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Document E1994C0021
DECISION OF THE EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY No 21/94/COL of 6 April 1994 on the issuing of three notices in the field of competition
DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA N. 21/94/COL del 6 aprile 1994 relativa all'adozione di tre comunicazioni in materia di concorrenza
DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA N. 21/94/COL del 6 aprile 1994 relativa all'adozione di tre comunicazioni in materia di concorrenza
GU L 186 del 21.7.1994, p. 57–71
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
In force
DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA N. 21/94/COL del 6 aprile 1994 relativa all'adozione di tre comunicazioni in materia di concorrenza
Gazzetta ufficiale n. L 186 del 21/07/1994 pag. 0057 - 0071
DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA N. 21/94/COL del 6 aprile 1994 relativa all'adozione di tre comunicazioni in materia di concorrenza L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA, visto l'Accordo sullo Spazio economico europeo (1), visti l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo 25, paragrafo 1 dell'Accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (2), considerando che la Commissione CE ha adottato tre comunicazioni che interessano anche lo Spazio economico europeo; considerando che è necessario fornire orientamenti alle imprese indicando loro i principi e le norme cui l'Autorità di vigilanza EFTA si ispira nell'applicazione degli articoli da 53 a 60 dell'Accordo SEE ai singoli casi, al fine di garantire un'applicazione uniforme delle regole di concorrenza SEE in tutto il territorio cui si applica l'Accordo SEE, HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE: 1. L'Autorità di vigilanza EFTA adotta le seguenti comunicazioni, i cui testi figurano in allegato alla presente decisione come allegati 1, 2 e 3: - comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA sulla valutazione delle imprese comuni aventi natura di cooperazione ai sensi dell'articolo 53 dell'Accordo SEE, - comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA che modifica la comunicazione relativa agli atti di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato XIV all'Accordo SEE sull'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'Accordo SEE a categorie di accordi di distribuzione esclusiva e di acquisto esclusivo, - comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA che chiarifica l'attività degli intermediari nella compravendita di autoveicoli. 2. Dette comunicazioni fanno fede in lingua inglese e sono pubblicate nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1994. Per l'Autorità di vigilanza EFTA Il Presidente Nic GRÖNVALL (1) In appresso denominato « Accordo SEE ». (2) In appresso denominato « Accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte ». ALLEGATO 1 COMUNICAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA SULLA VALUTAZIONE DELLE IMPRESE COMUNI AVENTI NATURA DI COOPERAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 53 DELL'ACORDO SEE A. La presente decisione è adottata in applicazione delle norme dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (Accordo SEE) e dell'Accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (Accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte). B. La Commissione ha adottato una comunicazione sulla valutazione delle imprese comuni aventi natura di cooperazione ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (GU n. C 43 del 16. 2. 1993, pag. 2). Questo atto non vincolante contiene i principi e le norme che la Commissione segue in materia di concorrenza. C. L'autorità di vigilanza EFTA ritiene che il suddetto atto sia rilevante per lo Spazio economico europeo. Per garantire eque condizioni di concorrenza e un'applicazione uniforme delle regole di concorrenza SEE in tutto lo Spazio economico europeo, l'Autorità di vigilanza EFTA adotta la presente comunicazione nell'esercizio del potere conferitole dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) dell'Accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte. Essa intende seguire i principi e le norme esposti nella presente comunicazione nell'applicare le regole di concorrenza SEE ai singoli casi concreti. I. Introduzione 1. Le imprese comuni oggetto della presente comunicazione costituiscono una forma particolare, istituzionalizzata, di cooperazione tra imprese. Esse rappresentano per le imprese fondatrici uno strumento polivalente per mezzo del quale possono perseguire e realizzare obiettivi diversi. 2. Le imprese comuni (IC) possono costituire il fondamento e il quadro di una cooperazione in tutti i settori di attività di un'impresa. Il loro campo di attività potenziale comprende, tra l'altro, la raccolta e l'elaborazione dati, l'organizzazione di metodi di lavoro, la consulenza fiscale o gestionale, la programmazione e il finanziamento di investimenti, l'esecuzione di progetti di ricerca - sviluppo, l'acquisizione o la concessione di licenze di diritti di proprietà industriale, l'approvvigionamento di materie prime o prodotti intermedi, la produzione di beni, la prestazione di servizi, la pubblicità, la distribuzione e il servizio di assistenza alla clientela. 3. Le IC possono svolgere una o più delle funzioni succitate. La loro attività può essere limitata nel tempo oppure essere prospettata come permanente. Più si estendono i limiti materiali e temporali della cooperazione, maggiore sarà l'influenza di quest'ultima sulla politica commerciale delle imprese fondatrici, sia nelle loro relazioni reciproche che in quelle con i terzi. Se l'IC svolge funzioni direttamente legate al mercato, quali gli acquisti, la produzione, la vendita o la prestazione di servizi, ne consegue di norma un coordinamento, se non un'armonizzazione del comportamento concorrenziale delle imprese fondatrici in questi settori. Così è, in particolare, quando l'IC esercita tutte le funzioni di un'impresa normale ed opera quindi sul mercato come un'entità independente dal lato della domanda o dell'offerta. La costituzione di un'IC che raggruppi, in un determinato settore di attività economica, tutte o parte delle attività delle imprese fondatrici oppure penetri in settori nuovi per queste ultime, comporta inoltre una modifica della struttura delle imprese partecipanti. 4. La valutazione delle IC aventi natura di cooperazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 53, paragrafi 1 e 3 dell'Accordo SEE, non dipende dalla configurazione giuridica scelta dalle imprese fondatrici per la loro cooperazione. Per quanto concerne l'applicabilità del divieto delle intese, occorre essenzialmente stabilire se la costituzione o l'attività dell'IC possa pregiudicare il commercio tra le parti contraenti e abbia per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del territorio cui si applica l'Accordo SEE. La possibilità che un'IC benefici di un'esenzione dipende, da un lato, dalla sua utilità economica e, dall'altro, dalla natura e dall'entità delle restrizioni di concorrenza ad essa riconducibili. 5. Tenuto conto della diversità di situazioni che si possono presentare, è impossibile definire una posizione generale sull'ammissibilità delle IC alla luce del diritto della concorrenza. L'applicabilità dell'articolo 53 dell'Accordo SEE ad un'IC dipende nella maggior parte dei casi dall'attività che essa esercita (1). In altri casi, il divieto delle intese sarà applicabile unicamente se verranno forniti vari elemento di diritto e di fatto, la cui esistenza dovrà essere accertata vaso per caso (2). Sono concesse esenzioni al divieto in base ad una valutazione economica globale che può portare a conclusioni diverse (3). Tuttavia le IC aventi natura di cooperazione possono nel loro insieme essere classificate in varie categorie, suscettibili ciascuna di essere valutata in maniera uniforme sotto il profilo del diritto della concorrenza. 6. Nella comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA relativa ad accordi, decisioni e pratiche concordate concernenti la cooperazione tra imprese (4) l'Autorità di vigilanza elenca una serie di forme di cooperazione tra imprese che per loro natura non rientrano nel campo di applicazione del divieto delle intese, in quanto non hanno per oggetto né per effetto di restringere la concorrenza ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'Accordo SEE. La comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA sugli accordi di importanza minore (5) descrive, sulla base di criteri quantitativi, l'insieme degli accordi che non incorrono nel divieto delle intese in quanto non comportano restrizioni sensibili della concorrenza e del commercio tra Stati SEE. Queste due comunicazioni si applicano, del pari, alle imprese comuni. Gli atti di cui all'allegato XIV all'Accordo SEE, relativi all'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3 a determinate categorie di accordi - rispettivamente di specializzazione (6), di ricerca e sviluppo (7), di licenza di brevetto (8) e di licenza di know-how (9) - includono anche le IC tra le imprese che beneficiano delle esenzioni per categoria (10). Altri criteri generali di valutazione delle IC aventi natura di cooperazione alla luce del diritto della concorrenza si possono desumere da numerose decisioni e prese di posizione della Commissione in casi individuali. 7. Nella presente comunicazione l'Autorità di vigilanza EFTA informa le imprese delle considerazioni giuridiche ed economiche cui si ispirerà in avvenire nella sua valutazione delle IC aventi natura di cooperazione alla luce dell'articolo 53, paragrafi 1 e 3 dell'Accordo SEE. La presente comunicazione vale per tutte le IC che non ricadono nel campo d'applicazione dell'articolo 3 dell'atto sul controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese di cui all'allegato XIV all'Accordo SEE (11). Essa costituisce l'equivalente delle comunicazioni sulle operazioni di concentrazione e di cooperazione (12) e, rispettivamente, sulle restrizioni accessorie alla concentrazione (13), adottate per chiarire il succitato atto. La presente comunicazione non considera altre forme di legami tra imprese che non danno luogo alla costituzione di un'IC, benché abbiano spesso effetti sulla concorrenza nel territorio cui si applica l'Accordo SEE e sul commercio tra le parti contraenti, simili a quelli ottenuti con la presenza di un'IC. 8. La presente comunicazione non pregiudica la competenza propria dei giudici nazionali in ordine all'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, nonché degli atti di esenzione adottati in esecuzione dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'Accordo SEE. Essa rappresenta tuttavia un elemento di cui tali giudici possono ovviamente tener conto nel decidere le cause dinnanzi ad esse pendenti. La presente comunicazione lascia inoltre impregiudicata l'interpretazione della Corte di giustizia EFTA. II. Il concetto di impresa comune avente natura di cooperazione 9. Il concetto di impresa comune avente natura di cooperazione può essere dedotto dall'atto relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, di cui all'allegato XIV all'Accordo SEE (14). Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 di detto atto, l'IC è un'impresa controllata congiuntamente da varie altre imprese, denominate le imprese fondatrici. In virtù del paragrafo 3 del medesimo articolo, il controllo implica la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa. L'esistenza di un controllo congiunto, che è la condizione essenziale perché esista un'impresa comune, deve essere valutata alla luce delle circostanze di diritto e di fatto del caso concreto. Per un'analisi più dettagliata, si rinvia alla comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA sulle operazioni di concentrazione e di cooperazione (15). 10. In base all'articolo 3, paragrafo 2 dell'atto summenzionato, hanno natura di cooperazione le IC che non configurano una concentrazione di imprese. Secondo il secondo comma, non costituiscono concentrazione: - tutte le IC la cui attività non è prospettata come durevole, in particolare quelle la cui esistenza è limitata a priori dalle imprese fondatrici a un breve periodo di tempo; - le IC che non svolgono tutte le funzioni di un'entità economica autonoma e in particolare quelle alle quali le imprese fondatrici si limitano a conferire alcune funzioni determinate, tra quelle normalmente esercitate da un'impresa; - le IC che svolgono tutte le funzioni di un'entità economica autonoma, se hanno come oggetto o effetto il coordinamento del comportamento concorrenziale tra le imprese fondatrici o tra queste ultime e l'impresa comune. In determinati casi concreti può essere difficile stabilire la natura di concentrazione o di cooperazione di un'IC. La comunicazione testé citata (16) espone dettagliatamente i criteri per la soluzione di questo problema (17). 11. Le IC aventi natura di cooperazione non sono sottoposte ad esame in base alle disposizioni sul controllo delle concentrazioni. La constatazione che un'IC ha natura di cooperazione non produce peraltro effetti materiali, ma significa semplicemente che la compabilità dell'IC con l'articolo 53, paragrafi 1 e 3 va valutata al termine di un procedimento basato sui capitoli II, VI, IX e XI del protocollo 4 all'Accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia. III. Valutazione alla luce dell'articolo 53 paragrafo 1 dell'Accordo SEE 1. Disposizioni generali 12. L'IC incorre nel divieto delle intese soltanto quando soddisfi tutte le condizioni di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'Accordo SEE. 13. La costituzione di un'IC risulta in genere da accordi tra imprese, o occasionalmente dalla decisione di un'associazione d'imprese. Anche l'esercizio del controllo sull'IC e la gestione delle sue attività sono di solito fissati per contratto. In assenza di accordo specifico, ad esempio in caso di acquisto in borsa di una partecipazione sufficiente ad ottenere il controllo congiunto di un'impresa esistente, l'IC può continuare ad esistere soltanto se le imprese fondatrici si accordano in merito al loro comportamento nella direzione dell'IC stessa. 14. Occore decidere caso per caso se gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate sopra richiamate siano suscettibili di pregiudicare il commercio tra gli Stati SEE. Non incorrono, in linea di massima, nel divieto dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'Accordo SEE le intese il cui effetto reale o prevedibile sia limitato al territorio di un unico Stato SEE o a territori cui non si applica l'Accordo SEE. 15. Talune categorie di IC sfuggono al divieto delle intese, giacché non hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza. È il caso, tra l'altro: - delle IC costituite da imprese che fanno tutte parte del medesimo gruppo e che non hanno la capacità di determinare liberamente il proprio comportamento concorrenziale. In tal caso la costituzione dell'IC configura soltanto una misura interna di organizzazione e di ripartizione dei compiti nell'ambito del gruppo; - delle IC di importanza economica minore, ai sensi della comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA sugli accordi di minore importanza (18). È improbabile che possa configurarsi una restrizione sensibile della concorrenza qualora il fatturato totale realizzato dalle imprese participanti nel corso di un esercizio sia inferiore a 200 Mio di ECU e la loro quota di mercato inferiore al 5 %; - delle IC che svolgono attività neutrali dal punto di vista della concorrenza ai sensi della comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA concernente la cooperazione tra imprese (19). Le forme di cooperazione ivi descritte non restringono la concorrenza in quanto: - hanno per scopo solo di ottenere in comune le informazioni necessarie per decidere in modo autonomo il proprio comportamento futuro (20); - riguardano unicamente l'esecuzione tecnica della contabilità dell'impresa (21); - riguardano attività lontane dal mercato (22); - sono esclusivamente di natura tecnico-organizzativa (23); - legano soltanto imprese non concorrenti (24); - sono concluse tra imprese concorrenti ma non restringono la loro libertà concorrenziale o la posizione di terzi sul mercato (25). I criteri sopra descritti, assunti come elemento discriminante per distinguere i comportamenti lesivi della concorrenza da quelli da considerarsi neutrali sotto tale profilo, non sono però immutabili, ma partecipano all'evoluzione generale della legislazione SEE. Occorrerà quindi interpretarli ed applicarli alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia CE, della Corte di giustizia EFTA e della prassi decisionale dell'Autorità di vigilanza EFTA. D'altronde le comunicazioni generali dell'Autorità di vigilanza sono soggette di tanto in tanto a revisioni, volte ad adeguarle all'evoluzione del diritto. 16. Le IC che non rientrino in nessuna della categorie sopra enumerate devono essere sottoposte ad esame per determinare se abbiano per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza. Tale esame può in parte basarsi, sui principi dell'Autorità di vigilanza sulla cooperazione. L'Autorità di vigilanza illustra in appresso i criteri che applica per constatare il carattere restrittivo della concorrenza presentato da un'IC. 2. Criteri per la constatazione di una restrizione di concorrenza 17. La valutazione di un'IC avente natura di cooperazione alla luce delle regole di concorrenza dipende innanzitutto dalle relazioni esistenti tra le imprese interessate e dagli effetti della loro cooperazione su imprese terze. A questo riguardo occorre in primo lugo accertare se la costituzione e il funzionamento dell'IC possano impedire, restringere o alterare la concorrenza tra le imprese fondatrici. In secondo luogo occorre stabilire se la posizione concorrenziale di imprese terze, in particolare per quanto concerne il loro mercati ed approvvigionamenti, risulti sostanzialmente modificata per effetto dell'impresa comune. Le relazioni tra l'IC e le imprese fondatrici vanno esaminate separatamente soltanto se l'IC esercita tutte le funzioni di un'impresa nel significato pieno del termine. Di tali relazioni si deve tuttavia tener conto quando si esamina il rapporto delle imprese fondatrici tra di loro e con i terzi. Le IC avranno pertanto l'effetto di restringere o alterare la concorrenza solo se la loro costituzione o attività pregiudicano le condizioni di concorrenza sul mercato di cui trattasi. La valutazione di un'IC sotto il profilo dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'Accordo SEE presuppone quindi sempre che si determini il mercato di riferimento sotto il profilo geografico e in relazione al prodotto. I criteri da applicare in quest'analisi sono da desumere dalla comunicazione sugli accordi d'importanza minore (26). Particolare attenzione meritano inoltre le reti di IC, siano esse costituite dalle stesse imprese fondatrici, da una di esse con partner diversi o parallelamente da più imprese fondatrici. Tali reti costituiscono un elemento importante della struttura del mercato e possono pertanto avere un'influenza decisiva ai fini della constatazione di una restrizione di concorrenza riconducibile alla costituzione dell'IC. a) Concorrenza tra le imprese fondatrici 18. La cooperazione nel quadro di un'IC può impedire, restringere o alterare la concorrenza tra le imprese fondatrici unicamente se queste sono già concorrenti effettivi o potenziali. Una relazione di concorrenza potenziale esiste soltanto se ciascuna delle imprese fondatrici è in grado di espletare individualmente i compiti affidati all'IC e non abbia perso tale capacità in seguito alla costituzione dell'IC. Nell'esame dei casi concreti occorre adottare un'impostazione economica realistica. 19. È stato elaborato un elenco di quesiti le cui risposte forniscono indicazioni sulle possibilità non solo teoriche ma anche pratiche per le imprese fondatrici di operare individualmente piuttosto che in cooperazione. Si tratta dei quesiti indicati in appresso i quali, pur riguardando specificamente la produzione di beni, si pongono in termini analoghi anche per i servizi: - Conferimenti a favore dell'IC Si tratta di accertare se le imprese fondatrici dispongano ciascuna di risorse finanziarie sufficienti per realizzare gli investimenti previsti, nonché di capacità di direzione sufficientemente qualificate e delle conoscenze necessarie alla gestione dell'IC. Occorre stabilire inoltre se possono accedere alle indispensabili fonti di approvvigionamento di prodotti a monte. - Produzione dell'IC Accertare se le imprese fondatrici hanno ciascuna una conoscenza della tecnica di applicazione, se producono direttamente prodotti a monte o a valle e se possono accedere agli impianti di produzione necessari. - Vendite dell'IC Accertare se la domanda effettiva o potenziale sia tale da permettere alle imprese fondatrici di fabbricare individualmente il prodotto e se esse abbiano accesso ai canali di distribuzione necessari per smerciare la produzione dell'IC. - Fattori di rischio Accertare se le imprese fondatrici sono in grado di sostenere individualmente i rischi tecnici e finanziari connessi con la produzione dell'IC. - Accesso al mercato di cui trattasi Accertare quale sia il mercato rilevante dal punto di vista geografico e del prodotto; quali siano le barriere all'accesso al mercato; se le imprese fondatrici siano in grado di penetrare individualmente su tale mercato e se le barriere all'accesso siano sormontabili dalle singole imprese fondatrici entro un lasso di tempo ragionevole, senza sforzi eccessivi e ad un costo accettabile. 