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Document E2004C0015

2004/15/: Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 15/04/COL, del 18 febbraio 2004 , recante 41 a modifica delle norme procedurali e sostanziali relative agli aiuti di Stato, in forma di un nuovo capitolo 9C: il segreto d'ufficio nelle decisioni relative agli aiuti di Stato

GU L 154 del 8.6.2006, p. 27–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 118M del 8.5.2007, p. 848–854 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/15(3)/oj

8.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 154/27


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 15/04/COL

del 18 febbraio 2004

recante 41a modifica delle norme procedurali e sostanziali relative agli aiuti di Stato, in forma di un nuovo capitolo 9C: il segreto d'ufficio nelle decisioni relative agli aiuti di Stato

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

Visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare gli articoli 61-63 e il protocollo 26,

Visto l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (2), in particolare l'articolo 24, l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo 1, parte I del protocollo 3 (3),

Considerando che, ai sensi dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza ha il compito di applicare le disposizioni dell'accordo SEE riguardanti gli aiuti di Stato;

Considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza EFTA pubblica comunicazioni e adotta orientamenti sulle materie disciplinate dall'accordo SEE, se ciò è previsto espressamente da tale accordo o dall'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, o se lo ritiene necessario la stessa Autorità di vigilanza EFTA;

Rammentando le norme procedurali e sostanziali relative agli aiuti di Stato (4), approvate il 19 gennaio 1994 dall’Autorità di vigilanza EFTA;

Considerando che la Commissione europea ha pubblicato il 1o dicembre 2003 una nuova comunicazione relativa al segreto d’ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato [C(2003) 4582] (5);

Considerando che tale comunicazione ha rilevanza anche per lo Spazio economico europeo;

Considerando che è necessario assicurare in tutto lo Spazio economico europeo l’applicazione uniforme delle norme SEE relative agli aiuti di Stato;

Considerando che, come enunciato al punto II, sotto il titolo Questioni generali, dell’allegato XV dell’accordo SEE (6), l’Autorità di vigilanza ha il compito di adottare, previa consultazione della Commissione europea, atti corrispondenti a quelli adottati dalla Commissione stessa;

Consultata la Commissione europea;

Rammentando che l’Autorità di vigilanza EFTA ha consultato gli Stati EFTA il 3 febbraio 2004, in un incontro multilaterale su tale questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1)

La guida per gli aiuti di Stato è modificata aggiungendovi un nuovo capitolo 9C, dal titolo «Il segreto d'ufficio nelle decisioni relative agli aiuti di Stato».

2)

Il testo del nuovo capitolo 9C della disciplina degli aiuti di Stato figura nell'allegato della presente decisione.

3)

Gli Stati EFTA sono informati a tale riguardo per lettera, comprendente copia della presente decisione e dell’allegato.

4)

A norma della lettera d) del protocollo 27 dell'accordo SEE, la Commissione europea è informata al riguardo mediante copia della presente decisione e dell’allegato.

5)

La decisione e l’allegato sono pubblicati nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

6)

Per la presente decisione, fa fede il testo in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2004.

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Hannes HAFSTEIN

Presidente

Bernd HAMMERMANN

Membro del Collegio


(1)  In appresso, «accordo SEE».

(2)  In appresso «accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte».

(3)  Si noti che le modifiche del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte sono entrate in vigore il 28 agosto 2003. Tali modifiche sono il risultato dell’accordo recante modifica del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, concluso tra gli Stati EFTA il 10 dicembre 2001. In tal modo si è recepito nel protocollo 3 il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo (ex) 93 del trattato.

(4)  Guida all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE e dell’articolo 1 del protocollo 3 dell’accordo che istituisce un’Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata dall’Autorità di vigilanza EFTA il 19 gennaio 1994, pubblicata nella GU L 231 del 3.9.1994, Supplemento SEE n. 32, modificata da ultimo dalla decisione n. 198/03/COL dell’Autorità, del 5 novembre 2003, non ancora pubblicata, in appresso menzionata come «Guida aiuti di Stato».

