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Document E2006P0005

Ricorso promosso il 15 novembre 2006 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro il Principato del Liechtenstein (Causa E-5/06)

GU C 72 del 29.3.2007, p. 48–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/48


Ricorso promosso il 15 novembre 2006 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro il Principato del Liechtenstein

(Causa E-5/06)

(2007/C 72/23)

Il 15 novembre 2006 l'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Niels Fenger e Arne Torsten Andersen, agenti della suddetta Autorità, Rue Belliard no 35, B-1040 Bruxelles, ha promosso un ricorso di fronte alla corte EFTA contro il Principato del Liechtenstein.

La ricorrente chiede alla Corte di:

1.

dichiarare che, subordinando il diritto all'assegno di invalidità all'obbligo di residenza nel Liechtenstein, il Principato del Liechtenstein è venuto meno agli obblighi derivanti dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 25, paragrafo 1, e dall'articolo 28, paragrafo 1, dell'atto di cui al punto 1 dell'allegato VI dell'accordo SEE (Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità), adattato all'accordo SEE con il protocollo n. 1; e

2.

condannare il Principato del Liechtenstein al pagamento delle spese processuali.

Circostanze di fatto e di diritto e motivi addotti:

Il presente caso riguarda l'assegno di invalidità del Liechtenstein (Hilflosenentschädigung), cui hanno diritto le persone che necessitano continuamente di una notevole assistenza da parte di terzi o di una sorveglianza personale per lo svolgimento delle attività quotidiane. L'assegno non integra alcun altro assegno previdenziale ed è concesso indipendentemente dal reddito. L'assegno non dipende da passati versamenti contributivi allo Stato e non è necessario che il beneficiario soffra di una malattia.

La normativa del Liechtenstein impone che il beneficiario dell'assegno risieda nel Liechtenstein.

L'assegno di invalidità del Liechtenstein figura nell'allegato II bis al regolamento 1408/71 (cfr. l'articolo 4, paragrafo 2bis, lettera c), e l'articolo 10bis del regolamento) come una prestazione speciale in denaro a carattere non contributivo, che quindi in quanto tale non sarebbe una prestazione esportabile ai sensi del regolamento.

L'Autorità di vigilanza EFTA sostiene, tuttavia, che la classificazione corretta dell'assegno di invalidità sarebbe quella relativa a una prestazione di malattia in denaro (cfr. l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento), che è esportabile ai sensi dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 25, paragrafo 1 e dell'articolo 28, paragrafo 1 del regolamento.

La classificazione corretta dell'assegno è decisiva in quanto da essa dipende l'obbligo o meno per il Principato del Liechtenstein di concedere la prestazione ai richiedenti che risiedono al di fuori del Liechtenstein ma che soddisfano tuttavia i criteri pertinenti del regolamento.


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