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Document C2006/178/17

    Procedimenti riuniti C-23/03, C-52/03, C-133/03, C-337/03 e C-473/03: Ordinanza della Corte del 4 maggio 2006 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano, Tribunale ordinario di Torino) — procedimento penale a carico di Michel Mulliez e altri e Giuseppe Momblano (procedimenti riuniti C-23/03 e C-52/03), Alessandro Nizza e Giacomo Pizzi (procedimento C-133/03), Fabrizio Barra (procedimento C-337/03), Adelio Aggio e altri (procedimento C-473/03) (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Diritto societario — Prima direttiva 68/151/CEE, quarta direttiva 78/660/CEE e settima direttiva 83/349/CEE — Conti annuali — Principio del quadro fedele — Sanzioni previste in caso di false comunicazioni sociali (falso in bilancio) — Art. 6 della prima direttiva 68/151/CEE — Obbligo di sanzioni adeguate per le violazioni del diritto comunitario)

    GU C 178 del 29.7.2006, p. 11–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    29.7.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 178/11


    Ordinanza della Corte del 4 maggio 2006 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano, Tribunale ordinario di Torino) — procedimento penale a carico di Michel Mulliez e altri e Giuseppe Momblano (procedimenti riuniti C-23/03 e C-52/03), Alessandro Nizza e Giacomo Pizzi (procedimento C-133/03), Fabrizio Barra (procedimento C-337/03), Adelio Aggio e altri (procedimento C-473/03)

    (Procedimenti riuniti C-23/03, C-52/03, C-133/03, C-337/03 e C-473/03) (1)

    (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Diritto societario - Prima direttiva 68/151/CEE, quarta direttiva 78/660/CEE e settima direttiva 83/349/CEE - Conti annuali - Principio del quadro fedele - Sanzioni previste in caso di false comunicazioni sociali (falso in bilancio) - Art. 6 della prima direttiva 68/151/CEE - Obbligo di sanzioni adeguate per le violazioni del diritto comunitario)

    (2006/C 178/17)

    Lingua processuale: l'italiano

    Giudice del rinvio

    Tribunale di Milano, Tribunale ordinario di Torino

    Imputati nella causa principale

    Michel Mulliez, Patrick Lesaffre, Peter Hordjk, Michel Hoste, Christophe Dubrulle, Benoit Lheureux, Guy Geffroy, Gregory Sartorius e Giuseppe Momblano (procedimenti riuniti C-23/03 e C-52/03), Alessandro Nizza e Giacomo Pizzi (procedimento C-133/03), Fabrizio Barra (procedimento C-337/03), Adelio Aggio e altri (procedimento C-473/03),

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale ordinario di Torino — Interpretazione dell'art. 6 della direttiva 68/151/CEE: Prima direttiva del Consiglio del 9 marzo 1968 intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65, pag. 8) — Conti annuali — Reati di omessa comunicazione e di comunicazione di informazioni false — Sanzioni adeguate

    Dispositivo

    In circostanze come quelle che caratterizzano i procedimenti principali, la prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, non può essere invocata in quanto tale dalle autorità di uno Stato membro nei confronti degli imputati nell'ambito di procedimenti penali, poiché una direttiva non può avere come effetto, di per sé e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro adottata per la sua attuazione, di determinare o di aggravare la responsabilità penale degli imputati.


    (1)  GU C 70 del 22.3.2003.


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