(5)  Comunicazione della Commissione C(2003) 4582 del 1o dicembre 2003, relativa al segreto d’ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato, pubblicata nella GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6.

(6)  NdT: Il testo consolidato dell’Allegato XV è stato pubblicato il 10 luglio 2004 e non è ancora disponibile in lingua italiana.


ALLEGATO

9C.   IL SEGRETO D'UFFICIO NELLE DECISIONI RELATIVE AGLI AIUTI DI STATO

9C.1.   Introduzione

1)

La presente comunicazione espone come l’Autorità di vigilanza EFTA intende trattare le richieste degli Stati EFTA, in quanto destinatari di decisioni relative ad aiuti di Stato, di applicare il segreto d’ufficio a parti di tali decisioni e, quindi, di non renderle note al momento in cui le decisioni vengono pubblicate.

2)

Due aspetti si devono considerare a tale riguardo:

a)

per quali informazioni prevedere l’obbligo del segreto d’ufficio;

b)

quale procedura seguire nel trattare le richieste in tal senso.

9C.2.   Quadro giuridico

1)

L'articolo 122 dell'accordo SEE, il cui testo riprende quello dell'articolo 287 del trattato CE, stabilisce che «I rappresentanti, i delegati e gli esperti delle Parti contraenti, nonché i funzionari e agenti che esercitano funzioni nell'ambito del presente accordo sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale, e in particolare quelle riguardanti le imprese, i loro rapporti commerciali o i loro elementi di costo».

2)

Il medesimo dispositivo è previsto agli articoli 24 e 25 della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, riguardante le funzioni e i poteri dell’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) in materia di aiuti concessi dagli Stati (1).

3)

L’articolo 16 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte stabilisce che «Le decisioni dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) sono motivate».

4)

L'articolo 6, paragrafo 1, prima frase del protocollo 3 dell'accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte stabilisce inoltre, per quanto riguarda le decisioni di avviare procedimenti d’indagine formale, che «La decisione di avvio del procedimento d’indagine formale espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contiene una valutazione preliminare dell’Autorità di vigilanza EFTA relativa al carattere di aiuto della misura prevista ed espone i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune […]».

9C.3.   Le informazioni alle quali può applicarsi l’obbligo del segreto d’ufficio

1)

La Corte di giustizia ha statuito che, sebbene l'articolo 287 del trattato riguardi soprattutto le informazioni ottenute da imprese, la menzione «in particolare» mostra che si tratta di un principio generale, che si applica anche ad altre informazioni riservate (2).

2)

Ne consegue che il segreto d’ufficio si applica ai segreti aziendali e anche ad altre informazioni riservate.

3)

Non vi è motivo per dare alle nozioni di segreto aziendale e di altre informazioni riservate, nel presente contesto, un'interpretazione diversa da quella data loro nei procedimenti in materia di norme antitrust e di operazioni di concentrazione. Il fatto che le decisioni adottate dall’Autorità nei suddetti procedimenti riguardano imprese, mentre le decisioni relative ad aiuti di Stato riguardano Stati EFTA, non impedisce di adottare un’impostazione uniforme per stabilire quali siano i segreti aziendali o le altre informazioni riservate.

9C.3.1.   I segreti aziendali

1)

Possono costituire segreti aziendali soltanto le informazioni relative ad un'impresa le quali presentino un effettivo o potenziale valore economico e dalla cui diffusione o utilizzo altre imprese possano ottenere un vantaggio economico. Esempi tipici di segreto aziendale sono i metodi di valutazione dei costi di produzione e di distribuzione, i segreti di fabbricazione (ossia un piano, formula, processo di produzione o dispositivo segreti, aventi valore commerciale, che sono utilizzati per la fabbricazione, preparazione, composizione o lavorazione di prodotti commerciabili e possono essere considerati il prodotto finale di un'innovazione o di sforzi considerevoli), nonché i processi di fabbricazione, le fonti d'approvvigionamento, i quantitativi prodotti e venduti, le quote di mercato, le liste di clienti e di distributori, i piani di commercializzazione, la determinazione dei prezzi in rapporto ai costi, la politica delle vendite e le informazioni relative all’organizzazione interna dell’impresa.

