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Document E2015C0507(01)

Avviso a norma dell’articolo 2 della decisione 2005/15/CE — Richiesta di applicabilità dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE — Servizi logistici nel settore postale (Norvegia)

GU C 150 del 7.5.2015, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 150/4


Avviso a norma dell’articolo 2 della decisione 2005/15/CE (1)

Richiesta di applicabilità dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE

Servizi logistici nel settore postale (Norvegia)

(2015/C 150/04)

Il 23 marzo 2015 l’Autorità di vigilanza EFTA ha ricevuto una domanda ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, nonché degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (2). Il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della domanda è il 24 marzo 2015.

La domanda, presentata da Posten Norge AS, riguarda l’erogazione di diversi servizi logistici nel settore postale. L’articolo 30 di cui sopra prevede che la direttiva 2004/17/CE non sia applicabile ove l’attività interessata è direttamente esposta alla concorrenza sui mercati il cui accesso non sia limitato. La valutazione di tali condizioni è fatta esclusivamente ai fini della direttiva 2004/17/CE e lascia impregiudicata l’applicazione delle regole di concorrenza.

L’Autorità di vigilanza EFTA ha a disposizione tre mesi di tempo, a decorrere dal 24 marzo, per prendere una decisione in merito alla domanda. Il termine scade quindi il 24 giugno 2015.

Nei casi debitamente giustificati, detto termine può essere prorogato per un massimo di tre mesi, in particolare se le informazioni fornite nella domanda o nei documenti a essa allegati sono incomplete o inesatte o se i fatti riportati hanno subito modifiche sostanziali. Una tale proroga formerà oggetto di pubblicazione. A norma dell’articolo 30, paragrafo 6, secondo comma, nuove domande relative all’erogazione di servizi logistici nel settore postale pervenute prima della scadenza del termine previsto per la presente domanda non sono considerate nuove procedure e devono essere esaminate nel quadro della presente domanda.


(1)  Decisione 2005/15/CE della Commissione, del 7 gennaio 2005, relativa alle modalità d’applicazione della procedura di cui all’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 7 del 11.1.2005, pag. 7).

(2)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.


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