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Document E2011C0630(01)

Sintesi della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 322/10/COL, del 14 luglio 2010 , relativa a un procedimento a norma dell'articolo 54 dell'accordo SEE contro Posten Norge AS (Causa n. 34250 Posten Norge/Privpak)

GU C 190 del 30.6.2011, p. 18–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

30.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 190/18


SINTESI DELLA DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 322/10/COL

del 14 luglio 2010

relativa a un procedimento a norma dell'articolo 54 dell'accordo SEE contro Posten Norge AS

(Causa n. 34250 Posten Norge/Privpak)

(I testi in lingua inglese e norvegese sono i soli facenti fede)

2011/C 190/05

Il 14 luglio 2010, l'Autorità di vigilanza EFTA (in appresso «l'Autorità») ha adottato una decisione in merito a un procedimento a norma dell'articolo 54 dell'accordo SEE. Conformemente al disposto dell'articolo 30, capitolo II, del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la corte, l'Autorità pubblica qui di seguito i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali. Una versione non riservata del testo integrale della decisione è disponibile nelle lingue facenti fede del caso sul sito web dell’Autorità, al seguente indirizzo:

http://www.eftasurv.int/competition/competition-cases/

SINTESI DELL’INFRAZIONE

1.   Introduzione

(1)

Destinataria della presente decisione è Posten Norge AS, impresa che gestisce il servizio postale nazionale in Norvegia. Nel 2006, il gruppo Posten Norge ha realizzato un fatturato mondiale pari a 23 668 milioni di corone norvegesi (NOK), di cui circa il 17,5 % al di fuori della Norvegia. Lo Stato norvegese è l'unico proprietario di Posten Norge.

(2)

Il denunciante è Schenker Privpak AB (in appresso «Privpak»), società costituitasi in Svezia nel 1992. Privpak consegna pacchi ai clienti di aziende di vendita a distanza in Norvegia, Svezia e Finlandia. Schenker Privpak AB fa parte del gruppo di imprese DB Schenker, il quale si occupa di tutte le attività logistiche e di trasporto di Deutsche Bahn AG, a sua volta di proprietà al 100 % dello Stato tedesco. In Norvegia, Privpak opera attraverso Schenker Privpak AS, società a responsabilità limitata di diritto norvegese.

2.   Procedimento

(3)

Il 24 giugno 2002, l'Autorità ha ricevuto una denuncia da parte di Privpak, la quale ha trasmesso ulteriori informazioni con lettere del 9 dicembre 2002, 14 gennaio 2003, 15 agosto 2003 e 5 marzo 2004. Posten Norge ha risposto alle richieste di informazioni il 16 e il 23 giugno 2003. Dal 21 al 24 giugno 2004 sono stati effettuati accertamenti presso la sede di Posten Norge a Oslo. A seguito di numerose richieste di informazioni rivolte a Privpak, Posten Norge e terzi, il 17 dicembre 2008 l'Autorità ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti di Posten Norge; quest'ultima ha risposto alla comunicazione degli addebiti il 3 aprile 2009. Il 16 giugno 2009 si è tenuta un'audizione.

3.   Il comportamento di Posten Norge

(4)

Nel 1999, Posten Norge ha considerato che la sua rete di distribuzione non era in grado di rispondere in modo adeguato alla domanda del mercato in termini di accessibilità e servizi, e che negli ultimi anni il profitto era diminuito drasticamente mentre i costi di gestione della rete erano aumentati oltremisura. Posten Norge ha deciso quindi di riorganizzare la propria rete di distribuzione riducendo il numero degli uffici postali a 300-450 e aprendo almeno 1 100 punti «Post-in-Shop». In tal modo, aumentando il numero complessivo dei punti di consegna di almeno 200 unità, Posten Norge avrebbe ampliato l'accessibilità dei propri servizi postali e finanziari, incrementando al contempo i profitti grazie a un taglio dei costi d'esercizio.