2)

In linea di massima, sembra che il segreto aziendale possa essere in relazione soltanto con il beneficiario dell'aiuto (o con un terzo) e riguardare unicamente le informazioni trasmesse dallo Stato EFTA (o da un terzo). Di conseguenza, alle dichiarazioni dell’Autorità di per se stessa (per esempio quando esprime dubbi sulla fattibilità di un piano di ristrutturazione) non può applicarsi l’obbligo del segreto d’ufficio.

3)

Il semplice fatto che la diffusione d’informazioni possa nuocere all'impresa non costituisce da solo un motivo sufficiente per ritenere che tali informazioni siano da considerarsi segreti aziendali. Per esempio, la decisione dell’Autorità d’iniziare un procedimento d'indagine formale nel caso di un aiuto alla ristrutturazione può suscitare dubbi su alcuni aspetti di tale piano di ristrutturazione, in base alle informazioni ricevute dall’Autorità. Una simile decisione potrebbe (inoltre) avere effetti sulla posizione creditizia dell’impresa in questione. Tuttavia, non si deve concludere necessariamente che le informazioni sulle quali è basata la decisione debbano essere considerati segreti aziendali.

4)

In generale, per determinare se le informazioni possano essere considerate segreti aziendali, l’Autorità applica il seguente elenco, non esauriente, di criteri:

a)

in quale misura le informazioni sono note all’esterno dell’impresa;

b)

in quale misura sono stati adottati provvedimenti per proteggere le informazioni all’interno dell'impresa, per esempio mediante clausole di non concorrenza o accordi di non diffusione imposti ai dipendenti o agenti, ecc.;

c)

il valore delle informazioni per l'impresa e per i suoi concorrenti;

d)

gli sforzi o investimenti che l'impresa ha dovuto affrontare per acquisire le informazioni;

e)

gli sforzi che altri dovrebbero compiere per acquisire o copiare le informazioni;

f)

il grado di protezione accordato a tali informazioni dalle leggi dello Stato EFTA in questione.

5)

In generale, l’Autorità ritiene che alle seguenti informazioni non si applica, di norma, l’obbligo del segreto d’ufficio:

a)

le informazioni disponibili al pubblico, comprese quelle che possono essere ottenute solo a pagamento tramite servizi informativi specializzati, o che sono ben note agli specialisti del settore (per esempio, informazioni ben note agli ingegneri o ai medici). Allo stesso modo, il fatturato non è considerato di norma un segreto aziendale, poiché è indicato nei conti annuali o è in altro modo portato a conoscenza del mercato. Le domande di riservatezza relative all’entità del fatturato non di pubblico dominio devono essere motivate e valutate caso per caso. Il fatto che le informazioni non siano disponibili al pubblico non significa necessariamente che esse possano essere considerate segreti aziendali;

b)

le informazioni storiche, in particolare quelle risalenti ad almeno cinque anni prima;

c)

i dati statistici o aggregati;

d)

l’identità dei beneficiari dell'aiuto, il settore di attività, lo scopo e l’importo dell'aiuto, ecc.

6)

Ogni domanda di deroga, in casi eccezionali, a questi principi deve essere ampiamente motivata.

9C.3.2.   Le altre informazioni riservate

1)

Nei casi relativi alle norme antitrust e alle operazioni di concentrazione, le informazioni riservate includono alcuni tipi d’informazioni che vengono trasmesse all’Autorità a condizione che ne sia preservata la natura riservata (per esempio, uno studio di mercato che è stato commissionato e di cui è proprietaria l’impresa che è parte nel procedimento). Un’analoga impostazione potrebbe essere adottata per le decisioni in materia di aiuti di Stato.

2)

Nel settore degli aiuti di Stato possono esser presenti, tuttavia, alcuni tipi d’informazioni riservate che non si riscontrano necessariamente nei procedimenti in materia di antitrust e di operazioni di concentrazione e riguardano specificamente segreti di Stato o altre informazioni riservate sulle attività organizzative dello Stato in questione. In generale, in base all'obbligo dell’Autorità di rendere pubblici i motivi delle sue decisioni e all'esigenza di trasparenza, a tali informazioni può applicarsi il segreto d’ufficio soltanto in circostanze molto eccezionali. Per esempio, le informazioni relative all'organizzazione e ai costi dei servizi pubblici non rientrano, di norma, nella nozione di «altre informazioni riservate» (benché possano costituire segreti aziendali, se sono soddisfatti i criteri di cui al punto 9C.3.1).

