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Document E2017C0115

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 115/17/COL, del 12 luglio 2017, relativa alla conformità del tasso unitario della Norvegia per il 2017 a norma dell'articolo 17 dell'atto di cui al punto 66wm dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea] [2017/1513]

GU L 224 del 31.8.2017, pp. 122–123 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1513/oj

31.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 224/122


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 115/17/COL

del 12 luglio 2017

relativa alla conformità del tasso unitario della Norvegia per il 2017 a norma dell'articolo 17 dell'atto di cui al punto 66wm dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea] [2017/1513]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'atto di cui al punto 66u dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (regolamento sulla fornitura di servizi) (1)], in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, e l'atto di cui al punto 66wm dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (2)] [«regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013»], in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), entrambi adattati all'accordo SEE dal relativo protocollo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. Il sistema di tariffazione comune costituisce un elemento fondamentale per conseguire gli obiettivi del sistema di prestazioni istituito dall'articolo 11 dell'atto di cui al punto 66 t dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (il regolamento quadro) (3)] e dell'atto di cui al punto 66xf dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (4)] [«regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013»].

(2)

L'atto di cui al punto 66xe dell'allegato XIII dell'accordo SEE (decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione, dell'11 marzo 2014, che stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo e le soglie di allarme per il secondo periodo di riferimento 2015-2019 (5)) stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, compreso un obiettivo di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea di rotta, espressi come costo unitario determinato per la prestazione di tali servizi, per il secondo periodo di riferimento che copre gli esercizi dal 2015 al 2019 compreso.

(3)

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, l'Autorità di vigilanza EFTA valuta i tassi unitari del 2017 per le zone tariffarie presentati dalla Norvegia a norma dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento. Tale valutazione riguarda la conformità dei tassi unitari ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

(4)

L'Autorità di vigilanza EFTA ha effettuato la valutazione dei tassi unitari con il sostegno dell'unità di valutazione delle prestazioni e dell'Ufficio centrale dei canoni di rotta di Eurocontrol, utilizzando i dati e le informazioni supplementari forniti dalla Norvegia, nonché la relazione dell'autorità nazionale di vigilanza relativa alla valutazione dei costi esenti dal dispositivo di ripartizione dei costi.

(5)

Sulla base di tale valutazione l'Autorità ha constatato, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, che il tasso unitario del 2017 per le zone tariffarie presentato dalla Norvegia è conforme ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

(6)

A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 391/2013, tale risultanza andrebbe comunicata alla Norvegia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il tasso unitario di rotta per il 2017 presentato dalla Norvegia, pari a 430,06 NOK, è conforme all'atto di cui al punto 66xf dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete] e all'atto di cui al punto 66wm dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea].

Articolo 2

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2017

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Sven Erik SVEDMAN

Presidente

Helga JÓNSDÓTTIR

Membro del Collegio


(1)   GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

(2)   GU L 128 del 9.5.2013, pag. 31.

(3)   GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(4)   GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1.

(5)   GU L 71 del 12.3.2014, pag. 20.


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