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Document E2006C0365
EFTA Surveillance Authority Decision No 365/06/COL of 29 November 2006 amending, for the sixtieth time, the procedural and substantive rules in the field of State aid
Decisione dell'Autorità di vigilanza dell'EFTA n. 365/06/COL, del 29 novembre 2006 , che modifica per la sessantesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato
Decisione dell'Autorità di vigilanza dell'EFTA n. 365/06/COL, del 29 novembre 2006 , che modifica per la sessantesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato
GU L 166 del 28.6.2007, p. 28–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
28.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 166/28 |
DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA DELL'EFTA
N. 365/06/COL
del 29 novembre 2006
che modifica per la sessantesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato
L'AUTORITÀ DI VIGILANZA DELL'EFTA,
VISTO l'Accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare gli articoli 61-63 e il protocollo 26,
VISTO l'Accordo tra i paesi EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia (2) in particolare gli articoli 24 e 5, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo 1 del protocollo 3, parte I,
CONSIDERANDO che ai sensi dell'articolo 24 dell'Accordo sulla vigilanza e la Corte l'Autorità di vigilanza EFTA rende esecutive le disposizioni dell'Accordo SEA in materia di aiuti di Stato,
CONSIDERANDO che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'Accordo sulla vigilanza e la Corte, l'Autorità di vigilanza dell'EFTA formula raccomandazioni, esprime pareri ed emette avvisi o orientamenti nei settori definiti dall'Accordo SEE, quando tale accordo o l'Accordo sulla vigilanza e la Corte esplicitamente lo prevedano ovvero quando l'Autorità di vigilanza EFTA lo ritenga necessario,
FACENDO riferimento alle norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (3), adottate il 19 gennaio 1994 dall'Autorità di vigilanza EFTA (4),
CONSIDERANDO, on che il 24 ottobre 2006 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di prorogare la disciplina sugli aiuti di Stato alla costruzione navale fino al 31 dicembre 2008 (5),
CONSIDERANDO che la presente comunicazione è rilevante anche ai fini dello Spazio economico europeo,
CONSIDERANDO che si deve garantire un'applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato,
CONSIDERANDO che, ai sensi del punto II delle «disposizioni generali» della parte finale dell'allegato XV dell'Accordo SEE, l'Autorità di vigilanza — previa consultazione della Commissione — adotta atti corrispondenti a quelli della Commissione europea,
AVENDO consultato la Commissione europea,
RICORDANDO che l'Autorità di vigilanza EFTA ha consultato gli Stati EFTA tramite lettera in data 27 ottobre 2006,
HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:
1) |
La validità del capitolo 24B delle norme sugli aiuti di Stato, Aiuti di Stato alla costruzione navale, è prorogata fino al 31 dicembre 2008. Il precedente paragrafo 31 della sezione 24B.7 del capitolo 24B della disciplina sugli aiuti di Stato è sostituito da un nuovo paragrafo 31 che recita: «La disciplina è applicabile dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2008 al più tardi. Nel corso di tale periodo essa può essere modificata dall'Autorità.» |
2) |
La nota a pié di pagina n. 1 al capitolo 24B della disciplina sugli aiuti di Stato recherà il seguente testo: «Questo capitolo corrisponde alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla costruzione navale (GU C 317 del 30.12.2003, pag. 11), modificata dalla Commissione il 24 ottobre 2006 (GU C 260 del 28.10.2006, pag. 7).» |
3) |
Poiché il regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo a un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (6) è scaduto il 31 marzo 2005, i riferimenti di cui al capitolo 24B della disciplina per gli aiuti di Stato a tale regolamento non sono più rilevanti. Pertanto, a decorrere dal 1o gennaio 2007, l'Autorità di vigilanza non applica più i paragrafi 9 e 12, lettera e), del capitolo 24B. |
4) |
Gli Stati EFTA sono informati tramite lettera cui è allegata copia della presente decisione. |
5) |
La Commissione europea è informata della decisione mediante invio di copia della stessa, in conformità del protocollo 27, paragrafo d), dell'Accordo SEE. |
6) |
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2006.
Per l'Autorità di vigilanza EFTA
Bjørn T. GRYDELAND
Presidente
Kristján A. STEFÁNSSON
Membro del Collegio
(1) In appresso «Accordo SEE».
(2) In appresso «Accordo sulla vigilanza e la Corte».
(3) In appresso «Orientamenti per gli aiuti di Stato».
(4) Inizialmente pubblicate nella GU L 231 del 3.9.1994, e nel supplemento SEE n. 32 della stessa data, da ultimo modificate con decisione del 5 ottobre 2006.
(5) Comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina sugli aiuti di Stato alla costruzione navale, (GU C 260 del 28.10.2006, pag. 7).
(6) GU L 172 del 2.7.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 502/2004 (GU L 81 del 19.3.2004, pag. 6), integrato nell'Accordo SEE mediante decisioni del Comitato misto SEE nn. 170/2002 e 80/2004.