9C.4.   La procedura da seguire

9C.4.1.   Principi generali

1)

Il compito principale dell’Autorità consiste nel conciliare due obblighi contrastanti, ossia l’obbligo di motivare le sue decisioni a norma dell'articolo 16 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte e, di conseguenza, di assicurare che tali decisioni contengano tutti gli elementi essenziali sui quali esse si fondano, e l’obbligo di mantenere il segreto d’ufficio.

2)

Oltre all'obbligo fondamentale di motivare le sue decisioni, l’Autorità deve tener conto della duplice esigenza di applicare effettivamente le norme in materia di aiuti di Stato (tra l’altro, dando agli Stati EFTA, ai beneficiari e alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni o di contestare le sue decisioni) e di seguire una politica trasparente. È quindi d’interesse prioritario che l’Autorità renda pubblica l’integralità delle sue decisioni. Come principio generale, le richieste di trattamento riservato delle informazioni possono essere soddisfatte soltanto quando ciò è rigorosamente necessario per proteggere i segreti aziendali o le altre informazioni riservate che meritano tale salvaguardia.

3)

I segreti aziendali e le altre informazioni riservate non godono di protezione assoluta, il che significa, per esempio, che possono essere resi pubblici se sono essenziali per motivare le decisioni dell’Autorità. Ciò significa che le informazioni necessarie per individuare una misura d'aiuto e il suo beneficiario non possono, di norma, essere protette dal segreto d’ufficio. Analogamente, non può applicarsi il segreto d’ufficio alle informazioni necessarie per dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Tuttavia, l’Autorità dovrà esaminare attentamente se, tenuto conto delle circostanze specifiche del caso, l’esigenza di rendere pubbliche le informazioni prevalga sul pregiudizio che può risultarne per lo Stato EFTA o per l'impresa interessata.

4)

Nel testo della decisione dell’Autorità che viene pubblicato si può soltanto evidenziare che alcuni passaggi della versione adottata sono stati omessi, per motivi di segreto d’ufficio. Non si possono spostare paragrafi, né aggiungere o modificare frasi. Quando l’Autorità ritiene che determinate informazioni non possono esser rese pubbliche, si può aggiungere una nota in calce, parafrasando le informazioni non diffuse o indicando un ordine di grandezza o di entità, se ciò è utile ai fini della comprensibilità e della coerenza della decisione.

5)

Non possono essere accolte le richieste di non rendere pubblico il testo integrale di una decisione o sue parti sostanziali, se ciò pregiudica la comprensione dei motivi sui quali l’Autorità ha fondato la sua decisione.

6)

Quando vi è un denunciante, l’Autorità tiene conto dei suoi interessi nell’esporre i motivi che l’hanno portata ad adottare una determinata decisione senza dover intentare un’azione dinanzi alla Corte (3). Di conseguenza, le richieste presentate da Stati EFTA di applicare il segreto d’ufficio a quelle parti della decisione che riguardano le obiezioni dei denuncianti dovranno essere particolarmente ben motivate e convincenti. D'altra parte, l’Autorità non è propensa, di norma, a render pubbliche informazioni che si presume possano rientrare tra quelle a cui si applica il segreto d’ufficio, quando ha motivo di sospettare che la denuncia sia stata presentata principalmente nell’intento di avere accesso a tali informazioni.

7)

Gli Stati EFTA non possono appellarsi al segreto d’ufficio per rifiutare di trasmettere all’Autorità le informazioni che essa ritiene necessarie per l'esame delle misure di aiuto. A tale riguardo, si rammenta la procedura prevista nel protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte (in particolare all'articolo 2, paragrafo 2 e agli articoli 5, 10 e 16 della parte II di tale protocollo).