20. Le imprese fondatrici dell'IC sono da considerarsi concorrenti potenziali se, tenuto conto di tutti i fattori economici suddetti, la cui ponderazione può variare di caso in caso, sia possibile prevedere regionevolmente un comportamento autonomo da parte loro. In questo contesto l'analisi deve vertere essenzialmente sui vari livelli di attività di un'impresa. La pressione economica per una cooperazione in tema di ricerca e sviluppo non elimina di norma la possibilità di concorrenza per quanto riguarda la produzione e la distribuzione. la messa in comune delle capacità produttive di più imprese, quando sia economicamente inevitabile e non ponga quindi alcun problema in ordine alle regole di concorrenza, non implica di per sé che le imprese debbano necessariamente cooperare anche nella distribuzione dei relativi prodotti. b) Concorrenza tra le imprese fondatrici e l'IC 21. La relazione tra le imprese fondatrici e l'IC assume un significato particolare quando l'IC esercita tutte le funzioni di un'impresa ed è in concorrenza con almeno una delle imprese fondatrici oppure è uno dei suoi fornitori o dei suoi clienti. L'applicazione del divieto delle intese dipenderà dalle circostanze del caso concreto. Dato che una restrizione di concorrenza tra le imprese fondatrici inciderà in generale anche sulla relazione fra queste ultime e l'IC e che, inversamente, restrizioni di concorrenza nelle relazioni tra l'IC e una delle imprese fondatrici avranno sempre un effetto sulle relazioni tra queste ultime, è indispensabile una valutazione globale. 22. La restrizione della concorrenza tra le imprese fondatrici e l'IC si traduce in generale, da parte delle imprese interessate, in una ripartizione dei mercati geografici, dei mercati dei prodotti (soprattutto specializzando la produzione) oppure in una ripartizione della clientela. In questi casi, le imprese interessate non assumono più che il ruolo di concorrenti potenziali. Se invece continuano ad essere concorrenti effettivi, saranno generalmente tentate di ridurre l'intensità della concorrenza concordando una politica commerciale, in particolare in materia di prezzi e di quantità, oppure limitando volontariamente il loro impegno concorrenziale. c) Effetti dell'IC sulla posizione dei terzi 23. Gli effetti restrittivi nei confronti dei terzi dipendono dall'attività svolta dall'IC rispetto a quella delle imprese fondatrici, nonché dal potere economico complessivo facente capo a queste ultime. 24. Quando le imprese fondatrici rinunciano a favore dell'IC ad esercitare in proprio l'attività di acquisto o di vendita, le possibilità di scelta dei fornitori o dei clienti risultano diminuite. Lo stesso accade quando le imprese fondatrici assegnano all'IC la fabbricazione di prodotti a monte o di prodotti intermedi oppure la trasformazione della loro produzione. La costituzione dell'IC può persino comportare, in casi estremi, l'esclusione dal mercato dei fornitori e dei clienti tradizionali delle imprese fondatrici; tale rischio aumenta in funzione della concentrazione oligopolistica del mercato e dell'esistenza di vincoli di esclusiva o di legami preferenziali tra l'IC e le sue imprese fondatrici. 25. L'esistenza di un'IC in cui grandi imprese mettono in comune la loro potenza economica può anzi costituire una barriera all'entrata sul mercato di concorrenti potenziali ed ostacolare lo sviluppo dei concorrenti effettivi delle imprese fondatrici. d) Valutazione del carattere sensibile delle restrizioni della concorrenza 26. L'ampiezza delle restrizioni della concorrenza riconducibili ad un'IC dipende da una serie di fattori, i più importanti dei quali sono: - le quote di mercato delle imprese fondatrici e dell'IC, la struttura del mercato in questione e il grado di concentrazione del settore interessato; - la potenza economica e finanziaria delle imprese fondatrici nonché tutti i vantaggi di ordine tecnico o commerciale di cui godono rispetto ai loro concorrenti; - la vicinanza al mercato delle attività esercitate dall'IC; - l'identità o l'interdipendenza dei campi di attività delle imprese fondatrici e dell'IC; - l'importanza dell'attività dell'IC rispetto a quella svolta dalle imprese fondatrici; - il carattere più o meno restrittivo degli accordi pattuiti tra le imprese interessate; - il grado di esclusione dal mercato delle imprese terze conseguente all'operazione. e) Le reti di IC 27. Le reti di IC possono restringere in modo particolare la concorrenza in quanto rafforzano gli effetti di singole IC sulla politica commerciale delle imprese fondatrici nonché sulla posizione di terzi sul mercato. La valutazione di siffatte situazioni deve tener conto delle diverse forme di organizzazione delle reti di IC, nonché degli effetti cumulativi di reti esistenti in parallelo. 28. Accade spesso che imprese fondatrici concorrenti costituiscano più IC operanti sul medesimo mercato di prodotti, ma in zone distinte. Alle restrizioni di concorrenza già imputabili a ciascuna IC vanno pertanto ad aggiungersi quelle che emergono nelle relazioni tra IC. Nel contempo ogni ulteriore IC rafforza i rapporti fra le imprese fondatrici sicché la concorrenza tra le stesse risulta ulteriormente indebolita. 29. Un analogo rafforzamento degli effetti restrittivi della concorrenza è probabile quando le imprese fondatrici concorrenti costituiscono più IC per la fabbricazione di prodotti complementari, destinati ad essere da loro stesse trasformati, o di prodotti differenti, che intendono commercializzare in proprio, aumentando l'estensione e l'intensità della restrizione di concorrenza. Il gioco della concorrenza risulta alterato in misura particolarmente grave quando tra partner concorrenti di un medesimo settore a struttura oligopolistica si moliplicano le costituzioni di IC per prodotti vicini o per vari prodotti a monte. Considerazioni analoghe valgono per il settore dei servizi. 30. Anche nell'ipotesi che l'IC sia costituita tra imprese non concorrenti e che considerata singolarmente non comporti restrizioni di concorrenza, ciononostante può ricadere nel disposto dell'articolo 53, paragrafo 1, per il fatto di appartenere ad una rete di IC poste in essere dalla medesima impresa e per un medesimo mercato di prodotti con una serie di partner diversi in quanto la concorrenza fra le varie IC può essere impedita, limitata o falsata (27). In caso di concorrenza reale o potenziale tra detti partner, sono da aggiungere gli effetti restrittivi nei loro rapporti. 31. La presenza di reti parallele di IC cui partecipino ogni volta imprese diverse esprime soltanto il grado di connessione personale o finanziaria esistente in un settore economico o tra più settori. Tali reti costituiscono un aspetto importante del contesto economico di cui è necessario tener conto nella valutazione in base al diritto della concorrenza delle diversi reti, nonché delle IC ad esse appartenenti e sono, pertanto, comparabili al grado di concentrazione sul mercato in questione. 3. Valutazione dei principali tipi di imprese comuni a) IC tra imprese non concorrenti 32. Questa categoria di IC solo raramente presenta problemi per la concorrenza. Ciò vale sia per le IC la cui attività si limita a determinate funzioni, sia per quelle che svolgono tutte le funzioni di un'impresa. Nel primo caso occorre semplicemente accertare che la cooperazione tra le imprese fondatrici non renda sensibilmente più difficile l'accesso di terzi al mercato (28). Anche nel secondo caso si tratta essenzialmente di esaminare questo stesso aspetto, giacché il problema della restrizione della concorrenza tra una delle imprese fondatrici e l'IC (29) non avrà il più delle volte che importanza secondaria. 33. Le IC tra imprese non concorrenti incaricate della ricerca-sviluppo oppure della produzione o della distribuzione, ivi compreso il servizio di assistenza alla clientela, sono escluse in generale dal divieto dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'Accordo SEE. La non applicabilità del divieto si giustifica per il fatto che l'IC raggruppa conoscenze, prodotti o prestazioni di servizi complementari. L'inapplicabilità del divieto è tuttavia soggetta ad una riserva: occorre che rimanga sul mercato uno spazio sufficiente per altri poli di ricerca-sviluppo, altre unità produttive o altri sbocchi (30). Alla stessa idea si ispira la valutazione di IC di acquisto che raggruppino acquirenti di diversi settori. Siffatte IC non suscitano obiezioni sotto il profilo del diritto della concorrenza se lasciano ai fornitori possibilità sufficienti di reperire clienti. 34. Le IC che si limitano a fornire materie prime o prodotti intermedi alle imprese fondatrici oppure a trasformare la produzione di una o più di dette imprese, in generale non restringono la concorrenza. Perché si applichi il divieto delle intese occorre pertanto che siano gravemente compromesse le possibilità di approvvigionamento o di vendita di imprese terze, il che presuppone che le imprese fondatrici detengano una posizione di forza sul mercato sia dal lato della domanda che dell'offerta dei prodotti in questione. 35. Ai fini della valutazione di un'IC che svolge tutte le funzioni di un'impresa, è essenziale stabilire se le sue attività presentano una relazione materiale stretta con quelle delle imprese fondatrici. Altrettanto pertinente è la relatzione tra le attività delle varie imprese fondatrici. Se l'IC opera su un mercato situato a monte o a valle di quello delle imprese fondatrici, ciò può comportare in talune cirsotanze effetti restrittivi della concorrenza a danno delle imprese terze qualora le imprese partecipanti detengano una quota di mercato importante (31). Se il mercato dell'IC è situato a valle di quello di un'impresa fondatrice e, simultaneamente, a monte di quello di un'altra, l'IC funge da organo di collegamento tra dette imprese fondatrici ed è pertanto suscettibile di essere lo strumento di un'integrazione verticale su più fasi della produzione. In tale situazione si accentua l'effetto di esclusione delle imprese terze dal mercato. Si dovrà comunque stabilire caso per caso se tale effetto raggiunga il grado minimo richiesto per applicare l'articolo 53, paragrafo 1. Se l'IC e una delle imprese fondatrici operano su tale mercato, il coordinamento del loro comportamento sul mercato stesso è probabile, se non inevitabile (32). b) IC tra imprese concorrenti 36. In quest'ipotesi occorre esaminare gli effetti della costituzione dell'IC sulla concorrenza tra le imprese fondatrici, nonché sulla posizione concorrenziale dei terzi. Anche in questo caso il rapporto materiale tra l'attività dell'IC e quella delle imprese fondatrici ha un'importanza decisiva. Se non esiste un legame, non vi sarà in generale motivo di applicable l'articolo 53, paragrafo 1 dell'Accordo SEE. La valutazione dei diversi tipi di IC sotto il profilo del diritto della concorrenza porta ai risultati esposti qui di seguito. 37. Un'IC di ricerca e sviluppo può eccezionalmente restringere la concorrenza se esclude l'attività singola di ricerca e sviluppo delle imprese fondatrici oppure quando la cooperazione restringe anche la concorrenza tra le imprese fondatrici sul mercato dei prodotti della ricerca. Tale caso si verifica in generale quando all'IC è affidato anche lo sfruttamento commerciale dei prodotti o processi nuovi oppure migliorati (33). Occorre valutare caso per caso se la restrizione della concorrenza tra le imprese fondatrici e l'effetto potenziale negativo sulla posizione di terzi siano sensibili. 