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Document E1994G0004

DECISIONE DEL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA N. 4/94/CP del 10 gennaio 1994 che crea un comitato del meccanismo finanziario

GU L 85 del 30.3.1994, p. 79–79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/4(2)/oj

E1994G0004

DECISIONE DEL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA N. 4/94/CP del 10 gennaio 1994 che crea un comitato del meccanismo finanziario

Gazzetta ufficiale n. L 085 del 30/03/1994 pag. 0079 - 0079


DECISIONE DEL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA N. 4/94/CP del 10 gennaio 1994 che crea un comitato del meccanismo finanziario

IL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo e in appresso denominato «accordo SEE », in particolare la parte VIII e l'articolo 1, paragrafo 2 del protocollo 38,

visto l'accordo di cooperazione tra gli Stati EFTA e la Banca europea per gli investimenti (BEI), adeguato dal protocollo che adegua l'accordo di cooperazione e in appresso denominato « accordo di cooperazione »,

DECIDE:

Articolo 1

È creato, per la gestione del meccanismo finanziario istituito a norma dell'articolo 116 dell'accordo SEE, un comitato del meccanismo finanziario in appresso denominato « comitato ».

Articolo 2

1. Tutti gli Stati EFTA per i quali è entrato in vigore l'accordo sul comitato permanente degli Stati EFTA sono rappresentati nel comitato e dispongono di un voto ciascuno.

2. Prima dell'entrata in vigore dell'accordo sul comitato permanente degli Stati EFTA per il Principato del Liechtenstein, il Liechtenstein può partecipare ai lavori del comitato senza però avere diritto di voto.

Articolo 3

Il comitato nomina un funzionario di collegamento che svolge al tempo stesso le mansioni di segretario del comitato. Egli garantisce una stretta e ininterrotta cooperazione tra il comitato, la BEI e la Commissione CE per l'esecuzione dell'accordo di cooperazione.

Articolo 4

Le decisioni del comitato vengono prese all'unanimità, salvo diversa disposizione delle sue norme procedurali.

Articolo 5

Il comitato prende le decisioni necessarie al corretto funzionamento del meccanismo finanziario e ne sorveglia la gestione. In particolare, esso fornisce alla BEI orientamenti in merito alle operazioni da svolgere nel quadro dell'accordo di cooperazione e si pronuncia sulle proposte di abbuoni d'interesse e di sovvenzioni a norma, rispettivamente, degli articoli 2, paragrafo 4, e 3, paragrafo 2 del protocollo 38 dell'accordo SEE, presentategli dalla BEI per approvazione, dopo essere stato informato del parere della Commissione CE.

Articolo 6

Fatta salva l'approvazione del comitato permanente, il comitato stabilisce, in base all'accordo di cooperazione, l'importo delle rate da versare sul conto degli Stati EFTA presso la BEI e calcola la quota di ciascuno Stato EFTA, nonché l'importo che esso deve pagare. Gli avvisi di pagamento vengono inviati dal funzionario di collegamento.

Articolo 7

Il comitato adotta le proprie norme procedurali, che devono essere approvate dal comitato permanente.

Articolo 8

Il comitato presenta al comitato permanente relazioni semestrali sulle sue attività e sul funzionamento del meccanismo finanziario.

Articolo 9

La presente decisione entra immediatamente in vigore.

Articolo 10

La presente decisione viene pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 10 gennaio 1994.

Per il comitato permanente

Il Presidente

Antti SATULI

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