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Document C2006/190/11

Causa C-196/06 P: Ricorso proposto il 26 aprile 2006 dalla Alecansan SL avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 7 febbraio 2006 , causa T-202/03, Alecansan SL/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, Disegni e Modelli) (UAMI)

GU C 190 del 12.8.2006, p. 7–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

12.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 190/7


Ricorso proposto il 26 aprile 2006 dalla Alecansan SL avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 7 febbraio 2006, causa T-202/03, Alecansan SL/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, Disegni e Modelli) (UAMI)

(Causa C-196/06 P)

(2006/C 190/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alecansan SL (rappresentanti: P. Merino Baylos e A. Velázquez Ibáñez, abogados)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, CompUSA Management Co.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza 7 febbraio 2006 (causa T-202/03) della Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee che respinge il ricorso di annullamento proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 24 marzo 2003, nel procedimento R-711/2002-1, che respinge l'opposizione presentata dalla Alecansan SL contro la domanda di marchio comunitario n. 849497, «COMPUSA».

Motivi e principali argomenti

La ricorrente afferma che il Tribunale di primo grado ha errato nell'interpretazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94 (1) dichiarando che non vi era rischio di confusione tra i due marchi sulla base del motivo che, malgrado l'alto grado di somiglianza dal punto di vista visivo e fonetico, i beni e i servizi per i quali tale marchio si applica non sono simili ai servizi oggetto del marchio della ricorrente. La ricorrente mantiene l'argomento che il Tribunale di primo grado ha mancato di prendere in considerazione diversi importanti elementi nel decidere circa l'esistenza del rischio di confusione.


(1)  GU L 11 del 14 gennaio 1994, pag. 1.


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