This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2019/249/04
Call for contributions No IX-2020/01 — ‘CONTRIBUTIONS TO EUROPEAN POLITICAL PARTIES’
Invito a presentare domande di contributi n. IX-2020/01 — «CONTRIBUTI AI PARTITI POLITICI EUROPEI»
Invito a presentare domande di contributi n. IX-2020/01 — «CONTRIBUTI AI PARTITI POLITICI EUROPEI»
GU C 249 del 25.7.2019, pp. 48–57
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
25.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 249/48 |
Invito a presentare domande di contributi n. IX-2020/01
«CONTRIBUTI AI PARTITI POLITICI EUROPEI»
(2019/C 249/04)
Indice
|
A. |
INTRODUZIONE E QUADRO GIURIDICO | 48 |
|
B. |
OBIETTIVO DELL’INVITO | 49 |
|
C. |
FINALITÀ, CATEGORIE E FORMA DI FINANZIAMENTO | 49 |
|
D. |
BILANCIO DISPONIBILE | 49 |
|
E. |
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ PER LE DOMANDE DI FINANZIAMENTO | 49 |
|
F. |
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO | 50 |
|
F.1 |
Criteri di esclusione | 50 |
|
F.2 |
Criteri di ammissibilità | 50 |
|
F.3 |
Criteri di concessione e ripartizione dei finanziamenti | 50 |
|
G. |
CONTROLLO CONDIVISO DA PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELL’AUTORITÀ | 51 |
|
H. |
TERMINI E CONDIZIONI | 51 |
|
I. |
CALENDARIO | 51 |
|
J. |
DIVULGAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 51 |
|
K. |
ALTRE INFORMAZIONI | 52 |
A. INTRODUZIONE E QUADRO GIURIDICO
|
1. |
Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, «i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione». |
|
2. |
In conformità dell’articolo 224 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio determinano mediante regolamenti lo statuto dei partiti politici a livello europeo, in particolare le norme relative al loro finanziamento. Tali norme figurano nel regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1), e successive modifiche. |
|
3. |
A norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, un partito politico europeo registrato alle condizioni e secondo le procedure del regolamento medesimo, rappresentato in seno al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri e che non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento finanziario può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dall’ordinatore del Parlamento europeo in un invito a presentare domande di contributi. |
|
4. |
Il Parlamento europeo lancia pertanto questo invito a presentare domande di contributi in vista della concessione di contributi ai partiti politici europei («l’invito»). |
|
5. |
Il quadro giuridico di base è definito nei seguenti atti giuridici:
|
B. OBIETTIVO DELL’INVITO
|
6. |
L’obiettivo del presente invito è quello di sollecitare i partiti politici europei registrati a presentare domande di finanziamento a titolo del bilancio dell’Unione (le «domande di finanziamento»). |
C. FINALITÀ, CATEGORIE E FORMA DI FINANZIAMENTO
|
7. |
La finalità del finanziamento è quella di sostenere le attività e gli obiettivi statutari del partito politico europeo beneficiario nell’esercizio finanziario che va dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, ai termini e alle condizioni stabiliti nell’accordo di contributo concluso tra detto partito politico europeo e il Parlamento europeo. |
|
8. |
La categoria del finanziamento è quella dei contributi ai partiti politici europei a norma del titolo XI del regolamento finanziario («contributi»). Il contributo assume la forma di rimborso di una percentuale delle spese rimborsabili effettivamente sostenute. |
|
9. |
L’importo massimo erogato dal Parlamento europeo al beneficiario non può superare né il 90 % delle spese rimborsabili indicate nel bilancio di previsione né il 90 % delle spese rimborsabili effettivamente sostenute. |
D. BILANCIO DISPONIBILE
|
10. |
Gli stanziamenti previsti per l’esercizio 2020 a titolo dell’articolo 402 del bilancio del Parlamento «Finanziamento dei partiti politici europei» ammontano a 42 000 000 EUR. Gli stanziamenti definitivi disponibili sono soggetti all’approvazione dell’autorità di bilancio. |
E. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ PER LE DOMANDE DI FINANZIAMENTO
|
11. |
Le domande di finanziamento sono ricevibili se:
|
|
12. |
Le domande ritenute incomplete potranno essere respinte. |
F. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO
F.1 Criteri di esclusione
|
13. |
I richiedenti sono esclusi dalla procedura di finanziamento qualora:
|
F.2 Criteri di ammissibilità
|
14. |
Per essere ammissibili al finanziamento da parte dell’Unione, i richiedenti devono soddisfare le condizioni stabilite agli articoli 17 e 18 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, vale a dire che il richiedente:
|
|
15. |
Inoltre, conformemente all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, se un deputato al Parlamento europeo è affiliato a diversi partiti politici europei, è considerato esponente di un solo partito politico europeo che deve, se del caso, essere quello a cui il suo partito politico nazionale o regionale è affiliato alla data di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento. |
|
16. |
I partiti membri di partiti politici europei sono incoraggiati a includere nei propri siti web informazioni sull’equilibrio di genere. |
F.3 Criteri di concessione e ripartizione dei finanziamenti
|
17. |
