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Document C2006/178/03

Causa C-430/04: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Eisleben/Feuerbestattungsverein Halle eV (Sesta direttiva IVA — Efficacia diretta dell'art. 4, n. 5, secondo comma — Attività esercitata da un soggetto privato in concorrenza con una pubblica autorità — Organismo di diritto pubblico — Non assoggettamento per le attività esercitate in quanto pubblica autorità)

GU C 178 del 29.7.2006, p. 2–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 178/2


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Eisleben/Feuerbestattungsverein Halle eV

(Causa C-430/04) (1)

(Sesta direttiva IVA - Efficacia diretta dell'art. 4, n. 5, secondo comma - Attività esercitata da un soggetto privato in concorrenza con una pubblica autorità - Organismo di diritto pubblico - Non assoggettamento per le attività esercitate in quanto pubblica autorità)

(2006/C 178/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti nella causa principale

Ricorrente: Finanzamt Eisleben

Convenuto: Feuerbestattungsverein Halle eV

Interveniente: Lutherstadt Eisleben

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'art. 4, n. 5, secondo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Soggezione degli enti pubblici per le attività o le operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, nei limiti in cui la loro mancata soggezione provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza — Possibilità per una società di diritto privato soggetta a tale imposta, che gestisce un crematorio e che si trova in concorrenza con un comune che esercita un'attività simile e che è esente o tassato in modo più vantaggioso, di avvalersi di simile disposizione

Dispositivo

Il singolo che si trovi in concorrenza con un organismo di diritto pubblico e che lamenti il mancato assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto di tale organismo o l'imposizione troppo modesta alla quale quest'ultimo è assoggettato per le attività che esercita in quanto pubblica autorità, è legittimato a far valere l'art. 4, n. 5, secondo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nell'ambito di una controversia, come quella oggetto della causa principale, che contrappone il singolo all'amministrazione tributaria nazionale.


(1)  GU C 300 del 4.12.2004.


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