This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2016/401/09
Call for proposals — ‘Support for information measures relating to the common agricultural policy (CAP)’ for 2017
Invito a presentare proposte — «Sostegno a favore di azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune (PAC)» per il 2017
Invito a presentare proposte — «Sostegno a favore di azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune (PAC)» per il 2017
GU C 401 del 29.10.2016, pp. 11–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
29.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 401/11 |
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
«Sostegno a favore di azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune (PAC)» per il 2017
(2016/C 401/09)
1. INTRODUZIONE — CONTESTO
Il presente invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1).
Il presente invito a presentare proposte è inoltre disciplinato dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (2), come modificato (di seguito: regolamento finanziario) e dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (3), come modificato (di seguito: regolamento di procedura).
Il presente invito è inteso a sollecitare la presentazione di proposte riguardanti il finanziamento di azioni di informazione ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nel quadro degli stanziamenti di bilancio per l’esercizio 2017.
Un’azione di informazione è un insieme autonomo e coerente di attività di informazione, organizzato sulla base di un unico bilancio.
2. OBIETTIVI, TEMI E PUBBLICO DESTINATARIO
2.1. Obiettivi
L’obiettivo è costruire la fiducia nell’UE e tra tutti i cittadini, agricoltori e non. La politica agricola comune (PAC) è una politica per tutti i cittadini dell’UE e i benefici che essa offre loro devono essere dimostrati chiaramente. Le questioni e i messaggi fondamentali dovrebbero essere pienamente coerenti con l’obbligo legale della Commissione di effettuare azioni di informazione sulla politica agricola comune (PAC) ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Per il pubblico in generale, l’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica in merito all’importanza del sostegno dell’UE all’agricoltura e allo sviluppo rurale attraverso la PAC.
Per le parti interessate, l’obiettivo è quello di collaborare con tali parti (soprattutto gli agricoltori e gli altri soggetti attivi nelle zone rurali), allo scopo di comunicare meglio sulla PAC con le loro circoscrizioni e con il pubblico in generale.
2.2. Tema
La proposta di azioni di informazione deve illustrare in che modo la PAC contribuisce alla realizzazione delle priorità politiche della Commissione.
La PAC è una politica per tutti i cittadini europei e contribuisce alla loro vita sotto molti aspetti. Le proposte dovrebbero contemplare specificamente il contributo dato dalla PAC per:
|
— |
promuovere l’occupazione, la crescita e gli investimenti nelle zone rurali e per mantenere comunità rurali vitali in tutta l’UE, |
|
— |
realizzare gli obiettivi definiti nell’ambito del quadro UE per il clima e l’energia all’orizzonte 2030, soprattutto in termini di potenziale per l’agricoltura e per la silvicoltura nell’adattamento ai cambiamenti climatici e a livello di misure di attenuazione, |
|
— |
conseguire l’obiettivo di una produzione agricola sostenibile che risponda alla duplice esigenza di assicurare la sicurezza alimentare e la protezione dell’ambiente rurale, anche per quanto concerne la qualità e la quantità dell’acqua, |
|
— |
garantire un giusto compenso agli agricoltori della catena agroalimentare al fine di mantenere la redditività della produzione agricola europea e il futuro delle aziende familiari. |
2.3. Pubblico destinatario
I destinatari per il tema del punto 2.2 sono il pubblico in generale (in particolare i giovani nelle aree urbane) e/o gli agricoltori e altri soggetti attivi nel mondo rurale.
In particolare:
|
— |
allievi delle scuole, insegnanti e studenti universitari: è necessario adottare nuovi approcci per dialogare con i giovani e aumentare in essi la consapevolezza della PAC e il contributo che essa apporta in molti settori quali la sfida dei cambiamenti climatici, i prodotti alimentari, un’alimentazione sana e di elevata qualità come scelta di vita, in relazione anche con il nuovo programma dell’UE per la distribuzione di latte, frutta e verdura nelle scuole, che entrerà in vigore a decorrere dal 1o agosto 2017, |
|
— |
pubblico in generale: nel fornire informazioni sulla PAC verrà posto maggiormente l’accento sulla percezione (talvolta scorretta) dell’agricoltura europea e sul ruolo dell’agricoltura nella società, anziché sul contenuto politico di quest’ultima. È necessaria anche una migliore comprensione dell’enorme contributo fornito dal settore agroalimentare dell’UE all’economia dell’UE in generale, |
|
— |
parti interessate: occorre garantire che vi sia una maggiore consapevolezza del contributo della PAC al sostegno della crescita economica delle zone rurali, in particolare delle PMI. Deve essere promosso il contributo realizzato attraverso i programmi di sviluppo rurale, per i quali l’UE investe circa 100 miliardi di euro nel periodo 2014-2020 per lo sviluppo delle zone rurali. Sarà inoltre sottolineato il sostegno fornito per le pratiche di produzione sostenibili e per le altre misure che contribuiscono a mitigare i cambiamenti climatici e il loro adattamento. |
3. CALENDARIO INDICATIVO
|
|
Fasi |
Data e periodo |
|
a) |
Pubblicazione dell’invito a presentare proposte |
ottobre 2016 |
|
b) |
Termine per la presentazione delle domande |
15 dicembre 2016 |
|
c) |
Periodo di valutazione |
febbraio 2017 |
|
d) |
Informazione ai richiedenti |
marzo 2017 |
|
e) |
Preparazione e firma delle convenzioni di sovvenzione |
marzo-aprile 2017 |
|
f) |
Data d’inizio dell’azione |
1o maggio 2017 |
|
g) |
Relazione finale |
Entro 60 giorni dalla fine dell’azione |
L’azione di informazione non deve superare la durata di 12 mesi.
