EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01992D0486-20040331

Consolidated text: Decisione della Commissione del 25 settembre 1992 relativa alle modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) «Animo» e gli Stati membri (92/486/CEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/486/2004-03-31

TESTO consolidato: 31992D0486 — IT — 31.03.2004

1992D0486 — IT — 31.03.2004 — 011.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 1992

relativa alle modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) «Animo» e gli Stati membri

(92/486/CEE)

(GU L 291, 7.10.1992, p.20)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

Decisione della Commissione del 4 marzo 1993

  L 82

20

3.4.1993

►M2

Decisione della Commissione del 18 aprile 1996

  L 113

25

7.5.1996

►M3

Decisione della Commissione del 10 giugno 1997

  L 164

44

21.6.1997

►M4

Decisione della Commissione del 18 marzo 1998

  L 82

50

19.3.1998

►M5

Decisione della Commissione del 19 ottobre 1999

  L 289

1

11.11.1999

►M6

Decisione della Commissione del 4 aprile 2000

  L 98

37

19.4.2000

►M7

Decisione della Commissione dell'11 aprile 2001

  L 102

73

12.4.2001

 M8

Decisione della Commissione del 22 luglio 2002

  L 196

60

25.7.2002

►M9

Decisione della Commissione del 3 aprile 2003

  L 87

12

4.4.2003

►M10

Decisione della Commissione del 30 marzo 2004

  L 94

63

31.3.2004


Modificato da:

 A1

Atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia

  C 241

21

29.8.1994

 

(adattado dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)

  L 001

1

..


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 066, 11.3.2003, pag. 51  (615/02)



NB: A partire dal 1o gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 1992

relativa alle modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) «Animo» e gli Stati membri

(92/486/CEE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 1 ), modificata da ultimo dalla direttiva 92/60/CEE ( 2 ), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

considerando che la Commissione ha adottato, il 19 luglio 1991, la decisione 91/398/CEE ( 3 ) relativa ad una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (Animo) e, il 2 luglio 1992, la decisione 92/373/CEE ( 4 ) recante designazione del centro di gestione (server) (Animo);

considerando che per garantire il funzionamento della rete informatizzata «Animo» occorre armonizzare le modalità di collaborazione tra il centro di gestione comune e i vari Stati membri;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

In conformità con le proprie norme nazionali, ogni Stato membro designa una autorità incaricata di assicurare il coordinamento tra le sue autorità interne.

L'autorità di coordinamento negozia un contratto con la società Eurokom per l'utilizzazione del centro di gestione comune. Il contratto sarà firmato in conformità con le norme nazionali.

Articolo 2

Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché i contratti di cui all'articolo 1:

▼M1

 entrino in vigore il 1o aprile 1993 ed abbiano validità triennale,    ad eccezione della Svezia, per la quale la data di entrata in vigore è quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e la data di scadenza del contratto è quella del 1o aprile 1996 e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data di entrata in vigore è di un anno posteriore a quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e la data di scadenza del contratto è quella del 1oaprile 1996, ◄  ◄

▼B

 contengano una clausola di revisione annuale,

 contengano una clausola di recesso con preavviso di 6 mesi,

 contengano l'impegno da parte della società Eurokom ad applicare tutte le prescrizioni tecniche riportate nell'allegato della decisione 91/638/CEE della Commissione ( 5 ), in base all'impostazione tecnica proposta da Eurokom. Gli eventuali servizi complementari della società Eurokom, compresi, per ogni Stato membro, quelli relativi all'attuazione del sistema in ogni Stato membro e quelli relativi alla gestione del progetto, formeranno oggetto di impegni distinti,

 si attengano alla tariffazione seguente:

 

a) 300 ECU/anno per unità locale riportata nell'elenco della decisione 92/175/CEE della Commissione ( 6 ),

b) spese di comunicazione differenziate in base alla presenza o meno di un centro di gestione nazionale e corrispondenti al prezzo più conveniente ottenuto da Eurokom presso il fornitore dei servizi di comunicazione,

▼M1

 comprendano una clausola relativa alla loro attualizzazione, alla protezione e alla disponibilità dei dati, alla responsabilità ed allo scadenzario dei pagamenti.

▼M2

Articolo 2 bis

1.  Le autorità di coordinamento di cui all'articolo 1 provvedono affinché i contratti di cui in detto articolo:

▼M3

 siano prorogati per un periodo di due anni,

▼M2

 prevedano che tale proroga possa essere eventualmente rinnovata per un altro anno.

2.  Ai fini del paragrafo 1 si applica la seguente tariffazione:

386 ECU per unità (unità centrale, unità locale, posto d'ispezione frontaliero) figurante nell'elenco previsto dalla decisione 96/295/CE ( 7 ).

▼M4

3.  Per il periodo compreso tra il 1o aprile 1998 e il 31 marzo 1999, le autorità di coordinamento di cui all'articolo 1 provvedono affinché i contratti di cui in detto articolo siano prorogati per un periodo di un anno.