(5)

Post-in-Shop è un concetto sviluppato e detenuto da Posten Norge, il cui scopo è fornire una serie di servizi postali e finanziari presso punti vendita al dettaglio quali supermercati, negozi di alimentari, edicole e stazioni di servizio. Per rispondere ai requisiti della licenza d'esercizio, Posten Norge è tenuta a fare in modo che ogni punto Post-in-Shop fornisca almeno i servizi postali e bancari di base, cui possono essere aggiunti prodotti e servizi supplementari, a seconda della clientela specifica. Posten Norge è il principale responsabile del controllo giornaliero dei Post-in-Shop e ha il diritto di verificare tutti gli aspetti legati alla gestione del concetto stesso. Ogni Post-in-Shop è integrato in un punto vendita, di cui segue gli orari di apertura. I Post-in-Shop hanno un aspetto uniforme e si riconoscono dal logo di Posten Norge, conformemente alla strategia generale dell'impresa.

(6)

Nel 1999-2000, alla nascita del concetto di Post-in-Shop, Posten Norge aveva l'intenzione di concludere alleanze strategiche con le principali catene e gruppi di supermercati, edicole e stazioni di servizio, per la fornitura di servizi postali nei loro punti vendita. A tale proposito, all'inizio del 2000, Posten Norge ha negoziato lettere di intenti con i principali gruppi di vendita al dettaglio e le maggiori catene, riuscendo in seguito a concludere i seguenti accordi sul concetto di Post-in-Shop:

un accordo commerciale, nel settembre 2000, con NorgesGruppen/Shell, che ha fatto di quest'ultimo il partner privilegiato di Posten Norge. In cambio, a Posten Norge veniva concesso l'accesso esclusivo a tutti i punti vendita interni al gruppo (esclusiva a livello di gruppo),

un accordo quadro, nel gennaio 2001, con COOP, che garantisce a quest'ultima il secondo posto in ordine di priorità; e

un protocollo con ICA, nel gennaio 2001.

(7)

Nell'ambito degli ultimi due accordi, Posten Norge si era assicurata l'accesso esclusivo ai punti vendita dove veniva allestito un Post-in-Shop. Con ogni gruppo inoltre sono stati negoziati accordi operativi standard da concludere con i singoli punti vendita che ospitavano un Post-in-Shop.

(8)

Dall'inizio del 2004, Posten Norge ha condotto di propria iniziativa negoziati paralleli con NorgesGruppen, COOP e ICA con l'intento di concludere nuovi accordi quadro per i Post-in-Shop. Tali accordi avrebbero dovuto sostituire gli accordi vigenti, a decorrere dal 1o gennaio 2006. All'interno di Posten Norge è stato proposto di informare tutti i gruppi dell'intenzione di Posten Norge di i) concludere nuovi accordi quadro inerenti ai Post-in-Shop e di ii) adeguare le disposizioni relative al partner preferenziale, ma senza comunicare ai gruppi di dettaglianti se e, eventualmente, a chi, sarebbe stata concessa la priorità, fino alla fine dei negoziati. Posten Norge ha adottato la strategia proposta e, durante i negoziati, ha mantenuto aperta la questione dello status di partner privilegiato.

(9)

Nel 2006, tutte le clausole concernenti l'esclusiva e lo status di partner privilegiato sono state rimosse dagli accordi di Posten Norge.

4.   Articolo 54 dell'accordo SEE

4.1.   Il mercato rilevante

(10)

Nel periodo in questione, Posten Norge ha fornito servizi di inoltro pacchi B-to-C con consegne allo sportello e a domicilio; ha inoltre offerto servizi di consegna pacchi B-to-C all'estero.

(11)

La rete di Posten Norgen per la fornitura di servizi di inoltro pacchi B-to-C era costituita dai suoi uffici postali e dai punti Post-in-Shop. Se necessario, la rete poteva essere integrata con un servizio di fattorini, per la consegna nelle aree più rurali. Posten Norge era l'unico fornitore di servizi di inoltro pacchi B-to-C con una rete che copriva l'intero territorio norvegese.

4.1.1.   Il mercato del prodotto rilevante

(12)

Il caso riguarda la fornitura di servizi di inoltro pacchi B-to-C con consegna allo sportello. Il ritiro allo sportello è il metodo prevalente di consegna dei pacchi B-to-C a cui sono abituati gli utenti norvegesi. Posten Norge è il fornitore principale di servizi di inoltro pacchi B-to-C; la consegna a domicilio rappresenta solo una minima parte del volume totale delle consegne B-to-C. Non vi sono elementi a prova del fatto che le imprese di vendita a distanza considerassero i servizi di consegna a domicilio un'alternativa ai servizi B-to-C di Posten Norge con consegna allo sportello. La consegna a domicilio di pacchi B-to-C richiede un'infrastruttura di trasporto tale da permettere il recapito dei pacchi al domicilio di ciascun destinatario. I servizi di consegna a domicilio e i servizi di consegna allo sportello avrebbero potuto essere considerati sostituibili o intercambiabili soltanto se fosse stato possibile passare, in un breve periodo di tempo, dal metodo di consegna allo sportello a quello a domicilio per una quantità considerevole di pacchi. Le prove a disposizione dimostrano che nel periodo in questione questa possibilità non era realistica. I servizi di consegna pacchi B-to-C a domicilio non sono stati pertanto inclusi nel mercato del prodotto rilevante.