4. BILANCIO DISPONIBILE
Il bilancio totale riservato al cofinanziamento delle attività ammonta, secondo le stime, a 3 500 000 EUR.
Tale importo è subordinato alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel bilancio per il 2017.
La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.
5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Devono essere rispettati i seguenti requisiti di ammissibilità:
|
— |
Le domande devono essere inviate per posta (raccomandata o equivalente, come prova della data di invio fa fede il timbro postale) o per servizio di corriere (come prova della data di invio fa fede la data di ricevimento da parte del servizio di corriere) o consegnate a mano (cfr. la sezione 14 per gli indirizzi) entro il 15 dicembre 2016. |
|
— |
Le domande devono essere presentate per iscritto (cfr. sezione 14) mediante il modulo di domanda e i moduli finanziari accessibili alla pagina http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/ |
|
— |
Le domande devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell’UE. Tuttavia, per facilitare il rapido spoglio delle proposte, si invitano i richiedenti a redigerle in inglese, francese o tedesco. |
|
— |
Con riguardo al presente invito a presentare proposte i richiedenti (compresi i singoli soggetti tassabili) possono presentare una sola domanda. |
Il mancato rispetto di tali condizioni comporterà il rigetto della domanda.
6. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
6.1. Richiedenti ammissibili
Il richiedente e le eventuali entità affiliate devono essere soggetti giuridici costituiti in uno Stato membro dell’Unione.
I soggetti che non hanno personalità giuridica a norma del pertinente diritto nazionale possono essere richiedenti ammissibili, a condizione che i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in loro nome, offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche e forniscano la prova che dispongono di capacità finanziarie e operative equivalenti a quelle delle persone giuridiche.
Al modulo di domanda devono essere allegati i documenti giustificativi.
Non sono richiedenti ammissibili le persone fisiche né gli enti costituiti al solo fine di attuare un’azione di informazione nell’ambito del presente invito a presentare proposte.
Esempi di organizzazioni ammissibili:
|
— |
organizzazioni senza scopo di lucro (private o pubbliche), |
|
— |
autorità pubbliche (nazionali, regionali, locali), |
|
— |
associazioni europee, |
|
— |
università, |
|
— |
istituti di insegnamento, |
|
— |
centri di ricerca, |
|
— |
società (ad esempio, società di mezzi di comunicazione). |
I soggetti giuridici aventi un rapporto giuridico o di capitale con i richiedenti, che non è limitato all’azione di informazione né instaurato al solo scopo della sua attuazione (ad esempio, aderenti a reti, federazioni, sindacati), possono partecipare a tale azione in qualità di entità affiliate e possono dichiarare costi ammissibili secondo quanto specificato alla sezione 11.2.
Il rapporto giuridico e di capitale non deve essere né limitato all’azione di informazione, né instaurato al solo scopo della sua attuazione. Ciò significa che il rapporto deve esistere indipendentemente dalla concessione della sovvenzione; deve esistere prima dell’invito a presentare proposte e restare valido dopo la data di conclusione dell’azione di informazione.
Il rapporto giuridico e di capitale che definisce l’affiliazione comprende tre concetti:
|
i) |
il controllo, quale definito nella direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese. Le entità affiliate a un beneficiario possono quindi essere:
|
|
ii) |
la partecipazione, ossia il beneficiario è giuridicamente definito come, ad esempio, una rete, una federazione, un’associazione cui partecipano anche le entità affiliate proposte oppure il beneficiario partecipa alla stessa entità (ad esempio rete, federazione, associazione) delle entità affiliate proposte; |
|
iii) |
il caso specifico degli organismi pubblici e degli enti pubblici. Gli enti pubblici e gli organismi pubblici (enti istituiti a norma del diritto nazionale, europeo o internazionale) non sono sempre considerati entità affiliate (ad esempio, università o centri di ricerca pubblici). |
La nozione di affiliazione nella sfera pubblica copre:
|
— |
i diversi livelli della struttura amministrativa in caso di gestione decentrata, ad esempio ministeri nazionali, regionali o locali (nel caso di persone giuridiche distinte), possono essere considerati affiliati allo Stato; |
|
— |
un organismo pubblico istituito da un’autorità pubblica per fini amministrativi e che è soggetto al controllo dell’autorità pubblica. Questa condizione deve essere verificata sulla base degli statuti o altri atti che istituiscono l’organismo pubblico. Non significa necessariamente che l’organismo pubblico sia finanziato, in tutto o in parte, mediante il bilancio statale (ad esempio scuole nazionali affiliate allo Stato). |
Le seguenti non sono entità affiliate a un beneficiario:
|
— |
entità che hanno stipulato un contratto o un subcontratto (di appalto) con il beneficiario o agiscono in qualità di concessionari o delegati per i servizi pubblici per il beneficiario, |
|
— |
entità che ricevono sostegno finanziario dal beneficiario, |
|
— |
entità che cooperano regolarmente con il beneficiario sulla base di un memorandum d’intesa o condividono alcuni attivi, |
|
— |
entità che hanno firmato un accordo consortile ai sensi della convenzione di sovvenzione, |
|
— |
entità che hanno firmato un accordo di cooperazione per progetti di gemellaggio. |
Qualora partecipino all’azione di informazione entità affiliate, la domanda:
|
— |
identifica nel modulo le suddette entità, |
|
— |
contiene l’accordo scritto delle suddette entità, |
|
— |
è corredata dei documenti giustificativi che consentono la verifica della loro conformità ai criteri di ammissibilità e di non esclusione. |
Al fine di valutare l’ammissibilità dei richiedenti, questi ultimi e le rispettive entità affiliate devono presentare i documenti seguenti:
|
Documento |
Descrizione |
Osservazioni |
|
Documento A |
Una copia dello statuto/atto costitutivo o equivalente |
|
|
Documento B |
Una copia del certificato di registrazione ufficiale o di un altro documento ufficiale attestante la costituzione dell’entità |
|
|
Documento C (se del caso) |
Un documento attestante il rapporto giuridico o di capitale con il richiedente |
Per le entità affiliate |
Le entità prive di personalità giuridica devono presentare i documenti di cui sopra. Se i documenti di cui sopra non possono essere forniti, devono presentare altri documenti pertinenti.
