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Document C2006/178/30

    Causa C-213/06 P: Ricorso proposto il 9 maggio 2006 dall'Agenzia europea per la ricostruzione (AER) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 23 febbraio 2006 nella causa T-471/04, Giorgios Karatzoglou/Agenzia europea per la ricostruzione (AER)

    GU C 178 del 29.7.2006, p. 19–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    29.7.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 178/19


    Ricorso proposto il 9 maggio 2006 dall'Agenzia europea per la ricostruzione (AER) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 23 febbraio 2006 nella causa T-471/04, Giorgios Karatzoglou/Agenzia europea per la ricostruzione (AER)

    (Causa C-213/06 P)

    (2006/C 178/30)

    Lingua processuale: l' inglese

    Parti

    Ricorrente: Agenzia europea per la ricostruzione (AER) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avvocati, nonché K. Niafas, agente)

    Altra parte nel procedimento: Georgios Karatzoglou

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare, nella sua interezza, la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 23 febbraio 2006 nella causa T-471/04, Georgios Karatzoglou/Agenzia europea per la ricostruzione (AER);

    decidere essa stessa;

    respingere la domanda di annullamento della decisione dell'AER 26 febbraio 2004 che pone fine al contratto di agente temporaneo del ricorrente in primo grado;

    condannare il ricorrente in primo grado e convenuto nel giudizio d'impugnazione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto laddove, avendo qualificato il contratto sottoscritto dal convenuto quale contratto a tempo indeterminato, esso ha deciso che l'Agenzia europea per la ricostruzione (in prosieguo: l' «AER») poteva porre fine a siffatto contratto soltanto in due casi — riduzione significativa o cessazione delle operazioni dell'AER — il che equivarrebbe a considerare il contratto come un contratto a tempo determinato la cui durata dipende da tali circostanze.

    La ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto nel decidere in tal senso, poiché il regolamento del Consiglio n. 2667/2000 (1), che stabilisce disposizioni relative al funzionamento dell'AER, vieta a quest'ultima di contrarre una siffatta obbligazione, in quanto essa è tenuta a limitare le assunzioni a quanto strettamente necessario in considerazione dell'evolversi dei suoi bisogni.

    La ricorrente sostiene infine che pur se l'AER avesse creato un legittimo affidamento nel fatto che essa non avrebbe posto fine al contratto che nel caso specifico di una significativa riduzione delle sue operazioni, un siffatto affidamento sarebbe illegittimo a fronte degli obblighi derivanti dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e dai regolamenti del Consiglio riguardanti la creazione e il funzionamento dell'AER.


    (1)  GU L 305 del 07/12/2000, pagg. 7-10.


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