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Document C2006/212/39

Causa C-286/06: Ricorso presentato il 29 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

GU C 212 del 2.9.2006, p. 23–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

2.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 212/23


Ricorso presentato il 29 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-286/06)

(2006/C 212/39)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæke e R. Vidal Puig, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (1), e, in particolare, del suo art. 3, avendo negato il riconoscimento delle qualifiche professionali di ingegnere ottenute in Italia ed avendo subordinato l'ammissione alle prove per la promozione all'interno del pubblico impiego di ingegneri in possesso di qualifiche professionali ottenute in un altro Stato membro al riconoscimento accademico delle dette qualifiche;

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ha ricevuto diverse denunce relative al rigetto, da parte delle competenti autorità spagnole, delle richieste di riconoscimento delle qualifiche professionali di ingegnere, ottenute in Italia, ai fini dell'esercizio, in Spagna, della professione di ingegnere civile.

Ai sensi dell'art. 3 della direttiva 89/48/CEE, le autorità spagnole devono consentire l'accesso ad una professione regolamentata, nonché il suo esercizio, a tutti i cittadini di uno Stato membro che siano in possesso del titolo richiesto per esercitare detta professione in un altro Stato membro. Dai fatti presentati dalla Commissione si evince che:

(1)

in Spagna, la professione di ingegnere civile è una «professione regolamentata»;

(2)

i denuncianti sono cittadini di uno Stato membro;

(3)

il titolo richiesto in Italia per accedere alla professione di ingegnere è il «Diploma di Laurea in Ingegneria Civile» unito all'«Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere». I denuncianti sono in possesso di entrambi i titoli e sono quindi abilitati ad esercitare la professione di ingegnere in Italia; e

(4)

la «combinazione di titoli» costituita dalla «Laurea in Ingegneria Civile» e dall'«Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere» soddisfa tutti i requisiti della definizione di «titolo» contenuta alla lett. a) dell'art. 1 della direttiva.

Pertanto, le autorità spagnole erano tenute a consentire ai denuncianti di accedere alla professione di ingegnere civile. Opponendo un diniego a siffatto accesso, il Regno di Spagna ha violato gli obblighi che gli incombono in forza dell'art 3 della direttiva.

Dai fatti esposti dalla Commissione risulta inoltre che le autorità spagnole subordinano la partecipazione alle prove di promozione interna della pubblica amministrazione in cui è richiesto il titolo di ingegnere alla condizione che, quando si tratta di titoli ottenuti all'estero, gli stessi siano «omologati», ossia che si riconosca la loro equivalenza accademica ad un titolo spagnolo. Tale requisito rende più difficile la promozione interna e, pertanto, l'esercizio della professione di ingegnere, per i cittadini di uno Stato membro che siano in possesso del titolo professionale richiesto in un altro Stato membro, ed è inoltre in contrasto con l'art. 3 della direttiva.


(1)  GU 1989, L 19, pag. 16.


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