38. Le IC di vendita di prodotti di produttori concorrenti limitano la concorrenza tra le imprese fondatrici dal lato dell'offerta e riducono le possibilità di scelta degli acquirenti. Si tratta di cartelli orizzontali tradizionali che ricadono in generale nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'Accordo SEE (34), sempreché abbiano effetti sensibili sul mercato. 39. Le IC di acquisto tra imprese concorrenti possono offrire alle parti un accesso privilegiato alle fonti di approvvigonamento e limitare più o meno considerevolmente le possibilità di scelta dei fornitori. A seconda dell'importanza che i prodotti acquistati in comune hanno per l'attività di produzione e di vendita delle imprese fondatrici, la cooperazione può inoltre comportare una diminuzione notevole della concorrenza mediante i prezzi tra le imprese interessate. Tale caso ricorre in particolare quando il prezzo di acquisto rappresenta una quota significativa del costo totale dei prodotti distribuiti dalle imprese fondatrici. L'applicabilità dell'arlticolo 53, paragrafo 1 è allora da determinarsi secondo le circostanze del caso concreto (35). 40. Occorre applicare gli stessi principi alle IC che forniscono a titolo esclusivo, ad imprese fondatrici concorrenti, prodotti a monte o prodotti intermedi che vengono trasformati da queste ultime in prodotti finiti. Se invece l'IC assume la trasformazione dei prodotti forniti dalle imprese fondatrici in prodotti finiti che successivamente consegna alle fondatrici per la distribuzione, la concorrenza fra imprese fondatrici risulterà in generale indebolita per la vicinanza della fase di cooperazione al mercato e la tendenza implicita ad uniformare i prezzi di cessione (36). Questo caso ricorre in particolare quando l'IC raggruppa la totalità delle attività di produzione delle imprese fondatrici e queste ultime si limitano ad operare quali distributrici dell'IC. In tal caso si ha unificazione dei costi di fabbricazione e della qualità dei prodotti, cosicché le imprese fondatrici non possono essenzialmente farsi concorrenza se non dando ai prodotti nomi diversi. Ciò comporta una restrizione sostanziale della concorrenza cui non si rimedia nemmeno quando le imprese fondatrici smerciano i prodotti dell'IC sotto marchi differenti (37). 41. Nel valutare sotto il profilo del diritto della concorrenza un'IC tra imprese concorrenti che svolgono tutte le funzioni di un'impresa (38), occorre distinguere varie situazioni: - se l'IC opera sul medesimo mercato delle imprese fondatrici, la conseguenza normale è una restrizione della concorrenza tra tutte le imprese interessate; - se l'IC opera su un mercato situato a monte o a valle di quello delle imprese fondatrici con le quali mantiene legami di approvvigionamento o di fornitura, gli effetti sulla concorrenza sono identici a quelli che si producono nel caso di un'IC di produzione; - se l'IC opera su un mercato contiguo a quello delle imprese fondatrici, la concorrenza risulta ridotta soltanto se i due mercati presentano un grado considerevole di interdipendenza. Tale ipotesi ricorre in particolare quando l'IC fabbrica prodotti complementari a quelli delle imprese fondatrici. Nella realtà economica si incontrano spesso forme miste di questi vari tipi di IC. È allora necessario valutare nel loro insieme le restrizioni di concorrenza che esse comportano per le imprese interessate nonché gli effetti della loro cooperazione sui terzi. Occorre inoltre tener conto delle circostanze economiche, in particolare dell'appartenenza dell'IC ad una rete comprendente altre IC oppure dell'esistenza di più reti parallele di IC nello stesso settore economico (39). 42. Anche le IC tra imprese concorrenti, cui è normalmente applicabile il divieto delle intese, devono formare oggetto di esame per determinare se, nelle circostanze concrete del caso di specie, abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o alterare la concorrenza. Tale ipotesi non ricorre quando la cooperazione nel quadro dell'IC può essere obiettivamente considerata l'unica possibilità per le imprese fondatrici di penetrare in un mercato o di mantenersi nel loro mercato attuale, purché la loro presenza rafforzi la concorrenza o ne impedisca l'indebolimento. Se sono soddisfatte queste condizioni, la concorrenza esistente effettivamente non viene ristretta dall'IC né si trova ostacolata la concorrenza potenziale. Il divieto dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'Accordo SEE non è pertanto applicabile (40). IV. Valutazione ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'Accordo SEE 1. Esenzioni per categoria 43. Le IC comprese nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 non incorrono nel divieto delle intese qualora soddisfino alle condizioni previste da un atto di esenzione per categoria. Tra gli atti di esenzione di cui all'allegato XIV all'Accordo SEE, due permettono la cooperazione tra imprese nel quadro di un'IC [cfr. infra lettere a) e b)]. In altri due atti di cui all'allegato XIV all'Accordo SEE beneficiano dell'esenzione dal divieto delle intese talune restrizioni di concorrenza concernenti il trasferimento di tecnologia a favore di un'IC da parte delle imprese fondatrici [cfr. infra lettera c)]. L'atto che modifica gli atti di cui ai punti 5, 6, 7 e 9 dell'allegato XIV all'Accordo SEE (41) ha notevolmente esteso il campo di applicazione di dette esenzioni per categoria anche a beneficio delle IC. a) Normativa concernente gli accordi di « specializzazione » 44. L'atto relativo all'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'Accordo SEE a categorie di accordi di specializzazione (42) si applica in particolare ai contratti con i quali più imprese rinunciano alla fabbricazione di taluni prodotti a favore di un'IC da esse costituita. Tale rinuncia può riguardare sia una produzione già esistente che una produzione futura. La costituzione e l'attività dell'IC di produzione beneficiano dell'esenzione dal divieto delle intese alla duplice condizione che la quota di mercato detenuta cumulativamente dalle imprese interessate non superi il 20 % e che il loro fatturato totale cumulato non sia superiore a 1 miliardo di ECU. Gli accordi tra grandi imprese, il cui fatturato globale è superiore a 1 miliardo di ECU, beneficiano altresì dell'esenzione per categoria purché siano notificati all'Autorità di vigilanza EFTA e quest'ultima non faccia opposizione all'esenzione stessa nel termine di sei mesi. Questa procedura non si applica invece in caso di superamento del limite relativo alla quota di mercato. 45. La cifra testé citata si applica soltanto alla cooperazione nella fase della produzione. L'IC deve fornire tutta la sua produzione, che può comprendere materie prime, prodotti intermedi o prodotti finiti, alle imprese fondatrici. Queste ultime non possono essere attive nel campo di produzione dell'IC, ma possono fabbricare altri prodotti appartenenti al medesimo mercato di prodotti. I prodotti fabbricati dall'IC sono distribuiti dalle imprese fondatrici che possono eventualmente essere distributori esclusivi per un determinato territorio. 46. Il regolamento sulle esenzioni si applica, ma a condizioni più rigorose, anche ad accordi mediante i quali le imprese fondatrici affidano la distribuzione dei prodotti contrattuali ad una IC. Anche in questo caso esiste un massimale per la cifra d'affari, pari ad 1 miliardo di ECU, al quale le imprese possono sfuggire grazie alla procedura di opposizione. Il suddetto atto lascia alle imprese interessate la libertà di organizzare la loro cooperazione nella fase della produzione e della distribuzione, autorizzando sia la produzione separata con sola distribuzione in comune dei prodotti contrattuali tramite un'IC di vendita, che il raggruppamento delle attività di produzione e distribuzione in un'IC che svolga tutte le funzioni di un'impresa, o ancora la separazione di dette attività costituendo due IC: una di produzione e una di vendita. La produzione e/o la distribuzione dei prodotti contrattuali possono essere affidate a più IC, anziché ad una sola, le quali possono eventualmente esercitare le loro attività sulla base di contratti esclusivi per i vari territori. b) Normativa concernente gli accordi di ricerca-sviluppo 47. L'atto relativo all'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'Accordo SEE a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo (43) concede un'esenzione alle IC di ricerca e sviluppo, la cui attività può estendersi fino allo sfruttamento in comune dei risultati della ricerca. La nozione di sfruttamento comprende la fabbricazione di prodotti nuovi o migliorati nonché l'utilizzazione di processi nuovi o migliorati, la commercializzazione dei prodotti dell'attività di ricerca-sviluppo e la concessione di licenze di fabbricazione, utilizzazione o distribuzione a imprese terze. L'esenzione è tuttavia soggetta alla condizione che i lavori di ricerca e sviluppo in comune contribuiscano in modo sostanziale al progresso tecnico o economico e che i risultati siano determinanti per la fabbricazione di prodotti nuovi o migliorati. 48. Anche l'atto summenzionato subordina l'esenzione dal divieto delle intese a condizioni quantitative, sotto forma di un duplice limite della quota di mercato. La cooperazione delle imprese fondatrici nel quadro di un'IC la cui attività raggruppi la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la politica in materia di licenza è ammessa fino al limite del 20 % delle quote di mercato cumulate. Poiché non esige la specializzazione, la normativa autorizza qualsiasi forma di coordinamento del comportamento nel campo della ricerca, dello sviluppo, nonché della fabbricazione. Le imprese fondatrici possono proseguire o avviare un'attività propria nello stesso campo dell'IC. Sono inoltre libere di decidere come utilizzare le possibilità di produrre in proprio oppure di accordare licenze a terzi. Mediante l'attribuzione di territori contrattuali, le imprese fondatrici possono individualmente tutelarsi per tutta la durata del contratto nei confronti delle attività di fabbricazione dei prodotti o di sfruttamento dei processi contemplati dal contratto esercitate dalla controparte nei territori rispettivamente riservati; per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui un prodotto nuovo o migliorato è stato per la prima volta immesso in commercio sul territorio cui si applica l'Accordo SEE esse possono inoltre impedire alla controparte di praticare qualsiasi politica di vendita attiva in detti territori. Se invece le imprese fondatrici affidano la distribuzione dei prodotti contemplati dal contratto ad una o più IC, per tutte le loro attività di cooperazione vale un limite di quota mercato del 10 %. Giacché il suddetto atto di esenzione per categoria applicabile agli accordi di ricerca e sviluppo non comporta un massimale di fatturato, di detta esenzione possono beneficiare tutte le imprese, a prescindere dalle loro dimensioni. c) Normative sulle « licenze di brevetto » e le « licenze di know-how » 49. L'atto relativo all'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'Accordo SEE a categorie di accordi di licenza di brevetto (44) si applica anche ad accordi di licenza tra un'impresa fondatrice ed un'IC, riguardanti le attività di quest'ultima. Se le imprese fondatrici sono concorrenti sul mercato dei prodotti contrattuali, l'esenzione per categoria è accordata unicamente qualora le quote di mercato cumulate non superino un determinato limite, che è del 20 % se all'IC viene affidata unicamente la fabbricazione e del 10 % se viene inoltre incaricata della distribuzione dei prodotti oggetto di licenza. 