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Document C2006/178/17
Joined Cases C-23/03, C-52/03, C-133/03, C-337/03 and C-473/03: Order of the Court (Second Chamber) of 4 May 2006 — (references for a preliminary ruling from the Tribunale ordinario di Milano and the Tribunale ordinario di Torino (Italy)) — Criminal proceedings against Michel Mulliez and Others and Giuseppe Momblano (Joined Cases C-23/03 and C-52/03), Alessandro Nizza and Giacomo Pizzi (C-133/03), Fabrizio Barra (C-337/03), Adelio Aggio and Others (C-473/03) (First subparagraph of Article 104(3) of the Rules of Procedure — Company law — First Directive 68/151/EEC, Fourth Directive 78/660/EEC and Seventh Directive 83/349/EEC — Annual accounts — Principle of a true and fair view — Penalties provided for in cases of false information on companies (false accounting) — Article 6 of First Directive 68/151/EEC — Requirement that penalties for breaches of Community law be appropriate)
Procedimenti riuniti C-23/03, C-52/03, C-133/03, C-337/03 e C-473/03: Ordinanza della Corte del 4 maggio 2006 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano, Tribunale ordinario di Torino) — procedimento penale a carico di Michel Mulliez e altri e Giuseppe Momblano (procedimenti riuniti C-23/03 e C-52/03), Alessandro Nizza e Giacomo Pizzi (procedimento C-133/03), Fabrizio Barra (procedimento C-337/03), Adelio Aggio e altri (procedimento C-473/03) (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Diritto societario — Prima direttiva 68/151/CEE, quarta direttiva 78/660/CEE e settima direttiva 83/349/CEE — Conti annuali — Principio del quadro fedele — Sanzioni previste in caso di false comunicazioni sociali (falso in bilancio) — Art. 6 della prima direttiva 68/151/CEE — Obbligo di sanzioni adeguate per le violazioni del diritto comunitario)
Procedimenti riuniti C-23/03, C-52/03, C-133/03, C-337/03 e C-473/03: Ordinanza della Corte del 4 maggio 2006 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano, Tribunale ordinario di Torino) — procedimento penale a carico di Michel Mulliez e altri e Giuseppe Momblano (procedimenti riuniti C-23/03 e C-52/03), Alessandro Nizza e Giacomo Pizzi (procedimento C-133/03), Fabrizio Barra (procedimento C-337/03), Adelio Aggio e altri (procedimento C-473/03) (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Diritto societario — Prima direttiva 68/151/CEE, quarta direttiva 78/660/CEE e settima direttiva 83/349/CEE — Conti annuali — Principio del quadro fedele — Sanzioni previste in caso di false comunicazioni sociali (falso in bilancio) — Art. 6 della prima direttiva 68/151/CEE — Obbligo di sanzioni adeguate per le violazioni del diritto comunitario)
GU C 178 del 29.7.2006, p. 11–11
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
29.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 178/11 |
Ordinanza della Corte del 4 maggio 2006 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano, Tribunale ordinario di Torino) — procedimento penale a carico di Michel Mulliez e altri e Giuseppe Momblano (procedimenti riuniti C-23/03 e C-52/03), Alessandro Nizza e Giacomo Pizzi (procedimento C-133/03), Fabrizio Barra (procedimento C-337/03), Adelio Aggio e altri (procedimento C-473/03)
(Procedimenti riuniti C-23/03, C-52/03, C-133/03, C-337/03 e C-473/03) (1)
(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Diritto societario - Prima direttiva 68/151/CEE, quarta direttiva 78/660/CEE e settima direttiva 83/349/CEE - Conti annuali - Principio del quadro fedele - Sanzioni previste in caso di false comunicazioni sociali (falso in bilancio) - Art. 6 della prima direttiva 68/151/CEE - Obbligo di sanzioni adeguate per le violazioni del diritto comunitario)
(2006/C 178/17)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Milano, Tribunale ordinario di Torino
Imputati nella causa principale
Michel Mulliez, Patrick Lesaffre, Peter Hordjk, Michel Hoste, Christophe Dubrulle, Benoit Lheureux, Guy Geffroy, Gregory Sartorius e Giuseppe Momblano (procedimenti riuniti C-23/03 e C-52/03), Alessandro Nizza e Giacomo Pizzi (procedimento C-133/03), Fabrizio Barra (procedimento C-337/03), Adelio Aggio e altri (procedimento C-473/03),
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale ordinario di Torino — Interpretazione dell'art. 6 della direttiva 68/151/CEE: Prima direttiva del Consiglio del 9 marzo 1968 intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65, pag. 8) — Conti annuali — Reati di omessa comunicazione e di comunicazione di informazioni false — Sanzioni adeguate
Dispositivo
In circostanze come quelle che caratterizzano i procedimenti principali, la prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, non può essere invocata in quanto tale dalle autorità di uno Stato membro nei confronti degli imputati nell'ambito di procedimenti penali, poiché una direttiva non può avere come effetto, di per sé e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro adottata per la sua attuazione, di determinare o di aggravare la responsabilità penale degli imputati.