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Document C2007/235/26
Case T-280/07: Action brought on 18 July 2007 — Sepracor v OHIM — Laboratorios Ern (LEVENIA)
Causa T-280/07: Ricorso proposto il 18 luglio 2007 — Sepracor/UAMI — Laboratorios Ern (LEVENIA)
Causa T-280/07: Ricorso proposto il 18 luglio 2007 — Sepracor/UAMI — Laboratorios Ern (LEVENIA)
GU C 235 del 6.10.2007, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 235/14 |
Ricorso proposto il 18 luglio 2007 — Sepracor/UAMI — Laboratorios Ern (LEVENIA)
(Causa T-280/07)
(2007/C 235/26)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Sepracor, Inc. (Malborough, Stati Uniti) (rappresentanti: avvocati E. De Gryse, E. Cornu e D. Moreau)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Laboratorios Ern, SA (Barcellona, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 18 aprile 2007 nel procedimento R 155/2006-1; |
— |
condannare l'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Sepracor, Inc.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio comunitario denominativo «LEVENIA» per prodotti della classe 5 — domanda di registrazione n. 2 563 799
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Laboratorios Ern, SA
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio nazionale denominativo «LEVELINA» per prodotti delle classi 1 e 5
Decisione della divisione di opposizione: opposizione internamente respinta
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso
Motivi dedotti: la ricorrente afferma che la decisione impugnata viola l'art. 43 del regolamento (CE) n.40/94 e la regola 22 del regolamento (CE) n. 2868/95, dato che la motivazione della prima commissione di ricorso, che ha stabilito che la mancata utilizzazione del marchio nazionale «LEVELINA» era giustificata per un certo tipo di prodotti e preparati farmaceutici, non può costituire una «legittima ragione» della non utilizzazione ai sensi dell'art. 43, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94. Inoltre, la ricorrente asserisce che se anche il Tribunale dovesse ritenere che il verdetto della commissione di ricorso sia corretto e la non utilizzazione adeguatamente giustificata, la decisione impugnata violerebbe l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94.