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Document E2008C0191

    Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 191/08/COL, del 17 marzo 2008 , sul personale non retribuito attivo nel settore della ricerca e sviluppo (Norvegia)

    GU L 332 del 17.12.2009, p. 23–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/191(2)/oj

    17.12.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 332/23


    DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

    n. 191/08/COL

    del 17 marzo 2008

    sul personale non retribuito attivo nel settore della ricerca e sviluppo (Norvegia)

    L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (1),

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (2), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

    visto l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (3), in particolare l’articolo 24,

    visti l’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della parte I e l’articolo 4, paragrafo 4, l’articolo 6 e l’articolo 7, paragrafo 4, della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte,

    vista la guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità (4) sull’applicazione e sull’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE, in particolare la sezione sugli aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione,

    vista la decisione n. 59/06/COL dell’Autorità, dell’8 marzo 2006, di avviare il procedimento di indagine formale previsto dall’articolo 1, paragrafo 2, della parte I e dall’articolo 6 della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte,

    dopo avere invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a detta disposizione (5),

    considerando quanto segue:

    I.   FATTI

    1.   PROCEDIMENTO

    Con lettera del 14 ottobre 2005 della Missione norvegese presso l’Unione europea, recante una lettera del ministero norvegese per il Commercio e l’Industria del 5 ottobre 2005, entrambe ricevute e registrate dall’Autorità il 17 ottobre 2005 (doc. n. 346675), le autorità norvegesi hanno notificato, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, una proposta di un nuovo regime di aiuti di Stato a sostegno del personale non retribuito attivo nel settore della ricerca e sviluppo. Il regime proposto è denominato nel presente documento «regime del personale di R&D non retribuito».

    Con lettera dell’8 marzo 2006 (doc. n. 364666), e dopo vari scambi di corrispondenza (6), l’Autorità ha informato le autorità norvegesi della decisione di avviare, relativamente al regime del personale di R&D non retribuito, il procedimento di cui all’articolo 6 della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, e le ha invitate a presentare le loro osservazioni sulla decisione.

    Con lettera del 19 aprile 2006 della missione norvegese presso l’Unione europea, recante lettere del ministero della Pubblica amministrazione e della riforma e del ministero per il Commercio e l’industria, rispettivamente dell’11 e del 7 aprile 2006, le autorità norvegesi hanno presentato le loro osservazioni. La lettera è stata ricevuta e registrata dall’Autorità il 20 aprile 2006 (doc. n. 370829).

    La decisione n. 59/06/COL di avviare il procedimento d’indagine formale è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul relativo supplemento SEE (7). L’Autorità ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni. L’Autorità non ha ricevuto alcuna osservazione dalle parti interessate.

    Infine, in una lettera inviata per via elettronica il 15 febbraio 2008 dal ministero della Pubblica amministrazione e della riforma (doc. n. 465311), le autorità norvegesi hanno consolidato le informazioni trasmesse in seguito a un contatto informale sia telefonico che per e-mail nel corso del 2007 e del gennaio 2008.

    2.   DESCRIZIONE DELLA MISURA PROPOSTA

    2.1.   OBIETTIVO, BASE GIURIDICA E FUNZIONAMENTO DEL REGIME DEL PERSONALE DI R&D NON RETRIBUITO

    Dai lavori legislativi preparatori risulta che l’obiettivo generale del regime del personale di R&D non retribuito è quello di stimolare un aumento degli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo, in particolare da parte delle piccole imprese, come società di imprenditori e imprese unipersonali (8). Più specificamente, l’obiettivo del nuovo regime è stimolare gli sforzi delle persone nelle imprese orientate verso la ricerca e sviluppo che, nella fase start-up, dipendono spesso da risorse lavorative che non possono retribuire. Le imprese orientate verso la ricerca e sviluppo sono ritenute dalle autorità norvegesi come importanti per la creazione di valori derivanti dalla ricerca così come per l’innovazione.

    A un livello più dettagliato, le autorità norvegesi hanno spiegato che l’introduzione del regime del personale di R&D non retribuito è stata motivata dal fatto che, nell’ambito dell’esistente «regime Skattefunn» (9), non è possibile sostenere il lavoro non retribuito legato alle attività di ricerca e sviluppo intraprese da società di imprenditori e imprese unipersonali, dato che il regime Skattefunn è un regime di deduzione fiscale (10). A tale proposito, le autorità hanno spiegato che, nell’ambito del regime Skattefunn, l’aiuto è concesso alle attività di ricerca e sviluppo nella forma di una deduzione fiscale (o credito fiscale), in virtù della quale un importo corrispondente a una percentuale dei costi ammissibili è dedotto dalle imposte dovute dall’impresa. Le autorità norvegesi hanno tuttavia ritenuto non conforme con la legislazione fiscale generale dedurre, dall’importo da versare sotto forma di imposta, un importo non basato su costi ammissibili reali ma piuttosto su lavoro non retribuito, cioè su «costi» che non sono stati sostenuti nel senso che non è stato versato alcun salario e non vi è alcuna traccia nella contabilità dell’impresa. Su questa base è stato ritenuto che il lavoro non retribuito non potesse essere considerato fra i costi ammissibili nell’ambito del regime Skattefunn.

    È in questo contesto che le autorità norvegesi hanno proposto di predisporre il regime del personale di R&D non retribuito, nell’ambito del quale il sostegno finanziario è accordato al lavoro non retribuito connesso ad attività di ricerca e sviluppo nella forma di sovvenzioni esenti da imposta. Le autorità norvegesi ritengono in questo modo il regime del personale di R&D non retribuito come una correzione o integrazione del regime Skattefunn esistente.

    Nella notifica, le autorità norvegesi hanno inoltre spiegato che numerose imprese hanno progetti approvati nel quadro del regime Skattefunn, per i quali tuttavia non hanno successivamente potuto beneficiare della deduzione fiscale (o hanno dovuto rimborsare un importo corrispondente alla deduzione già ottenuta) a causa del fatto che i progetti implicavano lavoro non retribuito. Le autorità norvegesi hanno quindi deciso di introdurre un regime di compensazione delle imprese per le perdite subite a livello dei progetti di ricerca e sviluppo negli anni 2002-2004 a causa del fatto che il lavoro non retribuito non poteva essere coperto dal regime Skattefunn (11). Nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale nei confronti del regime del personale di R&D non retribuito, l’Autorità ha ritenuto che gli aiuti concessi alle imprese nel quadro del regime di compensazione possono essere considerati come aiuti de minimis ai sensi del «regolamento de minimis» (12). Il regime di compensazione non è stato fatto rientrare nel procedimento di indagine formale.

    Nella proposta originaria di bilancio presentata dal Governo norvegese al Parlamento norvegese (13), seguita da una raccomandazione di una Commissione parlamentare al Parlamento (14), il Governo ha proposto di stanziare un totale di 70 milioni di NOK per il regime del personale di R&D non retribuito e per il regime di compensazione (15). Nell’attesa dell’approvazione da parte dell’Autorità non sono stati erogati fondi nel quadro del regime del personale di R&D non retribuito, ma le autorità norvegesi hanno spiegato che lo stanziamento annuale per il regime è previsto al massimo a circa 50 milioni di NOK (16).

    Parallelamente all’adozione del bilancio originario per il regime del personale di R&D non retribuito, il Parlamento norvegese ha adottato, il 17 giugno 2005 una proposta di modifica della legge norvegese sulla tassazione del patrimonio e del reddito, introducendo disposizioni sul trattamento fiscale e sui tetti in relazione al finanziamento nel quadro del regime del personale di R&D non retribuito (in appresso «legge fiscale sul regime del personale di R&D non retribuito») (17).

    Oltre ad adottare il bilancio e la legge fiscale sul regime del personale di R&D non retribuito, il ministero norvegese per il Commercio e l’industria ha emanato un progetto di orientamenti sull’attuazione del regime del personale di R&D non retribuito (in appresso «Orientamenti sul regime del personale di R&D non retribuito») (18). In base a detto progetto il «Norges forskningsråd» (il Consiglio norvegese per la ricerca) sarà l’organismo responsabile della gestione e dell’applicazione del regime.

    Gli Orientamenti sul regime del personale di R&D non retribuito prevedono che i progetti ammissibili debbano implicare attività di ricerca e sviluppo svolte da persone che non ricevano alcuna retribuzione o altra compensazione per il loro lavoro. Non sono contemplate le persone che ricevono pagamenti attraverso altre fonti pubbliche (19).

