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Document C2007/235/26

Causa T-280/07: Ricorso proposto il 18 luglio 2007 — Sepracor/UAMI — Laboratorios Ern (LEVENIA)

GU C 235 del 6.10.2007, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 235/14


Ricorso proposto il 18 luglio 2007 — Sepracor/UAMI — Laboratorios Ern (LEVENIA)

(Causa T-280/07)

(2007/C 235/26)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sepracor, Inc. (Malborough, Stati Uniti) (rappresentanti: avvocati E. De Gryse, E. Cornu e D. Moreau)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Laboratorios Ern, SA (Barcellona, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 18 aprile 2007 nel procedimento R 155/2006-1;

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Sepracor, Inc.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio comunitario denominativo «LEVENIA» per prodotti della classe 5 — domanda di registrazione n. 2 563 799

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Laboratorios Ern, SA

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio nazionale denominativo «LEVELINA» per prodotti delle classi 1 e 5

Decisione della divisione di opposizione: opposizione internamente respinta

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso

Motivi dedotti: la ricorrente afferma che la decisione impugnata viola l'art. 43 del regolamento (CE) n.40/94 e la regola 22 del regolamento (CE) n. 2868/95, dato che la motivazione della prima commissione di ricorso, che ha stabilito che la mancata utilizzazione del marchio nazionale «LEVELINA» era giustificata per un certo tipo di prodotti e preparati farmaceutici, non può costituire una «legittima ragione» della non utilizzazione ai sensi dell'art. 43, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94. Inoltre, la ricorrente asserisce che se anche il Tribunale dovesse ritenere che il verdetto della commissione di ricorso sia corretto e la non utilizzazione adeguatamente giustificata, la decisione impugnata violerebbe l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94.


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