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Document C2006/190/11
Case C-196/06 P: Appeal brought on 26 April 2006 by Alecansan SL against the judgment of the Court of First Instance (First Chamber) delivered on 7 February 2006 in Case T-202/03: Alecansan SL v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)(OHIM)
Causa C-196/06 P: Ricorso proposto il 26 aprile 2006 dalla Alecansan SL avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 7 febbraio 2006 , causa T-202/03, Alecansan SL/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, Disegni e Modelli) (UAMI)
Causa C-196/06 P: Ricorso proposto il 26 aprile 2006 dalla Alecansan SL avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 7 febbraio 2006 , causa T-202/03, Alecansan SL/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, Disegni e Modelli) (UAMI)
GU C 190 del 12.8.2006, p. 7–7
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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12.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 190/7 |
Ricorso proposto il 26 aprile 2006 dalla Alecansan SL avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 7 febbraio 2006, causa T-202/03, Alecansan SL/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, Disegni e Modelli) (UAMI)
(Causa C-196/06 P)
(2006/C 190/11)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Alecansan SL (rappresentanti: P. Merino Baylos e A. Velázquez Ibáñez, abogados)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, CompUSA Management Co.
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare la sentenza 7 febbraio 2006 (causa T-202/03) della Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee che respinge il ricorso di annullamento proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 24 marzo 2003, nel procedimento R-711/2002-1, che respinge l'opposizione presentata dalla Alecansan SL contro la domanda di marchio comunitario n. 849497, «COMPUSA». |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente afferma che il Tribunale di primo grado ha errato nell'interpretazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94 (1) dichiarando che non vi era rischio di confusione tra i due marchi sulla base del motivo che, malgrado l'alto grado di somiglianza dal punto di vista visivo e fonetico, i beni e i servizi per i quali tale marchio si applica non sono simili ai servizi oggetto del marchio della ricorrente. La ricorrente mantiene l'argomento che il Tribunale di primo grado ha mancato di prendere in considerazione diversi importanti elementi nel decidere circa l'esistenza del rischio di confusione.
(1) GU L 11 del 14 gennaio 1994, pag. 1.