Devono inoltre fornire un documento attestante che i loro rappresentanti legali hanno la capacità di assumere impegni giuridici in loro nome.
6.2. Attività ammissibili e periodo di attuazione del presente invito a presentare proposte
Le attività ammissibili sono quelle necessarie per realizzare l’azione di informazione e per conseguire le realizzazioni/i risultati attesi, conformemente agli obiettivi, ai temi e ai destinatari di cui alla sezione 2 del presente invito.
|
A. |
Le azioni di informazione dovrebbero essere attuate:
|
|
B. |
Le azioni di informazione dovrebbero comprendere una o più attività e strumenti aventi carattere innovativo al fine di conseguire gli obiettivi, coprire i temi e raggiungere il pubblico destinatario secondo quanto previsto nella misura, in linea con la sezione 2 del presente invito. |
|
C. |
Non sono ammissibili le seguenti attività:
|
|
D. |
Periodo indicativo per l’attuazione delle azioni di informazione:
|
|
E. |
Risultati/impatti attesi |
Le attività nell’ambito di un’azione di informazione devono raggiungere risultati concreti entro il periodo di durata della misura. L’azione di informazione deve identificare, nella fase di candidatura, i risultati pertinenti (cfr. modulo 3).
Nella proposta deve essere incluso un elenco di indicatori pertinenti (qualitativi/quantitativi) per misurare i risultati attesi/gli impatti dell’azione di informazione (cfr. modulo 3).
7. CRITERI DI ESCLUSIONE (5)
7.1. Esclusione dalla partecipazione
|
1. |
Sono esclusi dalla partecipazione al presente invito a presentare proposte i richiedenti, incluse le entità affiliate, che si trovano in una delle situazioni seguenti:
|
|
2. |
In mancanza di una sentenza definitiva o, se del caso, di una decisione amministrativa definitiva nei casi di cui al paragrafo 1, lettere c), d) e f), o nel caso di cui al paragrafo 1, lettera e), l’amministrazione aggiudicatrice esclude l’operatore economico in base a una qualificazione giuridica preliminare delle condotte di cui a dette lettere, tenuto conto dei fatti accertati o di altre risultanze figuranti nella raccomandazione dell’istanza di cui all’articolo 108. La qualificazione preliminare di cui al primo comma lascia impregiudicata la valutazione della condotta dell’operatore economico in questione da parte delle autorità competenti degli Stati membri a norma del diritto nazionale. L’amministrazione aggiudicatrice rivede senza indugio la sua decisione di escludere l’operatore economico e/o di irrogare nei suoi confronti una sanzione pecuniaria in seguito alla notifica di una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva. Nei casi in cui la durata dell’esclusione non sia stabilita dalla sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva, spetta all’amministrazione aggiudicatrice stabilirla in base ai fatti accertati e alle risultanze e tenuto conto della raccomandazione dell’istanza di cui all’articolo 108. Qualora detta sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva non consideri l’operatore economico colpevole della condotta oggetto di qualificazione giuridica preliminare in base alla quale è stato escluso, l’amministrazione aggiudicatrice pone fine senza indugio a tale esclusione e/o rimborsa le eventuali sanzioni pecuniarie irrogate. I fatti e le risultanze di cui al primo comma includono, in particolare:
|
7.2 Esclusione dalla concessione della sovvenzione
I richiedenti, incluse le entità affiliate, non riceveranno alcun aiuto finanziario se, nel corso della procedura di concessione della sovvenzione:
|
a) |
rientrano in uno dei casi di esclusione di cui alla sezione 7.1. |
|
b) |
abbiano dichiarato il falso nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura o non abbiano fornito tali informazioni; |
|
c) |
abbiano precedentemente partecipato alla preparazione dei documenti di gara se ciò comporta una distorsione della concorrenza non altrimenti risolvibile. |
7.3 Documenti giustificativi
I richiedenti e le entità affiliate sono tenuti a dichiarare sull’onore di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui agli articoli 106, paragrafo 1, e 107, paragrafo 1, del regolamento finanziario, mediante la compilazione del relativo modulo allegato alla domanda che accompagna l’invito a presentare proposte, disponibile sul sito web: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/.