Ai fini del presente paragrafo si applica la seguente tariffazione:

386 ECU per unità (unità centrale, unità locale, posto d'ispezione frontaliero) per un totale di unità Animo quale risulta dalla decisione 96/295/CE, modificata da ultimo dalla decisione 98/167/CE ( 8 ).

▼M5

4.  Per il periodo compreso tra il 1o aprile 1999 e il 31 marzo 2000, le autorità di coordinamento di cui all'articolo 1 provvedono affinché i contratti di cui in detto articolo siano prorogati per un periodo di un anno.

Ai fini del presente paragrafo si applica la seguente tariffazione:

386 EUR per unità (unità centrale, unità locale, posto d'ispezione frontaliero) per un totale di unità Animo quale risulta dalla decisione 96/295/CE, modificata da ultimo dalla decisione 98/167/CE ( 9 ).

▼M6

5.  Per il periodo compreso tra il 1o aprile 2000 e il 31 marzo 2001, le autorità di coordinamento di cui all'articolo 1 provvedono affinché i contratti di cui in detto articolo siano prorogati di un anno.

Ai fini del presente paragrafo si applica la seguente tariffazione:

386 EUR per unità (unità centrale, unità locale, posto d'ispezione frontaliero) per un totale di unità ANIMO quale risulta dalla decisione 2000/287/CE ( 10 ).

▼M7

6.  Per il periodo compreso tra il 1o aprile 2001 e il 31 marzo 2002, le autorità di coordinamento di cui all'articolo 1 provvedono affinché i contratti di cui in detto articolo siano prorogati di un anno.

Ai fini del presente paragrafo si applica la seguente tariffazione:

 386 EUR per unità (unità centrale, unità locale, posto d'ispezione frontaliero) per un totale di unità ANIMO quale risulta dalla decisione 2000/287/CE ( 11 ).

▼C1

7.   ►M9  Per il periodo compreso tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004, le autorità di coordinamento di cui all'articolo 1 provvedono affinché i contratti di cui in detto articolo siano prorogati di un anno. ◄

Ai fini del presente paragrafo si applica la seguente tariffazione:

 386 EUR per unità (unità centrale, unità locale, posto d'ispezione frontaliero) per un totale di unità ANIMO quale risulta dalla decisione 2002/459/CE ( 12 ).

▼M10

8.  Le autorità di coordinamento degli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui all'articolo 5 della decisione 2004/292/CE ( 13 ) provvedono affinché i contratti di cui all'articolo 1 della presente decisione siano prorogati per il periodo dal 1o aprile 2004 al 31 dicembre 2004, tranne quelli relativi ai posti di ispezione frontalieri elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 282/2004 per i quali è fissato il periodo dal 1o aprile 2004 al 30 aprile 2004.

Ai fini del presente paragrafo si applica la seguente tariffazione:

 290 euro per unità (unità centrale, unità locale, posto di ispezione frontaliero)

 32 euro per posto di ispezione frontaliero di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 282/2004.

▼B

Articolo 3

Gli Stati membri si impegnano ad avvalersi della clausola di recesso di cui all'articolo 2, terzo trattino, soltanto alla data che sarà fissata secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 3 della direttiva 90/425/CEE.

Articolo 4

L'onere totale annuale risultante dalle spese di partecipazione alla rete di cui all'articolo 2, quinto trattino, lettera a), che non potrà essere superiore a quello previsto per il primo anno, e la rispettiva suddivisione tra gli Stati membri saranno riesaminati anteriormente al ►M1  1o aprile 1994 ◄ . Pertanto, per ognuno dei due anni seguenti, il prezzo massimale del contratto per ogni Stato membro non sarà aumentato di più del dieci per cento del prezzo del primo anno.

Articolo 5

Nel caso in cui l'attuazione del sistema dovesse rivelare, in particolare, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, una situazione non conforme a quanto prefisso dalla presente decisione, la Commissione prenderà le misure necessarie secondo la procedura prevista all'articolo 42 della decisione 90/424/CEE del Consiglio ( 14 ).

▼M4

Articolo 5 bis

La presente decisione sarà riesaminata prima:

 del 1o ottobre 1998 per tenere conto della questione dei collegamenti diretti tra i servizi nazionali,

 del 31 gennaio 1999 per tenere conto dell'evoluzione della situazione per quanto riguarda lo sviluppo dell'architettura della rete Animo.

▼B

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.



( 1 ) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

( 2 ) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 75.

( 3 ) GU n. L 221 del 9. 8. 1991, pag. 30.

( 4 ) GU n. L 195 del 14. 7. 1992, pag. 31.

( 5 ) GU n. L 343 del 13. 12. 1991, pag. 48.

( 6 ) GU n. L 80 del 25. 3. 1992, pag. 1.

( 7 ) GU n. L 113 del 7. 5. 1996, pag. 1.

( 8 ) GU L 62 del 3. 3. 1998, pag. 33.

( 9 ) GU L 62 del 3.3.1998, pag. 33.

( 10 ) GU L 98 del 19.4.2000, pag. 12.

( 11 ) GU L 98 del 19.4.2000, pag. 12.

( 12 ) GU L 159 del 17.6.2002, pag. 27.

( 13 ) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63.

( 14 ) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

Top