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Document C2006/310/11

Causa C-408/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 5 ottobre 2006 — Landesanstalt für Landwirtschaft, Abteilung Förderwesen und Fachrecht/Franz Götz

GU C 310 del 16.12.2006, pp. 6–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 310/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 5 ottobre 2006 — Landesanstalt für Landwirtschaft, Abteilung Förderwesen und Fachrecht/Franz Götz

(Causa C-408/06)

(2006/C 310/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti nella causa principale

Ricorrente: Landesanstalt für Landwirtschaft, Abteilung Förderwesen und Fachrecht

Convenuto: Franz Götz

Questioni pregiudiziali

1)

Se un cosiddetto «punto vendita di quote latte» istituito da un Land, il quale, dietro pagamento, cede quantitativi di riferimento di consegna a produttori di latte costituisca:

a)

un organismo agricolo d'intervento ai sensi dell'art. 4, n. 5, terzo comma, e dell'allegato D, punto 7, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (in prosieguo: la «direttiva 77/388/CEE») (1), che effettua transazioni riguardanti prodotti agricoli, applicando i regolamenti relativi all'organizzazione comune del mercato di tali prodotti, oppure

b)

uno spaccio ai sensi dell'art. 4, n. 5, terzo comma, e dell'allegato D, punto 12, della direttiva 77/388/CEE.

2)

In caso di risposta negativa alla questione 1):

a)

In un caso come quello di cui alla causa principale, in cui in uno Stato membro esistono contemporaneamente «punti vendita di quote latte» statali e privati, i quali cedono, dietro pagamento, «quantitativi di riferimento di consegna», se l'ambito di cessione definito dallo Stato membro costituisca il mercato geografico rilevante ai fini dell'esame della questione se il fatto di non considerare soggetto passivo un «punto vendita di quote latte» di un organismo di diritto pubblico, provochi «distorsioni di concorrenza di una certa importanza» ai sensi dell'art. 4, n. 5, secondo comma, della direttiva 77/388/CEE.

b)

Nell'esaminare la questione se il fatto di non considerare soggetto passivo un punto vendita statale provocherebbe le summenzionate «distorsioni di concorrenza di una certa importanza», se si debba esclusivamente considerare il caso generale di cessione — indipendentemente dai terreni (da parte di un punto vendita), oppure se si debbano anche considerare altri tipi di cessione — indipendentemente dai terreni (da parte di agricoltori che sono soggetti passivi), anche se si tratta solo di casi eccezionali.


(1)  GU L 145, pag. 1.


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