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Document C2006/294/17

Causa C-17/05: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 3 ottobre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Civil Division) — Regno Unito) B.F. Cadman/Health & Safety Executive (Politica sociale — Art. 141 CE — Principio di parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Anzianità di servizio quale elemento concorrente alla determinazione della retribuzione — Giustificazione oggettiva — Onere della prova)

GU C 294 del 2.12.2006, pp. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

2.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 294/10


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 3 ottobre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Civil Division) — Regno Unito) B.F. Cadman/Health & Safety Executive

(Causa C-17/05) (1)

(Politica sociale - Art. 141 CE - Principio di parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Anzianità di servizio quale elemento concorrente alla determinazione della retribuzione - Giustificazione oggettiva - Onere della prova)

(2006/C 294/17)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (Civil Division)

Parti nella causa principale

Ricorrente: B.F. Cadman

Convenuta: Health & Safety Executive

Interveniente: Equal Opportunities Commission

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (Civil Division) — Interpretazione dell'art. 141 CE — Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Anzianità di servizio utilizzata come criterio determinante per la retribuzione e avente un diverso impatto in base al sesso dei lavoratori

Dispositivo

Quando il ricorso al criterio dell'anzianità di servizio quale elemento concorrente alla determinazione della retribuzione produce, per lo stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, disparità retributive tra i lavoratori di sesso maschile ed i lavoratori di sesso femminile che vanno compresi nel raffronto, l'art. 141 CE deve essere interpretato nel senso che:

dato che, in generale, il ricorso al criterio dell'anzianità di servizio è idoneo a conseguire il fine legittimo di ricompensare l'esperienza acquisita dal lavoratore, che lo pone in condizione di svolgere meglio le sue mansioni, il datore di lavoro non deve specificamente dimostrare che il ricorso a tale criterio sia idoneo a conseguire il detto obiettivo per quanto riguarda un determinato impiego, a meno che il lavoratore non fornisca elementi atti a suscitare seri dubbi al riguardo;

quando si utilizza, ai fini della determinazione della retribuzione, un sistema di classificazione professionale basato sulla valutazione del lavoro da svolgere, non è necessario dimostrare che un lavoratore, considerato individualmente, ha acquisito, nel periodo pertinente, un'esperienza tale da consentirgli di svolgere meglio le sue mansioni.


(1)  GU C 69 del 19.3.2005.


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