    Conformemente a detti Orientamenti sono ammissibili:

    i)

    i progetti che comportano la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire conoscenze e competenze nuove per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. I progetti comprendono la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini di tale ricerca, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui al punto ii) (20); e

    ii)

    i progetti che mirano a fornire nuove informazioni, conoscenze o esperienze ritenute utili per l’impresa in relazione allo sviluppo di prodotti, servizi o metodi di produzione nuovi o migliori. Sono inoltre ammissibili attività in cui i risultati della ricerca industriale sono tradotti in un piano, un progetto o un’idea per prodotti, servizi o processi produttivi nuovi e migliori, così come lo sviluppo di un primo prototipo o di un progetto pilota che non possono essere sfruttati commercialmente (21).

    Le autorità norvegesi hanno indicato che queste definizioni dei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili sono identiche a quelle dell’esistente regime Skattefunn. Di fatto, in pratica le autorità norvegesi si riferiscono ai progetti ammissibili nel quadro del regime del personale di R&D non retribuito come a progetti che soddisfano i «criteri Skattefunn» o che sono stati approvati nell’ambito del regime Skattefunn (22).

    Come indicato sopra, il regime del personale di R&D non retribuito sarà gestito e applicato dal Consiglio norvegese per la ricerca, che assolve anche le funzioni di segretariato e di organismo di gestione che valuta l’ammissibilità dei progetti nel quadro del regime Skattefunn (23). Le autorità norvegesi hanno spiegato che il fatto che le attività di ricerca e sviluppo ammissibili siano definite nello stesso modo nel regime Skattefunn e nel regime del personale di R&D non retribuito, e il fatto che l’organismo di gestione, che valuta l’ammissibilità dei progetti, sia lo stesso per entrambi i regimi, significa che, ai fini dell’applicazione, i due regimi sono strettamente coordinati. A tale riguardo l’intenzione è che i richiedenti, che presentano domanda di sovvenzione per attività di ricerca e sviluppo ammissibili, debbano compilare solo un modulo di domanda indicando se chiedono la sovvenzione per lavoro retribuito e/o non retribuito in relazione all’attività di ricerca e sviluppo rilevante (24). Inoltre, quando i richiedenti presentano domanda di sovvenzione anche a norma del regime Skattefunn, si terrà conto del sostegno da accordare nel quadro del regime del personale di R&D non retribuito, e l’aiuto complessivo sarà soggetto al limite massimo previsto dal regime Skattefunn (25). In effetti, secondo le autorità norvegesi, l’unica differenza fra i due regimi è il tipo di costi ammissibili (ossia lavoro retribuito/lavoro non retribuito) e la forma in cui è accordato il sostegno (ossia deduzione fiscale/sovvenzione esente da imposta).

    Le autorità norvegesi hanno inoltre affermato che, per poter essere considerati ammissibili nell’ambito del regime del personale di R&D non retribuito, i progetti non devono essere avviati prima della richiesta di sovvenzione (26).

    2.2.   BENEFICIARI

    Nella notifica, le autorità norvegesi hanno spiegato che il regime del personale di R&D non retribuito è aperto a tutti i contribuenti con obblighi fiscali in Norvegia, incluse tutte le imprese indipendentemente dalle dimensioni, dal settore e dalla regione (27). Possono beneficiare del regime anche le imprese che partecipano congiuntamente a un progetto di cooperazione (28).

    Le autorità norvegesi hanno indicato che il regime del personale di R&D non retribuito include imprese medie e grandi per mantenere condizioni analoghe a quelle del regime Skattefunn (che è aperto a tutte le imprese indipendentemente dalle dimensioni). A tale riguardo le autorità norvegesi hanno dichiarato che «anche per questo non vi è una discriminazione formale contro le grandi imprese nella definizione dei beneficiari del regime del personale di R&D non retribuito» (sottolineatura aggiunta) (29).

    Tuttavia, le autorità norvegesi hanno anche espresso chiaramente che, in pratica, il regime del personale di R&D non retribuito è destinato solo a società di imprenditori e imprese unipersonali: «Anche se il regime comprende imprese di tutte le dimensioni, la sua effettiva natura (sostegno per il lavoro non retribuito) implica che l’effetto di incentivazione sarà più significativo per le società di imprenditori e le imprese unipersonali» (30). Analogamente, le autorità hanno dichiarato che il regime del personale di R&D non retribuito «… è rivolto principalmente a imprese a base tecnologica recentemente istituite, che non sono in grado di pagare stipendi alle persone che svolgono attività di R&D», e che «dato che il regime del personale di R&D non retribuito darà sostegno al lavoro non retribuito svolto da personale di R&D che non riceve stipendi né altra compensazione per tale attività, esso non sarà rilevante per normali imprese medie e grandi» (31).

    In base a ciò le autorità norvegesi hanno affermato che «Le imprese con un fatturato annuo o con un totale di bilancio annuo corrispondente alla definizione dell’Autorità di media impresa in pratica non riceveranno alcun sostegno per il lavoro non retribuito» (32). Le autorità hanno aggiunto che «Le imprese più grosse generalmente si avvalgono di personale di R&D assunto e retribuito per effettuare le attività di R&D nell’ambito di un progetto Skattefunn» e «i costi di questi dipendenti saranno ammissibili per un rimborso fiscale nel quadro del regime Skattefunn, e queste imprese non avranno quindi né la necessità né le basi per chiedere una sovvenzione nell’ambito del regime del personale R&D non retribuito» (33).

    Infine, le autorità norvegesi hanno affermato che, poiché il limite massimo del sostegno a un progetto ammissibile è lo stesso — sia che il sostegno sia concesso solo nella forma di deduzione fiscale nell’ambito del regime Skattefunn, che con una combinazione di deduzione fiscale e sovvenzione nel quadro del regime del personale R&D non retribuito — le grandi imprese non sono spinte a chiedere sostegno nell’ambito dei due regimi.

    Di conseguenza, con lettera del 15 febbraio 2008 (doc. n. 465311), le autorità norvegesi hanno informato l’Autorità che «il regime è formalmente limitato alla definizione dell’Autorità di piccole e microimprese».

    2.3.   COSTI AMMISSIBILI E INTENSITÀ D’AIUTO

    Le autorità norvegesi hanno notificato che, ai sensi del regime del personale di R&D non retribuito, le spese ammissibili sono i costi del lavoro non retribuito in relazione a un progetto ammissibile (34). Per quanto riguarda la determinazione della tariffa oraria adeguata per il lavoro non retribuito, le autorità norvegesi hanno spiegato che, poiché le qualifiche formali di una persona non si riflettono sempre nella sua capacità di realizzare progetti di ricerca e sviluppo, è difficile individuare tariffe separate che corrispondano all’istruzione, esperienza e settore di lavoro rilevante. È stato così deciso di utilizzare una tariffa oraria comune per il calcolo del sostegno nel quadro del regime del personale di R&D non retribuito.

    La tariffa oraria proposta dalle autorità norvegesi è calcolata come l’1,6 ‰ del salario nominale annuo di un lavoratore nel settore dell’industria per il 2005 (348 300 NOK) (35): ciò porta ad una tariffa oraria di 557,28 NOK che per semplicità è stata arrotondata a 500 NOK. La tariffa oraria di 500 NOK può essere soggetta ad adeguamenti da parte del ministero per il Commercio e l’industria in base al generale andamento salariale.

    La metodologia di calcolo della tariffa oraria (come 1,6 ‰ del salario nominale annuo) è stata elaborata dal Consiglio norvegese per la ricerca. A tale riguardo le autorità norvegesi hanno spiegato che una tariffa oraria per un lavoro può essere facilmente stabilita facendo semplice riferimento al salario medio annuo (in base alle statistiche) e alle ore lavorative medie annue. Tuttavia, per semplificare la concessione del sostegno alle attività di ricerca e sviluppo il Consiglio norvegese per la ricerca ha voluto fare di più. Ha sviluppato così una metodologia secondo la quale la tariffa oraria include non solo i) i puri costi salariali, ma anche ii) «altri costi di funzionamento» calcolati per dipendente e che consistono nei: a) costi sociali legati al salario (come pensione, sicurezza sociale, ecc.); b) costi dell’uso delle attrezzature per dipendente (ad esempio uso di telefono, apparecchiature TI/informatiche, fotocopiatrici, ecc); c) costi generali di elettricità, riscaldamento, affitto degli uffici, mensa e personale di servizio e ricorso temporaneo a personale di supporto; e d) noleggio/acquisto di strumenti e forniture per ufficio.

    La tariffa oraria per il «lavoro non retribuito» comprende quindi non solo i puri costi salariali ma anche «altri costi di funzionamento» calcolati per dipendente (36).