8. CRITERI DI SELEZIONE
8.1. Capacità finanziaria
I richiedenti devono disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti per mantenere le loro attività durante il periodo di realizzazione dell’azione di informazione o l’esercizio finanziario sovvenzionato e per compartecipare al finanziamento. La capacità finanziaria dei richiedenti deve essere valutata sulla base dei seguenti documenti giustificativi, da presentare unitamente alla domanda:
|
— |
modulo di sintesi sulla capacità finanziaria, |
|
— |
il conto profitti e perdite, lo stato patrimoniale dell’ultimo esercizio finanziario per il quale siano stati chiusi i conti o per le entità di nuova costituzione, un piano economico in sostituzione dei documenti succitati. |
Le entità prive di personalità giuridica devono dimostrare di avere una capacità finanziaria equivalente a quella delle persone giuridiche.
La verifica della capacità finanziaria non si applica agli enti pubblici. Il richiedente che sia un ente pubblico non è pertanto tenuto a fornire i documenti sopra menzionati.
Qualora, sulla base dei documenti trasmessi, l’ordinatore sottodelegato ritenga che la capacità finanziaria non sia provata in modo soddisfacente, può:
|
— |
chiedere ulteriori informazioni, |
|
— |
respingere la domanda. |
8.2. Capacità operativa
I richiedenti devono possedere le competenze professionali e le qualifiche necessarie a portare a termine l’azione di informazione proposta.
Al riguardo essi devono presentare i seguenti documenti giustificativi:
|
— |
curriculum vitae o descrizione del profilo delle persone principalmente responsabili della gestione e attuazione dell’azione di informazione. Questo profilo deve includere, per ogni persona, almeno: grado di istruzione, esperienza professionale, conoscenza delle lingue e ad altre competenze pertinenti (massimo 1 pagina per persona), |
|
— |
le relazioni d’attività dell’organizzazione perlomeno degli ultimi due anni (se pertinente), |
|
— |
un elenco dei progetti precedenti e delle attività realizzate e connesse al settore dell’invito a presentare proposte o alle attività che sono state realizzate negli ultimi due anni (massimo 4 progetti/attività). |
Le entità prive di personalità giuridica devono dimostrare di avere una capacità operativa equivalente a quella delle persone giuridiche.
La Commissione può richiedere ulteriori documenti giustificativi per verificare la capacità operativa.
Al fine di accertare se il richiedente ha la capacità tecnica di intraprendere l’azione di informazione, il responsabile del progetto deve avere almeno 5 anni di esperienza in progetti analoghi.
9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
I diversi strumenti e le diverse attività di comunicazione compresi nell’attività di informazione devono essere collegati tra loro e chiari sotto il profilo dell’impostazione concettuale e dei risultati perseguiti. Essi devono inoltre avere un impatto significativo misurabile mediante gli indicatori pertinenti che figurano nella sezione 11.4.
Le domande saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
|
1. |
la pertinenza dell’azione: analisi ex ante delle necessità e degli obiettivi specifici, misurabili, conseguibili e pertinenti e carattere innovativo (25 punti; punteggio minimo richiesto: 12,5 punti); |
|
2. |
l’efficacia dell’azione: tema, messaggi e pubblico destinatario, programma dettagliato, calendario e metodologia della valutazione ex post (25 punti; punteggio minimo richiesto: 12,5 punti); |
|
3. |
l’efficienza dell’azione: analisi costi/benefici in termini di risorse proposte (25 punti; punteggio minimo richiesto: 12,5 punti); |
|
4. |
la qualità della gestione del progetto: qualità delle procedure e dell’assegnazione dei compiti ai fini dell’attuazione delle varie attività dell’azione proposta (25 punti; punteggio minimo richiesto: 12,5 punti). |
Un massimo di 100 punti sarà attribuito per la qualità della proposta. È richiesto un punteggio complessivo minimo di 60 punti e un punteggio minimo del 50 % per ciascun criterio.
Solo le proposte che soddisfano tutti i punteggi minimi sono immesse nella graduatoria. Il raggiungimento della soglia non comporta un cofinanziamento automatico.
10. IMPEGNI GIURIDICI
Qualora la Commissione conceda una sovvenzione, al beneficiario viene trasmessa una convenzione di sovvenzione, espressa in euro e recante nel dettaglio le condizioni e il livello di finanziamento, unitamente alla procedura intesa a formalizzare gli obblighi delle parti.
Le due copie della convenzione di sovvenzione originale devono essere firmate in primo luogo dal beneficiario ed essere immediatamente ritrasmesse alla Commissione. La Commissione firma per ultima.
Si prega di osservare che la concessione di una sovvenzione non conferisce alcun diritto per gli anni successivi.
11. DISPOSIZIONI FINANZIARIE
11.1. Principi generali
a) Divieto di cumulo
Una singola azione di informazione può ricevere un’unica sovvenzione a carico del bilancio dell’Unione.
In nessun caso il bilancio dell’Unione finanzia due volte i medesimi costi. Per garantire ciò i richiedenti indicano le fonti e gli importi dei finanziamenti dell’Unione ricevuti o chiesti per la stessa azione o parte di azione di informazione ovvero per il suo funzionamento nel corso dello stesso esercizio, nonché ogni altro finanziamento ricevuto o chiesto per la stessa azione.
b) Non retroattività
È esclusa la concessione retroattiva di sovvenzioni per attività già concluse.
