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Document C2006/178/23

Causa C-230/05 P: Ordinanza della Corte 27 aprile 2006 — L/Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Molestie — Dovere di assistenza della Commissione — Responsabilità — Rifiuto del Tribunale di sentire testimoni — Offerta di prove supplementari che non esistevano al momento della conclusione del procedimento scritto — Rifiuto di ritirare dal fascicolo un documento asseritamene diffamatorio — Obbligo di motivazione — Principio di buona amministrazione — Impugnazione in parte manifestamente infondata ed in parte manifestamente irricevibile)

GU C 178 del 29.7.2006, p. 14–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 178/14


Ordinanza della Corte 27 aprile 2006 — L/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-230/05 P) (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Dipendenti - Molestie - Dovere di assistenza della Commissione - Responsabilità - Rifiuto del Tribunale di sentire testimoni - Offerta di prove supplementari che non esistevano al momento della conclusione del procedimento scritto - Rifiuto di ritirare dal fascicolo un documento asseritamene diffamatorio - Obbligo di motivazione - Principio di buona amministrazione - Impugnazione in parte manifestamente infondata ed in parte manifestamente irricevibile)

(2006/C 178/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: L (rappresentanti: avv.ti P. Legros e S. Rodrigues)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Curral, agente, assistito dall'avv. D. Waelbroeck)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 9 marzo 2005, causa T-254/02, L/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all'annullamento delle decisioni della Commissione che rigettano la domanda di assistenza, di accesso ai documenti e di risarcimento e che nega, da un lato, il riconoscimento di una malattia professionale e dall'altra la domanda di risarcimento per il danno subito a causa di tali decisioni di rigetto

Dispositivo

1)

Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 182 del 23.07.2005.


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