    Per stabilire la metodologia, il Consiglio norvegese per la ricerca ha passato in rassegna la contabilità di una serie di imprese norvegesi, da cui è emerso che, in media, i costi annui di funzionamento sono 1,8 volte più alti dei costi salariali annui (inclusi i costi sociali) (37). Dopo aver corretto i costi salariali annui per il fatto che essi includevano i costi sociali (pari al 40 % del salario), i costi di funzionamento medi si sono rivelati 2,52 volte più alti dei puri costi salariali. Dividendo questa cifra per la media annua di ore lavorative (1 500) (38), i costi di funzionamento, calcolati su base oraria, sono risultati essere l’1,68 ‰ (arrotondato a 1,6 ‰) volte più alti rispetto ai puri costi salariali. Di conseguenza, secondo la metodologia applicata, il tasso orario per il lavoro non retribuito (comprendente sia i puri costi salariali che «gli altri costi di funzionamento») è calcolato come l’1,6 ‰ del salario annuo pertinente.

    Gli Orientamenti sul regime del personale di R&D non retribuito prevedono che i costi ammissibili per il lavoro non retribuito siano soggetti a un tetto fisso annuo di 2 milioni di NOK per impresa (39).

    Infine, per quanto riguarda le misure di controllo, il lavoro non retribuito e gli altri costi del progetto devono essere certificati da un contabile per ogni domanda di sovvenzione (40). Per quanto riguarda gli «altri costi di funzionamento», la prova che essi siano stati sostenuti avviene tramite le fatture. Quanto alle ore di lavoro non retribuito comunicate, le autorità norvegesi hanno spiegato che, poiché non vi è alcuna prova a riguardo, le imprese sono tenute a registrare la data, i compiti, il numero di ore effettuate e il nome della persona interessata. Nei progetti che coinvolgono più di una persona, i registri devono essere firmati sia dalla persona che ha svolto il lavoro non retribuito che dal responsabile del progetto. Inoltre, il numero di ore dichiarate può essere ridotto dal Consiglio norvegese per la ricerca se nel corso della procedura emerge che esso è inesatto.

    Gli Orientamenti sul regime del personale di R&D non retribuito prevedono che le sovvenzioni concesse nell’ambito del regime siano soggette alle soglie di cui alla sezione 16-40 della legge norvegese sulla tassazione del patrimonio e del reddito (41). Tale disposizione è la base del regime Skattefunn e prevede che, per le piccole e medie imprese (PMI), le intensità d’aiuto fino al 20 % siano accettabili.

    Nella notifica, le autorità norvegesi hanno presentato informazioni su intensità d’aiuto lorde del 27,8 % per le PMI (42). Il sostegno del regime del personale di R&D non retribuito è erogato in forma di una sovvenzione pari al 20 % dei costi ammissibili (43). Inoltre, tuttavia, in virtù della legge fiscale sul regime del personale di R&D non retribuito, le sovvenzioni sono esenti dall’imposta sulle società, il cui tasso è attualmente del 28 %. Una sovvenzione esente da imposta pari al 20 % dei costi ammissibili corrisponde quindi a una sovvenzione imponibile del 27,8 % di tali costi. L’intensità d’aiuto lorda è quindi del 27,8 %.

    Le sovvenzioni concesse nell’ambito del regime del personale di R&D non retribuito sono esaminate in combinazione con gli aiuti ricevuti nel quadro del regime Skattefunn, e il sostegno ricevuto dal regime R&D viene incluso quando si calcolano i limiti previsti dal regime Skattefunn. Nel quadro del regime Skattefunn, l’importo totale del sostegno per le PMI non può superare il 20 % dei costi ammissibili, che non possono essere più di 4 milioni di NOK per anno e per impresa. Se l’importo totale del sostegno finanziario oltrepassa i limiti stabiliti dal regime Skattefunn, la deduzione fiscale sarà ridotta di conseguenza. Le autorità norvegesi hanno spiegato che questi limiti, tuttavia, non pregiudicano il fatto che i costi attribuiti al lavoro non retribuito devono in ogni caso rispettare il sopra menzionato tetto di 2 milioni di NOK all’anno e per impresa. Le autorità hanno spiegato infine che, nei casi in cui un progetto riceva sovvenzioni nel quadro del regime del personale di R&D non retribuito e sostegno pubblico da altre fonti, diverse dal regime Skattefunn, che insieme superano i limiti fissati per il sostegno totale, sarà applicata una riduzione del sostegno concesso ai sensi del regime del personale di R&D non retribuito.

    2.4.   STANZIAMENTO E DURATA

    Come indicato sopra, le autorità norvegesi prevedono, per il regime del personale di R&D non retribuito, uno stanziamento futuro di massimo 50 milioni di NOK circa all’anno.

    Il regime del personale di R&D non retribuito è stato notificato come regime illimitato nel tempo. Tuttavia, con lettera del 15 febbraio 2008 (doc. n. 465311), le autorità norvegesi hanno dichiarato che la durata massima del regime è legata alla durata dell’attuale disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (in appresso «disciplina RSI»), che scade il 31 dicembre 2013. Le autorità norvegesi sono consapevoli del fatto che una durata maggiore del regime del personale di R&D non retribuito richiede una nuova notifica.

    3.   MOTIVI PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

    L’Autorità ha avviato il procedimento d’indagine formale sulla base della constatazione preliminare che il regime del personale di R&D non retribuito implica aiuti di Stato che non è sicuro siano compatibili con l’accordo SEE. Una delle preoccupazioni dell’Autorità era la possibilità che le intensità d’aiuto del regime del personale di R&D non retribuito potessero essere superiori a quelle previste dalla disciplina in materia di aiuti di Stato (44). In effetti, le sovvenzioni che possono essere concesse a norma del regime del personale di R&D non retribuito sono esenti da imposta e un cambiamento nell’aliquota fiscale potrebbe quindi sfociare in un’intensità d’aiuto lorda maggiore. Inoltre, poiché i costi del «lavoro non retribuito» non sono in realtà sostenuti, l’Autorità nutriva dubbi sul fatto che potessero qualificarsi come costi ammissibili ai sensi della disciplina. A tale riguardo, l’Autorità ha tenuto conto del fatto che nel quadro del Sesto programma quadro comunitario di ricerca, il sostegno per il lavoro «non retribuito» non era consentito. Infine, l’Autorità nutriva preoccupazioni sul necessario effetto di incentivazione.

    4.   OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ NORVEGESI

    Le autorità norvegesi hanno precisato che, se l’aliquota fiscale aumenta, la sovvenzione nel quadro del regime del personale di R&D non retribuito sarà, se necessario, ridotta, per garantire che l’intensità d’aiuto non superi le intensità massime d’aiuto stabilite dalla disciplina RSI. Le autorità norvegesi basano tale dichiarazione sull’ultimo paragrafo della sezione 3 degli Orientamenti sul regime del personale di R&D non retribuito, che prevede che: «quando si considera il finanziamento pubblico totale del progetto, la sovvenzione [per il lavoro non retribuito] è contabilizzata nello stesso modo della deduzione fiscale. Se il finanziamento pubblico totale del progetto supera [il tetto] degli aiuti autorizzati secondo le regole dell’Autorità, la deduzione fiscale viene ridotta. Se il sostegno per il lavoro non retribuito porta, in sé, a superare il limite fissato per gli aiuti totali autorizzati, la sovvenzione per il lavoro non retribuito sarà ridotta» (45).

    In relazione alla dichiarazione secondo la quale «Le persone fisiche non possono imputare gli oneri salariali relativi alla loro partecipazione personale al progetto», contenuta nel Sesto programma quadro comunitario di ricerca, le autorità norvegesi hanno affermato che il termine «persone fisiche» si riferisce al personale impiegato in università/istituti di studi superiori, che riceve uno stipendio dall’istituto di ricerca (in contrapposizione alle imprese unipersonali). Poiché tali persone non sono in ogni caso ammissibili ad aiuti nel quadro del regime del personale di R&D non retribuito, le autorità norvegesi ritengono il riferimento al Sesto programma quadro comunitario di ricerca non pertinente.

    Per quanto riguarda la tariffa oraria proposta, le autorità norvegesi hanno indicato che il punto di partenza per calcolare tale tariffa di 500 NOK è il salario nominale annuo di un lavoratore nel settore dell’industria, che è molto più basso del salario nominale annuo del personale per la ricerca e sviluppo. Poiché il livello d’istruzione nelle imprese unipersonali e nelle società di imprenditori corrisponde generalmente al livello di istruzione più alto del personale di ricerca e sviluppo, il calcolo della tariffa oraria ai fini del regime del personale di R&D non retribuito avrebbe potuto basarsi sul salario più alto degli ingegneri civili. Per il 2005, tale salario era pari a 460 000 o a 530 000 NOK (a seconda dell’esperienza di cinque o dieci anni), il che porterebbe a una tariffa oraria di 772,80 o 890,40 NOK (46). Su questa base le autorità norvegesi hanno argomentato che, proponendo una tariffa oraria calcolata in funzione del molto inferiore salario nominale annuo dei lavoratori del settore dell’industria, l’hanno tenuta al minimo.