Può essere concessa una sovvenzione per azioni di informazione già avviate solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l’azione prima della firma della convenzione di sovvenzione.
In questo caso le spese ammissibili al finanziamento non possono essere state sostenute prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione.
c) Cofinanziamento
La formula del cofinanziamento implica che le risorse necessarie per svolgere le attività potrebbero non provenire interamente dalla sovvenzione dell’Unione.
Il cofinanziamento dell’azione di informazione può avvenire sotto forma di:
|
— |
risorse proprie del beneficiario, |
|
— |
entrate generate dall’azione di informazione, |
|
— |
contributi finanziari provenienti da terzi. |
d) Bilancio in pareggio
Il bilancio stimato dell’azione di informazione deve essere allegato al modulo di domanda.
Esso deve:
|
— |
essere espresso in euro. I richiedenti che prevedono di sostenere spese in valute diverse dall’euro sono tenuti ad utilizzare il tasso di cambio pubblicato sul sito InforEuro al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm, |
|
— |
presentare una situazione di pareggio tra entrate e spese, |
|
— |
essere elaborato sulla base di una stima dettagliata dei costi, con menzione delle relative spiegazioni nella colonna «Osservazioni»; non sono ammessi importi forfettari (tranne quelli indicati alla sezione 11.2), |
|
— |
rispettare gli importi massimi stabiliti dalla Commissione per determinati tipi di spesa (cfr. i documenti pertinenti accessibili alla pagina http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/), |
|
— |
essere presentato al netto dell’IVA qualora il richiedente sia soggetto all’IVA e abbia diritto alla relativa detrazione o qualora sia un organismo di diritto pubblico, |
|
— |
includere, nella parte relativa alle entrate, il contributo diretto del richiedente, il finanziamento richiesto alla Commissione e, se del caso, un’indicazione dettagliata di eventuali contributi di altri finanziatori nonché ogni tipo di reddito generato dal progetto, comprese, se del caso, le tasse di iscrizione di partecipanti. |
e) Esecuzione dei contratti/subappalti
Laddove l’esecuzione dell’azione di informazione richieda l’aggiudicazione di appalti (appalti di esecuzione), il beneficiario deve aggiudicare l’appalto all’offerta economicamente più vantaggiosa o con il prezzo più basso (a seconda dei casi), evitando conflitti di interesse e conservando la documentazione ai fini di un eventuale audit.
Gli appalti di esecuzione sono destinati a coprire l’acquisto di servizi e/o prodotti ecc. necessari per la gestione dell’azione di informazione. Gli appalti di esecuzione non comportano l’esternalizzazione di mansioni o di attività che fanno parte dell’azione di informazione quale descritta nella proposta.
Essi possono includere, ad esempio, la traduzione di documenti, lavori di stampa ecc.
Nel caso di un appalto di valore superiore a 70 000 EUR, il beneficiario deve attenersi a norme particolari, secondo quanto previsto dalla convenzione di sovvenzione allegata all’invito a presentare proposte. Il beneficiario è inoltre tenuto a documentare in modo chiaro la procedura di appalto e a conservare la documentazione ai fini di un eventuale audit.
Le entità che agiscono in qualità di amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), o in qualità di ente aggiudicatore ai sensi della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), si attengono alle norme nazionali applicabili in materia di appalti pubblici.
Il subappalto, ossia l’esecuzione da parte di un terzo con cui il beneficiario ha concluso un contratto di appalto di compiti o attività specifiche che formano parte dell’azione di informazione quale descritta nella proposta, deve soddisfare, in aggiunta alle condizioni applicabili a tutti gli appalti di esecuzione (secondo quanto sopra specificato), le condizioni seguenti:
|
— |
può riguardare soltanto l’esecuzione di una parte limitata dell’azione di informazione, |
|
— |
deve essere giustificato tenuto conto della natura dell’azione di informazione e degli elementi necessari alla sua esecuzione, |
|
— |
deve essere chiaramente indicato nella proposta, |
|
— |
non può coprire la gestione e il coordinamento del progetto, |
|
— |
non può essere eseguito da un’entità affiliata, |
|
— |
deve essere identificabile nel bilancio stimato dell’azione. |
Il subappalto può includere ad esempio:
|
— |
oratori esterni/esperti; |
|
— |
progettazione di siti Internet e supporto informatico; |
|
— |
organizzazione di eventi esterni. |
f) Sostegno finanziario a terzi
Le domande non possono prevedere un sostegno finanziario a terzi.
11.2. Finanziamenti
Il finanziamento avviene sotto forma di finanziamento misto composto da:
|
— |
un rimborso del 60 % dei costi diretti ammissibili effettivamente sostenuti; |
|
— |
un contributo forfettario pari al 7 % dei costi diretti ammissibili a copertura dei costi indiretti, corrispondente alle spese amministrative generali del beneficiario che possono essere considerate imputabili all’azione di informazione. |
Nel caso di organizzazioni che ricevono una sovvenzione di funzionamento per il periodo di esecuzione dell’azione di informazione, i costi indiretti non sono ammissibili.
Lo stesso vale per i costi del personale già coperti da una sovvenzione di funzionamento.
