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Document C2006/178/06

    Causa C-517/04: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — Visserijbedrijf D. J. Koornstra & Zn. vof/Productschap Vis (Tributo sul trasporto di gamberetti a mezzo di pescherecci registrati in uno Stato membro destinato al finanziamento di attrezzature per la cernita e la sgusciatura di gamberetti nello stesso Stato membro — Art. 25 CE — Tassa di effetto equivalente ai dazi doganali — Art. 90 CE — Imposizione interna)

    GU C 178 del 29.7.2006, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    29.7.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 178/4


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — Visserijbedrijf D. J. Koornstra & Zn. vof/Productschap Vis

    (Causa C-517/04) (1)

    (Tributo sul trasporto di gamberetti a mezzo di pescherecci registrati in uno Stato membro destinato al finanziamento di attrezzature per la cernita e la sgusciatura di gamberetti nello stesso Stato membro - Art. 25 CE - Tassa di effetto equivalente ai dazi doganali - Art. 90 CE - Imposizione interna)

    (2006/C 178/06)

    Lingua processuale: l'olandese

    Giudice del rinvio

    College van Beroep voor het bedrijfsleven

    Parti nella causa principale

    Ricorrente: Visserijbedrijf D. J. Koornstra & Zn. vof

    Convenuto: Productschap Vis

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — College van Beroep voor het bedrijfsleven — Compatibilità con il diritto comunitario e, in particolare con gli artt. 25 CE e 90 CE, di una tassa gravante, in uno Stato membro, sulle imprese che trasportano gamberetti mediante imbarcazione immatricolata in detto Stato membro — Tassa dovuta anche da siffatta impresa per i gamberetti trasportati altrove nell'ambito della Comunità — Tassa destinata al finanziamento della cernita e della sgusciatura dei gamberetti — Tassa d'effetto equivalente — Tassa applicabile alle imprese o ai prodotti?

    Dispositivo

    Un tributo riscosso da un ente di diritto pubblico di uno Stato membro, in base a criteri identici, sui prodotti nazionali destinati o al mercato nazionale o all'esportazione verso altri Stati membri, rappresenta una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale, vietata dagli artt. 23 CE e 25 CE, se il gettito di tale tributo serve a finanziare attività di cui beneficiano solo i prodotti nazionali destinati al mercato nazionale e se i benefici derivanti dalla destinazione del gettito di detto tributo compensano integralmente l'onere sopportato da detti prodotti. Per contro, un tributo di tal genere costituirebbe una violazione del divieto di discriminazione sancito dall'art. 90 CE se i benefici derivanti dalla destinazione del gettito di tale tributo per i prodotti nazionali che vengono lavorati o commercializzati sul mercato nazionale compensassero solo parzialmente l'onere da questi sopportato.


    (1)  GU C 69 del 19.3.2005.


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