    Quanto all’incentivazione, le autorità norvegesi argomentano che, poiché le liquidità costituiscono un grosso problema per le imprese in fase iniziale, un effetto di questo tipo si verificherà automaticamente per i principali gruppi destinatari del regime, in particolare le società di imprenditori e le imprese unipersonali.

    II.   VALUTAZIONE

    1.   PRESENZA DI AIUTO DI STATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 61, PARAGRAFO 1, DELL’ACCORDO SEE

    L’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE stabilisce che:

    «Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

    Perché una misura configuri un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, devono ricorrere contemporaneamente i quattro criteri seguenti: i) la misura deve conferire al beneficiario un vantaggio economico di cui non godrebbe nella normale attività imprenditoriale; ii) il vantaggio deve essere concesso dallo Stato o tramite risorse statali; iii) la misura deve essere selettiva, favorendo talune imprese o talune produzioni; iv) la misura deve falsare la concorrenza e incidere sugli scambi fra Parti contraenti. Si esamina qui di seguito se nel presente caso siano soddisfatti i quattro criteri cumulativi.

    1.1.   VANTAGGIO ECONOMICO

    La misura deve conferire al beneficiario un vantaggio economico di cui non godrebbe nella normale attività imprenditoriale.

    Nel quadro del regime del personale di R&D non retribuito, le autorità norvegesi concederanno sovvenzioni finanziarie a contribuenti, fra cui imprese. Le imprese che otterranno tali sovvenzioni riceveranno quindi un vantaggio economico, cioè una sovvenzione, che non avrebbero avuto nel corso della normale attività imprenditoriale.

    Inoltre, le sovvenzioni sono esenti dall’imposta sulle società. L’esenzione fiscale alleggerisce i beneficiari da un onere normalmente sostenuto dal loro bilancio, e costituisce così un ulteriore vantaggio economico in aggiunta alla sovvenzione in sé.

    1.2.   PRESENZA DI RISORSE STATALI

    La misura deve essere concessa dallo Stato o tramite risorse statali.

    Le sovvenzioni accordate nel quadro del regime del personale di R&D non retribuito sono finanziate dal ministero per il Commercio e l’industria, quindi dallo Stato.

    Inoltre, per quanto riguarda l’esenzione delle sovvenzioni dall’imposta sulle società, un’esenzione fiscale implica che lo Stato rinunci a entrate fiscali, e una tale perdita è equivalente a un consumo di risorse statali sotto forma di spese fiscali (47).

    1.3.   FAVORIRE TALUNE IMPRESE O TALUNE PRODUZIONI

    La misura deve essere selettiva, nel senso che deve favorire «talune imprese o talune produzioni».

    La notifica indicava che il finanziamento nel quadro del regime del personale di R&D non retribuito sarebbe stato aperto a tutte le imprese indipendentemente dalle loro dimensioni, dal settore e dalla regione.

    Nella sua decisione n. 16/03/COL del 5 febbraio 2003, che autorizza l’estensione del regime Skattefunn a tutte le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni e dal settore (48), l’Autorità ha constatato che l’organismo incaricato di gestire e attuare il regime Skattefunn (il Consiglio norvegese per la ricerca) aveva poteri discrezionali ai fini della valutazione del carattere di ricerca dei progetti e dell’effetto di incentivazione della misura di sostegno.

    Alla luce di ciò, e in base al fatto che i criteri per determinare l’ammissibilità dei progetti nell’ambito del regime Skattefunn e del regime del personale di R&D non retribuito sono gli stessi e sono valutati dallo stesso organismo di gestione, cioè il Consiglio norvegese per la ricerca, l’Autorità ritiene che quest’ultimo goda di poteri discrezionali anche ai fini dell’attuazione del regime del personale di R&D non retribuito. A tale riguardo l’Autorità ricorda che la Corte europea di giustizia ha dichiarato che il fatto che un’autorità pubblica che gestisce un regime di sostegno finanziario disponga di poteri discrezionali significa che il regime è, di fatto, selettivo (49). Di conseguenza, l’Autorità conclude che un regime di questo tipo sarebbe, di fatto, selettivo.

    In effetti, le dichiarazioni delle autorità norvegesi — secondo le quali anche se «non vi è una discriminazione formale contro le grandi imprese nella definizione dei beneficiari del regime del personale di R&D non retribuito» (sottolineatura aggiunta), «le imprese con un fatturato annuo o con un totale di bilancio annuo corrispondente alla definizione dell’Autorità di media impresa in pratica non riceveranno alcun sostegno per il lavoro non retribuito» — confermano che il Consiglio norvegese per la ricerca si sarebbe avvalso dei suoi poteri discrezionali per rifiutare in pratica il sostegno alle grandi imprese.

    La valutazione di cui sopra sarebbe altrettanto valida per l’esenzione dall’imposta sulle società di cui beneficiano i destinatari delle sovvenzioni nel quadro del regime del personale di R&D non retribuito.

    Pertanto, nel corso del procedimento d’indagine formale, le autorità norvegesi hanno deciso di limitare formalmente il regime del personale di R&D non retribuito alle piccole e microimprese in linea con la definizione datane dalla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (50). Il regime è quindi selettivo.

    1.4.   DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA ED EFFETTO SUGLI SCAMBI FRA PARTI CONTRAENTI

    La misura deve falsare la concorrenza e incidere sugli scambi fra le parti contraenti.

    Il regime del personale di R&D non retribuito si applica a tutti i settori economici della Norvegia. Dato che, nel 2006, le esportazioni verso l’UE hanno rappresentato circa l’82 % delle esportazioni totali della Norvegia, e le importazioni dall’UE hanno rappresentato circa il 69 % delle importazioni totali della Norvegia, si può affermare che fra la Norvegia e l’UE gli scambi sono intensi (51).

    In tali circostanze, l’Autorità ritiene che la concessione del sostegno e l’esenzione fiscale ai sensi del regime del personale di R&D non retribuito rafforzeranno la posizione relativa dei beneficiari rispetto ad imprese situate in altri paesi EFTA e che sono concorrenti in settori o attività simili. Inoltre, tenuto conto dell’esclusione formale delle grandi imprese dal regime, la posizione delle piccole e microimprese che ricevono il sostegno nel quadro del regime sarà rafforzata. Il regime del personale di R&D non retribuito deve essere quindi considerato come un regime che incide sugli scambi e falsa o minaccia di falsare la concorrenza.

    1.5.   CONCLUSIONI

    Alla luce di quanto sopra esposto, l’Autorità conclude che la concessione di un sostegno, compresa l’esenzione fiscale, ai sensi del regime del personale di R&D non retribuito, configura un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

    2.   OBBLIGHI PROCEDURALI

    Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte «all’Autorità di vigilanza sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti […]. Lo Stato interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».

    Con lettera del 14 ottobre 2005, le autorità norvegesi hanno notificato il regime del personale di R&D non retribuito. Secondo i lavori legislativi preparatori, il regime del personale di R&D non retribuito può entrare in vigore solo dopo la notifica all’Autorità e l’approvazione di quest’ultima (52). Pertanto, l’autorizzazione, da parte delle autorità norvegesi, dell’entrata in vigore della legge fiscale sul regime del personale di R&D non retribuito e l’adozione definitiva del progetto di Orientamenti sul regime del personale di R&D non retribuito dipendono entrambe dall’approvazione preliminare del regime da parte dell’Autorità (53).

    In tali circostanze, l’Autorità ritiene che le autorità norvegesi abbiano rispettato gli obblighi di notifica e di status quo di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte.

    3.   COMPATIBILITÀ DELL’AIUTO

    Poiché la conclusione dell’Autorità è che il regime del personale di R&D non retribuito comporta un aiuto di Stato, occorre esaminare se tale regime può essere considerato compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE ai sensi dell’articolo 61, paragrafi 2 e 3, dell’accordo stesso.

    3.1.   COMPATIBILITÀ CON L’ARTICOLO 61, PARAGRAFO 2, DELL’ACCORDO SEE

    Nessuna delle deroghe previste all’articolo 61, paragrafo 2, SEE è applicabile al presente caso, poiché il regime del personale di R&D non retribuito non è destinato agli obiettivi elencati in tali disposizioni.

    3.2.   COMPATIBILITÀ CON L’ARTICOLO 61, PARAGRAFO 3, DELL’ACCORDO SEE

    Una misura di aiuto di Stato è considerata compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell’accordo SEE se è destinata a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. Tuttavia, poiché zone di questo tipo non sono definite nella carta norvegese degli aiuti regionali tale disposizione non è d’applicazione (54).