In conformità con l’articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, gli stanziamenti disponibili sono ripartiti annualmente. Essi sono suddivisi tra i partiti politici a livello europeo la cui domanda di finanziamento sia stata accolta alla luce dei criteri di ammissibilità e di esclusione, sulla base della seguente chiave di ripartizione:
|
G. CONTROLLO CONDIVISO DA PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELL’AUTORITÀ
|
18. |
L’articolo 24, paragrafi 1 e 2 (9), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, prevede il controllo condiviso da parte del Parlamento europeo e l’Autorità. |
|
19. |
Qualora, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, l’Autorità sia competente per il controllo del rispetto delle disposizioni di tale regolamento, il Parlamento europeo trasmette la pertinente documentazione all’Autorità. L’Autorità comunicherà al Parlamento europeo i risultati dei controlli e delle verifiche effettuati. |
H. TERMINI E CONDIZIONI
|
20. |
I richiedenti sono tenuti a notificare al Parlamento europeo, entro due settimane dalla modifica, qualsiasi modifica intervenuta in relazione alla documentazione presentata o a qualsiasi informazione contenuta nella domanda. In mancanza di tale notifica, l’ordinatore può decidere sulla base delle informazioni disponibili, a prescindere da eventuali informazioni trasmesse successivamente. |
|
21. |
In relazione alla condizione che il richiedente continui a soddisfare i criteri per il finanziamento, l’onere della prova spetta al richiedente. |
|
22. |
I termini e le condizioni concernenti il finanziamento dell’Unione da concedere nel quadro del presente invito sono stabiliti nell’allegato 1a della decisione dell’Ufficio di presidenza di cui al paragrafo 5, lettera b), del presente invito. |
|
23. |
Ciascun richiedente accetta i termini e le condizioni di cui al paragrafo 22 del presente invito firmando il modulo per la dichiarazione allegato allo stesso. I termini e le condizioni sono vincolanti per il beneficiario al quale è stato concesso il finanziamento e sono stabiliti nell’accordo di contributo. |
I. CALENDARIO
|
24. |
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento è il 30 settembre 2019. |
|
25. |
L’ordinatore del Parlamento europeo adotta una decisione entro tre mesi dalla data di chiusura dell’invito a presentare domande di contributi. |
|
26. |
Si prevede che i candidati selezionati riceveranno nel gennaio 2020 il progetto di accordo di contributo che dovranno firmare; i candidati esclusi saranno informati contestualmente. L’erogazione del prefinanziamento avviene entro 30 giorni dalla successiva firma dell’accordo di contributo a nome del Parlamento europeo. |
J. DIVULGAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
|
27. |
Il Parlamento europeo e l’Autorità pubblicano, anche su Internet, le informazioni di cui all’articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. |
|
28. |
I dati a carattere personale raccolti nel contesto del presente invito sono trattati conformemente al disposto del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (10), nonché conformemente all’articolo 33 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. |
|
29. |
I dati sono trattati allo scopo di valutare le domande di finanziamento e di salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione. Ciò non pregiudica l’eventuale comunicazione dei dati agli organi responsabili delle mansioni di controllo e revisione contabile conformemente al diritto dell’Unione, quali i servizi di audit interno del Parlamento europeo, l’Autorità, la Procura europea (EPPO), la Corte dei conti europea o l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). |
|
30. |
Qualsiasi persona fisica collegata al beneficiario può, su richiesta scritta, ottenere l’accesso ai suoi dati personali e correggere eventuali dati erronei o incompleti. La richiesta concernente il trattamento dei propri dati personali può essere presentata alla direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo e al responsabile della protezione dei dati del Parlamento europeo. Con riferimento al trattamento dei suoi dati personali, l’interessato può presentare denuncia in qualsiasi momento presso il Garante europeo della protezione dei dati. |
|
31. |
Qualora il beneficiario si trovi in una delle situazioni di cui all’articolo 136, paragrafo 1, e all’articolo 141 del regolamento finanziario, il Parlamento europeo può registrare i dati personali nel sistema di individuazione precoce e di esclusione. |
K. ALTRE INFORMAZIONI
|
32. |
Eventuali domande riguardo al presente invito devono essere inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della pubblicazione, al seguente indirizzo: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu |
|
33. |
La normativa di base di cui al paragrafo 5, lettera b), del presente invito e il modulo di domanda di finanziamento allegato al presente invito sono disponibili sul sito web del Parlamento europeo (http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm). |
Allegato: Modulo di domanda di finanziamento, compresi il modulo d’identificazione finanziaria, la dichiarazione relativa ai termini e alle condizioni generali nonché ai criteri di esclusione e il modello di bilancio di previsione
(1) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1. Due modifiche sono state pubblicate rispettivamente nella GU L 114 del 4.5.2018, pag. 1., e nella GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 7.
