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Document C2006/237/24

Causa T-221/06: Ricorso presentato il 18 agosto 2006 — Hipp & Co/UAMI — Laboratorios Ordesa (BEBIMIL)

GU C 237 del 30.9.2006, pp. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 237/13


Ricorso presentato il 18 agosto 2006 — Hipp & Co/UAMI — Laboratorios Ordesa (BEBIMIL)

(Causa T-221/06)

(2006/C 237/24)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hipp & Co (Kommanditgesellschaft) (Sachseln, Svizzera) (rappresentate: avv., Kinkeldey)

Convenuto: Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Laboratorios Ordesa S.L. (Sant Boi de Llobregat, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Annullamento della decisione della Prima commissione di ricorso dell'UAMI 2 giugno 2006 (causa n. R571/2005-1);

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario interessato: Il marchio denominativo «BEBIMIL» per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Laboratorios Ordesa S.L.

Marchio o segno fatto valere: I marchi denominativi comunitari e nazionali «BLEMIL» per prodotti delle classi, rispettivamente, 5 e 29, 6 e 32.

Decisione della divisione di opposizione:accoglimento parziale dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) del Consiglio 40/94. A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce la diversità dei due marchi rispetto al rilevante gruppo dei consumatori, nonché le differenze fonetiche, visive e concettuali tra il marchio precedente e quello contestato.


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