    Inoltre, la deroga di cui all’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE non si applica poiché l’aiuto di Stato concesso a titolo del regime del personale di R&D non retribuito non è volto a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia della Norvegia.

    Nondimeno, può essere applicabile la deroga prevista all’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), del suddetto accordo che prevede che si possano considerare compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

    Qui di seguito l’Autorità esamina la compatibilità del regime del personale di R&D non retribuito con il funzionamento dell’accordo SEE ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), del relativo accordo sulla base della disciplina RSI.

    A norma della disciplina RSI, un aiuto è generalmente ritenuto compatibile ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE purché soddisfi le condizioni di cui alla sezione 5 di detta disciplina e costituisca un incentivo a impegnarsi in altre attività di ricerca e sviluppo ai sensi della sezione 6 della disciplina (55).

    La sezione 5 della disciplina RSI elenca diversi tipi di attività di ricerca e sviluppo, quali la «ricerca fondamentale», la «ricerca industriale» e lo «sviluppo sperimentale», e indica le intensità d’aiuto applicabili a ciascuna categoria di ricerca.

    Nella sezione 2.2, lettera f), della disciplina RSI la «ricerca industriale» è definita come «ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera g) [sviluppo sperimentale]». La lettera g) della stessa sezione definisce lo «sviluppo sperimentale» come «acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili».

    L’Autorità ritiene che la descrizione dei progetti ammissibili nel quadro del regime del personale di R&D non retribuito presentata sopra, nella sezione 2.1 della parte I della presente decisione, sia in linea con le definizioni di «ricerca industriale» e «sviluppo sperimentale» di cui alla sezione 2.2, lettere f) e g), della disciplina RSI.

    i)   Intensità d’aiuto

    Conformemente alla sezione 5.1.2 della disciplina RSI, l’intensità lorda consentita per la ricerca industriale e per lo sviluppo sperimentale è fissata rispettivamente al 50 % e al 25 % dei costi ammissibili. Inoltre, a norma della sezione 5.1.3, quando l’aiuto è destinato a PMI (quali definite all’allegato del regolamento d’esenzione per categoria nel settore degli aiuti alle PMI), può essere concessa una maggiorazione di 10 punti percentuali (per le medie imprese) o di 20 punti percentuali (per le piccole imprese) (56). Ciò porta l’intensità di aiuto consentita fino al 60 % (medie imprese) o al 70 % (piccole imprese) dei cisti ammissibili per la ricerca industriale. Nel caso dello sviluppo sperimentale l’intensità di aiuto massima diventa il 35 % (medie imprese) o il 45 % (piccole imprese).

    Anche se le autorità norvegesi hanno notificato le intensità d’aiuto nel quadro del regime del personale di R&D non retribuito sia per le PMI che per le grandi imprese, va ricordato che hanno deciso di limitare il regime solo alle piccole e microimprese. Di conseguenza, solo l’intensità d’aiuto per le PMI (20 %) è rilevante. La sovvenzione è esente da imposta al tasso attuale del 28 %. L’intensità d’aiuto lorda è quindi del 27,8 % (57). L’intensità d’aiuto massima per le piccole e microimprese nel quando del regime del personale di R&D non retribuito si situa quindi a un livello accettabile alla luce della sezione 5 della disciplina RSI.

    Se l’aliquota dell’imposta sulle società dovesse aumentare, aumenterebbe di conseguenza l’intensità d’aiuto lorda. Tuttavia, a tale riguardo, le autorità norvegesi hanno chiarito che, anche se aumentasse l’aliquota fiscale, gli Orientamenti sul regime del personale di R&D non retribuito stabiliscono che le sovvenzioni non debbano oltrepassare l’intensità d’aiuto risultante dall’applicazione della disciplina in materia di aiuti di Stato. Poiché il regime del personale di R&D non retribuito è limitato alle piccole e microimprese, il tetto massimo rilevante è quindi del 70 % per la ricerca industriale e del 45 % per lo sviluppo sperimentale, sulla base dell’attuale disciplina RSI. L’Autorità accetta che, se l’aliquota dell’imposta sulle società dovesse aumentare, l’intensità d’aiuto totale per le piccole e microimprese ai sensi del regime del personale di R&D non retribuito possa aumentare fino a questi livelli massimi.

    In conclusione l’Autorità approva l’intensità d’aiuto applicabile alle piccole e microimprese (27,8 %), e osserva che tale intensità può, in seguito a un aumento dell’aliquota dell’imposta sulle società, raggiungere il 70 % per la ricerca industriale e il 45 % per lo sviluppo sperimentale. Le autorità norvegesi hanno comunicato all’Autorità che gli Orientamenti sul regime del personale di R&D non retribuito saranno formalmente modificati per rispecchiare sia il limite generale per ogni categoria di ricerca che il livello massimo che l’aiuto può raggiungere in seguito a un aumento dell’aliquota fiscale (58).

    ii)   Costi ammissibili

    La sezione 5.1.4 della disciplina RSI riporta un elenco di costi da considerarsi ammissibili ai fini del calcolo dell’intensità d’aiuto. Essi includono fra l’altro: i) spese di personale, che coprono quelle per ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario impiegato solo per l’attività di ricerca; ii) spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca; e iii) altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell’attività di ricerca (59).

    La sezione 5.1.4 della disciplina RSI non specifica se le spese di personale possono coprire quelle per il lavoro non retribuito. Tuttavia, l’Autorità ritiene che una guida per interpretare il termine nel quadro nella disciplina in materia di aiuti di Stato si può avere esaminando il modo in cui esso è usato nel contesto del cosiddetto Programma quadro comunitario di ricerca (60).

    Come indicato nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale, il Sesto programma quadro non prevede la possibilità di ottenere un sostegno finanziario dalla Comunità per i costi legati al lavoro non retribuito. Nella parte B.II.22.3 dell’allegato II del modello di accordo generale, utilizzato per la concessione di sovvenzioni nell’ambito del Sesto programma quadro, figura che «Le persone fisiche non possono imputare gli oneri salariali relativi alla loro partecipazione personale al progetto», e nella parte B.II.19.1(a) figura che i costi ammissibili «devono essere effettivi, economici e necessari per l’esecuzione del progetto». In tale contesto la Commissione europea ha adottato una posizione secondo la quale, se il valore del costo del lavoro non può essere individuato e registrato nella contabilità dell’impresa, non può neanche essere imputato nel Programma. In linea con tale posizione l’Autorità, nella sua decisione di avviare il procedimento di indagine formale nei confronti del regime del personale di R&D non retribuito, ha espresso dubbi sul fatto che i costi per il lavoro non retribuito potessero essere considerati ammissibili ai sensi della disciplina RSI.

    È stato tuttavia adottato ora il Settimo programma quadro, che prevede che, a certe condizioni, possa essere chiesto aiuto per costi che non sono «effettivi» (61). A tale riguardo, nella convenzione di sovvenzione standard usata dalla Commissione europea (il modello di accordo generale per le sovvenzioni nell’ambito del Settimo programma quadro) figura che, nonostante la condizione generale secondo cui i costi ammissibili devono essere effettivi, «i beneficiari possono scegliere di dichiarare spese medie per il personale se basate su una metodologia certificata approvata dalla Commissione e coerente con i principi di gestione e la pratiche contabili abituali del beneficiario. Si ritiene che le spese medie per il personale addebitate nell’ambito della presente convenzione di sovvenzione da un beneficiario che ha fornito un certificato sulla metodologia non differiscano molto dalle spese per il personale effettivamente sostenute» (62).

    Nei documenti orientativi rilevanti, è spiegato che la regola sopra citata, detta «metodo delle spese medie per il personale basate su una metodologia certificata», dà i) alle persone fisiche assimilate a una PMI; e ii) ai proprietari di PMI non remunerati per il loro lavoro per l’impresa la possibilità di chiedere e di ricevere un sostegno per l’impegno investito in progetti di R&D. Anche se non c’è nessun requisito quanto alla metodologia da utilizzare, dai documenti orientativi appare chiaramente che «metodologia certificata» ai sensi del Programma comunitario significa che un revisore deve certificare la metodologia che serve da base per calcolare il valore dell’impegno fornito, o «costo del lavoro» (di fatto, la tariffa oraria).

