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Document C2007/095/73

Causa T-430/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 15 marzo 2007 — Dascalu/Commissione (Dipendenti — Nomina — Revisione dell'inquadramento nel grado e nello scatto — Applicazione della giurisprudenza della Corte — Art. 5, art. 31, n. 2, art. 32, secondo comma, artt. 45 e 62 dello Statuto)

GU C 95 del 28.4.2007, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 95/37


Sentenza del Tribunale di primo grado 15 marzo 2007 — Dascalu/Commissione

(Causa T-430/03) (1)

(Dipendenti - Nomina - Revisione dell'inquadramento nel grado e nello scatto - Applicazione della giurisprudenza della Corte - Art. 5, art. 31, n. 2, art. 32, secondo comma, artt. 45 e 62 dello Statuto)

(2007/C 95/73)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Iosif Dascalu (Kraainem, Belgio) (Rappresentante: avv. N. Lhoëst)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: inizialmente, C. Berardis-Kayser, L. Lozano Palacios e H. Krämer, successivamente C. Berardis-Kayser e H. Krämer, agenti)

Oggetto della causa

Da una parte, domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 23 dicembre 2002 e 14 aprile 2003, che modificano l'inquadramento nel grado del ricorrente, in quanto fissano il suo inquadramento nello scatto, alla data della sua nomina, al grado A6, primo scatto; in quanto fissano al 5 ottobre 1995 la data in cui producono i loro effetti pecuniari e in quanto non hanno ricostruito la carriera nel grado del ricorrente e, se necessario, domanda di annullamento delle decisioni che respingono i reclami del ricorrente e, dall'altra, domanda diretta al risarcimento del presunto danno derivante da tali decisioni.

Dispositivo della sentenza

1)

La decisione della Commissione 14 aprile 2003 è annullata nella parte in cui stabilisce, come data di inizio dei suoi effetti pecuniari, il 5 ottobre 1995.

2)

La Commissione procederà all'esame comparativo dei meriti del ricorrente e di quei funzionari promossi al grado A5 a decorrere dal 16 aprile 1993, poi al grado A4 a decorrere dal 16 gennaio 1998.

3)

In seguito a tale esame, e se la Commissione non sarà in grado di attribuire al ricorrente una promozione di grado che sia risultata giustificata, le parti sono invitate a cercare un accordo su una compensazione adeguata, prendendo in considerazione, all'occorrenza, la domanda presentata a titolo di risarcimento dal ricorrente.

4)

Le parti informeranno il Tribunale, entro tre mesi dalla pronuncia di questa sentenza, del contenuto dell'accordo al quale sono pervenute o, in mancanza, delle loro proposte quantificate per quanto riguarda la valutazione del danno subito.

5)

Per il resto, il ricorso è respinto.

6)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 47 del 21.2.2004.


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