(13)

Si avvalgono dei servizi di inoltro pacchi B-to-B le imprese che devono far recapitare pacchi presso altre imprese, durante l'orario lavorativo. Il tempo è un fattore essenziale per questi clienti, che sono pertanto disposti a pagare prezzi sensibilmente più alti per tali servizi. A causa della differenza di prezzo tra i due tipi di servizio, dovuta probabilmente alla differenza dei costi di fornitura, non sarebbe conveniente, per le imprese che vendono a distanza, sostituire i servizi di inoltro pacchi B-to-C con consegna allo sportello con servizi di inoltro pacchi B-to-B. Quest'ultimo tipo di consegna non ha pertanto esercitato una pressione concorrenziale sulla prestazione di servizi di inoltro pacchi B-to-C. Inoltre, per le imprese che effettuano vendite a distanza non era fattibile passare ai servizi di inoltro pacchi B-to-B, dal momento che i fornitori di questi servizi esigono in genere che il destinatario sia un'entità commerciale e non un privato.

(14)

All'Autorità non risulta che nessun fornitore abbia proposto di realizzare, in misura significativa, servizi di inoltro pacchi B-to-C con consegna sul luogo di lavoro dei consumatori, durante il periodo in questione. Differenze in termini di caratteristiche, prezzo e uso finale hanno fatto sì che, per le imprese che effettuano vendite a distanza, la consegna di pacchi C-to-C non sostituisse i servizi di inoltro pacchi B-to-C con consegna allo sportello.

(15)

L'Autorità ha concluso che, durante il periodo in questione, il mercato dei servizi di inoltro pacchi B-to-C con consegna allo sportello era distinto da quello dei servizi di inoltro pacchi B-to-C con consegna a domicilio o sul posto di lavoro e da quello dei servizi di inoltro pacchi B-to-B e C-to-C.

4.1.2.   Il mercato geografico rilevante

(16)

La portata geografica del mercato dei servizi di inoltro pacchi B-to-C con consegna allo sportello è limitata alla Norvegia.

4.2.   Posizione dominante

(17)

Dal loro lancio nel 1997, Posten Norge è stato il fornitore principale dei servizi di inoltro pacchi B-to-C con consegna allo sportello in Norvegia e ha incontrato una concorrenza alquanto limitata. Fino all'ingresso di Tollpost sul mercato, Privpak era l'unico concorrente di Posten Norge. Nessuna impresa che opera nel settore delle vendite a distanza ha indicato altri concorrenti che fornivano servizi di inoltro pacchi B-to-C con consegna allo sportello prima dell'autunno del 2006. Tollpost ha deciso di entrare nel mercato nell'autunno 2005 ma è divenuto operativo solo nell'autunno 2006 e su scala molto ridotta.

(18)

La quota di mercato di Posten Norge è rimasta superiore o vicina al 98 % durante tutto il periodo in questione. Importanti ostacoli all'ingresso e all'espansione hanno caratterizzato il mercato rilevante durante il periodo interessato. L'eventualità di un nuovo ingresso durante quel periodo non ha condizionato in modo significativo il comportamento di mercato di Posten Norge. In mancanza di fornitori alternativi con quote di mercato stabili e rilevanti, qualsiasi minaccia, anche da parte dei clienti più importanti, di rivolgersi a un fornitore diverso da Posten Norge per soddisfare la totalità o una grossa percentuale del loro fabbisogno, non era credibile. Posten Norge è rimasto pertanto un partner commerciale obbligato durante tutto il periodo in questione.

(19)

L'Autorità ha concluso che, durante il periodo in questione, Posten Norge ha esercitato sul mercato rilevante una posizione dominante, ai sensi dell'articolo 54 dell'accordo SEE. Il mercato geografico rilevante in cui Posten Norge ha detenuto tale posizione dominante costituiva una «parte sostanziale» del territorio del SEE.