    Quanto alle metodologie accettabili, l’Autorità osserva in primo luogo che gli orientamenti riguardanti le persone fisiche fanno riferimento a un metodo di calcolo della tariffa oraria sulla base del reddito (ad esempio le dichiarazioni fiscali) (63). Tuttavia, in particolare alla luce degli orientamenti della Commissione europea per i proprietari di PMI non retribuiti e nell’impossibilità di mostrare una qualsiasi traccia del loro costo di lavoro nella contabilità dell’impresa — cosa che indica che i costi possono essere calcolati in base a stime —, l’Autorità ritiene che il riferimento a una metodologia basata sul reddito non basti a escludere automaticamente l’uso di altre metodologie. Lo scopo del Settimo programma quadro è consentire il calcolo del valore dell’impegno lavorativo fornito in relazione a progetti di R&D. Non è posta la condizione esplicita, per il potenziale beneficiario, di ottenere un reddito da tale attività. Su questa base, l’Autorità ritiene che, per le persone di cui ai punti i) e ii) sopra, l’esistenza di un reddito non sia in sé una condizione d’ammissibilità al sostegno e che possano essere accettate altre metodologie per il calcolo della tariffa oraria.

    Per quanto riguarda la metodologia proposta dalle autorità norvegesi, l’Autorità osserva, come punto preliminare, che l’approccio che porta all’1,6 ‰ del salario annuo nominale è quello di una tariffa oraria che include non solo l’elemento del costo del lavoro ma anche l’elemento «altri costi di funzionamento». Così, benché lo scopo della presente analisi sia di verificare se i costi del lavoro sono ammissibili, per poter concludere in via definitiva se la metodologia è accettabile, è anche necessario verificare se l’elemento «altri costi di funzionamento» può essere considerato come costo ammissibile ai sensi della disciplina RSI. Questi due elementi sono pertanto analizzati separatamente qui di seguito.

    Per quanto riguarda i costi del lavoro non retribuito, questo elemento della metodologia è semplicemente definito in relazione alle statistiche salariali In effetti, la metodologia proposta implica che l’elemento del costo del lavoro sia equivalente al risultato che sarebbe stato ottenuto se la tariffa oraria fosse stata calcolata dividendo le ore lavorative annue medie per il salario nominale annuo di un lavoratore nel settore dell’industria, quale figura nelle statistiche per il 2005. L’elemento del costo del lavoro per il salario di un lavoratore nel settore dell’industria corrisponde a una tariffa oraria di 232,20 NOK (348 300/1 500).

    L’Autorità ritiene che una tariffa oraria calcolata in base alle statistiche salariali ufficiali (per il 2005) garantisca che l’elemento del costo del lavoro non sia esagerato. Inoltre, il fatto che la tariffa oraria sia calcolata in base al salario annuo di un lavoratore nel settore dell’industria (piuttosto che sulla base del salario molto più elevato di, ad esempio, un ingegnere civile) significa che l’elemento del costo del lavoro è tenuto a un livello relativamente basso (64). Il fatto, poi, che il numero di ore non retribuite dichiarate debba essere co-firmato dal responsabile del progetto e certificato da un contabile per ogni domanda di sovvenzione garantisce la presenza di un controllo di audit che è sullo stesso livello, se non più severo, della certificazione di audit di cui al modello di accordo generale nel quadro del Settimo programma quadro (65). Infine, l’Autorità osserva che il controllo è anche esercitato dal Consiglio norvegese per la ricerca, che verifica che le cifre dichiarate non siano manifestamente inesatte.

    In tali circostanze l’Autorità conclude che il calcolo dell’elemento del costo del lavoro non retribuito nella metodologia per determinare la tariffa oraria sia accettabile. Il costo del lavoro non retribuito, preso isolatamente, può quindi essere considerato come un costo per il personale ammissibile ai sensi della disciplina RSI.

    L’Autorità ritiene che la descrizione degli «altri costi di funzionamento» nel quadro del regime del personale di R&D non retribuito (si veda la sezione 2.3 della parte I del presente documento) corrisponda ai costi ammissibili «spese generali supplementari» e/o «altri costi d’esercizio» di cui alle lettere e) e f) della sezione 5.1.4 della disciplina RSI. Il livello dei costi di funzionamento è calcolato automaticamente su base oraria e per dipendente in relazione al salario di un lavoratore nel settore dell’industria, invece che essere basato sul livello dei costi figuranti nelle fatture (66). Tuttavia, l’elemento dei costi di funzionamento, legato a questa metodologia, è stato calcolato sulla base dell’analisi delle imprese svolta dal Consiglio norvegese per la ricerca, e ciò garantisce che il livello dei costi di funzionamento sia realistico. Inoltre, la parte dei costi di funzionamento è calcolata sulla base del salario non elevato di un lavoratore nel settore dell’industria, e l’elemento dei costi di funzionamento è mantenuto a un massimo fissato all’ora. Su questa base, e tenuto conto del fatto che l’esistenza reale dei costi di funzionamento è verificata attraverso le fatture nel quadro del controllo di audit, l’Autorità ritiene che la metodologia proposta costituisca una maniera accettabile di determinare il livello degli «altri costi di funzionamento», che possono quindi essere accettati come costi ammissibili ai sensi della disciplina RSI.

    In conclusione, l’Autorità ritiene che, in seguito al cambiamento di principio del Settimo programma quadro, il costo del lavoro non retribuito possa essere accettato come costo ammissibile, in funzione del metodo scelto per il calcolo della tariffa oraria. Come emerge da quanto precede, l’Autorità ritiene che, nel quadro della metodologia proposta dalle autorità norvegesi, il modo in cui è determinato il livello sia del costo del lavoro che dei costi di funzionamento sia accettabile. La metodologia è quindi approvata e i costi sono considerati ammissibili ai sensi della disciplina RSI. Questa conclusione è anche in linea con la posizione adottata dall’autorità nel 2002 nella sua decisione sul regime Skattefunn, nel cui contesto l’Autorità aveva approvato una metodologia identica per il calcolo (del livello) dei costi ammissibili (67).

    Benché la metodologia proposta implichi che sia applicata una sola tariffa oraria anche se la dimensione dei potenziali beneficiari del regime può variare, va ricordato che le autorità norvegesi hanno deciso di limitare il regime alle piccole e microimprese, e i potenziali beneficiari rappresentano quindi un gruppo piuttosto omogeneo. L’Autorità pertanto approva il ricorso a una tariffa comune.

    iii)   Effetto di incentivazione

    Secondo la sezione 6 della disciplina RSI, l’effetto di incentivazione è automaticamente presente se il progetto di RSI sovvenzionato non è stato avviato prima della domanda di sostegno, se il beneficiario è una PMI e l’importo degli aiuti è inferiore a 7,5 milioni di euro per progetto e per PMI (68).

    Come appare da quanto precede, le autorità norvegesi hanno limitato il regime del personale di R&D non retribuito alle piccole e microimprese. Inoltre, dato che i costi ammissibili ai sensi di tale regime sono soggetti a un tetto fisso di 2 milioni di NOK annui per impresa, e dato che l’intensità d’aiuto applicabile è pari al 27,8 %, il valore massimo degli aiuti concessi per impresa per un anno è di 556 000 NOK (circa 70 500 EUR, il che è molto inferiore al limite massimo sopramenzionato. Anche considerando un’intensità d’aiuto massima fino al 45 % (in seguito ad un aumento dell’aliquota fiscale), l’importo massimo di aiuto sarebbe di 900 000 NOK (circa 114 000 EUR), il che è ancora molto al di sotto del limite massimo fossato nella disciplina RSI (69).

    Infine, le autorità norvegesi hanno confermato che, nel quadro del regime, non sarà concesso alcun sostegno a progetti di ricerca avviati prima della domanda dell’aiuto.

    Su questa base l’Autorità ritiene che le sovvenzioni che possono essere accordate nel quadro del regime del personale di R&D non retribuito hanno un effetto di incentivazione ai sensi della sezione 6 della disciplina RSI.

    iv)   Durata

    Le autorità norvegesi hanno notificato il regime del personale di R&D non retribuito come illimitato nel tempo. Hanno accettato tuttavia di limitarne formalmente la durata al 31 dicembre 2013, che è la data di scadenza dell’attuale disciplina RSI. Su questa base, l’Autorità ritiene che la durata del regime possa essere accettata.

    3.3.   CONCLUSIONI SULLA COMPATIBILITÀ DEL REGIME CON L’ACCORDO SEE

    Come risulta da quanto precede, l’Autorità ritiene che sia i progetti che gli elementi di costo nel quadro del regime del personale di R&D non retribuito possano essere considerati ammissibili ai sensi della disciplina RSI. Poiché il regime è limitato alle piccole e microimprese, le intensità d’aiuto sono conformi a tale disciplina, è stato dimostrato l’effetto di incentivazione e la durata del regime è stata limitata sempre a norma della disciplina, l’Autorità ritiene che il regime del personale di R&D non retribuito sia compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE.