Importo della sovvenzione
L’importo della sovvenzione (comprensivo del finanziamento a tasso fisso per i costi indiretti) sarà compreso tra 70 000 EUR e 500 000 EUR.
L’importo della sovvenzione non potrà essere in nessun caso superiore ai costi ammissibili, né all’importo richiesto.
Ne consegue che una parte delle spese totali ammissibili dell’azione di informazione deve essere finanziata da contributi diversi da quelli dell’UE.
(cfr. sezione 11.1c).
Costi ammissibili
Sono ammissibili i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario di una sovvenzione che soddisfino tutti i seguenti criteri:
|
— |
sono sostenuti nel corso della durata dell’azione di informazione, ad eccezione dei costi relativi alle relazioni finali; il loro periodo di ammissibilità prende inizio secondo quanto specificato nella convenzione di sovvenzione. Se un beneficiario è in grado di dimostrare la necessità di avviare l’azione di informazione prima della firma della convenzione, la spesa può essere autorizzata prima che la sovvenzione venga concessa. La data di inizio del periodo di ammissibilità delle spese non potrà comunque essere anteriore a quella di presentazione della domanda di sovvenzione (cfr. sezione 11.1b), |
|
— |
sono indicati nel bilancio stimato dell’azione di informazione, |
|
— |
sono necessari per l’esecuzione dell’azione di informazione oggetto della sovvenzione, |
|
— |
sono identificabili e verificabili, in particolare sono iscritti nei registri contabili del beneficiario e sono determinati secondo i principi contabili vigenti nello Stato nel quale risiede il beneficiario e secondo le consuete pratiche contabili del beneficiario stesso, |
|
— |
soddisfano le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabili, |
|
— |
sono ragionevoli, giustificati e conformi ai requisiti della sana gestione finanziaria, in particolare per quanto riguarda l’efficienza e l’economicità. |
Le procedure di contabilità e di controllo interno del beneficiario devono permettere un raffronto diretto dei costi e delle entrate dichiarati in relazione all’azione di informazione con i conti e i documenti giustificativi corrispondenti.
Gli stessi criteri si applicano alle entità affiliate.
Costi diretti ammissibili
I costi diretti ammissibili dell’azione di informazione sono i costi che, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità sopraindicate, possono essere identificati come costi specifici direttamente legati alla realizzazione dell’azione di informazione e che possono essere direttamente imputati ad essa, quali:
|
— |
i costi relativi al personale impegnato nell’azione di informazione in forza di un contratto di lavoro subordinato con il beneficiario o di un atto di nomina equivalente, corrispondenti alle retribuzioni reali più gli oneri sociali e gli altri costi stabiliti dalla legge come facenti parte della remunerazione, purché tali costi corrispondano alla normale prassi retributiva del beneficiario. Tali costi possono includere remunerazioni aggiuntive, inclusi i pagamenti sulla base di contratti supplementari a prescindere dalla loro natura, a condizione che tali pagamenti vengano effettuati in modo coerente ogniqualvolta venga richiesto lo stesso tipo di attività o di competenza e indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata. Anche i costi del personale delle amministrazioni nazionali sono ammissibili nella misura in cui sono connessi al costo delle attività che l’autorità pubblica non eseguirebbe se non fosse intrapresa l’azione in oggetto, |
|
— |
le spese di viaggio (per riunioni, incluse ove del caso le riunioni di avviamento, conferenze ecc.), purché tali spese corrispondano alle prassi consuete del beneficiario per i costi di trasferta, |
|
— |
i costi derivanti da altri appalti di esecuzione aggiudicati dai beneficiari ai fini dell’esecuzione dell’azione di informazione, purché vengano rispettate le condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione, |
|
— |
i costi derivanti direttamente da obblighi imposti dall’esecuzione dell’azione di informazione (diffusione delle informazioni, valutazione specifica dell’azione di informazione, traduzione, riproduzione), |
|
— |
l’IVA in relazione ai costi diretti ammissibili, se non è recuperabile/detraibile dal beneficiario. |
L’allegato V del progetto di convenzione di sovvenzione allegato al presente invito a presentare proposte fornisce un elenco dei documenti giustificativi inerenti ai costi ammissibili nonché i documenti giustificativi da presentare unitamente alla relazione finale.
Costi indiretti ammissibili (spese generali)
Un importo forfettario pari al 7 % del totale dei costi diretti ammissibili dell’azione di informazione, ammissibile a titolo dei costi indiretti poiché rappresenta le spese amministrative generali del beneficiario che possono essere considerate imputabili all’azione di informazione.
I costi indiretti non possono comprendere i costi iscritti in un’altra rubrica del bilancio.
