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Asiakirja C2007/297/46
Case C-455/07 P: Appeal brought on 9 October 2007 by Ente per le Ville Vesuviane against the judgment delivered on 18 July 2007 in Case T-189/02 Ente per le Ville Vesuviane v Commission of the European Communities
Causa C-455/07 P: Ricorso proposto il 9 ottobre 2007 dall'Ente per le Ville vesuviane avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 18 luglio 2007 nella causa T-189/02, Ente per le Ville vesuviane/Commissione delle Comunità europee
Causa C-455/07 P: Ricorso proposto il 9 ottobre 2007 dall'Ente per le Ville vesuviane avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 18 luglio 2007 nella causa T-189/02, Ente per le Ville vesuviane/Commissione delle Comunità europee
GU C 297 del 8.12.2007, s. 28–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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8.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 297/28 |
Ricorso proposto il 9 ottobre 2007 dall'Ente per le Ville vesuviane avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 18 luglio 2007 nella causa T-189/02, Ente per le Ville vesuviane/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-455/07 P)
(2007/C 297/46)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Ente per le Ville vesuviane (rappresentante: E. Soprano, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni
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annullare in parte, secondo quanto evidenziato nei suestesi motivi di gravame, la sentenza impugnata, e conseguentemente dichiarare la nullità della decisione della Direzione generale Politica regionale della Commissione Europea n. D (2002) 810111, prot. 102504, del 13.3.2002; nonché, ove necessario e per quanto di ragione, della nota della Direzione generale Politica regionale della Commissione Europea n. Gt/SF/MF D (01) 810542, prot. 109720, del 12.10.2001; |
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in subordine, annullare in parte, secondo quanto evidenziato nei suestesi motivi di gravame, la sentenza impugnata e rimettere la causa al Tribunale di primo grado affinché giudichi nel merito la controversia alla luce delle indicazioni che la Corte vorrà allo scopo fornire; |
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porre sia le spese del presente giudizio, sia le spese della procedura di primo grado relativa alla causa T -189/02 a carico della Commissione Europea. |
Motivi e principali argomenti
1) Errore di diritto, difetto di istruttoria e difetto di motivazione con riferimento all'articolo 12 del regolamento n. 4254/88 (1) modificato.
L'intervento realizzato dall'appellante e finanziato dal FESR aveva natura unitaria, come confermato sia dal testo della decisione della Commissione del 18 dicembre 1986, con la quale era stato concesso il contributo oggetto dei giudizio, sia dal dettato dell'art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4254/88, come modificato dall'art. 1 del regolamento del Consiglio n. 2083/93 (2).
Ne discende quindi che l'intervento in questione non poteva — come erroneamente ritenuto dal Tribunale — essere suddiviso in più stralci funzionali; e che dunque la sospensione per motivi giudiziari anche soltanto di una parte del suddetto intervento, riflettendosi sui tempi di ultimazione dello stesso, imponeva di estendere il beneficio introdotto dal predetto art. 12 all'intero progetto finanziato con la decisione del 18 dicembre 1986.
2) Errore di diritto, difetto di istruttoria e violazione del diritto alla difesa con riferimento all' art. 4 della decisione della Commissione del 18 dicembre 1986.
Contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, nel giudizio di primo grado, l'Ente per le Ville Vesuviane ha documentalmente provato che le opere in corso di realizzazione presso la Villa Ruggiero (una delle tre Ville oggetto dell'intervento finanziato con la decisione del 18 dicembre 1986) erano state sospese per motivi giudiziari dal 1989 a tutto il 1996, e quindi non erano affatto state ultimate, come asserito dalle Autorità statali italiane, nel 1992.
In tale contesto, quindi, come pure anticipato innanzi al Tribunale, la partecipazione dell'Ente al procedimento preordinato all'adozione del provvedimento impugnato in primo grado sarebbe stata senz'altro determinante, posto che la Commissione, a fronte della prova documentale di cui sopra — che sarebbe stata, all'uopo, senz'altro fornita dall'appellante — ed in considerazione della rilevata natura unitaria dell'intervento realizzato da quest'ultimo, avrebbe senz'altro riconosciuto applicabile all'intervento de quo l'eccezione prevista dall'art. 12 del regolamento n. 4254/88 modificato, senza alcuna possibilità di chiudere anticipatamente il finanziamento concesso nel 1986.
(1) Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale — GU L 374, p. 15.
(2) Regolamento (CEE) n. 2083/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 4254/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale — GU L 193, p. 34.