    4.   DECISIONE

    Sulla base della valutazione di cui sopra, l’Autorità ritiene il regime del personale di R&D non retribuito compatibile con l’accordo SEE a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

    a)

    il campo d’applicazione del regime del personale di R&D non retribuito è limitato alle piccole e microimprese quali definite nella disciplina in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;

    b)

    l’intensità d’aiuto totale per le piccole e microimprese è fissata al 27,8 %, percentuale che può diventare più alta in seguito a un eventuale aumento dell’aliquota dell’imposta sulle società (nel qual caso i tetti applicabili sono al massimo del 45 % per lo sviluppo sperimentale e del 70 % per la ricerca industriale);

    c)

    la durata del regime non va oltre il 31 dicembre 2013, data di scadenza dell’attuale disciplina RSI.

    Si ricorda alle autorità norvegesi l’obbligo di presentare relazioni annuali sull’attuazione del regime, come stabilito dall’articolo 21 della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte in combinato disposto con l’articolo 6 della decisione n. 195/04/COL del 14 luglio 2004.

    Le autorità norvegesi hanno dichiarato che la tariffa oraria applicata ai sensi del regime del personale di R&D non retribuito può essere adattata in funzione dell’andamento salariale. A tale riguardo, l’Autorità ricorda alle autorità norvegesi l’obbligo di notificare, ai sensi dell’articolo 1 della parte 1 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, qualsiasi cambiamento che possa essere inteso come modifica ai sensi dell’articolo 1 della parte II del protocollo 3 dell’ accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte (70),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il regime del personale di R&D non retribuito che le autorità norvegesi intendono attuare costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 dell’accordo SEE, ma può essere dichiarato compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE sulla base dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), di tale accordo e sulla base della disciplina RSI alle condizioni di cui all’articolo 2 qui di seguito.

    Articolo 2

    Il regime del personale di R&D non retribuito è limitato alle piccole e microimprese quali definite nella disciplina in materia di aiuti di Stato alle microimprese e alle piccole e medie imprese (PMI), e l’intensità massima totale degli aiuti è del 27,8 %, percentuale che può diventare più alta in caso di un eventuale aumento dell’aliquota dell’imposta sulle società (nel qual caso i tetti applicabili sono al massimo del 45 % per lo sviluppo sperimentale e del 70 % per la ricerca industriale). La durata del regime del personale di R&D non retribuito è limitata al 31 dicembre 2013.

    Articolo 3

    Le autorità norvegesi informano l’Autorità di vigilanza EFTA, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, delle misure prese per conformarvisi.

    Articolo 4

    Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

    Articolo 5

    Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

    Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2008.

    Per l’Autorità di vigilanza EFTA

    Per SANDERUD

    Presidente

    Kurt JAEGER

    Membro del collegio


    (1)  In appresso denominata «Autorità».

    (2)  In appresso denominato «accordo SEE».

    (3)  In appresso denominato «accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte».

    (4)  Norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato — Guida all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE e dell’articolo 1 della parte I del protocollo 3 all’accordo che istituisce un’Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata e pubblicata dall’Autorità il 19 gennaio 1994 sulla GU L 231 del 3.9.1994, pag. 1, e supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994, pag. 1. La guida è stata modificata da ultimo dalla decisione n. 154/07/COL dell’Autorità del 3 maggio 2007 ed è in appresso denominata «guida sugli aiuti di Stato».

    (5)  GU C 258 del 26.10.2006, pag. 28, e supplemento SEE n. 53 del 26.10.2006.

    (6)  Per informazioni più dettagliate su questa corrispondenza si rinvia alla decisione n. 59/06/COL di avviare il procedimento di indagine formale, una sintesi della quale è pubblicata sulla GU C 258 del 26.10.2006, pag. 28, e supplemento SEE n. 53 del 26.10.2006. Il testo integrale della decisione è pubblicato sul sito web dell’Autorità (www.eftasurv.int).

    (7)  I dettagli relativi alla pubblicazione figurano nella nota 6.

    (8)  Sezione 3.9, St. prp. n. 65 (2004-2005).

    (9)  Il regime Skattefunn è stato approvato dall’Autorità nella decisione n. 171/02/COL del 25 settembre 2002, e modifiche a tale regime sono state approvate dall’Autorità nella decisione n. 16/03/COL del 5 febbraio 2003.

    (10)  I termini usati dalle autorità norvegesi per indicare le forme d’impresa sopra menzionate sono «gründerselskaper» e «enkeltpersonforetak».

    (11)  Il 2 luglio 2006 le autorità norvegesi hanno adottato il decreto regio n. 123 sull’attuazione del regime di compensazione: «Forskrift om kompensasjon for ulønnet arbeidsinnsats i Skattefunn-godkjente forsknings- og utviklingsprosjekter for inntektsårene 2002, 2003 og 2004». Si veda anche una descrizione nella sezione 3.9, St. prp. n. 65 (2004-2005).

    (12)  Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30), incorporato nel punto 1(e) dell’allegato XV dell’accordo SEE.

    (13)  Sezione 3.9, St. prp. n. 65 (2004-2005), capitolo 928, voce 71.

    (14)  Sezione 10.1.1.2, Innst. S. n. 240 (2004-2005), capitolo 928, voce 71.

    (15)  Il bilancio è stato approvato dal Parlamento il 17 giugno 2005. 35 milioni di NOK sono stati accordati nel periodo 2006-2007 nel quadro del regime di compensazione.

    (16)  Si tratta di una stima e non vi sono riscontri in nessuna base giuridica.

    (17)  Lov 2005-06-17 nr 74: Lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). La proposta del Governo al Parlamento figura nella sezione 14.1, Ot. prp. n. 92 (2004-2005), e si richiama alla proposta originaria di bilancio, St. prp. n. 65 (2004-2005). La proposta è stata sostenuta da una raccomandazione della Commissione Finanze del Parlamento, si veda la sezione 15.1, Innst. O. n. 125 (2004-2005).

    (18)  Il progetto degli Orientamenti sul regime del personale di R&D non retribuito è un’istruzione amministrativa emessa sulla base di due regolamenti interni sulla gestione delle finanze nello Stato («Reglement for økonomistrying i staten» e «Bestemmelser om økonomistyring i staten»).

    (19)  Sezione 6 della parte III.6.A del modulo di notifica standard e sezione 3 degli Orientamenti sul regime del personale di R&D non retribuito.

    (20)  La notifica si richiama al regime Skattefunn, ma nello specifico menziona solo il tipo di progetti di cui al punto ii), e non era quindi chiaro se altri tipi di progetti fossero comunque inclusi nell’ambito del regime del personale di R&D non retribuito. Con un’e-mail del 12 marzo 2008 (doc. n. 469276), le autorità norvegesi hanno tuttavia confermato che il tipo di attività di ricerca e sviluppo descritto al punto i) rientra nel regime.

    (21)  Sezione 6 della parte I del modulo di notifica standard e sezione 3 degli Orientamenti sul regime del personale di R&D non retribuito. Tuttavia, il normale sviluppo commerciale di prodotti, non avente carattere di ricerca, non è coperto, ad esempio i progetti che hanno carattere continuativo o che comportano modifiche metodologiche senza richiedere lo sviluppo di nuove conoscenze o l’utilizzo di conoscenze esistenti in modi nuovi, che sono di tipo organizzativo, o consistono di indagini, ecc.

    (22)  Sezione 3 degli Orientamenti sul regime del personale di R&D non retribuito e sezione IX della legge fiscale sul regime del personale di R&D non retribuito.

    (23)  Sezione 3.9, St. prp. n. 65 (2004-2005), sezione 14.1, Ot. prp. n. 92 (2004-2005), e introduzione agli Orientamenti sul regime del personale di R&D non retribuito. Benché «Innovasjon Norge», anteriormente «Statens nærings- og distriktsutviklingsfond», partecipi anche alla gestione del regime Skattefunn, esso ha solo un ruolo subordinato.

    (24)  Sezione 7 degli Orientamenti sul regime del personale di R&D non retribuito.

    (25)  Si veda sotto la sezione 2.3 («Costi ammissibili e intensità d’aiuto»).

    (26)  E-mail del 12 marzo 2008 delle autorità norvegesi (doc. n. 469275).

    (27)  Cfr. anche la sezione 3.9, St. prp. n. 65 (2004-2005), in cui figura che il regime del personale di R&D non retribuito è aperto a imprese unipersonali, società a responsabilità limitata e altri tipi di imprese.

    (28)  In tal caso i costi del progetto sono suddivisi fra le parti proporzionalmente alla loro partecipazione.

    (29)  Lettera del 10 gennaio 2006 delle autorità norvegesi (doc. n. 356994).

    (30)  Sezione 8.1 della parte III.6.A del modulo di notifica standard.

    (31)  Cfr. nota 29.

    (32)  Cfr. nota 29.

    (33)  Cfr. nota 29.

    (34)  Sezione 6 della parte III.6.A del modulo di notifica standard.

