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Document C2007/183/17

Causa C-56/06: Sentenza della Corte (PrimaSezione) 14 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Euro Tex Textilverwertung GmbH/Hauptzollamt Duisburg (Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri e la Repubblica di Polonia — Nozione di prodotti originari — Indumenti usati)

GU C 183 del 4.8.2007, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/11


Sentenza della Corte (PrimaSezione) 14 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Euro Tex Textilverwertung GmbH/Hauptzollamt Duisburg

(Causa C-56/06) (1)

(Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri e la Repubblica di Polonia - Nozione di «prodotti originari» - Indumenti usati)

(2007/C 183/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti nella causa principale

Ricorrente: Euro Tex Textilverwertung GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Duisburg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf — Interpretazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del protocollo n. 4 dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (GU L 348 del 31.12.1993, pag. 2), quale modificato dalla decisione n. 1/97 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, del 30 giugno 1997 recante modifica del protocollo n. 4 dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (GU L 221, pag. 1) — Nozione di «prodotti originari» — Determinazione dell'origine degli abiti usati sottoposti ad operazioni di selezione e di assortimento nel territorio della Comunità

Dispositivo

Poiché l'art. 7, n. 1, lett. b), del protocollo n. 4 dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, come modificato dalla decisione n. 1/97 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte e la Repubblica di Polonia, dall'altra, del 30 giugno 1997, non permette di operare una distinzione tra le operazioni semplici e quelle più complesse di assortimento, operazioni di assortimento come quelle descritte nella decisione del giudice nazionale rientrano nella nozione di operazione semplice di assortimento ai sensi della suddetta disposizione.


(1)  GU C 86 dell'8.4.2006.


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