4.3.   Abuso

4.3.1.   Valutazione del comportamento di Posten Norge

(20)

L’articolo 54 dell'accordo SEE vieta, in quanto incompatibile con il funzionamento dell'accordo SEE, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'ambito del territorio cui si applica l'accordo o di una sua parte sostanziale, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio fra le Parti contraenti.

(21)

Secondo una giurisprudenza consolidata, la nozione di sfruttamento abusivo è:

«una nozione oggettiva che riguarda il comportamento dell'impresa in posizione dominante atto a influire sulla struttura di un mercato in cui, proprio per il fatto che vi opera detta impresa, il grado di concorrenza è già sminuito e che ha come effetto di ostacolare, ricorrendo a mezzi diversi da quelli su cui si impernia la concorrenza normale tra prodotti o servizi, fondata sulle prestazioni degli operatori economici, la conservazione del grado di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo di detta concorrenza».

 (1).

(22)

Gli effetti cui si riferisce la giurisprudenza citata al punto precedente non sono necessariamente legati agli effetti concreti o reali del comportamento abusivo denunciato. Ai fini dell’accertamento di una violazione dell'articolo 54 dell'accordo SEE, è sufficiente dimostrare che il comportamento abusivo dell'impresa in posizione dominante tende a limitare la concorrenza o, in altre parole, che il comportamento può o potrebbe produrre un simile effetto. La capacità di limitare la concorrenza può ugualmente essere indiretta, ammesso che sia sufficientemente dimostrato che la pratica in questione è effettivamente responsabile di limitare la concorrenza.

(23)

La decisione sancisce che Posten Norge ha abusato della sua posizione dominante, stabilendo, nei suoi accordi contrattuali con i gruppi di dettaglianti, una condizione di esclusiva di gruppo e di punto vendita, e attraverso la strategia perseguita quando ha rinegoziato i suoi accordi dal 2004 in poi.

(24)

L'esclusiva di gruppo ha impedito ai concorrenti di Posten Norge di avere accesso a NorgesGruppen/Shell, che comprende il principale gruppo di vendita al dettaglio di beni di consumo correnti, la più importante catena di edicole e la principale catena di stazioni di servizio in Norvegia. L'esclusiva di gruppo e di punto vendita ha legato a Posten Norge un gran numero di punti vendita delle principali catene di supermercati, edicole e stazioni di servizio in Norvegia.

(25)

Nel 2001, dopo la conclusione dei loro accordi con Posten Norge, e nel corso del 2002, quando sono stati aperti molti Post-in-Shop, COOP e ICA erano entrambi interessati ad aggiudicarsi quanti più Post-in-Shop possibile. Il fatto che Posten Norge esigesse l'esclusiva di punto vendita escludeva automaticamente la possibilità che un Post-in-Shop potesse essere aperto in un punto vendita COOP o ICA in cui fosse già presente un fornitore concorrente di servizi di inoltro pacchi B-to-C. In altre parole, ogni punto vendita usato da un concorrente di Posten Norge sarebbe stato escluso dal progetto Post-in-Shop. Accettare di lanciare un concetto di servizio concorrente, che avrebbe portato alla creazione di diverse centinaia di punti vendita «concorrenti» all'interno delle rispettive reti di vendita, avrebbe ridotto drasticamente le probabilità per COOP e ICA di vedersi accordare nuovi punti Post-in-Shop.

(26)

Rinegoziando gli accordi, Posten Norge ha mantenuto aperta la questione dello status di partner privilegiato, facendo pertanto credere a COOP e ICA di poter ottenere tale status, o perlomeno di poter migliorare la loro situazione a partire dal 2006. Ciò ha chiaramente dissuaso COOP e ICA dal concludere accordi di servizi di inoltro pacchi B-to-C con fornitori alternativi. Questa situazione si è protratta almeno per tutta la durata dei negoziati e fino a quando i rapporti contrattuali con COOP e ICA non sono stati definiti.

