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Document C2007/096/45

Causa C-276/06: Ordinanza della Corte 17 aprile 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Verviers — Belgio) — Mamate El Youssfi/Office national des pensions (ONP) (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Accordo euromediterraneo CE-Marocco — Art. 65 — Principio di non discriminazione in materia di previdenza sociale — Reddito minimo garantito per le persone anziane)

GU C 96 del 28.4.2007, pp. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 96/25


Ordinanza della Corte 17 aprile 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Verviers — Belgio) — Mamate El Youssfi/Office national des pensions (ONP)

(Causa C-276/06) (1)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Accordo euromediterraneo CE-Marocco - Art. 65 - Principio di non discriminazione in materia di previdenza sociale - Reddito minimo garantito per le persone anziane)

(2007/C 96/45)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal du travail de Verviers

Parti

Richiedente: Mamate El Youssfi

Resistente: Office national des pensions (ONP)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de Travail de Verviers (Belgio) — Interpretazione dell'art. 41 dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco, approvato dal regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (GU L 264, pag. 19), come modificato dall'art. 65 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (GU L 70, pag. 2), nonché del regolamento (CE) del Consiglio 14 maggio 2003, n. 859, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 124, pag. 1), e del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 883, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1) — Divieto di discriminazione — Rifiuto di concedere il reddito minimo garantito per legge alle persone anziane ad una cittadina marocchina residente in Belgio

Dispositivo

L'art. 65, n. 1, primo comma, dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, firmato a Bruxelles il 26 febbraio 1996 e approvato a nome delle dette Comunità con la decisione del Consiglio e della Commissione 24 gennaio 2000, 2000/204/CE, CECA, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che lo Stato membro ospitante rifiuti di accordare il reddito minimo garantito per le persone anziane ad una cittadina marocchina che abbia raggiunto i 65 anni di età e risieda legalmente nel territorio del detto Stato, qualora costei rientri nell'ambito di applicazione della succitata disposizione

per avere essa stessa esercitato un'attività di lavoro dipendente nello Stato membro di cui trattasi oppure

a motivo della sua qualità di familiare di un lavoratore di cittadinanza marocchina che è od è stato occupato in questo medesimo Stato.


(1)  GU C 224 del 16.9.2006.


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