9C.4.2.   Procedura

1)

Attualmente, l’Autorità notifica senza indugio le sue decisioni allo Stato EFTA interessato, dandogli la possibilità d’indicare, di norma entro 15 giorni lavorativi, a quali informazioni ritenga che si applichi il segreto d’ufficio. Questo termine può essere prorogato d’intesa tra l’Autorità e lo Stato EFTA in questione.

2)

Se lo Stato EFTA in questione non indica entro il termine impostogli dall’Autorità a quali informazioni ritenga che si applichi il segreto d’ufficio, di norma viene pubblicato il testo integrale della decisione.

3)

Se lo Stato EFTA in questione desidera che ad alcune informazioni si applichi il segreto d’ufficio, deve precisare quali parti debbano essere protette e, per ciascuna di tali parti, deve indicare per quale motivo egli chiede che non venga pubblicata.

4)

L’Autorità esamina senza indugio la richiesta dello Stato EFTA e, se non accetta che per determinate parti della decisione sia d’obbligo il segreto d’ufficio, indica per quali motivi, a suo parere, tali parti non debbano essere omesse nella versione pubblica della decisione. Se lo Stato EFTA non giustifica adeguatamente la sua richiesta (ossia se i motivi addotti sono manifestamente non pertinenti o erronei), l’Autorità non deve fornire altre precisazioni sui motivi per i quali le parti in questione non possono essere omesse nella versione pubblica della decisione, limitandosi a menzionare la mancanza di giustificazione.

5)

Se l’Autorità decide di accettare che alcune parti sono protette dall’obbligo del segreto d’ufficio, senza tuttavia accogliere integralmente la richiesta dello Stato EFTA, essa gli notifica la sua decisione inviandogli una nuova stesura del testo, con indicazione delle parti omesse. Se l’Autorità accetta di mantenere il segreto d’ufficio sulle parti indicate dallo Stato EFTA, il testo della decisione viene pubblicato, a norma dell'articolo 26, parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, omettendo le parti protette dal segreto d’ufficio e segnalando nel testo gli omissis (4).

6)

Per reagire e per fornire elementi supplementari a sostegno della sua richiesta, lo Stato EFTA dispone di 15 giorni lavorativi, con decorrenza dal giorno in cui ha ricevuto la decisione nella quale l’Autorità ha motivato il suo rifiuto di non pubblicare determinate parti.

7)

In mancanza di reazione da parte dello Stato EFTA entro il termine impostogli, di norma l’Autorità pubblica la decisione nella forma che aveva indicato nella sua risposta alla richiesta iniziale dello Stato EFTA in questione.

8)

Se lo Stato EFTA in questione apporta altri elementi supplementari entro il termine impostogli, l’Autorità li esamina senza indugio. Se l’Autorità accetta che le parti della decisione indicate dallo Stato EFTA sono protette dall’obbligo del segreto d’ufficio, il testo della decisione viene pubblicato nella forma indicata in precedenza.

9)

Se non è possibile giungere a un accordo, l’Autorità procede a pubblicare la sua decisione d’iniziare il procedimento formale d’indagine. Nella decisione si devono esporre in sintesi i pertinenti elementi di fatto e di diritto, presentare una valutazione preliminare del carattere di aiuto della misura proposta ed indicare i dubbi riguardo alla sua compatibilità con il mercato comune. Ovviamente, vi si devono includere alcune informazioni essenziali, così da consentire ai terzi e agli altri Stati EFTA di presentare adeguatamente le loro osservazioni. L’obbligo dell’Autorità di fornire tali informazioni essenziali prevale, di norma, su qualsiasi richiesta di protezione di segreti aziendali o di altre informazioni riservate. Inoltre, è nell'interesse del beneficiario, e anche delle parti interessate, prendere visione di tale decisione il più presto possibile: ogni ritardo porrebbe a repentaglio la procedura il controllo degli aiuti di Stato.