    (35)  Si veda NOU: 2004:14, dal titolo «Om grunnlaget for inntektsoppgjørene», che passa in rassegna il background per stabilire i livelli salariali nelle statistiche pubbliche emanate da un organismo istituito dal Governo. Stando a questa relazione, il salario medio annuo di un lavoratore nel settore dell’industria (per dipendenti a tempo pieno) per il 2003 era di 319 600 NOK. Tenendo conto della crescita salariale annua stimata al 4,4 % fra il 2004 e il 2005 (che corrisponde alla crescita salariale annua fra il 2002 e il 2003), il salario medio annuo di un lavoratore nel settore dell’industria per il 2005 è stato stimato a 348 300 NOK. La ragione di questo approccio è che all’epoca della notifica, nel 2005, questi erano i migliori dati disponibili. A titolo di raffronto: NOU: 2007:3 mostra che il salario medio di un lavoratore nel settore dell’industria per il 2006 è risultato essere 355 600 NOK.

    (36)  Se il livello degli «altri costi di funzionamento» è calcolato per dipendente/ora, il fatto che tali costi siano effettivamente sostenuti è verificato tramite le fatture, come spiegato sotto.

    (37)  Tale rassegna ha avuto luogo nel 1990 e ha interessato una serie di imprese di varie dimensioni.

    (38)  Tenuto conto di malattie, aspettative per maternità, ecc.

    (39)  Sezione 3 degli Orientamenti sul regime del personale di R&D non retribuito. Dalla sezione 3.9, St. prp. n. 65 (2004-2005), emerge che il tetto è fondamentalmente il 50 % del limite massimo dei costi (in relazione a progetti realizzati dall’impresa) nell’ambito del regime Skattefunn (4 milioni di NOK).

    (40)  Sezione 4 degli Orientamenti sul regime del personale di R&D non retribuito.

    (41)  Sezione 3 degli Orientamenti sul regime del personale di R&D non retribuito.

    (42)  Sezione 7 della parte III.6.A del modulo di notifica standard.

    (43)  Le autorità norvegesi hanno affermato che, dato che il tetto dei costi ammissibili per il lavoro non retribuito è 2 milioni di NOK, e dato che l’intensità d’aiuto è del 20 % per le PMI, il tetto della sovvenzione in cifre assolute sarebbe di 400 000 NOK su base annuale. Si veda la sezione 3 degli Orientamenti sul regime del personale di R&D non retribuito e la sezione 6 della parte I del modulo di notifica standard.

    (44)  La precedente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo è stata sostituita dalla nuova disciplina a favore di ricerca, aiuto e innovazione dal 7 febbraio 2007. Al momento della decisione di avviare il procedimento di indagine formale nei confronti del regime del personale di R&D non retribuito, era applicabile la disciplina precedente. Tuttavia, poiché le regole sostanziali pertinenti per la valutazione del caso in oggetto sono rimaste ampiamente le stesse, il cambiamento legislativo non verrà più commentato nel seguito del presente documento.

    (45)  Traduzione dell'Autorità.

    (46)  Fonte: Statistica sui salari pubblicata nel 2007 dall’Associazione norvegese degli alti diplomati in ingegneria, «TEKNA».

    (47)  Sezione 3(3) degli orientamenti sull’Applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese.

    (48)  Benché non esplicitamente indicato, il finanziamento era anche concesso indipendentemente dalla regione.

    (49)  Cfr. causa C-241/94 Francia/Commissione, Racc. 1996, pag. I-4551, punti 23 e 24; causa C-200/97 Ecotrade/AFS, Racc. 1998, pag. I-7907, punto 40; e causa C-295/97 Piaggio/Ifitalia, Racc. 1999, pag. I-3735, punto 39.

    (50)  Lettera delle autorità norvegesi del 15 febbraio 2008 (doc. n. 465311). Secondo la sezione 2.2 della disciplina in materia di aiuti di Stato alle microimprese e alle piccole e medie imprese (PMI), si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR, e si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. Le strutture proprietarie possono escludere la qualificazione di piccole e microimprese di cui nella disciplina in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

    (51)  Le statistiche rilevanti sono state pubblicate dal «Statistisk Sentralbyrå» col titolo «Utenrikshandel med varer, årsserier 2006» (tabella 17 «Import etter handelsområder, verdensdeler og land» per il 2001-2006 e tabella 18 «Eksport etter handelsområder, verdensdeler og land» per il 2001-2006). Le statistiche sono disponibili al seguente indirizzo: http://www.ssb.no/emner/09/05/nos_utenriks/

    (52)  Sezione 14.3, Ot. prp. n. 92 (2004-2005) dove si rinvia alla sezione 3.9, St. prp. n. 65 (2004-2005).

    (53)  Sezione 15.1, Innst. O. n. 125 (2004-2005) e sezione 14.3, Ot. prp. n. 92 (2004-2005) dove si rinvia alla sezione 3.9, St. prp. n. 65 (2004-2005).

    (54)  Decisione n. 226/06/COL del 19 luglio 2006 relativa alla carta delle regioni assistite e ai livelli di aiuto in Norvegia.

    (55)  Punti 29 e 30 della sezione 1.4 della disciplina RSI.

    (56)  Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33), modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22). Entrambi i regolamenti sono stati incorporati nel punto 1(f) dell’allegato XV dell’accordo SEE. La definizione ivi contenuta corrisponde alla definizione della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (cfr. sezione 1.3 della parte II della presente decisione).

    (57)  Ricevere una sovvenzione del 20 % dei costi, esente da imposta, corrisponde, per un tasso del 28 %, a ricevere il 27,8 % dei costi lordi (28 % di 27,8 = 7,8 da «pagare» come imposte e 20 che restano come sovvenzione).

    (58)  La dichiarazione che figura negli Orientamenti sul regime del personale di R&D non retribuito, che indica che le intensità massime di aiuto sono quelle di cui alla disciplina RSI, è insufficiente.

    (59)  Si veda la sezione 5.1.4 della disciplina RSI, lettera a) spese di personale, lettera e) spese generali supplementari, e lettera f) altri costi di esercizio.

    (60)  Il Programma quadro comunitario di ricerca è il principale strumento della Comunità per il finanziamento della ricerca in Europa, ed è menzionato nella Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1).

    (61)  Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

    (62)  Parte B.II.14.1(g) dell’allegato II del modello di accordo generale per le sovvenzioni nell’ambito del Settimo programma quadro. Il testo dell’accordo è disponibile sul sito web della DG Ricerca al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/research/index.cfm

    (63)  Secondo l’articolo II.12.3 «Costi non ammissibili», pag. 42 della Guida relativa alle questioni finanziarie in relazione alle azioni indirette del Settimo programma quadro (preparata per interpretare il modello di convenzione di sovvenzione per tale Programma quadro), queste persone possono scegliere di «dichiarare spese medie per il personale basate su una metodologia certificata approvata dalla Commissione e basate sul loro reddito (ad es. dichiarazioni fiscali) quali riconosciute dal diritto nazionale (generalmente diritto tributario)».

    (64)  In base a questa metodologia, il salario annuo di un lavoratore nel settore dell’industria, di 348 300 NOK, a fronte di quello di 460 000 NOK (o 530 000 NOK) di un ingegnere civile, porta a una tariffa oraria di 500 NOK a fronte di 772,80 NOK (o 890,40 NOK). L’elemento del costo del lavoro corrisponde a 232,20 NOK per il lavoratore nel settore dell’industria a fronte di 333,33 NOK o 353,33 per gli ingegneri civili.

    (65)  In effetti, un controllo di ogni singolo caso è sullo stesso piano, se non più rigoroso, di un unico controllo di audit della metodologia.

    (66)  L’elemento dei costi di funzionamento rappresenta 267,80 NOK, cioè la differenza fra la tariffa oraria combinata e l’elemento del costo del lavoro: 500 NOK – 232,20 NOK = 267,80 NOK.

    (67)  Decisione n. 171/02/COL del 25 settembre 2002, quale modificata dalla decisione n. 16/03/COL del 5 febbraio 2003.

    (68)  Punti 122-124 della disciplina RSI.

    (69)  In effetti, un limite per impresa è più severo di un limite per progetto. Inoltre, anche se un’impresa dovesse ricevere, nel quadro del regime, finanziamenti per uno stesso progetto corrispondenti al massimo annuo per tutta la durata del regime, il tetto di 7,5 milioni di EUR non sarebbe ancora superato.

    (70)  Salvo se le modifiche debbano essere oggetto di notifica ai sensi della procedura semplificata conformemente alla decisione n. 195/04/COL del 14 luglio 2004 relativa alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 27 della parte II del protocollo 3 all’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (GU L 139 del 25.5.2006, pag. 37).


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