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Document C2007/082/88
Case T-24/07: Action brought on 6 February 2007 — ThyssenKrupp Stainless v Commission
Causa T-24/07: Ricorso presentato il 6 febbraio 2007 — ThyssenKrupp Stainless/Commissione
Causa T-24/07: Ricorso presentato il 6 febbraio 2007 — ThyssenKrupp Stainless/Commissione
GU C 82 del 14.4.2007, pp. 39–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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14.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/39 |
Ricorso presentato il 6 febbraio 2007 — ThyssenKrupp Stainless/Commissione
(Causa T-24/07)
(2007/C 82/88)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: ThyssenKrupp Stainless AG (Duisburg, Germania) (Rappresentanti: M. Klusmann e S. Thomas, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione impugnata; |
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in via subordinata, annullare il punto 2 del dispositivo; |
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in via ulteriormente subordinata, ridurre adeguatamente l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nella decisione impugnata; |
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condannare la convenuta alle spese di causa. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente impugna la decisione della Commissione 20 dicembre 2006, C(2006) 6765 def. nel caso COMP/39.234 — Extra di lega, nuova decisione. Nella decisione impugnata, che riguarda la riapertura del procedimento IV/35.814 — Extra di lega, è stata inflitta alla ricorrente un'ammenda per violazione dell'art. 65, n. 1, CECA da parte della Thyssen Stahl GmbH (già Thyssen Stahl AG) attraverso una modificazione concordata dei valori di riferimento della formula per il calcolo dell'extra di lega e attraverso l'applicazione di tale modificazione.
A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere dieci motivi di ricorso:
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violazione del principio nulla poena sine lege, in quanto, in mancanza di regolamentazione transitoria, non sussisterebbe alcun potere della Commissione per l'applicazione retroattiva del trattato CECA, venuto a scadenza nel 2002; |
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illegittima applicazione del regolamento (CE) n. 1/2003 (1), in quanto questo autorizzerebbe solo l'applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE, ma non del Trattato CECA; |
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violazione del principio della res iudicata, in quanto la Corte di Giustizia in questa questione avrebbe già statuito con sentenza passata in giudicato che la ricorrente non sarebbe responsabile dal punto di vista sostanziale per la violazione della Thyssen Stahl AG nuovamente contestatale e addebitatale nella decisione impugnata; |
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assenza di responsabilità della ricorrente mediante una dichiarazione privata di assunzione di responsabilità, in quanto questa ha in ogni caso valore dichiarativo; |
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violazione del principio di determinatezza, per mancata determinatezza del fondamento della sanzione applicato e per mancata determinatezza dell'imputazione della responsabilità; |
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violazione del principio del ne bis in idem, in quanto contro la ricorrente esattamente per la stessa fattispecie sarebbe già stata irrogata una sanzione nel primo procedimento, confermata dalla Corte di Giustizia con sentenza passata in giudicato; |
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prescrizione dell'infrazione; |
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violazione del diritto d'accesso agli atti; |
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violazione del diritto al contraddittorio a causa di addebiti incompleti; e |
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erroneo calcolo della sanzione con riferimento alla comunicazione del 1996 sulla cooperazione (2). |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).
(2) Comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese (GU C 207, pag. 4).