50. Sono esentate in virtù di detto atto la concessione all'IC di licenza di fabbricazione o di distribuzione esclusiva per un determinato territorio, la protezione del territorio concesso all'IC o alle imprese fondatrici nei confronti della concorrenza attiva o passiva delle altre parti per tutta la vigenza del contratto, nonché la protezione del territorio concesso all'IC nei confronti della concorrenza di altri licenziatari. Le imprese fondatrici possono proteggere l'IC, per tutta la durata del contratto, da una politica di distribuzione attiva da parte degli altri licenziatari. Per un periodo iniziale di cinque anni dall'introduzione di un prodotto nel territorio cui si applica l'Accordo SEE, possono essere vietate le importazioni dirette dei prodotti contrattuali nel territorio concesso all'IC. 51. L'atto relativo all'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'Accordo SEE a categorie di accordi di licenza di know-how (45) contiene disposizioni analoghe, ma la protezione territoriale nelle relazioni tra l'IC e le imprese fondatrici si limita tuttavia a dieci anni a decorrere dalla data della conclusione del primo accordo di licenza di know-how stipulato per territori all'interno del SEE. Tale data determina altresì l'inizio del periodo a decorrere dal quale l'IC può essere protetta nei confronti della concorrenza attiva (dieci anni) e passiva (cinque anni) di altri licenziatari. 2. Esenzioni individuali a) Osservazioni generali 52. Le IC che rientrano nel campo d'applicazione del divieto di cui all'articolo 53, paragrafo 1 dell'Accordo SEE, senza tuttavia soddisfare le condizioni necessarie per beneficiare di un'esenzione per categoria, non sono per questo automaticamente vietate. Possono essere esentate dal divieto mediante decisione individuale dell'Autorità di vigilanza EFTA purché soddisfino le quattro condizioni enunciate all'articolo 53, paragrafo 3. A norma degli articoli 4, 5 e 15 del capitolo II del protocollo 4 all'Accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (in appresso denominato « capitolo II »), in via di principio una decisione di esenzione può essere adottata unicamente se le imprese interessate hanno notificato all'Autorità di vigilanza EFTA l'accordo, la decisione o la pratica concordata su cui si basa la loro cooperazione. Taluni accordi meno pericolosi per lo sviluppo del territorio cui si applica l'Accordo SEE sono dispensati dall'obbligo di notifica in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2 del capitolo II. Possono pertanto essere esentati dal divieto delle intese senza che sia necessaria la notifica preventiva. Lo stesso vale per le intese nel settore dei trasporti in virtù degli atti di cui ai punti 10 e 11 dell'allegato XIV e ai punti 7, 11 e 13 del protocollo 21 all'Accordo SEE. 53. Ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'Accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA deve accertare: - se l'IC contribuisce a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progesso tecnico o economico; - se gli utilizzatori beneficiano di una congrua parte dell'utile che ne deriva; - se sono imposte alle imprese fondatrici o all'IC restrizioni che non sono indispensabili per conseguire tali obiettivi e - se la cooperazione nel quadro dell'IC dà loro la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi. L'esenzione individuale dal divieto di cui all'articolo 53, paragrafo 1 può essere accordata soltanto se la risposta è positiva per le prime due domande e negativa per le altre due. b) Principi di valutazione 54. Per soddisfare le prime due condizioni dell'articolo 53, paragrafo 3, l'IC deve inoltre offrire ai terzi, in particolare ai consumatori, vantaggi obiettivi reali atti almeno a compensare gli inconvenienti che comporta per la concorrenza. 55. Tra i vantaggi nel senso testé citato, l'Autorità di vigilanza EFTA attribuisce particolare importanza allo sviluppo di prodotti o di processi nuovi o migliorati, nonché alla loro introduzione sul mercato da parte degli inventori stessi oppure da parte di terzi in base ad una licenza. L'Autorità di vigilanza EFTA è disponibile inoltre ad un'eventuale esenzione a favore delle misure destinate ad aprire nuovi mercati, sia che si tratti di nuovi mercati geografici per prodotti esistenti oppure dell'ampliamento della gamma di prodotti disponibili. In tutti questi casi le imprese operano come strumenti di una concorrenza dinamica che contribuisce a rafforzare simultaneamente il territorio cui si applica l'Accordo SEE e la competitività del settore interessato. L'aumento della produzione e delle vendite può altresì rappresentare un elemento di stimolo della concorrenza. Viceversa, la razionalizzazione dell'apparato produttivo o della rete di distribuzione rappresenta piuttosto per le imprese una maniera di adattare l'offerta ad una domanda stagnante o in calo. Essa comporta tuttavia riduzioni dei costi che, in caso di concorrenza efficace, vengono in generale ripercosse sui clienti sotto forma di prezzi più vantaggiosi. I progetti di riduzione della capacità produttiva mirano invece per lo più ad aumentare i prezzi e sono da valutare positivamente soltanto se servono a superare una crisi strutturale, accelerano il ritiro dal mercato di capacità produttive non redditizie e ricreano quindi nel medio periodo le condizioni di una concorrenza basata sulle prestazioni. 56. L'Autorità di vigilanza EFTA esprime un giudizio negativo sugli accordi intesi essenzialmente a coordinare il comportamento concorrenziale attuale o futuro delle imprese interessate. È il caso in particolare della fissazione in comune dei prezzi, della restrizione della produzione e delle vendite mediante la fissazione di quote, la ripartizione dei mercati o divieti o restrizioni contrattuali che colpiscono gli investimenti. Le IC la cui costituzione o attività siano dirette essenzialmente a siffatti obiettivi non configurano altro che un classico cartello i cui effetti negativi sulla concorrenza sono notori. 57. I vantaggi e gli svantaggi di un'IC devono essere misurati nel quadro di una valutazione economica globale, nel cui ambito si deve tener conto sia della natura che dell'entità dei benefici e dei rischi. Se le imprese fondatrici dispongono di un potere economico e finanziario notevole e di quote di mercato importati. La loro domanda di esenzione dovrà formare oggetto di un esame rigoroso. Lo stesso vale per le IC che vengono a rafforzare un oligopolio ristretto esistente e per le reti di IC. 58. La natura e gli obiettivi della cooperazione determinano quali restrizioni imposte alle imprese fondatrici o all'IC possono essere autorizzate alla luce dell'articolo 53, paragrafo 3, lettera a) dell'Accordo SEE. In questo contesto è spesso d'importanza decisiva accertare se le restrizioni contrattuali alla libertà economica delle parti siano strettamente legate alla costituzione dell'IC e possano considerarsi come indispensabili alla sua esistenza (46). L'articolo 53, paragrafo 3, lettera b) impone infatti un limite assoluto soltanto per la restrizione della concorrenza considerata globalmente. La concorrenza deve dunque continuare ad essere effettiva in qualsiasi momento e gli accordi che ne pregiudichino l'efficacia non possono beneficiare di un'esenzione individuale. Le IC rientrano comunque in tale categoria quando, per effetto del raggruppamento delle attività delle imprese fondatrici, ottengano, consolidino e rafforzino una posizione dominante. c) Valutazione delle principali forme di IC 59. Le IC che svolgono esclusivamente attività di ricerca-sviluppo vanno in linea di principio valutate positivamente anche quando non soddisfano le condizioni dell'atto relativo all'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'Accordo SEE a categorie di accordi di ricerca e sviluppo (47), giacché i vantaggi economici globali che presentano non comportano in generale inconvenienti significativi per la concorrenza. Ciò è vero anche nel caso in cui le imprese fondatrici affidano all'IC il compito supplementare di rilasciare licenze a terzi. Se l'IC si incarica inoltre della fabbricazione dei prodotti risultanti dalla ricerca-sviluppo in comune, occorre altresì tener conto dei principi applicabili alle IC di produzione (48). Le IC di ricerca-distribuzione, concessione di licenze, produzione e distribuzione sono IC che esercitano tutte le funzioni di un'impresa e vanno valutate in quanto tali (49). 60. Le IC di vendita fanno parte dei cartelli orizzontali classici. In generale hanno per oggetto e per effetto di armonizzare l'offerta di produttori concorrenti: pertanto, non solo eliminano la concorrenza mediante i prezzi tra le imprese fondatrici, ma limitano altresì i quantitativi forniti da queste ultime, nel quadro di un sistema di ripartizione degli ordinativi. Di conseguenza l'Autorità di vigilanza EFTA è incline ad una valutazione di principio negativa nei confronti delle IC di vendita (50). L'Autorità di vigilanza EFTA ha peraltro una posizione a priori favorevole per i casi in cui la distribuzione in comune dei prodotti contrattuali faccia parte di un progetto di cooperazione globale, da considerarsi favorevolmente sotto il profilo dell'articolo 53, paragrafo 3, e sia indispensabile al buon esito di tale progetto. Gli esempi più caratteristici sono quelli delle IC di vendita costituite da produttori specializzatisi individualmente, ma che desiderano poter offrire l'intera gamma dei prodotti interessati, e quello delle IC di vendita che provvedono allo sfruttamento dei risultati di una ricerca o un'attività di sviluppo svolte in comune, anche nella fase di distribuzione. Negli altri casi un'esenzione potrà essere accordata soltanto in circonstanze particolari (51). 