(27)

Sulla base delle prove disponibili, l'Autorità ha concluso che il quarto grande gruppo di vendita al dettaglio, Reitangruppen, e le altre principali catene di stazioni di servizio non erano disposti a introdurre nelle loro catene concetti di consegna pacchi operati da fornitori di servizi di inoltro pacchi B-to-C, perché convinti di non avere spazio sufficiente nei loro punti vendita per fornire questo genere di servizi, che un concetto di consegna pacchi non avrebbe apportato adeguate opportunità commerciali, oppure perché reticenti nei confronti di progetti che avrebbero potuto rappresentare costi aggiuntivi e/o distogliere l'attenzione dalla strategia principale della catena. I concorrenti di Posten Norge non hanno pertanto avuto accesso alla maggior parte delle altre grandi catene di supermercati, edicole e stazioni di servizio durante il periodo in questione.

(28)

Sulla base di quanto precede, l'Autorità considera che il comportamento di Posten Norge ha reso estremamente più difficile l'accesso di nuovi concorrenti ai canali di distribuzione norvegesi più ricercati. Il comportamento di Posten Norge ha pertanto creato barriere strategiche all'ingresso nel mercato rilevante per la prestazione di servizi di inoltro pacchi B-to-C con consegna allo sportello. Di conseguenza, la limitazione dell'accesso alle principali catene di supermercati, edicole e stazioni di servizio causata dal comportamento di Posten Norge ha ridotto la capacità e/o gli incentivi dei concorrenti di Posten Norge di competere sul mercato per la fornitura di servizi di inoltro pacchi B-to-C con consegna allo sportello.

(29)

L'Autorità considera inoltre che il comportamento di Posten Norge ha dato luogo a reali effetti anticoncorrenziali a scapito dei consumatori. Sulla base delle prove disponibili, si ritiene che, se Posten Norge non avesse tenuto tale comportamento, i suoi concorrenti avrebbero avuto accesso alle principali catene di supermercati ed edicole, il che avrebbe agevolato il loro ingresso e la loro espansione sul mercato rilevante, con conseguente maggiore pressione concorrenziale su Posten Norge e limitazione del suo potere di mercato a beneficio delle imprese attive nel settore delle vendite a distanza e, da ultimo, dei consumatori.

4.3.2.   Giustificazione oggettiva

(30)

Il comportamento volto all'esclusione dei concorrenti può esulare dal divieto di cui all'articolo 54 dell'accordo SEE, qualora l'impresa che detiene la posizione dominante dimostri che il suo comportamento sia obiettivamente necessario o che produca efficienze che compensano eventuali effetti negativi sulla concorrenza (2). Spetta all'impresa dominante dimostrare tale necessità oggettiva o tali efficienze (3).

(31)

Posten Norge ha sostenuto che la condizione di esclusiva a livello di gruppo era necessaria per ottenere incrementi di efficienza facilitando la rapida attuazione della rete Post-in-Shop, per garantire che nessun punto vendita necessario al sistema Post-in-Shop fosse accaparrato dai concorrenti, per evitare il rischio che NorgesGruppen/Shell non contribuisse sufficientemente al lancio del concetto Post-in-Shop e per assicurarsi spazio sufficiente per le proprie attività all'interno dei punti vendita. Dopo una valutazione dettagliata, l'Autorità ha concluso che nessuna delle giustificazioni avanzate da Posten Norge dimostra la necessità della condizione di esclusiva di gruppo per i servizi di distribuzione pacchi. Inoltre, anche considerando che l'esclusiva a livello di gruppo possa generare determinati incrementi di efficienza in tal senso, la sua portata e la sua durata sono state in ogni caso eccessive e sproporzionate.

(32)

Posten Norge ha inoltre affermato di aver versato, ogni anno, cospicue somme di denaro a NorgesGruppen/Shell, per coprire i costi sostenuti dal gruppo per il suo coinvolgimento nel concetto di Post-in-Shop e di non essere sicura che tali somme sarebbero state utilizzate a suo vantaggio senza l'esclusiva di gruppo, la quale era necessaria per impedire un eventuale parassitismo dei concorrenti sull'investimento. L'Autorità ritiene tuttavia che non sia stato provato nessun rischio significativo che i pagamenti effettuati da Posten Norge a NorgesGruppen/Shell sarebbero andati a beneficio dei distributori concorrenti di servizi di inoltro pacchi B-to-C e non ha riscontrato nessun rischio di riduzione degli investimenti.

