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Document C2007/117/10
Case C-125/07 P: Appeal brought on 2 March 2007 by Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG against the judgment of the Court of First Instance (Second Chamber) delivered on 14 December 2006 in Joined Cases T-259/02 to T-264/02 and T-271/02 Raiffeisen Zentralbank Österreich AG and Others v Commission of the European Communities concerning Case T-264/02
Causa C-125/07 P: Ricorso proposto il 2 marzo 2007 dalla Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 14 dicembre 2006 , cause riunite da T-259/02 a T-264/02 e T-271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG/Commissione delle Comunità europee, con riferimento alla causa T-264/02
Causa C-125/07 P: Ricorso proposto il 2 marzo 2007 dalla Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 14 dicembre 2006 , cause riunite da T-259/02 a T-264/02 e T-271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG/Commissione delle Comunità europee, con riferimento alla causa T-264/02
GU C 117 del 26.5.2007, p. 7–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 117 del 26.5.2007, p. 6–6
(MT)
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26.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 117/7 |
Ricorso proposto il 2 marzo 2007 dalla Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 14 dicembre 2006, cause riunite da T-259/02 a T-264/02 e T-271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG/Commissione delle Comunità europee, con riferimento alla causa T-264/02
(Causa C-125/07 P)
(2007/C 117/10)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (rappresentante: F. Montag, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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annullare parzialmente la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 14 dicembre 2006, cause riunite da T-259/02 a T-264/02 e T-271/02 (1), nei limiti in cui ha respinto il ricorso nella causa T-264/02 contro la decisione della convenuta 11 giugno 2002, C(2002) 2091 def., relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE, ed annullare la summenzionata decisione della convenuta nella parte in cui infligge un'ammenda alla ricorrente; |
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in subordine, ridurre adeguatamente l'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 3 della decisione della convenuta 11 giugno 2002, C(2002) 2091 def., relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE; |
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in ulteriore subordine, annullare la sentenza del Tribunale di primo grado menzionata al punto 1 e rinviare la causa al Tribunale di primo grado; |
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in ogni caso, condannare la convenuta le spese. |
Motivi e principali argomenti
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1. |
Si contesta che la sentenza impugnata avrebbe travisato la portata del diritto al contraddittorio. Infatti, la ricorrente non sarebbe stata regolarmente ascoltata in merito alla prevista imputazione delle quote di mercato del settore delle casse di risparmio austriache effettuata dalla Commissione. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto nella sua sentenza che la menzione da parte della convenuta,in sede di formulazione degli addebiti, del fatto che la ricorrente era l'istituto di vertice del settore delle casse di risparmio, fosse sufficiente a salvaguardare i diritti della difesa di quest'ultima. Al contrario, la convenuta avrebbe dovuto anche indicare alla ricorrente quali conclusioni intendeva trarre da questa circostanza. |
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2. |
Dal punto di vista giuridico sostanziale la ricorrente sostiene che il Tribunale ha omesso di considerare numerose violazioni del diritto comunitario contenute nella decisione della convenuta. In particolare, tale decisione:
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(1) GU C 331, pag. 29.