EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/235/33

Causa T-290/07: Ricorso proposto il 31 luglio 2007 — MIP Metro/UAMI — Metronia (METRONIA)

GU C 235 del 6.10.2007, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 235/18


Ricorso proposto il 31 luglio 2007 — MIP Metro/UAMI — Metronia (METRONIA)

(Causa T-290/07)

(2007/C 235/33)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: avv. J.-C. Plate)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Metronia S.A. (Madrid, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 29 maggio 2007, caso R 1315/2006-2, poiché il ricorso è stato respinto con la motivazione che esso non era conforme a quanto disposto dall'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/49 (1);

condannare il convenuto alle spese, incluse le spese dell'opposizione e del ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: METRONIA S.A.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo comunitario «METRONIA» per prodotti della classe 9 e per prodotti e servizi delle classi 20, 28 e 41 (domanda n. 3 387 834).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo nazionale «METRO» per prodotti e servizi delle classi, fra le altre, 9, 20, 28 e 41.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e rifiuto totale della domanda di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto dell'opposizione e ordine di procedere alla registrazione.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/49.

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è in contrasto con l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/49, in quanto la commissione di ricorso ha ritenuto che non sussistesse rischio di confusione fra i marchi in conflitto, dal momento non vi era somiglianza fra i marchi interessati.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).


Top