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Document E2006P0005
Action brought on 15 November 2006 by the EFTA Surveillance Authority against the Principality of Liechtenstein (Case E-5/06)
Ricorso promosso il 15 novembre 2006 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro il Principato del Liechtenstein (Causa E-5/06)
Ricorso promosso il 15 novembre 2006 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro il Principato del Liechtenstein (Causa E-5/06)
GU C 72 del 29.3.2007, p. 48–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 72/48 |
Ricorso promosso il 15 novembre 2006 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro il Principato del Liechtenstein
(Causa E-5/06)
(2007/C 72/23)
Il 15 novembre 2006 l'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Niels Fenger e Arne Torsten Andersen, agenti della suddetta Autorità, Rue Belliard no 35, B-1040 Bruxelles, ha promosso un ricorso di fronte alla corte EFTA contro il Principato del Liechtenstein.
La ricorrente chiede alla Corte di:
1. |
dichiarare che, subordinando il diritto all'assegno di invalidità all'obbligo di residenza nel Liechtenstein, il Principato del Liechtenstein è venuto meno agli obblighi derivanti dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 25, paragrafo 1, e dall'articolo 28, paragrafo 1, dell'atto di cui al punto 1 dell'allegato VI dell'accordo SEE (Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità), adattato all'accordo SEE con il protocollo n. 1; e |
2. |
condannare il Principato del Liechtenstein al pagamento delle spese processuali. |
Circostanze di fatto e di diritto e motivi addotti:
— |
Il presente caso riguarda l'assegno di invalidità del Liechtenstein (Hilflosenentschädigung), cui hanno diritto le persone che necessitano continuamente di una notevole assistenza da parte di terzi o di una sorveglianza personale per lo svolgimento delle attività quotidiane. L'assegno non integra alcun altro assegno previdenziale ed è concesso indipendentemente dal reddito. L'assegno non dipende da passati versamenti contributivi allo Stato e non è necessario che il beneficiario soffra di una malattia. |
— |
La normativa del Liechtenstein impone che il beneficiario dell'assegno risieda nel Liechtenstein. |
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L'assegno di invalidità del Liechtenstein figura nell'allegato II bis al regolamento 1408/71 (cfr. l'articolo 4, paragrafo 2bis, lettera c), e l'articolo 10bis del regolamento) come una prestazione speciale in denaro a carattere non contributivo, che quindi in quanto tale non sarebbe una prestazione esportabile ai sensi del regolamento. |
— |
L'Autorità di vigilanza EFTA sostiene, tuttavia, che la classificazione corretta dell'assegno di invalidità sarebbe quella relativa a una prestazione di malattia in denaro (cfr. l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento), che è esportabile ai sensi dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 25, paragrafo 1 e dell'articolo 28, paragrafo 1 del regolamento. |
— |
La classificazione corretta dell'assegno è decisiva in quanto da essa dipende l'obbligo o meno per il Principato del Liechtenstein di concedere la prestazione ai richiedenti che risiedono al di fuori del Liechtenstein ma che soddisfano tuttavia i criteri pertinenti del regolamento. |