Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/117/10

Causa C-125/07 P: Ricorso proposto il 2 marzo 2007 dalla Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 14 dicembre 2006 , cause riunite da T-259/02 a T-264/02 e T-271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG/Commissione delle Comunità europee, con riferimento alla causa T-264/02

GU C 117 del 26.5.2007, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 117 del 26.5.2007, p. 6–6 (MT)

26.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 117/7


Ricorso proposto il 2 marzo 2007 dalla Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 14 dicembre 2006, cause riunite da T-259/02 a T-264/02 e T-271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG/Commissione delle Comunità europee, con riferimento alla causa T-264/02

(Causa C-125/07 P)

(2007/C 117/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (rappresentante: F. Montag, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare parzialmente la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 14 dicembre 2006, cause riunite da T-259/02 a T-264/02 e T-271/02 (1), nei limiti in cui ha respinto il ricorso nella causa T-264/02 contro la decisione della convenuta 11 giugno 2002, C(2002) 2091 def., relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE, ed annullare la summenzionata decisione della convenuta nella parte in cui infligge un'ammenda alla ricorrente;

in subordine, ridurre adeguatamente l'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 3 della decisione della convenuta 11 giugno 2002, C(2002) 2091 def., relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE;

in ulteriore subordine, annullare la sentenza del Tribunale di primo grado menzionata al punto 1 e rinviare la causa al Tribunale di primo grado;

in ogni caso, condannare la convenuta le spese.

Motivi e principali argomenti

1.

Si contesta che la sentenza impugnata avrebbe travisato la portata del diritto al contraddittorio. Infatti, la ricorrente non sarebbe stata regolarmente ascoltata in merito alla prevista imputazione delle quote di mercato del settore delle casse di risparmio austriache effettuata dalla Commissione. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto nella sua sentenza che la menzione da parte della convenuta,in sede di formulazione degli addebiti, del fatto che la ricorrente era l'istituto di vertice del settore delle casse di risparmio, fosse sufficiente a salvaguardare i diritti della difesa di quest'ultima. Al contrario, la convenuta avrebbe dovuto anche indicare alla ricorrente quali conclusioni intendeva trarre da questa circostanza.

2.

Dal punto di vista giuridico sostanziale la ricorrente sostiene che il Tribunale ha omesso di considerare numerose violazioni del diritto comunitario contenute nella decisione della convenuta. In particolare, tale decisione:

a.

avrebbe violato l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/1962, in quanto sarebbe stato imputato alla ricorrente il comportamento della GiroCredit per il periodo precedente alla sua acquisizione da parte della ricorrente stessa. Il comportamento della GiroCredit per il detto periodo avrebbe dovuto invece essere ascritto al gruppo Bank Austria, in quanto questo (i) controllava la Giro Credit ed influenzava la partecipazione di quest'ultima al club Lombard, (ii) partecipava attraverso un altro gruppo di società agli accordi del club Lombard e (iii) esisteva ancora giuridicamente al momento dell'emanazione della decisione;

b.

avrebbe violato l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/1962, in quanto sarebbero state imputate alla ricorrente le quote di mercato delle casse di risparmio giuridicamente ed economicamente indipendenti nel periodo dell'infrazione contestata (1995-giugno 1998). Mancherebbe già la base giuridica per l'attribuzione del settore delle casse di risparmio alla ricorrente. Inoltre non sarebbero sussistiti neanche i presupposti delle basi giuridiche invocate dal Tribunale e dalla convenuta;

c.

avrebbe violato l'articolo 81, n. 1, CE, in quanto l'imputazione delle quote di mercato del settore delle casse di risparmio alla ricorrente significava in ultima analisi un'imputazione ad essa del comportamento delle casse di risparmio giuridicamente ed economicamente indipendenti, senza che venissero osservati i rigorosi presupposti stabiliti dalla Corte di giustizia per l'imputazione del comportamento altrui;

d.

avrebbe violato l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/1962, in quanto l'ammenda non avrebbe potuto essere inflitta sulla base dell'illegittima imputazione della GiroCredit e del settore delle casse di risparmio alla ricorrente e sarebbe stata calcolata comunque ad un livello eccessivamente elevato;

e.

avrebbe violato l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/1962, anche qualora l'imputazione del settore delle casse di risparmio alla ricorrente fosse stata effettuata correttamente, il che non è avvenuto, poiché in ogni caso un'imputazione dell'intero settore delle casse di risparmio alla ricorrente era illegittima, in quanto alla Bank Austria ed alla Erste österreichische Sparkasse — Bank AG era stata rispettivamente inflitta un'ammenda separata, cosicché le loro quote di mercato non avrebbero potuto essere considerate anche nell'ambito della fissazione dell'ammenda contro la ricorrente, vale a dire una seconda volta e pertanto in misura doppia;

f.

avrebbe violato l'art. 81, n. 1, CE, in quanto gli accordi del club Lombard non avrebbero comportato alcun «sensibile »pregiudizio per il commercio tra gli Stati membri, cosicché l'art. 81, n. 1, CE nella fattispecie non avrebbe potuto essere applicato.


(1)  GU C 331, pag. 29.


Top