Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2025C0121

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 121/25/COL, del 9 luglio 2025, che modifica le norme sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo il nuovo Quadro di riferimento per le misure di aiuto di Stato a sostegno del patto per l'industria pulita (Disciplina degli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita) [2025/2525]

PUB/2025/825

GU L, 2025/2525, 11.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2525/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2525/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/2525

11.12.2025

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA n. 121/25/COL

del 9 luglio 2025

che modifica le norme sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo il nuovo Quadro di riferimento per le misure di aiuto di Stato a sostegno del patto per l'industria pulita (Disciplina degli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita) [2025/2525]

L'Autorità di vigilanza EFTA («L'Autorità»),

VISTI:

l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (di seguito, «l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l'articolo 24 e l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

il protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte («il protocollo 3»), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, della parte I,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

A norma dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità rende esecutive le disposizioni dell'accordo SEE concernenti gli aiuti di Stato.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità emette avvisi od orientamenti nei settori definiti dell'accordo SEE, quando tale accordo o l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte esplicitamente lo prevedano ovvero quando l'Autorità lo ritenga necessario.

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della parte I del protocollo 3, l'Autorità procede all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti negli Stati EFTA (1) e propone le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento dell'accordo SEE.

Il 25 giugno 2025 la Commissione europea («la Commissione») ha adottato la disciplina degli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita (2).

Le condizioni di compatibilità delineate nella disciplina degli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita sono basate sulle prassi e sulle esperienze pertinenti raccolte dalla Commissione, compresa l'applicazione del quadro temporaneo di crisi e transizione (3), un quadro temporaneo sostituito dalla predetta disciplina.

La disciplina degli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita è rilevante anche ai fini dello Spazio economico europeo.

È opportuno garantire l'applicazione uniforme, in tutto lo Spazio economico europeo, delle norme SEE in materia di aiuti di Stato conformemente all'obiettivo di omogeneità di cui all'articolo 1 dell'accordo SEE.

Ai sensi della rubrica «IN GENERALE», punto II, a pagina 11 dell'allegato XV dell'accordo SEE, l'Autorità è tenuta a adottare, previa consultazione con la Commissione, atti corrispondenti a quelli adottati dalla Commissione.

La disciplina degli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita può fare riferimento ad alcuni strumenti politici dell'Unione europea e ad alcuni atti giuridici dell'Unione europea che non sono stati integrati nell'accordo SEE. Al fine di garantire un'applicazione uniforme delle disposizioni in materia di aiuti di Stato e condizioni eque di concorrenza in tutto il SEE, l'Autorità applicherà, in linea generale, gli stessi punti di riferimento della Commissione nel valutare la compatibilità degli aiuti con il funzionamento dell'accordo SEE,

PREVIA consultazione della Commissione,

PREVIA consultazione degli Stati EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Le norme sostanziali in materia di aiuti di Stato sono modificate introducendo la disciplina degli aiuti di Stato nell'ambito del patto destinata a promuovere l'industria pulita. La disciplina degli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita è allegata alla presente decisione e ne costituisce parte integrante.

2.   L'Autorità applica la disciplina degli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita a tutte le misure notificate a decorrere dal 9 luglio 2025 nonché alle misure notificate prima di tale data, anche nell'ambito del quadro temporaneo di crisi e transizione. L'Autorità applicherà la disciplina degli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita fino al 31 dicembre 2030.

3.   A norma degli orientamenti sulle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegali (4), l'Autorità applicherà la disciplina degli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita agli aiuti non notificati concessi il 9 luglio 2025 o successivamente, mentre applicherà le norme vigenti al momento della concessione degli aiuti in tutti gli altri casi.

Articolo 2

L'Autorità applica la disciplina degli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita con gli adattamenti applicabili, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quanto segue:

a)

laddove figura un riferimento a «Stato membro» o «Stati membri», l'Autorità intende «Stato EFTA» o «Stati EFTA», oppure, se del caso, «Stato SEE» o «Stati SEE»;

b)

laddove figura un riferimento a «Commissione europea», l'Autorità intende, se del caso, «Autorità di vigilanza EFTA»;

c)

laddove figura un riferimento a «il trattato» o «TFUE», l'Autorità intende «l'accordo SEE»;

d)

laddove figura un riferimento a «norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato», l'Autorità intende «norme del SEE in materia di aiuti di Stato»;

e)

laddove figura un riferimento all'articolo 107 del TFUE o a sezioni di detto articolo, l'Autorità intende un riferimento all'articolo 61 dell'accordo SEE e alle sezioni corrispondenti di detto articolo;

f)

il riferimento all'articolo 108 TFUE o a sue partizioni è inteso fatto all'articolo 1 del protocollo 3, parte I, e alle sue corrispondenti partizioni;

g)

laddove figura un riferimento al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (5), l'Autorità di vigilanza EFTA intende un riferimento alla decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 195/04/COL;

h)

laddove figura un riferimento all'espressione «(in)compatibile con il mercato interno», l'Autorità di vigilanza EFTA intende «(in)compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE»;

i)

laddove figura un riferimento all'espressione «all'interno (o all'esterno) dell'Unione», l'Autorità di vigilanza EFTA intende «all'interno (o all'esterno) del SEE»;

j)

laddove figura un riferimento a «diritto dell'Unione» o «diritto dell'UE», l'Autorità intende «accordo SEE»;

k)

il riferimento a «norme dell'Unione» è inteso fatto a «norme del SEE»;

l)

laddove figura un riferimento a comunicazioni, avvisi od orientamenti della Commissione, l'Autorità di vigilanza EFTA intende un riferimento ai corrispondenti orientamenti dell'Autorità di vigilanza EFTA.

Il testo in lingua inglese della presente decisione è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2025.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Arne RØKSUND

Presidente

Membro del Collegio responsabile

Stefan BARRIGA

Membro del Collegio

Árni Páll ÁRNASON

Membro del Collegio

Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS

Controfirmataria in qualità di direttrice

Affari giuridici e amministrativi


(1)  L'articolo 1, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte stabilisce che con il termine «Stati EFTA» si intendono la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia e, alle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo che modifica l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, il Principato del Liechtenstein.

(2)  C(2025) 7600 final, non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(3)  Comunicazione della Commissione - Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (GU C 101 del 17.3.2023, pag. 3), modificata dalle comunicazioni della Commissione C(2023)8045 (GU C, C/2023/1188, 21.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1188/oj) e C(2024)3113 (GU C, C/2024/3113, 2.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3113/oj). Tale quadro temporaneo di crisi e transizione ha sostituito il quadro temporaneo di crisi adottato il 28 ottobre 2022 (GU C 426 del 9.11.2022, pag. 1) («quadro temporaneo di crisi»), che aveva già sostituito il precedente quadro temporaneo di crisi adottato il 23 marzo 2022 (GU C 131I del 24.3.2022, pag. 1), modificato il 20 luglio 2022 (GU C 280 del 21.7.2022, pag. 1). La Commissione ha ritirato il quadro temporaneo di crisi con effetto a decorrere dal 9 marzo 2023.

(4)   GU L 73 del 19.3.2009, pag. 23.

(5)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).


ALLEGATO

Comunicazione della Commissione europea C(2025) 7600 final, Quadro di riferimento per le misure di aiuto di Stato a sostegno del patto per l'industria pulita e relativi allegati I, II e III (documento n. 1547161)


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2525/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


Top