10)

Se non è possibile giungere a un accordo sulle richieste di applicare il segreto d’ufficio a determinate informazioni figuranti nelle decisioni di non sollevare obiezioni o nelle decisioni di dichiarare concluso il procedimento d'indagine formale, l’Autorità notifica allo Stato EFTA la sua decisione definitiva, inviandogli il testo che intende pubblicare e concedendogli un nuovo termine di 15 giorni lavorativi per reagire. In mancanza di risposta che l’Autorità consideri rilevante, di norma essa procede a pubblicare il testo.

11)

L’Autorità è ora impegnata nella revisione dei moduli di notifica degli aiuti di Stato. Per evitare inutili scambi di corrispondenza con gli Stati EFTA e ritardi nella pubblicazione delle decisioni, l’Autorità intende includere in futuro in questi moduli una domanda intesa ad accertare se la notifica contenga informazioni da non pubblicare, chiedendone i motivi. Soltanto in caso di risposta affermativa a tale domanda l’Autorità inizierà uno scambio di lettere con lo Stato EFTA, in relazione a casi specifici. Analogamente, se l’Autorità chiederà informazioni supplementari, lo Stato EFTA dovrà indicare, quando le fornisce, se esse non debbano essere pubblicate e perché. Se nella sua decisione l’Autorità utilizza le informazioni indicate come riservate dallo Stato EFTA, gli trasmette la decisione adottata, indicando i motivi per i quali, a suo parere, tali informazioni non possono essere omesse nella versione della decisione da pubblicare, come indicato più sopra.

12)

Quando l’Autorità ha ormai deciso quale testo pubblicherà ed ha notificato la sua decisione definitiva allo Stato EFTA interessato, questo deve decidere se avvalersi o no di una delle procedure giudiziali disponibili, incluse le misure provvisorie, entro il termine di cui all'articolo 36 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte.

9C.4.3.   I terzi

1)

Quando terzi, diversi dallo Stato EFTA in questione (per esempio, denuncianti, altri Stati EFTA o il beneficiario), trasmettono informazioni nell'ambito di un procedimento relativo ad un aiuto di Stato, i presenti orientamenti si applicano mutatis mutandis.

9C.4.4.   Applicazione temporale

1)

I presenti orientamenti non possono e non intendono introdurre norme giuridiche vincolanti. Essi mirano soltanto a stabilire preventivamente, nell'interesse di una sana e corretta amministrazione, in qual modo l’Autorità intende trattare la questione della riservatezza nei procedimenti in materia di aiuti di Stato. Di regola, se non si può giungere a un accordo, si può ricorrere in sede giudiziale contro la decisione dell’Autorità di procedere alla pubblicazione. Poiché i presenti orientamenti vertono soltanto su aspetti procedurali (e stabiliscono quanto è già, in ampia misura, prassi corrente), essi saranno applicati con effetto immediato, anche alle decisioni di non sollevare obiezioni (5), alle quali vogliano avere accesso terzi, che sono state adottate prima dell'entrata in vigore delle modifiche (6) apportate al protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte.


(1)  Si noti che le modifiche del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte sono entrate in vigore il 28 agosto 2003. Tali modifiche sono il risultato dell’accordo recante modifica del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, concluso tra gli Stati EFTA il 10 dicembre 2001. In tal modo si è recepito nel protocollo 3 il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo (ex) 93 del trattato CE.

(2)  Causa 145/83, Adams/Commissione, Racc. 1985, pag. 3539, punto 34 e causa T-353/94, Postbank/Commissione, Racc. 1996, pag. II-921, punto 86.

(3)  Causa C-367/95 P Commissione/Sytraval, Racc. 1998, pag. I-1719, punto 64.

(4)  Inserendo parentesi quadre […] e indicando in una nota in calce «Informazione protetta dal segreto d’ufficio».

(5)  Le decisioni d’iniziare avviare il procedimento d’indagine formale e le decisioni definitive adottate prima di tale data sono già state pubblicate nella sezione SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (che dall’entrata in vigore del trattato di Nizza è stata ridenominata Gazzetta ufficiale dell’Unione europea). Prima della pubblicazione, è stata data facoltà agli Stati EFTA di segnalare se vi fossero informazioni protette dall’obbligo del segreto d’ufficio.

(6)  Vedasi la nota 1.


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