61. Le IC d'acquisto servono a razionalizzare gli ordinativi e ad ottimizzare l'utilizzazione dei mezzi di trasporto e delle attrezzature di deposito. Tuttavia esse possono simultaneamente servire a fissare prezzi e condizioni di acquisto uniformi e spesso perfino quote di approvvigionamento. Il raggruppamento della loro potenza d'acquisto può attribuire alle imprese fondatrici un'influenza eccessiva rispetto ai fornitori e falsare la concorrenza fra questi ultimi. Ne consegue che le IC d'acquisto e in particolare quelle tra produttori concorrenti presentano spesso inconvenienti per la concorrenza superiori ai vantaggi che possono comportare. Di conseguenza solo di rado l'Autorità di vigilanza EFTA accorda loro esenzioni e ciò unicamente a condizione che le imprese fondatrici mantengano la possibilità di effettuare acquisti individuali (52). Nessuna decisione ha tuttavia riguardato finora IC d'acquisto aventi grande rilevanza economica. 62. Le IC di produzione possono perseguire obiettivi economici diversi. Sono spesso costituite al fine di creare nuove capacità di produzione di un determinato prodotto che completino quelle delle imprese fondatrici (53). In altri casi l'IC ha il compito di avviare, al posto delle imprese fondatrici, le fabbricazione di un nuovo prodotto (54). Infine, l'IC può incaricarsi di raggruppare le capacità produttive delle imprese fondatrici e di aumentarle o diminuirle a seconda dei casi. 63. La possibilità di esentare un'IC di produzione sarà valutata in maniera diversa a seconda dei compiti a questa attribuiti. Le IC destinate ad aumentare le capacità di produzione o la gamma dei prodotti servono non solo ad evitare gli investimenti paralleli ed a ridurre quindi i costi, ma ravvivano inoltre la concorrenza. Il raggruppamento delle capacità produttive esistenti oppure la loro riduzione costituiscono invece nella maggior parte dei casi misure di razzionalizzazione che hanno in generale un carattere difensivo. L'utilità di siffatte misure anche per i terzi, in particolare per i consumatori, non è affatto evidente e va pertanto dimostrata in ciascun caso concreto. Nell'ipotesi delle IC di produzione non possono essere fissati limiti massimi di ordine quantitativo, ad esempio tetti di quote di mercato. Più viene ristretta la concorrenza tra le imprese fondatrici, più diventa importante quella con i terzi. Il limite del 20 % della quota di mercato che figura nelle esenzioni per categoria può servire da punto di riferimento per la valutazione delle IC di produzione in casi concreti. 64. Le IC che esercitano tutte le funzioni di un'impresa sono spesso elementi di una concorrenza dinamica e devono pertanto beneficiare di una posizione a priori favorevole purché non dissimulino accordi di prezzo, di attribuzione di quote, di ripartizione dei mercati o non fungano da strumento di coordinamento della politica di investimenti delle imprese fondatrici che vada oltre il caso concreto (55). Dato che la cooperazione comprende anche la distribuzione, nella valutazione dei casi concreti l'Autorità di vigilanza EFTA deve accertarsi in particolare che l'unificazione di tutte le funzioni imprenditoriali e il raggruppamento simultaneo delle risorse delle imprese fondatrici non creino né rafforzino una posizione dominante. Per accertare se un'IC che svolge tutte le attività di un'impresa sollevi problemi di compatibilità con le regole di concorrenza, un importante criterio di riferimento è la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle imprese interessate, che non dovrà superare il 10 % come indicato negli atti di esenzione per categoria. Al di sotto di tale soglia, è da supporre infatti che l'effetto di esclusione dei terzi nonché il rischio di creazione di barriere all'accesso al mercato rimangano limitati. Occorre tuttavia che la struttura del mercato continui a garantire condizioni di concorrenza effettiva. Qualora sia superata la soglia succitata, potrà essere concessa un'esenzione soltanto al termine di un esame minuzioso di tutte le circostanze del caso specifico. V. RESTRIZIONI ACCESSORIE 1. Principi di valutazione 65. Le restrizioni di concorrenza inerenti alla costituzione o all'attività di un'IC vanno distinte dagli accordi addizionali che, considerati di per sé stessi, costituiscono a loro volta restrizioni di concorrenza giacché tendono a circoscrivere la libertà di azione sul mercato delle imprese interessate. Tali accordi addizionali o sono direttamente legati e necessari alla costituzione e al funzionamento dell'IC nel senso che non possono esserne dissociati senza comprometterne l'esistenza, oppure sono semplicemente conclusi in occasione della costituzione dell'IC e non assumono le caratteristiche succitate. 66. Gli accordi addizionali direttamente legati all'IC e necessari alla sua esistenza vanno valutati congiuntamente a quest'ultima. Sotto il profilo del diritto della concorrenza, sono da considerare come restrizioni accessorie in quanto rimangono subordinati rispetto all'obiettivo principale dell'IC. Per valutare la necessità della restrizione, occorre non soltanto tener conto della sua natura, ma accertare anche che la sua durata e il suo campo d'applicazione materiale e geografico non oltrepassino i limiti di quanto ragionevolmente richiesto dalla costituzione e dall'attività dell'IC. 67. Se l'IC in quanto tale non rientra nell'ambito d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'Accordo SEE, non vi rientrano nemmeno gli accordi addizionali che, di per sé, configurano restrizioni di concorrenza ma sono da considerare come accessori all'IC nel significato sopra definito. Viceversa, in caso di applicabilità dell'articolo 53, paragrafo 1, le restrizioni accessorie sono da esaminare alla luce del medesimo articolo. La questione dell'esenzione dal divieto delle intese si presenta negli stessi termini per l'una e per gli altri. Pertanto per gli accordi accessori non è necessaria una giustificazione specifica secondo i criteri dell'articolo 53, paragrafo 3. In linea di massima tali accordi sono esentati per la stessa durata dell'IC stessa. 68. Gli accordi addizionali che non sono accessori all'IC ricadono in generale nel disposto dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'Accordo SEE, indipendentemente dall'applicabilità del divieto all'IC stessa. La loro esenzione ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 3 è possibile solo in base ad un'analisi specifica dei loro vantaggi ed inconvenienti. Questo giudizio prescinde dalla valutazione di merito dell'IC. 69. La grande varietà di IC e delle restrizioni addizionali ad esse eventualmente connesse permette di indicare solo alcuni esempi di applicazione dei principi sopra illustrati. 2. Valutazione di talune restrizioni addizionali 70. Per valutare se le restrizioni addizionali siano accessorie, occorre stabilire se vincolano l'IC oppure le imprese fondatrici. a) Restrizioni imposte all'IC 71. Tra le restrizioni imposte all'IC possono essere considerate accessorie quelle che contribuiscono a precisare l'obiettivo dell'IC stessa, quali ad esempio le clausole contrattuali che fissano la gamma prodotta oppure il luogo di fabbricazione. Non sono invece da considerare accessorie restrizioni addizionali che vadano oltre la definizione dell'obiettivo dell'IC e riguardino le quantità, i prezzi o la clientela. Lo stesso vale per i divieti di esportazione. 72. Qualora la costituzione dell'IC comporti l'installazione di nuove capacità di produzione e un trasferimento di know-how da parte delle imprese fondatrici, l'obbligo imposto all'IC di non produrre o di non distribuire prodotti in concorrenza con quelli oggetto di licenza sarà in generale da considerare restrizione accessoria. L'IC deve infatti mirare al successo della nuova unità di produzione senza privare le imprese fondatrici dell'indispensabile controllo dello sfruttamento commerciale e della diffusione della loro tecnologia (56). 73. In determinate circostanze anche altre restrizioni imposte all'IC possono essere considerate come accessorie, quali ad esempio le clausole contrattuali che assegnano all'IC un determinato territorio oppure uno dei vari campi d'applicazione della tecnologia concessa. Siffatte restrizioni devono tuttavia apparire come la conseguenza necessaria della volontà delle imprese fondatrice di limitare la loro cooperazione a un campo di attività specifico e di non pregiudicare l'esistenza e lo scopo dell'IC (57). 74. Infine, se le imprese fondatrici assegnano all'IC determinate produzioni o fasi della produzione, l'obbligo fatto all'IC di acquisto o di fornitura presso le imprese fondatrici può essere considerato accessorio almeno durante il periodo iniziale dell'IC. b) Restrizioni imposte alle imprese fondatrici 75. Tra le restrizioni imposte alle imprese fondatrici, le clausole contrattuali di divieto di concorrenza a favore dell'IC o il divieto di concorrenza attiva nel suo campo d'attività costituiscono clausole accessorie almeno durante il periodo iniziale dell'IC. Restrizioni supplementari relative alla quantità, ai prezzi o alla clientela, oppure divieti di esportazione manifestamente oltrepassano quanto è necessario alla costituzione e all'attività dell'IC. 76. Possono essere considerate come accessorie le restrizioni territoriali imposte ad una delle imprese fondatrici, se si accorda all'IC una licenza esclusiva di produzione per campi di applicazione tecnici e per mercati di prodotti in cui opera contemporaneamente all'IC (58). La concessione all'IC di una licenza esclusiva di sfruttamento senza limiti di durata può essere considerata indispensabile alla creazione e all'attività dell'IC. L'impresa fondatrice che concede la licenza non opera nel campo d'applicazione tecnico né sul medesimo mercato di prodotti oggetto della licenza (59). Tale ipotesi ricorrerà in generale quando le IC esercitano attività nuove per le quali le imprese fondatrici non sono concorrenti né effettivi né potenziali. (1) Cfr. infra III.1, punto 15. (2) Cfr. infra III.2 e 3, punti 17 e seguenti, 32 e seguenti. (3) Cfr. infra IV.1 e 2, punti 43 e seguenti, 52 e seguenti. (4) GU n. L 153 del 18. 6. 1994. pag. 25. (5) GU n. L 153 del 18. 6. 1994, pag. 32. (6) Punto 6 dell'allegato XIV all'Accordo SEE [regolamento (CEE) n. 417/85 modificato dal regolamento (CEE) n. 151/93]. (7) Punto 7 dell'allegato XIV all'Accordo SEE [regolamento (CEE) n. 418/85 modificato dal regolamento (CEE) n. 151/93]. (8) Punto 5 dell'allegato XIV all'Accordo SEE [regolamento (CEE) n. 2349/84 modificato dal regolamento (CEE) n. 151/93]. (9) Punto 9 dell'allegato XIV all'Accordo SEE [regolamento (CEE) n. 556/89 modificato dal regolamento (CEE) n. 151/93]. (10) Cfr. infra IV.1, punti 43 e seguenti. (11) Punto 1 dell'allegato XIV all'Accordo SEE [regolamento (CEE) n. 4064/89]. (12) GU n. L 153 del 18. 6. 1994, pag. 7. (13) GU n. L 153 del 18. 6. 1994, pag. 3. (14) Atto citato alla nota 11. (15) Citata alle nota 12; cfr. i punti da 6 a 14. (16) Cfr. i punti 15 e 16. (17) Indicazioni complementari possono essere desunte dalle decisioni adottate in passato dalla Commissione CE in base al regolamento (CEE) n. 4064/89 (atto di cui al punto 1 dell'allegato XIV all'Accordo SEE). Cfr., da un lato, le decisioni [basate sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 4064/89]: Renault/Volvo, GU n. C 281 del 7. 11. 1990, pag. 2; Baxter/Nestlé/Salvia, GU n. C 37 del 6. 2. 1991, pag. 11; Apollinaris/Schweppes, GU n. C 203 del 24. 