(2) Cfr. pag. 2 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(4) GU L 333 del 19.12.2015, pag. 50.
(5) GU L 318 del 4.12.2015, pag. 28.
(6) Regolamento del Parlamento europeo del marzo 2019.
(7) Istituita a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
(8) Salvo se il richiedente non sia soggetto a controllo a norma dell’articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 (ad esempio, se si tratta di un soggetto di nuova creazione).
(9) Articolo 24, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 — Norme generali in materia di controllo:
|
«1. |
Il controllo dell’osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento è esercitato in collaborazione dall’Autorità, dall’ordinatore del Parlamento europeo e dagli Stati membri competenti. |
|
2. |
L’Autorità controlla l’osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l’articolo 3, l’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), e da d) a f), l’articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e) e lettera g), l’articolo 9, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 20, 21 e 22. |
L’ordinatore del Parlamento europeo controlla l’osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, degli obblighi relativi al finanziamento dell’Unione conformemente al presente regolamento, ai sensi del regolamento finanziario. Nello svolgere tali controlli, il Parlamento europeo adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e della lotta contro la frode lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.»
Allegato a
MODULO DI DOMANDA DI FINANZIAMENTO
CONTRIBUTI (1) AI PARTITI POLITICI EUROPEI
PER L’ESERCIZIO [INSERIRE]
COMPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO
La tabella seguente intende servire da guida per la preparazione della domanda di finanziamento. Può essere utilizzata come checklist per verificare che siano stati inclusi tutti i documenti richiesti.
MODULO D’IDENTIFICAZIONE FINANZIARIA
DICHIARAZIONE RELATIVA AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI GENERALI NONCHÉ AI CRITERI DI ESCLUSIONE
Il sottoscritto, rappresentante legale di [inserire il nome del richiedente], dichiara:
|
— |
di aver letto e di accettare i termini e le condizioni generali stabiliti nel modello di accordo di contributo; |
|
— |
che il richiedente non si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 136, paragrafo 1 (*1), e all’articolo 141 (*1) del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (il «regolamento finanziario»); |
|
— |
che il richiedente non è soggetto a una delle sanzioni di cui all’articolo 27, paragrafo 1 (*1), e all’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii) (*1), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3); |
|
— |
che le informazioni fornite nella presente domanda e nei suoi allegati sono esatte e che nessuna informazione è stata occultata, interamente o parzialmente, al Parlamento europeo. |
Firma autorizzata:
|
Titolo (Sig.ra, sig., Prof. …), cognome e nome: |
|
|
Funzione nell’organizzazione che richiede il finanziamento: |
|
|
Luogo/Data: |
|
|
Firma: |
|
(1) La categoria del finanziamento è quella dei contributi ai partiti politici europei a norma del titolo XI del regolamento finanziario (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(*1) in appresso figurano gli articoli sopra menzionati:
Articolo 136, paragrafo 1, del regolamento finanziario
L’ordinatore responsabile esclude una persona o un’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione disciplinate dal presente regolamento o dalla possibilità di essere selezionata per l’esecuzione dei fondi dell’Unione ove tale persona o entità si trovi in una o più delle seguenti situazioni che danno luogo a esclusione:
|
a) |
la persona o l’entità è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale; |
|
b) |
è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto applicabile; |
|
c) |
è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità si è resa colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da essa esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:
|
|
d) |
è stato accertato da una sentenza definitiva che la persona o l’entità è colpevole di:
|
|
e) |
la persona o l’entità ha mostrato significative carenze nell’adempiere ai principali obblighi ai fini dell’esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio, che:
|
|
f) |
è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità ha commesso un’irregolarità ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio; |
|
g) |
è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità ha creato un’entità in una giurisdizione diversa con l’intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l’amministrazione centrale o la sede di attività principale; |
|
h) |
è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata un’entità con l’intento di cui alla lettera g). |
Articolo 141, paragrafo 1, del regolamento finanziario:
Nell’ambito di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione, l’ordinatore responsabile respinge un partecipante che:
|
a) |
si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136; |
|
b) |
abbia reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura o non abbia fornito tali informazioni; |
|
c) |
abbia precedentemente partecipato alla preparazione dei documenti utilizzati nella procedura di aggiudicazione o di attribuzione, se ciò comporta una violazione del principio di parità di trattamento, inclusa una distorsione della concorrenza non altrimenti risolvibile. |
In conformità dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, il richiedente non può essere soggetto a una delle sanzioni di cui all’articolo 27, paragrafo 1, e all’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii) del medesimo regolamento.
Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 — articolo 27, paragrafo 1:
Conformemente all’articolo 16, l’Autorità decide di cancellare un partito politico europeo o una fondazione politica europea dal registro, a titolo di sanzione, in una delle situazioni seguenti:
|
a) |
qualora il partito o la fondazione in questione sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per avere intrapreso un’attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario; |
|
b) |
qualora, secondo le procedure di cui all’articolo 10, paragrafi da 2 a 5, si constati che non soddisfa più una o più delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafi 1 o 2; |
|
b bis) |
qualora la decisione di registrare il partito o la fondazione in questione si basi su informazioni errate o fuorvianti di cui è responsabile il richiedente o qualora la decisione sia stata ottenuta con frode; oppure |
|
c) |
quando una richiesta di cancellazione dal registro presentata da uno Stato membro per motivi di grave inadempimento di obblighi a norma del diritto nazionale soddisfa i requisiti di cui all’articolo 16, paragrafo 3, lettera b). |
Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 — articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii):
L’Autorità irroga sanzioni pecuniarie nelle situazioni seguenti:
|
a) |
violazioni non quantificabili:
|
Allegato b
BILANCIO DI PREVISIONE
|
Spese |
||||||||||||||||
|
Spese rimborsabili |
Bilancio |
Effettive |
||||||||||||||
|
A.1: Spese di personale
|
|
|
||||||||||||||
|
A.2: Spese d’infrastruttura e di gestione
|
|
|
||||||||||||||
|
A.3: Spese di funzionamento
|
|
|
||||||||||||||
|
A.4: Riunioni e spese di rappresentanza
|
|
|
||||||||||||||
|
A.5: Spese d’informazione e pubblicazione
|
|
|
||||||||||||||
|
A. TOTALE DELLE SPESE RIMBORSABILI |
|
|
||||||||||||||
|
Spese non rimborsabili
|
|
|
||||||||||||||
|
B. TOTALE DELLE SPESE NON RIMBORSABILI |
|
|
||||||||||||||
|
C. TOTALE DELLE SPESE |
|
|
||||||||||||||
|
Entrate |
||||||
|
|
Bilancio |
Effettive |
||||
|
D.1-1. Finanziamento del Parlamento europeo riportato dall’anno N-1 |
non pertinente |
|
||||
|
D.1-2. Finanziamento del Parlamento europeo concesso per l’anno N |
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
D.1 Finanziamento del Parlamento europeo utilizzato per coprire il 90 % delle spese rimborsabili nell’anno N |
|
|
||||
|
D.2 Contributi dei membri |
|
|
||||
|
|
|
||||
|
D.3 Donazioni |
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
D.4 Altre risorse proprie |
|
|
||||
|
(precisare) |
|
|
||||
|
D.5 Conferimenti in natura |
|
|
||||
|
D: TOTALE DELLE ENTRATE |
|
|
||||
|
E. Profitti/perdite (D-C) |
|
|
||||
|
F. Assegnazione di risorse proprie al conto di riserva |
|
|
|
G. Profitti/perdite a fini di verifica della conformità alla norma sull’assenza di profitto (E-F) |
|
|
|
H. Interessi generati da prefinanziamenti |
|
|
|
I. Finanziamento del Parlamento europeo riportato all’anno N+1 |
|
|