(33)

Secondo Posten Norge la condizione di esclusiva del punto vendita era necessaria per tutelare le proprie strategie promozionali e i suoi investimenti nella formazione, per proteggere i suoi diritti di proprietà intellettuale, per salvaguardare l'identità e la reputazione del concetto Post-in-Shop, per garantire che ogni punto vendita Post-in-Shop fosse attento al concetto e alle esigenze di Posten Norge e, infine, per proteggere gli investimenti per gli sportelli e le attrezzature necessarie. Dopo un attento esame delle motivazioni e delle informazioni presentate da Posten Norge al riguardo, l'Autorità ritiene che non sia stata dimostrata l'esistenza di un rischio significativo di parassitismo per le attività promozionali di Posten Norge né per gli investimenti nella formazione, nella misura in cui i distributori concorrenti erano coinvolti. Neppure l'esclusiva del punto vendita, per quanto si applichi ai distributori di pacchi concorrenti, può essere considerata indispensabile per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale di Posten Norge o per la salvaguardia dell'identità e della reputazione della sua rete Post-in-Shop. L'Autorità considera inoltre limitata la necessità di imporre l'esclusiva del punto vendita, allo scopo di garantire che i punti Post-in-Shop si concentrino sul concetto di Posten Norge. In nessun caso, l'esclusiva del punto vendita può essere considerata indispensabile per l'intera durata degli accordi che Posten Norge ha concluso a livello di punti vendita.

(34)

In quanto alla sua strategia di rinegoziazione, Posten Norge ha dichiarato che i negoziati paralleli condotti con numerosi fornitori hanno potenziato la concorrenza, poiché questo era il metodo più efficiente per negoziare nuovi accordi. Posten Norge ha inoltre ribadito di non aver perseguito una strategia volta a escludere i concorrenti. L'Autorità ritiene invece che Posten Norge non abbia dimostrato che la sua strategia di rinegoziazione abbia prodotto incrementi di efficienza, che fosse necessaria e proporzionata per ottenere tali incrementi, né che i presunti incrementi superassero gli effetti anticoncorrenziali generati dalla strategia di rinegoziazione.

(35)

L'Autorità conclude pertanto che Posten Norge non ha dimostrato di aver tenuto un comportamento obiettivamente giustificabile.

4.3.3.   Conclusione sull'esistenza di un abuso di posizione dominante

(36)

L'Autorità conclude che il comportamento di Posten Norge, ovvero l'imposizione della condizione di esclusiva a livello di gruppo e di punto vendita nei suoi accordi con NorgesGruppen/Shell, l'imposizione della condizione di esclusiva del punto vendita nei suoi accordi con COOP e ICA, nonché la strategia adottata durante le rinegoziazioni degli accordi con NorgesGruppen/Shell, COOP e ICA a partire dal 2004, costituiscono un abuso ai sensi dell'articolo 54 dell'accordo SEE.

4.4.   Incidenza sul commercio

(37)

Il comportamento abusivo di Posten Norge è stato tale da incidere sul commercio tra le parti contraenti nella misura significativa prevista dall'articolo 54 del SEE.

4.5.   Durata

(38)

Il comportamento abusivo si è manifestato in un’infrazione unica e continuata ed è durato almeno per il periodo in cui NorgesGruppen è stato legato dall'esclusiva di gruppo ed è stato partner privilegiato di Posten Norge, ossia dal 20 settembre 2000 al 31 marzo 2006.

5.   Ammenda

5.1.   Importo di base

(39)

Come regola generale, l'importo di base dell'ammenda raggiunge, al massimo, il 30 % del valore delle vendite dei prodotti cui l'infrazione si riferisce, direttamente o indirettamente, nel mercato geografico rilevante all'interno del SEE. L'Autorità, di norma, considera le vendite effettuate dall'impresa durante l'intero ultimo esercizio sociale della partecipazione dell'impresa all'infrazione. Il fatturato di Posten Norge nel 2005 generato dalla distribuzione di pacchi B-to-C con consegna allo sportello ammonta a 674,16 milioni di NOK, pari a 84,17 milioni di EUR (4).

(40)

L’importo di base dell’ammenda è legato a una proporzione del valore delle vendite, determinata in funzione del grado di gravità dell’infrazione, moltiplicato per il numero di anni dell’infrazione.

(41)

Per decidere se la percentuale del valore delle vendite da applicare in un determinato caso debba situarsi all'estremità inferiore o superiore di tale gamma, l'Autorità esegue un'analisi caso per caso, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti. L'Autorità considera numerosi fattori, quali la natura dell'infrazione, la quota di mercato dell'impresa in questione e la portata geografica dell'infrazione.