6. 1991, pag. 14; Elf/Enterprise, GU n. C 203 del 24. 6. 1991, pag. 24; Sunrise, GU n. C 18 del 31. 1. 1992, pag. 15; BSN/Nestlé/Cokoladovny, GU n. C 47 del 17. 2. 1992, pag. 23; Flachglas/Vegla, GU n. C 120 del 12. 5. 1992, pag. 30; Eureko, GU n. C 113 dell'1. 5. 1992, pag. 12; Herba/IRR, GU n. C 120 del 28. 4. 1992, pag. 13; Koipe-Tabacalera/Elosua, GU n. C 227 del 3. 9. 1992, pag. 10; e, dall'altro, le decisioni [basate sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89]: Sanofi/Sterling Drugs, GU n. C 156 del 10. 6. 1991, pag. 10; Elf/BC/Cepsa, GU n. C 172 del 18. 6. 1991, pag. 8; Dräger/IBM/HMP, GU n. C 236 del 28. 6. 1991, pag. 6; Thompson/Pilkington, GU n. C 279 del 23. 10. 1991, pag. 19; UAP/Transatlantic/Sun Life, GU n. C 296 dell'11. 11. 1991, pag. 12; TNTN/GD/Net; Lucas/Eaton, GU n. C 328 del 9. 12. 1991, pag. 15; Courtaulds/SNIA, GU n. C 333 del 19. 12. 1991, pag. 16; Volvo/Atlas, GU n. C 17 del 14. 1. 1992, pag. 10; Ericsson/Kolbe, GU n. C 27 del 22. 1. 1992, pag. 14; Spar/Dansk Supermarket, GU n. C 29 del 3. 2. 1992, pag. 18; Generali/BCHA, GU n. C 107 del 28. 4. 1992, pag. 24; Mondi/Frantschach, GU n. C 124 del 16. 5. 1992, pag. 19; Eucom/digital, GU n. C 140 del 18. 5. 1992, pag. 12; Ericsson/Ascom, GU n. C 201, dell'8. 8. 1992, pag. 26; Thomas Cook/LTU/West LB, GU n. C 199 del 6. 8. 1992, pag. 12; Elf-Atochem/Rohm & Haas, GU n. C 201 dell'8. 8. 1992, pag. 27; Rhône-Poulenc/SNIA, GU n. C 212 del 18. 8. 1992, pag. 23; Northern Telecom/Matra Télécommunications, GU n. C 240 del 19. 9. 1992, pag. 15; Avesta/British Steel, NCC/AGA/Axel Johnson, GU n. C 258 del 7. 10. 1992, pag. 9. (18) Citata nella nota 5. (19) Cfr. nota 4. (20) Cfr. II, punto 1 della succitata communicazione. (21) Cfr. II, punto 2 della succitata comunicazione. (22) Cfr. II, punto 3 della succitata comunicazione. (23) Cfr. II, punto 4 della succitata comunicazione. (24) Cfr. II, punti 5 e 6 della succitata comunicazione. (25) Cfr. II, punti 7 e 8 della succitata comunicazione. (26) Citata alla nota 5. (27) Decisione della Commissione CE sulle fibre ottiche, GU n. L 236 del 22. 8. 1986, pag. 30. (28) Cfr. supra III.2, lettera c), punti da 23 a 25. (29) Cfr. supra III.2, lettera b), punti 21 e 22. (30) Cfr. la comunicazione sulla cooperazione (citata alla nota 4), II, punti 3 e 6 nonché l'atto sull'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'Accordo SEE a categorie di accordi di ricerca e sviluppo (citato alla nota 7). (31) Per i casi in cui non si è prodotto tale effetto, cfr. la decisione 86/405/CEE (fibre ottiche), GU n. L 236 del 22. 8. 1986, pag. 30, e la decisione 90/410/CEE (Elopak/Metal Box-Odin), GU n. L 209 dell'8. 8. 1990, pag. 15. (32) Cfr. supra III.2, lettera b), punto 22 e decisione 87/100/CEE (Mitchell Cotts/Sofiltra), GU n. L 41 dell'11. 2. 1987, pag. 31. (33) Cfr. a questo riguardo la comunicazione sulla cooperazione (citata alla nota 4), II, punto 3 nonché l'atto relativo all'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'Accordo SEE a categorie di accordi di ricerca e sviluppo (citato alla nota 7). (34) Cfr. decisioni: NCH, GU n. L 22, del 26. 1. 1972, pag. 16; Cementregeling voor Nederland, GU n. L 303 del 31. 12. 1972, pag. 7; Cimbel, GU n. L 303 del 31. 12. 1972, pag. 24; CSV, GU n. L 242 del 4. 9. 1978, pag. 15; UIP, GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 25; Astra, GU n. L 20 del 28. 1. 1993, pag. 23. (35) Cfr. le seguenti decisioni della Commissione: Socemas, GU n. L 201 del 12. 8. 1968, pag. 4; Intergroup, GU n. L 212 del 9. 8. 1975, pag. 23; National Sulphoric Acid Association I, GU n. L 260 del 3. 10. 1980, pag. 24 e II, GU n. L 190 del 5. 7. 1989, pag 25; Filmeinkauf Deutscher Fernsehanstalten, GU n. L 284 del 3. 10. 1989, pag. 36; IJsselcentrale, GU n. L 28 del 2. 2. 1991, pag. 32. (36) Cfr. la comunicazione nella pratica Exxon/Shell, GU n. C 92 del 2. 4. 1993, pag. 2. (37) Cfr. la decisione della Commissione 91/38/CEE (KSB/Gould/Lowara/ITT), GU n. L 19 del 25. 1. 1991, pag. 25. Il carattere restrittivo degli accordi sulla produzione in comune è riconosciuto in linea di principio nell'atto di cui al punto 6 dell'allegato XIV all'Accordo SEE [regolamento (CEE) n. 417/85]. (38) Cfr. in particolare le seguenti decisioni della Commissione: Bayer/Gist-Brocades, GU n. L 30 del 5. 2. 1976, pag. 13; United Reprocessors and KEWA, GU n. L 51 del 26. 2. 1976, pag. 7 e 15; Vacuum Interrupters I, GU n. L 48 del 19. 2. 1977, pag. 32 e II, GU n. L 383 del 31. 12. 1980, pag. 1; De Laval/Stork I, GU n. L 215 del 23. 8. 1977, pag. 11 e II, GU n. L 59 del 4. 3. 1988, pag. 32; GEC/Weir, GU n. L 327 del 20. 12. 1977, pag. 26; WANO/Schwarzpulver, GU n. L 322 del 16. 11. 1978, pag. 26; Langenscheidt/Hachette, GU n. L 39 dell'11. 2. 1982, pag. 25; Amersham/Buchler, GU n. L 314 del 10. 11. 1982, pag. 34; Rockwell/Iveco, GU n. L 224 del 17. 8. 1983, pag. 19; Carbon Gas Technologie, GU n. L 376 del 31. 12. 1983, pag. 17; Enichem/ICI, GU n. L 50 del 24. 2. 1988, pag. 18; Bayer/BP Chemicals, GU n. L 150 del 16. 6. 1988, pag. 35; Iveco/Ford, GU n. L 230 del 19. 8. 1988, pag. 39; Alcatel Espace/ANP, GU n. L 32 del 3. 2. 1990, pag. 19; Konsortium ECR 900, GU n. L 228 del 22. 8. 1990, pag. 31; Screensport/EBU - Eurosport, GU n. L 63 del 9. 3. 1991, pag. 32; Eirpage, GU n. L 306 del 7. 11. 1991, pag. 22; Procter and Gamble/Finaf, GU n. C 3 del 7. 1. 1992, pag. 2; Infonet, GU n. C 7 dell'11. 1. 1992, pag. 3. (39) Cfr. supra III.2, lettera e), punti da 27 a 31. (40) Cfr. le seguenti decisioni della Commissone: Alliance des constructeurs français de machines-outils, GU n. L 201 del 12. 8. 1968, pag. 1; SAFCO, GU n. L 13 del 17. 1. 1992, pag. 44; Metaleurop, GU n. L 179 del 12. 7. 1990, pag. 41; Elopak/Metal Box-Odin, GU n. L 209 dell'8.8. 1990, pag. 15; Konsortium ECR 900, GU n. L 228 del 22. 8. 1990, pag. 31. (41) Punti 5, 6, 7 e 9 dell'allegato XIV all'Accordo SEE [ regolamento (CEE) n. 151/93]. (42) Citato alla nota 6. (43) Citato alla nota 7. (44) Citato alla nota 8. (45) Citato alla nota 9. (46) Cfr. infra V.2, punto 70 e seguenti. (47) Citato alla nota 7. (48) Cfr. infra punti 62 e 63. (49) Cfr. infra punto 64. (50) Cfr. le decisioni della Commissione NCH, GU n. L 22 del 26. 1. 1972, pag. 16; Cementregeling voor Nederland, GU n. L 303 del 31. 12. 1972, pag. 7; Cimbel, GU n. L 303 del 31. 12. 1972, pag. 24; CSV, GU n. L 242 del 4. 9. 1978, pag. 15; Astra, GU n. L 20 del 28. 1. 1993, pag. 23. (51) Cfr. decisione della Commissione 89/467/CEE (UIP), GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 25. (52) Cfr. le decisioni della Commissione National Sulphuric Acid Association, GU n. L 260 del 3. 10. 1980, pag. 24; Filmeinkauf deutscher Fernsehanstalten, GU n. L 284 del 3. 10. 1989, pag. 36; IJsselcentrale, GU n. L 128 del 2. 2. 1991, pag. 32. (53) Cfr. Exxon/Shell, GU n. L 92 del 2. 4. 1993, pag. 2. (54) Cfr. decisione KSB/Goulds/Lowara/ITT, GU n. L 19 del 25. 1. 1991, pag. 25. (55) Cfr. le seguenti decisioni della Commissione: Amersham/Buchler, GU n. L 314 del 10. 11. 1982, pag. 34; Rockwell/Iveco, GU n. L 224 del 17. 8. 1983, pag. 19; Carbon Gas Technologie, GU n. L 376 del 31. 12. 1983, pag. 17; Enichem/ICI, GU n. L 50 del 24. 2. 1988, pag. 18; Bayer/BP Chemicals, GU n. L 150 del 16. 6. 1988, pag. 35; Iveco/Ford, GU n. L 230 del 19. 8. 1988, pag. 39; Alcatel/Espace/ANT, GU n. L 32 del 3. 2. 1990, pag. 19; Eirpage, GU n. L 306 del 7. 11. 1991, pag. 22; Bayer/Gist-Brocades, GU n. L 30 del 5. 2. 1976, pag. 13; United Reprocessors and KEWA, GU n. L 51 del 26. 2. 1976, pag. 7; Vacuum Interrupters I, GU n. L 48 del 19. 2. 1977, pag. 32 e II, GU n. L 383 del 31. 12. 1980, pag. 1; De Laval/Stork I, GU n. L 215 del 23. 8. 1977, pag. 11 e II, GU n. L 59 del 4. 3. 1988, pag. 32; GEC/Weir, GU n. L 327 del 20. 12. 1977, pag. 26; Langenscheidt/Hachette, GU n. L 36 dell'11. 2. 1982, pag. 25; Procter and Gamble/Finaf, GU n. C 3 del 7. 1. 1992, pag. 2; Infornet, GU n. L 7 dell'11. 1. 1992, pag. 3. (56) Cfr. decisione Mitchell Cotts/Sofiltra, GU n. L 41 dell'11. 2. 1987, pag. 31. (57) Cfr. decisione Elopak/Metal Box-Odin, GU n. L 209 dell'8. 8. 1990, 1 pag. 15. (58) Cfr. decisione Mitchell Cotts/Sofiltra (nota 32). (59) Cfr. decisione Elopak/Metal Box-Odin (nota 31). ALLEGATO 2 COMUNICAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA CHE MODIFICA LA COMUNICAZIONE RELATIVA AGLI ATTI DI CUI AI PUNTI 2 E 3 DELL'ALLEGATO XIV ALL'ACCORDO SEE [REGOLAMENTI (CEE) N. 1983/83 E (CEE) N. 1984/83 DELLA COMMISSIONE] SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 53, PARAGRAFO 3 DELL'ACCORDO SEE A CATEGORIE DI ACCORDI DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA E DI ACQUISTO ESCLUSIVO A. La presente comunicazione è adottata in applicazione delle norme dell'Accordo sullo spazio economico europeo (Accordo SEE) e dell'Accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (Accordo sull'autorità di vigilanza e la Corte). B. La Commissione CE ha adottato la comunicazione relativa ai regolamenti (CEE) n. 1983/93 e (CEE) n. 1984/83 della Commissione sull'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di distribuzione esclusiva e di acquisto esclusivo, che è stata pubblicata nella GU n. C 101 del 13 aprile 1984, pag. 2. Questo atto non vincolante contiene principi e norme che la Commissione segue in materia di concorrenza. la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-234/89 « Delimitis/Henninger Bräu » ha obbligato la Commissione a modificare la sua comunicazione sull'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di distribuzione esclusiva e di acquisto esclusivo adottando una nuova comunicazione (GU n. C 121 del 13. 5. 