Costi non ammissibili
I seguenti costi non sono considerati ammissibili:
|
— |
contributi in natura, |
|
— |
spese per l’acquisto di attrezzature nuove o di seconda mano, |
|
— |
vitto e servizio di catering, |
|
— |
indennità giornaliere, |
|
— |
ammortamento di attrezzature, |
|
— |
IVA, tranne qualora il beneficiario dimostri di non poterla recuperare in base alla normativa nazionale vigente; l’IVA versata da enti pubblici non è ammissibile, |
|
— |
rendimento del capitale, |
|
— |
debiti e relativi oneri, |
|
— |
accantonamento per perdite o debiti, |
|
— |
interessi passivi, |
|
— |
crediti dubbi, |
|
— |
costi dei bonifici della Commissione addebitati dalla banca al beneficiario, |
|
— |
perdite dovute a operazioni di cambio, |
|
— |
costi dichiarati dal beneficiario e coperti da un’altra azione di informazione che beneficia di una sovvenzione dell’Unione europea, |
|
— |
spese eccessive o sconsiderate. |
Calcolo della sovvenzione finale
L’importo finale della sovvenzione da concedere al beneficiario è stabilito successivamente al completamento dell’azione di informazione, previa approvazione della domanda di pagamento contenente i seguenti documenti, inclusi, ove del caso, i documenti giustificativi pertinenti:
|
— |
una relazione tecnica finale contenente i particolari dell’esecuzione e i risultati dell’azione di informazione con i relativi documenti giustificativi, |
|
— |
il rendiconto finanziario finale delle spese effettivamente sostenute con i relativi documenti giustificativi (cfr. l’allegato V del progetto di convenzione allegato al presente invito). |
Le sovvenzioni dell’Unione non hanno come oggetto o per effetto un profitto nel quadro dell’azione di informazione del beneficiario.
Il profitto è definito come un surplus di entrate rispetto ai costi ammissibili sostenuti dal beneficiario al momento di chiedere il pagamento del saldo. Qualora si ottenga un profitto, la Commissione ha il diritto di recuperarne la percentuale corrispondente al contributo dell’Unione ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario per realizzare l’azione di informazione.
11.3. Periodi di riferimento e modalità di pagamento
Periodo di riferimento unico dall’entrata in vigore dell’azione sino alla fine del periodo indicato all’articolo I.2.2 della convenzione di sovvenzione.
Non sono previsti anticipi né pagamenti intermedi. La Commissione stabilisce l’importo del pagamento finale da versare al beneficiario sulla base del calcolo dell’importo definitivo della sovvenzione (cfr. sezione 11.2).
La relazione tecnica finale e la dichiarazione finale delle spese, accompagnata da documenti giustificativi, sono trasmesse alla Commissione sia in formato elettronico che su supporto cartaceo. Le relazioni devono essere trasmesse in inglese, francese o tedesco, utilizzando il modello di relazione.
Qualora gli elementi da fornire non siano disponibili nelle lingue di cui sopra, il richiedente deve fornire una breve sintesi in una delle suddette lingue allegata al documento corrispondente. Tutti gli allegati devono avere un numero e un titolo in inglese, francese o tedesco.
12. PUBBLICITÀ
12.1. Da parte dei beneficiari
I beneficiari e le loro entità affiliate sono tenuti ad indicare chiaramente il contributo dell’Unione europea in tutte le pubblicazioni o nell’ambito delle attività per le quali è impiegata la sovvenzione. Essi devono inoltre utilizzare un’avvertenza che informi che l’Unione non è responsabile delle opinioni espresse nelle pubblicazioni e/o in relazione alle azioni per le quali la sovvenzione viene concessa.
A questo proposito, i beneficiari e le loro entità affiliate provvedono inoltre a dare visibilità sufficiente al nome e all’emblema dell’Unione europea in tutte le pubblicazioni, i manifesti, i programmi e le altre attività realizzati nel quadro dell’azione di informazione cofinanziata.
A tal fine essi devono far uso del testo e dell’emblema dell’Unione europea e dell’avvertenza, tutti disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/
Qualora detta condizione non sia rispettata, la sovvenzione concessa al beneficiario potrà essere ridotta in proporzione, conformemente alle disposizioni della convenzione di sovvenzione.
12.2. Da parte della Commissione
Tutte le informazioni relative alle sovvenzioni concesse nel corso di un esercizio finanziario sono pubblicate su un sito web delle istituzioni dell’Unione europea entro il 30 giugno dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario a titolo del quale le sovvenzioni sono state attribuite.
La Commissione pubblicherà le seguenti informazioni:
|
— |
nome del beneficiario, |
|
— |
indirizzo del beneficiario, |
|
— |
oggetto della sovvenzione, |
|
— |
importo concesso. |
Su richiesta motivata e debitamente documentata del beneficiario, la Commissione può rinunciare alla pubblicazione se la divulgazione rischia di ledere i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte, protetti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, o gli interessi commerciali dei beneficiari.
13. PROTEZIONE DEI DATI
La risposta ad un invito a presentare proposte comporta la registrazione e il trattamento di dati personali (quali nome, indirizzo e curriculum vitae). Tali dati saranno trattati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Salvo indicazione contraria, i quesiti posti e i dati personali richiesti sono necessari a valutare la domanda conformemente alle specifiche dell’invito a presentare proposte, e saranno soggetti a trattamento esclusivamente a detto fine da parte della Commissione. Per informazioni sul trattamento dei dati personali si rinvia alla dichiarazione sulla privacy reperibile sul sito: http://ec.europa.eu/dpo-register/download?metaId=1462358
I dati personali possono essere registrati nel sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) se l’interessato si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 106 del regolamento finanziario (15). Per maggiori informazioni si veda la dichiarazione sulla privacy al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm#BDCE.
14. PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte devono essere presentate conformemente ai requisiti formali ed entro il termine di cui alla sezione 5.