(42)

La natura dell'infrazione in questione è legata a pratiche volte a escludere i concorrenti, che hanno inciso sulla struttura del mercato rilevante. Posten Norge ha detenuto un'ampia quota di mercato nel mercato rilevante, per tutta la durata dell'infrazione. L'abuso ha interessato tutto il territorio della Norvegia e ha pregiudicato, in contrasto con gli obiettivi dell'accordo SEE, il corretto funzionamento del mercato interno, poiché ha sollevato barriere all'ingresso effettivo di concorrenti sul mercato rilevante di distribuzione di pacchi in Norvegia, impedendo così la formazione di mercati transnazionali.

(43)

Alla luce delle circostanze di specie, l'importo iniziale dell'ammenda è stato fissato a 2 525 100 EUR. Tale importo è stato moltiplicato per 5,5, onde tener conto della durata dell'infrazione (cinque anni e mezzo). L’importo di base dell’ammenda è stato pertanto fissato a 13,89 milioni di EUR.

5.2.   Circostanze aggravanti e attenuanti

(44)

Il caso non presenta alcuna circostanza aggravante o attenuante.

5.3.   Altre circostanze

(45)

L'Autorità riconosce che, nella fattispecie, le procedure amministrative si sono protratte considerevolmente e, pertanto, tenuto conto di queste particolari circostanze, accorda una riduzione dell'importo di base dell'ammenda di 1 milione di EUR.

5.4.   Importo dell'ammenda

(46)

L’importo finale dell’ammenda è pertanto fissato a 12,89 milioni di EUR.

6.   Decisione

(47)

Posten Norge AS ha commesso un'infrazione unica e continuata dell'articolo 54 dell'accordo SEE, dal 20 settembre 2000 al 31 marzo 2006, nel mercato dei servizi di inoltro pacchi B-to-C con consegna allo sportello in Norvegia, perseguendo una strategia fondata sull'esclusiva con trattamento preferenziale al momento di istituire e mantenere la sua rete Post-in-Shop. L'infrazione è consistita nel:

concludere e mantenere in vigore accordi con NorgesGruppen/Shell e con singoli punti vendita all'interno di detto gruppo, imponendo la condizione di esclusiva a livello di gruppo e di punto vendita a favore di Posten Norge,

concludere e mantenere in vigore accordi con COOP e con singoli punti vendita al suo interno, imponendo la condizione di esclusiva a livello di punto vendita a favore di Posten Norge,

concludere e mantenere accordi con ICA e con singoli punti vendita al suo interno, imponendo la condizione di esclusiva a livello di punto vendita a favore di Posten Norge; infine

perseguire una strategia di negoziazione verosimilmente intesa a limitare la volontà di COOP e ICA di negoziare e concludere accordi con concorrenti di Posten Norge per la fornitura di servizi di inoltro pacchi B-to-C con consegna allo sportello.

(48)

Per l'infrazione di cui sopra, è stata inflitta a Posten Norge una multa di 12,89 milioni di EUR.

(49)

Nella misura in cui non l'abbia ancora fatto, Posten Norge è tenuta a porre fine all'infrazione e ad astenersi dall'assumere qualsiasi comportamento che possa avere oggetto o effetto identico o equivalente, fintantoché detiene una posizione dominante sul mercato rilevante.


(1)  Causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione, Racc. 1979, pag. 461, punto 91; causa 322/81 Michelin/Commissione, Racc. 1983, pag. 3461, punto 70; causa C-62/86, AKZO/Commissione, Racc. 1991, pag. I-3359, punto 69; causa T-228/97, Irish Sugar/Commissione, Racc. 1999, pag. II-2969, punto 111; causa T-219/99, British Airways/Commission, Racc. 2003, pag. II-5917, punto 241; causa T-271/03, Deutsche Bahn/Commissione, Racc. 2008, pag. II-477, punto 233.

(2)  Causa 27/76, United Brands/Commissione, Racc. 1978, pag. 207, punto 184; causa T-83/91, Tetra Pak/Commissione (Tetra Pak II), Racc. 1994, pag. II-755, punto 136; causa C-95/04, P British Airways/Commissione, Racc. 2007, pag. I-2331, punti 69 e 86.

(3)  Cfr. articolo 2, capitolo II, del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte.

(4)  Il tasso di cambio medio per il 2005 era di 8,0092, secondo i tassi di cambio di riferimento storici in euro della Banca centrale europea.


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