1992, pag. 2). L'Autorità di vigilanza EFTA considera questi atti rilevanti per lo Spazio economico europeo. C. L'Autorità di vigilanza EFTA ha adottato una comunicazione corrispondente sull'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'Accordo SEE a categorie di accordi di distribuzione esclusiva e di acquisto esclusivo il 12 gennaio 1994 (1). Per garantire pari condizioni di concorrenza e un'applicazione uniforme delle regole di concorrenza SEE in tutto lo Spazio economico europeo l'Autorità di vigilanza EFTA ritiene necessario modificare la sua comunicazione mediante l'adozione della presente comunicazione, nell'esercizio dei poteri conferitile dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) dell'Accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte. Essa intende seguire i principi e le norme esposti nella presente comunicazione nell'applicazione delle regole di concorrenza SEE ai singoli casi concreti. Nella comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA relativa agli atti di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato XIV all'Accordo SEE [regolamenti (CEE) n. 1983/83 e (CEE) n. 1984/83 della Commissione del 22 giugno 1993] sull'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'Accordo SEE a categorie di accordi di distribuzione esclusiva e di acquisto esclusivo, il seguente passaggio viene inserito dopo il punto 39 e sotto il titolo « V. Accordi di acquisto esclusivo di birra ». I punti da 40 a 66 divengono punti da 41 a 67. I sottotitoli del titolo V divengono: A. Obbligo di acquisto esclusivo B. Altre restrizioni di concorrenza coperte dall'esenzione C. Accordi esclusi dall'esenzione per categoria « A. Accordi di importanza minore 40. Si ricorda che nella comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA relativa ad accordi di importanza minore (2*) si afferma che l'Autorità di vigilanza EFTA ritiene che non ricadano, in generale, nel divieto dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'Accordo SEE gli accordi tra imprese che soddisfano determinate condizioni circa la quota di mercato e il fatturato. È chiaro, pertanto, che qualora un'impresa, fabbricante o grossista di birra, superi i limiti indicati nella comunicazione suddetta, gli accordi conclusi da tale impresa potranno ricadere nel divieto dell'articolo 53, paragrafo 1. La comunicazione, tuttavia, non si applica quando nel mercato rilevante la concorrenza è limitata dall'effetto cumulato di reti parallele di accordi simili che, considerati isolatamente, non incorrerebbero invece nel divieto. Dato che il mercato della birra à spesso caratterizzato dall'esistenza di tali effetti cumulati è opportuno determinare quali accordi possano, ciò nondimeno essere considerati di importanza minore. L'Autorità di vigilanza EFTA è del parere che un accordo di acquisto esclusivo di birra ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 e 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1984/83 concluso con un produttore di birra, non ricade in generale nel divieto dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'Accordo SEE se: - la quota di mercato del produttore di birra non supera l'1 % del mercato nazionale per la rivendita di birra nei pubblici esercizi di vendita e consumo di bevande e - la produzione di tale produttore non supera i 200 000 hl di birra all'anno. Tali principi tuttavia non si applicano se l'accordo in questione è concluso per più di 7 anni e mezzo nel caso in cui riguardi la birra e altre bevande e per 15 anni se riguarda soltanto la birra. Per determinare la quota di mercato del produttore e la sua produzione annua, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1984/83. Per quanto riguarda gli accordi di acquisto esclusivo di birra ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 e 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1984/83, conclusi con grossisti, si applicano, mutatis mutandis, i principi sopraindicati tenendo conto della posizione del produttore la cui birra è l'oggetto principale dell'accordo in questione. la presente comunicazione non preclude che, in singoli casi, anche accordi tra imprese che non soddisfano i criteri sopraindicati, in particolare quando il numero degli esercizi legati a tali imprese sia limitato rispetto al totale degli esercizi esistenti sul mercato, possano avere solo un effetto trascurabile sugli scambi tra Stati SEE o sulla concorrenza e non ricadano pertanto nell'articolo 53, paragrafo 1 dell'Accordo SEE. Essa non pregiudica in ogni modo l'applicazione del diritto nazionale agli accordi cui si riferisce. » (1) GU n. L 153 del 18. 6. 1994, pag. 13. (2*) Vedi pagina 32 della presente Gazzetta ufficiale. ALLEGATO 3 COMUNICAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA CHE CHIARIFICA L'ATTIVITÀ DEGLI INTERMEDIARI NELLA COMPRAVENDITA DI AUTOVEICOLI A. La presente comunicazione è adottata in conformità delle norme dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (Accordo SEE) e dell'Accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (Accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte). B. La Commissione ha pubblicato un documento di chiarimento sull'attività degli intermediari nella compravendita di autoveicoli (GU n. C 329 del 18. 12. 1991, pag. 20). Questo atto non vincolante contiene i principi e le norme cui la Commissione si attiene nel campo della concorrenza. C. L'Autorità di vigilanza EFTA ritiene l'atto summenzionato rilevante per lo Spazio economico europeo. Per garantire pari condizioni di concorrenza e un'applicazione uniforme delle regole di concorrenza SEE in tutto lo Spazio economico europeo l'Autorità di vigilanza EFTA ritiene necessario modificare la sua comunicazione mediante l'adozione della presente comunicazione, nell'esercizio dei poteri conferitile dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) dell'Accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte. Essa intende seguire i principi e le norme esposti nella presente comunicazione nell'applicazione delle regole di concorrenza SEE ai singoli casi concreti. La presente comunicazione è intesa a completare quella (1) pubblicata in concomitanza con l'atto di cui al punto 4 dell'allegato XIV all'Accordo SEE [regolamento (CEE) n. 123/85], in appresso denominato « l'atto », chiarendo quali attività possano essere svolte dagli intermediari di cui a detto atto. I rapporti tra l'intermediario e la persona per conto della quale egli interviene sono disciplinati principalmente dal contratto tra essi stipulato e dal diritto nazionale applicabile, lasciando impregiudicati i diritti e gli obblighi delle persone estranee al contratto. La presente comunicazione non definisce perciò tutti gli obblighi dell'intermediario. 1. Principi Nel rispetto degli obiettivi di equilibrio dell'atto, gli orientamenti che seguono si fondano su due principi. Il primo è che l'intermediario cui si riferisce l'atto è il prestatore di servizi che agisce per conto di un acquirente, ossia del consumatore finale; egli non può quindi assumere dei rischi normalmente connessi alla proprietà ed ha ricevuto preliminarmente da un mandante debitamente identificato (nome e indirizzo) un mandato scritto per la prestazione del suo servizio. Il secondo è il principio della trasparenza del mandato e in particolare l'obbligo dell'intermediario, secondo il diritto civile, di trasferire all'acquirente tutti i vantaggi ottenuti nelle trattative condotte per conto di quest'ultimo. In tale contesto vanno distinti tre gruppi di criteri, attinenti rispettivamente a: a) la validità del mandato e la funzione di assistenza, b) le possibilità pubblicitarie del mandatario, c) le possibilità di approvvigionamento del mandatario. L'Autorità di vigilanza EFTA ritiene che gli orientamenti e i criteri che seguono siano atti a far fronte alle esigenze pratiche. Un'attività non rispondente a tali orientamenti e criteri giustifica la presunzione, fino a prova contraria, che l'intermediario si spinga al di là dei limiti tracciati all'articolo 3, punto 11 dell'atto o che ingenera nel pubblico una confusione in proposito, dando l'impressione di essere un rivenditore. 2. Criteri pratici a) La validità del mandato e la funzione di assistenza Il mandatario è libero di organizzare la struttura delle proprie attività. Tuttavia un'attività che si avvalga di una rete di imprese indipendenti che utilizzino un'insegna comune o altri segni distintivi comuni sarebbe tale da ingenerare l'impressione erronea di un sistema di distribuzione autorizzata. Il mandatario può disporre di uno spazio in un esercizio della grande distribuzione se detto spazio è situato fuori del perimetro in cui si esercita l'attività principale di quest'ultimo, a condizione di rispettare i principi enunciati nella presente comunicazione. Pur non potendo assumere i rischi di proprietà, il mandatario deve essere libero di assumere i rischi del trasporto e della custodia del veicolo come pure il rischio del credito all'acquirente finale per l'acquisto del veicolo in un paese straniero. L'assistenza deve essere prestata in condizioni di totale trasparenza per quanto riguarda i diversi servizi offerti e la loro remunerazione, fatto che deve poter essere verificato attraverso un rendiconto dettagliato ed esauriente presentato al cliente. Il mandatario deve descrivere dettagliatamente al cliente, in un documento eventualmente separabile dal mandato, i diversi servizi da lui offerti, dandogli la possibilità di scegliere quelli che desidera e che dovranno poi essere oggetto di una fatturazione dettagliata. In tale documento il mandatario che non offra la totalità dei servizi connessi alla messa in circolazione di un autoveicolo acquistato all'importazione è tenuto a precisare quali siano i servizi che non offre. b) La pubblicità del mandatario Il mandatario, nella sua pubblicità, deve evitare di ingenerare nella mente dei potenziali acquirenti una confusione con i distributori autorizzati. Entro questo limite egli deve avere la possibilità di: - concentrare la sua attività, e quindi la sua pubblicità, su una data marca o su un determinato modello, a condizione che aggiunga un'espressa avvertenza per chiarire, senza possibilità di equivoco, che non è un distributore autorizzato ma agisce in quanto intermediario prestatore di servizi; - fornire ogni informazione sul prezzo che è in grado di ottenere, indicando al tempo stesso che si tratta della sua miglior stima; - esporre, anche pubblicamente, veicoli acquistati dai suoi clienti per suo tramite o un particolare modello-tipo che può procurare loro, a condizione che risulti esplicitamente e visibilmente che agisce nella veste di intermediario prestatore di servizi e non di rivenditore e che i suddetti modelli-tipo non siano in vendita; - utilizzare qualsiasi logo, marchio, denominazione e insegna, nel rispetto delle leggi applicabili, evitando tuttavia di ingenerare nella mente del pubblico qualsiasi confusione sulla sua qualità di mandatario non appartenente alla rete id distribuzione del o dei costruttori interessati. Nel caso di un'impresa della grande distribuzione che intraprenda in proprio l'attività di intermediario di automobili, devono essere prese tutte le precauzioni per evitare nel pubblico una confusione con l'attività commerciale principale esercitata con la sua insegna o i suoi segni distintivi abituali. c) Approvvigionamento del mandatario In generale il mandatario è libero di organizzare i propri rapporti con le diverse imprese della rete di distribuzione dei vari costruttori; ciò non deve tuttavia portare il mandatario a stabilire con dette imprese relazioni privilegiate e contrarie ad obblighi contrattuali sottoscritti nel quadro dell'atto, e segnatamente dell'articolo 3, punto 8, lettere a) e b) e punto 9, nonché dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 3. In particolare il mandatario deve approvvigionarsi alle normali condizioni di mercato e non deve: - concludere accordi che comportino un impegno d'acquisto; - beneficiare di sconti diversi da quelli d'uso sul mercato del paese d'acquisto. In tale contesto la fornitura, da parte di un concessionario autorizzato, di un quantitativo superiore al 10 % delle sue vendite annue allo stesso mandatario crea una presunzione di relazioni privilegiate contrarie alle disposizioni di cui sopra. (1) GU n. L 153 del 18. 6. 1994, pag. 20.