto.

Tale condizione si reputa soddisfatta quando la data della prima messa in servizio del mezzo di trasporto è anteriore al lo gennaio 1985 o quando l'importo dell'imposta che sarebbe dovuta a titolo dell'importazione è insignificante.

 ◄

Tale condizione si reputa soddisfatta quando la data della prima messa in servizio del mezzo di trasporto è anteriore al 1o gennaio 1985 o quando l'importo dell'imposta che sarebbe dovuta a titolo dell'importazione è insignificante.»

23) Il testo dell'articolo 33 bis, paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

«1.  Per i beni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) che entrano nella Comunità in provenienza da un territorio facente parte del territorio doganale comunitario, ma considerato territorio terzo ai fini della presente direttiva, sono d'applicazione le disposizioni seguenti:

a) le formalità relative all'entrata di tali beni all'interno della Comunità sono identiche a quelle previste dalle vigenti disposizioni doganali comunitarie relative all'importazione di beni all'interno del territorio doganale della Comunità;

b) allorquando il luogo d'arrivo della spedizione o del trasporto di detti beni si trova al di fuori dello Stato membro di entrata nella Comunità, essi circolano all'interno della Comunità nel quadro della procedura del transito comunitario interno, prevista dalle vigenti disposizioni doganali comunitarie, a condizione che siano stati oggetto di una dichiarazione in tal senso al momento della loro entrata nella Comunità;

c) quando al momento dell'entrata nella Comunità tali beni si troveranno in una situazione che consentirà loro, se fossero importati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di beneficiare di uno dei regimi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, parte B, lettere a), b), c) e d), oppure in un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dei dazi all'importazione, gli Stati membri prendono le misure che consentono di garantire che tali beni possano soggiornare all'interno della Comunità alle stesse condizioni previste per l'applicazione di questi regimi.

2.  Per i beni non contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) spediti o trasportati a partire da uno Stato membro a destinazione di un territorio facente parte del territorio doganale comunitario ma considerato territorio terzo ai fini della presente direttiva, sono d'applicazione le disposizioni seguenti:

a) le formalità relative all'esportazione di tali beni dal territorio comunitario sono identiche a quelle previste dalle vigenti disposizioni doganali comunitarie per quanto riguarda l'esportazione di beni dal territorio doganale della Comunità;

b) per quanto riguarda i beni temporaneamente esportati dalla Comunità nella prospettiva di essere nuovamente importati, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che al momento della loro reimportazione nella Comunità i beni in questione possano beneficiare delle medesime disposizioni di cui avrebbero beneficiato se fossero stati temporaneamente esportati al di fuori del territorio doganale comunitario.»

24) La direttiva 85/362/CEE ( 8 ), cessa di avere effetto il 31 dicembre 1992.

25) A decorrere dal 1o gennaio 1993, l'articolo 6 della direttiva 69/169/CEE ( 9 ) è soppresso.

Articolo 2

1.  A decorrere dal 1o gennaio 1993 e per un periodo di due anni che non potrà essere prorogato, il Regno di Spagna e la Repubblica italiana sono autorizzati ad applicare deroghe al principio dell'immediata deduzione prevista all'articolo 18, paragrafo 2, primo comma. Dette disposizioni non possono avere l'effetto di ritardare di più di un mese il momento in cui il diritto a deduzione che è sorto può essere esercitato a norma dell'articolo 18, paragrafo 1.

Tuttavia, per i soggetti passivi che presentano le dichiarazioni previste all'articolo 22, paragrafo 4 per periodi fiscali trimestrali, il Regno di Spagna e la Repubblica italiana sono autorizzati a prevedere che il diritto a deduzione sorto, che ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 potrebbe essere esercitato nel corso di un determinato trimestre, possa essere esercitato soltanto nel trimestre successivo. La presente disposizione si applica solo laddove il Regno di Spagna e la Repubblica italiana autorizzino tali soggetti passivi ad optare per la presentazione di dichiarazioni mensili.

2.  In deroga all'articolo 15, paragrafo 10, terzo comma, la Repubblica portoghese, la Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati, per quanto concerne i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1992, a sopprimere entro il 1o ottobre 1993 la procedura di rimborso nei casi in cui essa sia vietata dalla direttiva.

Articolo 3

Il Consiglio deliberando all'unanimità su proposta della Commissione adotta anteriormente al 30 giugno 1993 le modalità di imposizione per le operazioni a catena tra soggetti passivi, in modo che siano messe in vigore il 1o gennaio 1994.

Articolo 4

1.  Gli Stati membri adattano il loro regime vigente di imposta sul valore aggiunto alle disposizioni della presenta direttiva.

Essi adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie affinché il loro regime così adattato sia messo in vigore il 1o gennaio 1993.

Gli Stati membri possono tuttavia prevedere che i dati relativi alle operazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), ultimo comma, per le quali l'imposta è diventata esigibile nel corso dei primi tre mesi civili del 1993, debbano figurare al più tardi nel resoconto relativo al secondo trimestre civile del 1993.

2.  In deroga al paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri sono autorizzati a prendere le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per mettere in applicazione entro il 1o gennaio 1994, le disposizioni previste ai punti seguenti dell'articolo 1:

 punto 11),

 punto 13), per quanto riguarda l'articolo 28 quater, parte E, paragrafo 3,

 punto 19), per quanto riguarda l'articolo 21, lettera a), terzo comma,

 punto 20), per quanto riguarda gli obblighi relativi alle operazioni di cui ai trattini precedenti.

Gli Stati membri che al 1o gennaio 1993 applicano misure equivalenti a quelle summenzionate, prendono le misure necessarie affinché siano in ogni caso rispettati, a decorrere dal 1o gennaio 1993 i principi contemplati all'articolo 22, paragrafo 6 nonché nelle disposizioni comunitarie vigenti in materia di cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette.

3.  In deroga al paragrafo 1, secondo comma, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prendere le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per mettere in applicazione entro il 1o ottobre 1993 le disposizioni di cui all'articolo 1, punto 10 per quanto riguarda l'articolo 28 bis, paragrafo 1 bis, lettera a).

4.  Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni adottate per l'applicazione della presente direttiva.

5.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

6.  Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.



( 1 ) GU n. C 337 del 21. 12. 1992.

( 2 ) Parere reso il 24 novembre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

( 3 ) GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 1.

( 4 ) GU n. L 192 del 24. 7. 1985, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/237/CEE (GU n. L 133 del 24. 5. 1990, pag. 91.).

( 5 ) GU n. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 1.

( 6 ) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/77/CEE (GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 1).

( 7 ) GU n. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 1.

( 8 ) GU n. L 192 del 24. 7. 1985, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/237/CEE. (GU n. L 133 del 24. 5. 1990, pag. 91).

( 9 ) GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/680/CEE (GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 1).

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