Non è consentita alcuna modifica della domanda una volta trascorso il termine di presentazione. Qualora, a causa di un evidente errore amministrativo da parte del richiedente, quest’ultimo ometta di presentare prove o effettuare dichiarazioni, la Commissione chiede al richiedente di fornire le informazioni mancanti o di chiarire i documenti giustificativi nel corso della procedura di valutazione. Tali informazioni o chiarimenti non apportano modifiche sostanziali alla proposta.
I richiedenti sono informati per iscritto in merito ai risultati della procedura di valutazione relativa alla loro domanda.
Le proposte devono essere presentate su supporto cartaceo.
I moduli di domanda e i relativi documenti sono disponibili sul sito http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/
Le domande devono essere presentate sul formulario corretto, debitamente compilate, datate, corredate di un bilancio in pareggio (entrate/uscite) e firmate dalla persona autorizzata ad assumere obblighi giuridicamente vincolanti a nome dell’organizzazione richiedente.
Ove del caso, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie dal richiedente possono essere incluse su fogli separati.
Le domande devono essere inviate in plico sigillato al seguente indirizzo:
|
Commissione europea, Unità AGRI E.5 |
|
Invito a presentare proposte 2016/C 401/09 |
|
All’attenzione del Capo unità |
|
L130 4/149 |
|
1049 Bruxelles |
|
BELGIO |
|
— |
per posta (lettera raccomandata, si veda il punto 5 dei requisiti di ammissibilità) (fa fede il timbro postale); |
|
— |
mediante consegna a mano (da parte del richiedente o di un mandatario) o tramite un servizio di corriere privato (fa fede la data di ricevimento da parte del corriere). |
Consegna a mano/posta espressa:
|
Commissione europea |
|
Central Mail Service |
|
Avenue du Bourget, no 1/Bourgetlaan 1 |
|
1140 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIQUE/BELGIË |
L’ammissibilità delle domande sarà valutata sulla base della presentazione su supporto cartaceo.
In caso di consegna a mano da parte del richiedente, il deposito dell’offerta sarà provato mediante il rilascio di una ricevuta datata e firmata dal funzionario del servizio di smistamento della corrispondenza della Commissione al quale saranno stati consegnati i documenti. Tale servizio è aperto dalle ore 8 alle 17 dal lunedì al giovedì e dalle 8 alle 16 il venerdì, È chiuso il sabato, la domenica e nei giorni festivi della Commissione.
Oltre alla presentazione su supporto cartaceo, il richiedente è tenuto a presentare una copia elettronica della proposta e tutti i suoi allegati su CD-ROM o chiave USB nella stessa busta della versione cartacea. In caso di dubbio fa fede la copia cartacea.
Contatti
Eventuali quesiti relativi al presente invito possono essere inviati per posta elettronica all’indirizzo agri-grants@ec.europa.eu. Il termine per l’invio dei quesiti è il 29 novembre 2016 alle ore 24.00.
I quesiti più pertinenti e le relative risposte saranno pubblicati sulla pagina http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/
15. PROCEDURA DI VALUTAZIONE
Le domande conformi ai criteri di ammissibilità saranno esaminate alla luce dei diversi criteri che seguono:
|
— |
criteri di ammissibilità (cfr. sezione 6 dell’invito a presentare proposte), |
|
— |
criteri di esclusione (cfr. sezione 7 dell’invito a presentare proposte), |
|
— |
criteri di selezione (cfr. sezione 8 dell’invito a presentare proposte), |
|
— |
criteri di aggiudicazione (cfr. sezione 9 dell’invito a presentare proposte). |
Le domande devono ottenere un punteggio minimo complessivo del 60 % e almeno il 50 % per ciascun criterio. Le domande che non raggiungono le soglie minime di qualità saranno respinte.
A seguito della valutazione delle domande, la Commissione stilerà un elenco comprendente tutte le domande con un voto di abilitazione.
Sulla base dell’elenco di cui sopra la Commissione redigerà un elenco delle domande che possono beneficiare di un finanziamento ed eventualmente un elenco di riserva in funzione del bilancio disponibile per il presente invito.
16. ALLEGATI
|
— |
Modulo di domanda (con l’elenco dei documenti da fornire), accessibile alla pagina http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/ |
|
— |
Modello di convenzione di sovvenzione, accessibile alla pagina http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/ |
|
— |
Modulo «Soggetti di diritto» («Legal entity form») Tutti i candidati devono compilare il modulo «Soggetto di diritto» disponibile al seguente indirizzo http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm |
|
— |
Modulo di identificazione finanziaria Il «modulo di identificazione finanziaria», disponibile al seguente indirizzo, deve essere compilato solo dai richiedenti: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm |
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(3) GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.
(4) GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19.
(5) I riferimenti a «amministrazione aggiudicatrice» devono essere intesi come riferimenti all’ordinatore responsabile e, se del caso, al suo o ai suoi servizi; i riferimenti a «procedura di aggiudicazione» devono essere intesi nel senso che comprendono anche la procedura di concessione della sovvenzione; i riferimenti a «esecuzione del contratto» devono essere intesi nel senso che comprendono anche l’attuazione della convenzione di sovvenzione o della decisione di sovvenzione.
(6) GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54.
(7) GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42.
(8) GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.
(9) GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.
(10) GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.
(11) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
(12) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.
(13) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.
(14) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(15) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1) nella versione modificata.